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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 862/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra:
E , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Roma, in via Crescenzio, 20 assistiti e difesi dall'avvocato Francesca Bianchini che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-opponente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 23 dicembre Per_1
2011 rep. n.77778 e del 21.07.2015 rep.n.80947 ed elettivamente CP_ domiciliato presso la locale Agenzia in Terni, viale Bramante
-opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23 agosto 2024, e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
170-2024, rg. 847-2024, emesso dal tribunale di Terni – sezione lavoro in data 21 agosto 2024 in favore dell' . CP_1
A fondamento del ricorso deducevano la prescrizione del credito e la non spettanza dello stesso. Eccepiva l'incompetenza per territorio del tribunale di Terni adito in favore del tribunale di Roma e chiedevano dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto per inammissibilità della domanda attesa l'assoluta indeterminatezza e il rigetto nel merito del ricorso di cui eccepiva l'infondatezza.
La causa, di natura documentale, sul deposito di note di trattazione scritta viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Quanto all' eccepita incompetenza territoriale del tribunale adito per essere competente il Tribunale di Roma, va osservato che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione del t.f.r. previsto ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297/1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato dal dipendente verso il datore di lavoro.
Pertanto, per l'azione del lavoratore al pagamento del t.f.r. la competenza viene ad esser radicata ai sensi dell'art. 444 c.p.c. presso il tribunale in funzione di giudice del lavoro in cui ha la residenza l'attore, l'azione intrapresa dall'istituto, surrogato nei diritti del lavoratore, nei confronti del datore di lavoro per il recupero del t.f.r. versato partecipa della natura di obbligo contributivo ed assistenziale del datore di lavoro ed è soggetta alla norma inderogabile regolatrice della competenza prevista dall'art. 444 III comma c.p.c.. Trattasi invero di controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie concernente latamente l'adempimento degli obblighi dei datori di lavoro nei confronti dell' rispetto ad una prestazione CP_1 previdenziale erogata dall'istituto assicuratore ad un lavoratore e tale interpretazione è coerente con la ratio di far coincidere, per quanto possibile, la competenza territoriale con il luogo di residenza del lavoratore e far attrarre la controversia in fase giudiziale all'ufficio in cui è stata trattata in fase amministrativa. CP_ Ciò premesso si osserva nel merito che l' ha già prodotto, a corredo della richiesta del decreto ingiuntivo, tutta la documentazione a dimostrazione che vi è stato un pagamento di somme da parte dell' CP_1 quale Gestore del Fondo di Garanzia. In particolare: TFR: Persona_2
e per euro 65.248,55 di sorte (oltre interessi e rivalutazione). Persona_3
Il pagamento è avvenuto (v. quietanza) in data 26.10.2018. Crediti diversi:
per euro 2.564,60 di sorte (oltre interessi e rivalutazione). Il Persona_3 pagamento è avvenuto (v. quietanza) in data 26.10.2018 (cfr. all. alla CP_ memoria di costituzione . CP_ Deduce correttamente la difesa che i lavoratori avevano ottenuto decreti ingiuntivi e notificato precetto, e hanno tentato l'esecuzione con esito negativo. Pertanto, è stato chiesto come per legge l'intervento del fondo di Garanzia che ha corrisposto quanto dovuto e si è surrogato nei diritti degli ex dipendenti.
Ciò premesso in fatto si osserva in diritto, richiamando analogo precedente di questo tribunale (cfr. sent. n. 348/2019) che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc “che la L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7 sul
Fondo di garanzia prevede che il fondo sia surrogato di diritto al lavoratore nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ex artt. 2751 bis e
2776 c.c. per le somme da esso pagate. Il fondo, dunque, succede nel medesimo credito privilegiato che avrebbe il lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria (decennale) (cfr. in proposito Cass., sez. Iav., n. 24 febbraio 2006, n. 4183). Più recentemente la sentenza della Cassazione 9 giugno 2014, n. 12971, ha ribadito che il diritto CP_ del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui alla L.
