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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 190/2024 RG promossa con ricorso da
= Parte_1 Parte_2 codice fiscale: C.F._1 con l' avv.to Domenico Nastari
- ricorrente -
contro
Controparte_1 con l'avv.to Marco Foffano - resistente -
IN PUNTO: nullità contratto a termine + lavoro supplementare
FATTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato il 31.1.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito verso la sua ex datrice di lavoro llegando: Controparte_1
➢ di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di tale società dal 05.09.2022 al 31.01.2023 presso il ristorante libanese denominato “IB”, sito in Venezia Sestiere S. Marco, Calle del Cafetier
6645, seguendo le direttive impartite personalmente dal titolare;
Controparte_1
➢ di essere stato regolarizzato soltanto nel novembre 2022 con contratto a termine dal 09.11.2022 al
31.1.2022, orario part-time al 45% e mansioni di lavapiatti inquadrato nel 7° livello del CCNL
Aziende sei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo;
➢ di avere in realtà prestato l'attività, per l'intera durata dell'intercorso rapporto, ovvero dal
05.09.2022 al 31.01.2023, ricoprendo il ruolo di tuttofare, adibito alle mansioni di volta in volta necessarie e richieste, ovvero, oltre a lavaggio piatti, supporto in cucina (lavava le verdure), spesa
(quanto all'acquisto di verdure e bicchieri di plastica), riordino del magazzino, ordinativi delle bevande, e, alla chiusura del locale, pulizia di cucina e sala e asporto dei rifiuti;
➢ di avere inoltre, sempre per tutto il periodo dal 05.09.2022 al 31.01.2023, lavorato per 6 giorni alla settimana (dal martedì alla domenica), per 7 ore al giorno: dalle ore 17.30 alle ore 0.30 oppure dalle ore 18.00 alle ore 01.00. Ciò allegato in fatto, lamenta la mancata retribuzione del periodo fuori regola dal 05.09.2022 all'08.11.2022 e la corresponsione quanto al periodo successivo di importi inadeguati a fronte dell'attività resa (orario effettivo) e quantifica il relativo credito in euro 5.218,68; rivendica inoltre, data la sottoscrizione del contratto a termine in data ben successiva, oltre due mesi dopo, rispetto all' inizio dell' attività lavorativa, l' avvenuta costituzione ab initio (5.9.2022) di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato full time, e chiede dunque la riammissione in servizio e il pagamento ex art. 28 D. Lgs.
81/2015 di un'indennità omnicomprensiva nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Così conclude:
- accertarsi e dichiararsi che dal 05.09.2022 al 31.01.2023 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società con mansioni di tuttofare riconducibili al 7° livello Controparte_1 retributivo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, osservando un orario full time pari a 40 ore settimanali;
- accertarsi e dichiararsi, pertanto, l'inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia della clausola appositiva del termine finale per essere stato sottoscritto il relativo contratto di lavoro successivamente alla data di instaurazione del rapporto lavorativo tra le parti e, per l'effetto, la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a tutt'oggi in essere, a decorrere dal 05.09.2022, ovvero dalla diversa data che dovesse essere accertata in corso di causa;
- conseguentemente condannarsi la società resistente a ripristinare il rapporto medesimo ed a riammettere il sig. in servizio nel precedente posto di lavoro o in altro ad Parte_1 esso equivalente ed a corrispondere in suo favore, ex art.28, comma 2, D.Lgs. 81/2015, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€.1.304,80), nella misura massima consentita di 12 mensilità, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condannarsi, inoltre, la società a pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate in conseguenza dell'intercorso rapporto di lavoro e quantificabili in complessivi
€.5.218,68, già detratti gli acconti ricevuti, come da conteggio in atti, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
- Spese di lite interamente rifuse, con distrazione in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
La società convenuta si è costituita in giudizio evidenziando la titolarità in capo al ricorrente, cittadino non comunitario di nazionalità egiziana, di valido titolo di soggiorno in Italia ( = permesso per asilo n.
