Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
Sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1779/2016 del R.G.A.C. vertente
TRA
C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Carnovale, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla via Trento
n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte attorea - opponente
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti del Foro di Milano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 10.11.2022
Parte convenuta- opposta
OGGETTO: Opposizione al Decreto ingiuntivo n. 413/2016, emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 03.08.2016 e notificato in data 20.09.2016
Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo indicato in oggetto, con il quale è stato ingiunto alla medesima il pagamento, in favore della ricorrente nella qualità di cessionaria del credito, Controparte_2
della somma di euro 7.354,72, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo dovuto in forza del contratto di finanziamento n. 4235342 stipulato con Agos Ducati
s.p.a.
A fondamento dell'opposizione parte opponente, senza specificamente contestare il rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata nella procedura monitoria, ha eccepito, preliminarmente, il difetto di idonea prova scritta del credito, fondato su un mero estratto conto, privo della certificazione di cui all'art, 50 TUB. Ha altresì eccepito il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. In particolare, parte opponente, ha
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Polizze di Assicurazione stipulate contestualmente all'erogazione del credito;
la non corretta determinazione del TAEG nel contratto e la non corrispondenza a quello concretamente applicato, con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole relative ai tassi di interesse, ai costi del contratto e al piano di rientro;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi, derivante dal piano di ammortamento cd. alla francese, applicato al contratto e la nullità della relativa clausola, per indeterminatezza e tenuto conto dell'effetto anatocistico prodotto in violazione dell'art. 1283 c.c.
Parte opponente ha quindi chiesto all'adito Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della nullità del contratto di finanziamento, in relazione ai profili contestati, con conseguente rideterminazione del credito e con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore ex articolo 93 c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio parte opposta la quale ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'opposizione. In particolare, parte opposta ha dedotto di aver fornito idonea prova del credito e dell'intervenuta cessione e, richiamando anche giurisprudenza di legittimità e di merito in materia, ha eccepito la genericità e comunque l'infondatezza delle contestazioni formulate. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma accertata in corso di causa.
3. Espletato, con esito negativo, il procedimento di mediazione;
respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. e disposta CTU contabile, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 5.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal magistrato precedentemente titolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 6.08.2024, la causa è stata rimessa in istruttoria e all'udienza del 5.11.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità del ruolo nel mese di settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., richiesti dalle parti, con riduzione a giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e successivi giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2 4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (in tal senso, a titolo esemplificativo, Cass. n. 2421/2006; Cass. n . 6663/2002; Cass.
n. 6528/2000). Inoltre, quanto alla posizione sostanziale delle parti in giudizio, è altresì noto che il creditore opposto mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto. Consegue che, sul piano del riparto dell'oner e della prova, in applicazione della regola generale sancita dall'art. 2697 c.c., spetta al creditore opposto (attore sostanziale) fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata mentre grava sull'opponente (convenuto sostanziale) fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento delle relative eccezioni formulate.
Inoltre, occorre rilevare che, come più volte precisato anche nella giurisprudenza di legittimità, in forza dell'art. 115 c.p.c. grava sul c onvenuto, e dunque sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di contestazione specifica dei fatti costitutivi della avversa domanda (a titolo esemplificativo: Cass. nn.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei fatti e dunque anche dei conteggi, allegat i dall'opposto (attore in senso sostanziale) (cfr. in tal senso, SU. Cass. sentenza n.
761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione, alla quale è processualmente equiparabile la contestazione generica, ha quindi valenza processuale di comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto s tesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta ha fornito la prova della propria pretesa creditoria mediante la produzione, nel procedimento monitorio e nel presente
3 giudizio di opposizione, del contratto di finanziamento, in cui sono stabilite le condizioni di erogazione e restituzione del finanziamento;
dell'estratto conto analitico, con indicazione specifica di tutti i movimenti intercorsi nel rapporto;
della documentazione relativa all'intervenuta cessione del credito, rispetto alla quale, peraltro, alcuna contestazione è stata formulata da parte opponente.
Come ben rilevato dalla convenuta, parte opponente non ha contestato la sottoscrizione del contratto di finanziamento, l'erogazione d ella somma e persino il proprio inesatto adempimento all'obbligo di corresponsione delle rate pattuite.
A fronte di quanto documentato da parte opposta, parte opponente si è limitata a generiche contestazioni del credito e dell'importo ingiunto, deducendo l'illegittima applicazione di interessi moratori superiori al tasso soglia di usura,
l'illegittima applicazione del piano di ammortamento cd. alla francese e l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati, stante la difformità tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato.
La doglianza, relativa alla dedotta nullità del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse, in ragione della divergenza tra TAEG/ISC dichiarato in contratto e TAEG effettivamente applicato, in violazione dell'art. 117 comma 6
TUB, è infondata.