29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati CP_ tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'
e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia. ( Cfr. anche Cass. 26.05.2015 n. 10824;
Cass., sez. lav., 17 gennaio 2014, n. 901; Cass., sez. lav., 1 febbraio 2010, n. CP_ 2278). Considerato, dunque, che l' non è un condebitore solidale del datore di lavoro ed ha corrisposto somme al lavoratore a titolo di prestazione previdenziale, è evidente che non si potrà applicare il termine di prescrizione quinquennale per i crediti retributivi reclamato dalla difesa dell'opponente, bensì l'ordinario termine di prescrizione decennale, stante, altresì, l'assenza di disposizioni che deroghino alla regola generale di cui all'art. 2946 Cod. Civ.. Ciò premesso mette conto evidenziare che l'adempimento dell'obbligazione da parte dell' attribuisce all'Istituto il CP_1 diritto di surroga, ai sensi dell'art.2, comma 7, ultima parte, della legge citata, esercitabile verso il datore di lavoro, che sia stato dichiarato fallito, solamente a seguito della chiusura della procedura concorsuale, ai sensi dell'art.120, 3. comma, r.d. n.267 del 1942, per cui: "I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta del loro crediti per capitale e interessi (...)". La giurisprudenza di legittimità
(cfr. sent. 11269 del 1990) ha avuto modo di chiarire che la presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio (art. 94 R.D. 16 marzo 1942, n. 267), determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, comma secondo, cc”.
Dalla documentazione sopra richiamata, non contestata da parte ricorrente, emerge che l'Istituto ha notificato varie diffide ai soci e, nel 2021,
(10.03.2021) DI 21/21 a. , socio solidalmente ed Persona_4 illimitatamente responsabile come gli odierni opponenti e che l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei debitori solidali ha effetti interruttivi per tutti.
Una volta che i crediti de quibus siano stati definitivamente ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, l' non può CP_1 contestare tale accertamento, che vincola l'istituto previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo. Ciò è confermato dalla ratio legis - che è quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori defatiganti accertamenti in altra sede nei confronti dell' - e CP_1 dallo stesso tenore letterale dell'art. 2 co. 2 L. n. 297 del 1982, là dove si prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 L.F., il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di garanzia all'uopo istituto presso l'ente previdenziale, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. In breve, l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione andrà dunque rigettata e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il tribunale di Terni definitivamente pronunciando sul ricorso avanzato nel procedimento RG
862/2024, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
CP_
- condanna parte opponente, al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Terni, 15 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 862/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra:
E , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Roma, in via Crescenzio, 20 assistiti e difesi dall'avvocato Francesca Bianchini che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-opponente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 23 dicembre Per_1
2011 rep. n.77778 e del 21.07.2015 rep.n.80947 ed elettivamente CP_ domiciliato presso la locale Agenzia in Terni, viale Bramante
-opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23 agosto 2024, e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
170-2024, rg. 847-2024, emesso dal tribunale di Terni – sezione lavoro in data 21 agosto 2024 in favore dell' . CP_1
A fondamento del ricorso deducevano la prescrizione del credito e la non spettanza dello stesso. Eccepiva l'incompetenza per territorio del tribunale di Terni adito in favore del tribunale di Roma e chiedevano dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto per inammissibilità della domanda attesa l'assoluta indeterminatezza e il rigetto nel merito del ricorso di cui eccepiva l'infondatezza.
La causa, di natura documentale, sul deposito di note di trattazione scritta viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Quanto all' eccepita incompetenza territoriale del tribunale adito per essere competente il Tribunale di Roma, va osservato che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione del t.f.r. previsto ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297/1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato dal dipendente verso il datore di lavoro.