) solo dal 17.10.2022, negando l' avvenuto inizio dell' attività prima della regolarizzazione Numero_1
e contestando dunque innanzitutto la domanda di conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato e di pagamento dell' indennità ex art 28 D. Lgs. 81/2015, contestando altresì mansioni e orari allegati e concludendo dunque per l' integrale rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e con testi .
Sono state depositate note finali autorizzate.
All' odierna udienza in presenza è stata discussa e all' esito trattenuta in decisione.
MOTIVI
I testi si sono così espressi:
➢ , dipendente della ditta convenuta dal 2021 al 2023, per circa due anni, con Parte_3 mansioni di banconiera: “ Io facevo circa 7 ore anzi 6,40 ore al giorno, a volte spezzato a volte continuato, quando era continuato facevo dalle 14:00 alle 20:00 o dalle 17:00 fino alla chiusura massimo 22.30-23.00. Quando invece facevo spezzato facevo 3 ore a pranzo e 3 ore a cena. Il ricorrente lavorava lì come lavapiatti. Ha iniziato a lavorare lì dopo di me, all'incirca alla fine dell'anno. Verso novembre 2021. Prima di lui non c'era un vero e proprio lavapiatti, svolgevamo le relative incombenze un po' io e il titolare. Ha sempre svolto la mansione di lavapiatti solo per la cena, con inizio attività verso le 20:00 e fine attività alla chiusura. Quando ho cessato la mia attività nel 2023 lui era già andato via da un pezzo, avrà lavorato complessivamente circa un mese/un mese e mezzo”.
➢ RA MA: “ Sono titolare anche io di un ristorante a Venezia a 200 m di distanza di quello oggetto di causa, sono amico del titolare della Società convenuta. Spesso ceniamo assieme nel suo o nel mio ristorante. Il ristorante oggetto di causa ha sempre avuto un lavapiatti, prima del ricorrente c'è stato un ragazzo alto mi pare sempre egiziano, poi a un certo punto è arrivato il ricorrente che ho visto spesso a partire da fine anno 2022, verso dicembre. Verso metà gennaio, quando io ho chiuso per un periodo di ferie, ricordo che lavorava ancora lì, poi non so quando abbia cessato. Alla sera, per la cena, io e il titolare della convenuta ci trovavamo dopo la chiusura dei nostri locali dopo le 22:30. A quell'ora da lui i dipendenti erano andati via o stavano andando via in quel momento, così anche il ricorrente, a volte dopo avere cenato con noi”.
➢ HA RA: “Conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato entrambi presso il ristorante IB qui a Venezia. Io ero stata assunta per 3-4 mesi, ma ho lavorato lì un solo mese con mansioni di lavapiatti/aiuto in cucina, era il 2022, il mese non lo ricordo, mi pare avverso la fine dell' anno forse novembre. Come orario la prima settimana ho fatto il turno del pranzo con orario dalle h 10 fino alle h 16-17 mentre nelle altre tre settimane quello del pomeriggio-sera dalle h 16,30-17 alle Per_ 22,30/23/23,30 anche a volte 24, dipendeva dal numero di clienti. Tornavo poi a casa a in autobus. Proprio per questa protrazione del lavoro la sera fino ad ora tarda dopo un mese ho lasciato il lavoro. Quanto al ricorrente - che a (era) aiuto in cucina/lavapiatti come me e si occupava inoltre di varie altre cose, un po' di tutto, anche a volte fare la spesa - nella prima settimana abbiamo fatto lo stesso turno 2-3 volte, nelle altre tre settimane abbiamo sempre lavorato assieme nel turno pomeriggio/sera, ma con orari un pò diversi nel senso che lui arrivava, in modo variabile-elastico, circa 1 ora - 1ora e mezza dopo di me e quando io andavo via anche se erano le h 23,30 lui rimaneva ancora lì al lavoro;
si occupava un pò di tutto e alla chiusura anche delle pulizie. Quando io andavo via anche se erano le h 23,30-24 le pulizie erano ancora da fare e quasi sempre c'erano ancora clienti, in genere turisti. Ho sentito dire che il locale rimaneva aperto fino alle prime ore del mattino e il ricorrente era sempre l' ultimo ad andare via”.
➢ MO AR: “ Conosco i fatti di causa in quanto da circa 4 anni abito nelle Pt_1 vicinanze d IB, e per andare/venire da casa ci passo davanti. Ho conosciuto il ricorrente, mio connazionale e per me un semplice conoscente, qui a Venezia proprio quando per un breve periodo ha lavorato presso tale ristorante. Quando sono partito l' 8.1.2023 per circa tre settimane in Egitto lavorava ancora lì, quando sono rientrato a Venezia a fine mese non piu'. Quanto all' inizio dell' attività lavorativa, mi pare fosse inizio novembre 2022, il giorno non lo ricordo. Ricordo che lo vedevo nel locale solo alla sera passando quando tornavo dal lavoro (anch'io lavoravo in un ristorante) verso le H 22,30-23 ; a volte nel locale c'erano le luci accese , a volte lo vedevo lì fuori che fumava una sigaretta, a volte mi diceva che si fermava per chiamare con il WI-FI del locale, lì tranquillo. Mi diceva che finiva di lavorare tardi, non posso confermare, mi sembra però strano in quanto il locale alle H 23 lo vedo sempre chiuso”.
Attese tali risultanze, il ricorso va accolto parzialmente in punto orario, segnatamente quanto a due ore di lavoro supplementare/giorno, e quanto ad ogni ulteriore pretesa rigettato, per le seguenti ragioni.
a) Trasformazione contratto a termine
Sono innanzitutto radicalmente destituite di fondamento le domande principali, di cd trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 5.9.2022, e conseguente condanna della convenuta a ripristinare il rapporto, a riammettere il ricorrente in servizio e a corrispondergli l' indennità ex art. 28 D. Lgs. 81/2015.
In diritto è a monte pacifico che la validità della clausola di apposizione del termine presuppone antecedenza o quantomeno contestualità della sottoscrizione del contratto rispetto all' inizio della prestazione lavorativa.
L' orientamento in tal senso della giurisprudenza è consolidato.
Vd. per tutte Cass. 15494 del 14/07/2011: “ Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1962,
n. 230, l'apposizione del termine al contratto di lavoro postula, a pena di nullità, un patto di forma scritta essenziale, che deve essere anteriore o, quanto meno, contestuale all'inizio del rapporto e non può essere surrogato, in ipotesi di assunzione attraverso l'ufficio di collocamento, dagli atti costituiti dalla richiesta del datore di lavoro o dal provvedimento di avviamento del lavoratore da parte dell'ufficio predetto”.
Negli stessi termini Cass. n. 27974 del 31/10/2018, secondo cui “In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'atto scritto contenente, a norma dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria
a tempo indeterminato”.
A seguito dell' entrata in vigore del Job's Act le imprese nei limiti dei 12 mesi hanno facoltà di stipulare liberamente contratti di lavoro a tempo determinato, senza indicare alcuna causale, ma, eccettuati i rapporti di durata inferiore ai 13 giorni, l' essenziale requisito della forma scritta è rimasto, e così anche a seguito del cd decreto dignità, DL 87/2018 convertito con legge e 96 del 2018.
Dispone infatti l' art 19 comma 4 del D.lgs 81/2015 che “ Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”.
Ciò posto in diritto, nel caso di specie le domande di conversione e di pagamento dell' indennità ex art
28 dlgs 81/2015 vanno disattese in quanto il presupposto su cui si fondano, costituito dall' inizio dell' attività lavorativa il 5.9.2022 rispetto a formalizzazione del rapporto a termine il 9.11.2023, dalla società convenuta fermamente contestato, non è minimamente riscontrato dall' istruttoria orale.
Tutti i testi escussi, anche e introdotti dal ricorrente, Tes_1 Testimone_2 hanno, infatti, collocato l' inizio dell' attività lavorativa oggetto di causa verso fine anno/novembre 2022.
Ne consegue l' infondatezza, oltre che delle pretese ex art 28 d.lgs 81/2015, anche della domanda di pagamento delle retribuzioni per l' asserito periodo fuori regola dal 5.9.2022 all' 8.11.2022.
In tal senso la posizione difensiva espressa da ultimo dallo stesso ricorrente nelle note finali autorizzate laddove a pag 3 si legge “ All'esito della prova orale, è rimasto indimostrato l'inizio del rapporto di lavoro in data antecedente rispetto alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro a termine, sicchè le richieste
a tal riguardo formulate non potranno che essere rigettate”.
b) Lavoro supplementare
Quanto alle ulteriori differenze retributive, con il contratto a termine dal 09.11.2022 al 31.1.2022 (doc
1 ric) il ricorrente è stato regolarizzato con part-time al 45% e mansioni di lavapiatti inquadrato nel
7° livello del CCNL Aziende sei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e
Turismo.
Quanto all' orario il contratto prevedeva la seguente articolazione:
Il ricorrente sostiene di avere invece lavorato a tempo pieno, segnatamente per 6 giorni alla settimana
(dal martedì alla domenica), per 7 ore al giorno: dalle ore 17.30 alle ore 0.30 oppure dalle ore 18.00 alle ore 01.00.
Tale assunto è parzialmente fondato, in particolare quanto all' inizio orario alle 18 anziché alle 19:45 e alla fine orario mediamente alle 23:00 anziché alle 22:45 tenuto conto delle deposizioni:
➢ laddove ha confermato che il turno del pomeriggio/sera era dalle 16,30-17 alle Tes_1
22,30/23/23,30 anche a volte 24, dipendeva dal numero di clienti, e il ricorrente arrivava in modo variabile-elastico circa 1 ora- 1 ora e mezza dopo e alla sera anche se erano le 23,30 rimaneva ancora lì al lavoro in quanto si occupava un pò di tutto e alla chiusura anche delle pulizie;
➢ laddove ha riferito che il locale veniva chiuso al massimo alle 22.30-23.00 e il Parte_3 ricorrente si tratteneva al lavoro fino alla chiusura;
➢ laddove ha riferito che verso le 22,30-23 a volte nel locale c'erano Testimone_2 le luci ancora accese e il ricorrente era ancora in loco.
Riconosciuta massima attendibilità quanto all' orario di inizio turno, quale addetta alle medesime mansioni e super partes, alla teste , dal complesso delle deposizioni assunte in termini Tes_1 sufficientemente certi può ritenersi provato lo svolgimento di lavoro supplementare per due 2 ore al giorno ( dalle 18 alle 19:45 e dalle 22:45 alle 23). .
Come evidenziato nelle note finali attoree, l'importo orario contrattuale di riferimento si evince dalle buste paga ed ammonta ad €.7,78604, mentre per il lavoro straordinario diurno l'art.126, primo comma, del CCNL di settore prevede la maggiorazione del 30%, per cui il compenso per il lavoro supplementare complessivamente svolto va retribuito con un importo orario pari ad €.10,12185.
Spese rifuse in base a soccombenza limitatamente a 1/3 liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigettata ogni diversa domanda, condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente a titolo di lavoro supplementare euro 20,24 per tutti i giorni di effettivo servizio risultanti dal rendiconto delle presenze riportato sul lato sinistro dei cedolini in atti, oltre ad accessori ex art 429 cpc con interessi al tasso legale ex art 1284 comma 1 cc;
2) dichiara le spese di lite compensate per 2/3 e condanna la medesima resistente alla rifusione dell' ulteriore 1/3, liquidato, per la quota e al netto di accessori di legge, in euro 1.200,00, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Venezia – udienza 20.3.2025
Il Giudice dott.ssa Margherita Bortolaso