Secondo l'ormai prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, la divergenza tra l'ISC/TAEG dichiarato rispetto al TAEG effettivamente applicato non è causa di nullità contrattuale, non rientrando tale indicatore nel novero dei tassi, prezzi o condizioni cui l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce nel prevedere che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (…) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Da tale divergenza non può, quindi, discendere l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 T.U.B., la quale presuppone l'inosservanza del comma 4 dello stesso art. 117 del seguente tenore:
“I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali mag giori oneri in caso di mora”. L'ISC infatti è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria, ossia un indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi.
4 Part L'eventuale divergenza tra l' dichiarato e quello effettivo, determinando la violazione dell'obbligo informativo può al più determinare una responsabilità contrattuale dell'intermediario ai fini risarcitori, laddove il mutuatario deduca e dimostri di essere stato indotto a stipulare un contratto che altrimenti, conoscendo il costo effettivo, non avrebbe stipulato (in termini analoghi, a titolo esemplificativo, Trib. Torino, 05/03/2021, n. 1168; Trib. Chieti, 11/09/2020, n.
468; Trib. Roma, 20 febbraio 2020 , n. 3721; Trib. Torino 14/11/2018, n. 5233;
Trib. Crotone n. 772/2018; Trib. Napoli n. 183/2018; Trib. Roma n. 11681/2017;
Trib. Milano, 28 luglio 2017 n. 8427; Trib. Monza, 17 agosto 2017, n. 2403).
Quanto esposto, trova eccezione nella materia del credi to al consumo – ricorrente nel caso di specie – in cui è prevista un'ipotesi di invalidità per mancata indicazione del TAEG/ISC, applicandosi in tale ambito l'art. 125 bis comma 6
T.U.B., per il quale “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Nel caso di specie, pur essendo astrattamente configurabile l'invalidità delle clausole contrattuali inerenti eventuali costi non inclusi nel TAEG, tale invalidità non sussiste, considerato che, come accertato dal CTU, vi è piena corrispondenza tra l' indicato nel contratto e quello realmente applicato. Pt_3
Infondata è altresì la doglianza relativa all'illegittima pattuizione e applicazione di interessi di mora usurari.
Come noto, sulla problematica relativa all'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora sono intervenute le S ezioni Unite, con la sentenza n. 19597 del
18.9.2020, alla luce della quale deve escludersi, nel caso di specie, il dedotto superamento del tasso soglia.
Le Sezioni Unite hanno innanzitutto confermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori.
5 La Suprema Corte ha chiarito che “la mancata ricomprensione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e. g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggi orazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.
Nella sostanza, la verifica dell'usurarietà degli interessi di mora deve avvenire in due modi diversi, a seconda del fatto che il contratto sia stato stipulato entro il primo trimestre 2003 o dal secondo trimestre 2003 (in quanto è dal secondo trimestre 2003 che i decreti ministeriali includono il tasso soglia di mora).
In ogni caso, le Sezioni Unite hanno anche chiarito che la conseguenza dell'eventuale superamento del tasso soglia non sarà l'esclusione totale degli interessi. Secondo le Sezioni Unite, i nfatti, “Dall''accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1,
c.c.”.
Nel caso di specie, come accertato anche dal CTU, il contratto di finanziamento stipulato dall'odierna parte opponente con è un prestito Controparte_3
finalizzato, concesso per la somma di euro 24.000,00 da restituire in 60 rate da euro 417,50 (ad eccezione della prima maggiorata dell'imposta di bollo del contratto di € 14,62), con previsione di un TA N 5,98% e TAEG 6,87%. Il contratto, inoltre, non prevedeva alcun onere accessorio iniziale se non le sole spese di incasso delle rate. Per il caso di ritardo nel pagamento delle rate, l'art. 22 della condizioni generali (Mancato, inesatto o ritardato paga mento) contiene
6 la previsione di un tasso di mora pari a “1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata”. Risulta quindi pattuito nel caso di specie, come correttamente evidenziato da parte convenuta, un tasso di mora annuale del 18%.
Ciò posto, il CTU ha accertato, in relazione ad alcuni trimestri, il superamento del tasso soglia di usura, rideterminando la somma che sarebbe dovuta, in complessivi euro 7.122,53.
La conclusione alla quale è pervenuto il consulente d'ufficio, non è condivisi bile, posto che l'accertamento è stato espletato secondo criteri difformi rispetto ai principi enunciati in materia di usura dalla giurisprudenza di legittimità.
Deve evidenziarsi come, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora, il raffronto deve essere fatto tra il tasso degli interessi moratori come previsto in contratto ed il tasso soglia con la maggiorazione degli interessi moratori mediamente rilev ata rispetto agli interessi corrispettivi, relativi al periodo di riferimento, che nel caso di specie, trattandosi di contratto stipulato nell'anno 2010 era del 2,1%.
Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, infatti, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M., maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente, il valore del 2,1 % (maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei DD.MM.).
In definitiva, confrontando il tasso di mora contrattuale (pari al 18%) con il tasso soglia rideterminato secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite (nel caso di specie pari al 20,35%), deve concludersi che, nel caso di specie, alla data di sottoscrizione del contratto, il tasso di interesse di mora pattuito non supera il tasso soglia, corrispondente non al Tasso Medio moltiplicato per 1,5%, come rilevato dal CTU, bensì al tasso medio, aumentato della metà e maggiorato dell'ulteriore maggiorazione per gli interessi di mora, secondo quanto sopra evidenziato . E tanto, a prescindere dalla considerazione della clausola di salvaguardia comunque contenuta nel contratto, secondo la quale “Resta inteso che, se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art 2 L 108/96 e successive modifiche il
7 tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia cosi come determinato ai sensi di detta legge”.
Inoltre, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, non può procedersi, diversamente da quanto ritenuto da parte opponente, alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione nella richiamata pronuncia
(Cass. Sez. Un. n. 19597/2020), deve es cludersi che il rispetto del tasso soglia vada verificato sommando gli interessi moratori con quelli corrispettivi. Ciò in ragione del fatto che, mentre i primi verranno ad esistenza se e quando vi sarà inadempimento, i secondi sono dovuti dal momento dell 'erogazione del finanziamento.
Infatti anche laddove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusi vamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo (Trib. di Milano 16.02.2017).
Ne deriva, quindi, che l'usurarietà degli interessi moratori va calcolata separatamente rispetto agli interessi corrispettivi, confrontando il t asso moratorio pattuito, nonché il tasso concretamente applicato in caso di inadempimento con il tasso maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori (cfr.
Tribunale Roma sez. III, 26/03/2021, n.5286).
Alla luce di quanto sopra espost o, nel caso di specie, deve escludersi in relazione al tasso di interesse di mora pattuito nel contratto, l'usura originaria.
Deve altresì essere escluso il superamento del tasso soglia di usura in relazione agli interessi di mora concretamente applicati, sulle rate di finanziamento corrisposte in ritardo.
Al riguardo, infatti, il consulente d'ufficio ha accertato il superamento del tasso soglia per alcuni trimestri, meglio indicati nella relazione peritale, senza però applicare al tasso soglia indicato la maggiorazione del 2,1% prevista per il tasso
8 soglia di usura riferita agli interessi moratori, tenuto conto della quale, alcun interesse usurario risulta, nel caso di specie, applicato.
Infine, infondate sono le doglianze concernenti l'illegittimità del p iano di ammortamento cd. alla francese, applicato al contratto, sotto il profilo della violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'indeterminatezza del contratto.
Al riguardo, va premesso che nel regime finanziario in esame è da considerarsi esclusa un'occulta applicazione dell'anatocismo.
Infatti, secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza di merito, “L'ammortamento alla francese utilizza la legge di sconto composto, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in c iascuna delle rate prestabilite, ossia la formula di c.d. 'equivalenza finanziaria' che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario). La suddetta formula non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell'interesse semplice, posto che ad ogni scadenza temporale pattuita la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso di interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale” (a titolo esemplificativo, Trib. Parma, 11 marzo 2019, n. 416 e più recentemente,
Tribunale di Trapani che, con la sentenza n. 82/2022 sul punto ha specificato che
“il metodo di ammortamento alla francese è conforme al disposto di cui all'art.
1194 c.c., all'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo e x art. 1283 c.c., poiché in materia di mutui il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota
9 di capitale, ovverosia sul capitale origin ario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario con il pagamento di ogni singola rata azzera gli interessi maturati a suo carico fin o a quel momento coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuita nel contratto”).
Inoltre, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza n. 15130/2024), in tema di finanziamento con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale a tasso fisso, la mancata indica zione, nel contratto, della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, non è causa di nullità parziale del contratto, né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazi one della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Principio, peraltro, esteso dalla più recente giurisprudenza di merito, anche al caso di finanziamento a tasso variabile (cfr
Corte d'Appello Ancona 2 dicembre 2024 n. 1703).
Alla luce di tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
6. Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la causa è stata decisa in applicazione degli interventi chiarificatori delle Sezioni Unite, sopravvenuti rispetto all'introduzione del giudizio, se ne dispone la parziale compensazione tra le parti, in misura pari alla metà. Le spese sono quindi liquidate come da dispositivo, già al netto della compensazione, sulla base dei parametri di cui
D.M. Giustizia n. 147/2022 , con riduzione alla metà, tenuto conto del valore della causa rapportato allo scaglione di riferimento e della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse f asi di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, sono invece poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.270,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU, l iquidate come da separato decreto in atti, a carico della parte opponente.
Così deciso in Lamezia Terme, 30 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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