Pertanto, per l'azione del lavoratore al pagamento del t.f.r. la competenza viene ad esser radicata ai sensi dell'art. 444 c.p.c. presso il tribunale in funzione di giudice del lavoro in cui ha la residenza l'attore, l'azione intrapresa dall'istituto, surrogato nei diritti del lavoratore, nei confronti del datore di lavoro per il recupero del t.f.r. versato partecipa della natura di obbligo contributivo ed assistenziale del datore di lavoro ed è soggetta alla norma inderogabile regolatrice della competenza prevista dall'art. 444 III comma c.p.c.. Trattasi invero di controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie concernente latamente l'adempimento degli obblighi dei datori di lavoro nei confronti dell' rispetto ad una prestazione CP_1 previdenziale erogata dall'istituto assicuratore ad un lavoratore e tale interpretazione è coerente con la ratio di far coincidere, per quanto possibile, la competenza territoriale con il luogo di residenza del lavoratore e far attrarre la controversia in fase giudiziale all'ufficio in cui è stata trattata in fase amministrativa. CP_ Ciò premesso si osserva nel merito che l' ha già prodotto, a corredo della richiesta del decreto ingiuntivo, tutta la documentazione a dimostrazione che vi è stato un pagamento di somme da parte dell' CP_1 quale Gestore del Fondo di Garanzia. In particolare: TFR: Persona_2
e per euro 65.248,55 di sorte (oltre interessi e rivalutazione). Persona_3
Il pagamento è avvenuto (v. quietanza) in data 26.10.2018. Crediti diversi:
per euro 2.564,60 di sorte (oltre interessi e rivalutazione). Il Persona_3 pagamento è avvenuto (v. quietanza) in data 26.10.2018 (cfr. all. alla CP_ memoria di costituzione . CP_ Deduce correttamente la difesa che i lavoratori avevano ottenuto decreti ingiuntivi e notificato precetto, e hanno tentato l'esecuzione con esito negativo. Pertanto, è stato chiesto come per legge l'intervento del fondo di Garanzia che ha corrisposto quanto dovuto e si è surrogato nei diritti degli ex dipendenti.
Ciò premesso in fatto si osserva in diritto, richiamando analogo precedente di questo tribunale (cfr. sent. n. 348/2019) che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc “che la L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7 sul
Fondo di garanzia prevede che il fondo sia surrogato di diritto al lavoratore nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ex artt. 2751 bis e
2776 c.c. per le somme da esso pagate. Il fondo, dunque, succede nel medesimo credito privilegiato che avrebbe il lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria (decennale) (cfr. in proposito Cass., sez. Iav., n. 24 febbraio 2006, n. 4183). Più recentemente la sentenza della Cassazione 9 giugno 2014, n. 12971, ha ribadito che il diritto CP_ del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui alla L.
29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati CP_ tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'
e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia. ( Cfr. anche Cass. 26.05.2015 n. 10824;
Cass., sez. lav., 17 gennaio 2014, n. 901; Cass., sez. lav., 1 febbraio 2010, n. CP_ 2278). Considerato, dunque, che l' non è un condebitore solidale del datore di lavoro ed ha corrisposto somme al lavoratore a titolo di prestazione previdenziale, è evidente che non si potrà applicare il termine di prescrizione quinquennale per i crediti retributivi reclamato dalla difesa dell'opponente, bensì l'ordinario termine di prescrizione decennale, stante, altresì, l'assenza di disposizioni che deroghino alla regola generale di cui all'art. 2946 Cod. Civ.. Ciò premesso mette conto evidenziare che l'adempimento dell'obbligazione da parte dell' attribuisce all'Istituto il CP_1 diritto di surroga, ai sensi dell'art.2, comma 7, ultima parte, della legge citata, esercitabile verso il datore di lavoro, che sia stato dichiarato fallito, solamente a seguito della chiusura della procedura concorsuale, ai sensi dell'art.120, 3. comma, r.d. n.267 del 1942, per cui: "I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta del loro crediti per capitale e interessi (...)". La giurisprudenza di legittimità
(cfr. sent. 11269 del 1990) ha avuto modo di chiarire che la presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio (art. 94 R.D. 16 marzo 1942, n. 267), determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, comma secondo, cc”.
Dalla documentazione sopra richiamata, non contestata da parte ricorrente, emerge che l'Istituto ha notificato varie diffide ai soci e, nel 2021,
(10.03.2021) DI 21/21 a. , socio solidalmente ed Persona_4 illimitatamente responsabile come gli odierni opponenti e che l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei debitori solidali ha effetti interruttivi per tutti.
Una volta che i crediti de quibus siano stati definitivamente ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, l' non può CP_1 contestare tale accertamento, che vincola l'istituto previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo. Ciò è confermato dalla ratio legis - che è quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori defatiganti accertamenti in altra sede nei confronti dell' - e CP_1 dallo stesso tenore letterale dell'art. 2 co. 2 L. n. 297 del 1982, là dove si prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 L.F., il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di garanzia all'uopo istituto presso l'ente previdenziale, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. In breve, l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione andrà dunque rigettata e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il tribunale di Terni definitivamente pronunciando sul ricorso avanzato nel procedimento RG
862/2024, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
CP_
- condanna parte opponente, al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Terni, 15 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi