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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4849/2023 tra:
Sa. (già Parte_1 CP_1
(c.f. e p. i.v.a ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Ventrice del
Foro di Vibo Valentia nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla via
Terravecchia Inf. n. 228 parte opponente
e
CP_2
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Benintendi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Cernaia n. 24
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di noleggio a lungo termine di autovettura;
corrispettivo; penale per estinzione anticipata;
inadempimento; domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Sa. Parte_1
“1) In via preliminare accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base del ricorso, per i motivi sopra esposti. 2) Revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 648/2023 R.G. n. 1160/2023 emesso dal Giudice Dr Simona Gambacorta del Tribunale Ordinario di Torino, notificato a mezzo pec il 26.01.2023, per le ragioni esposte in atti, perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Nel merito e in via riconvenzionale
3) Rigettare la domanda formulata da nei CP_2 confronti della società perché infondata in fatto CP_1 ed in diritto per le ragioni in atti.
4) Accertare e dichiarare che gli importi di cui alle fatture del 07.10.2021 di € 1.914,47 e del 04.11.2021 di € 1.914,47, non sono dovuti perché si riferiscono a periodi in cui l'autovettura era in riparazione dunque non utilizzata e perché dal 14.12.2021 è stata riconsegnata. 5) Accertare e dichiarare che la fattura del 28.02.2022 di
€ 12.493,80 emessa per addebito penale per estinzione anticipata, non è dovuta perché l'anticipata riconsegna è dipesa dal mancato utilizzo del veicolo da parte di CP_1 perché difettoso.
6) Accertare e dichiarare vessatorie e contrarie alla legge le clausole di esonero dalla responsabilità della CP_2 contenute nelle condizioni generali e nel successivo contratto.
7) Accertare e dichiarare che la fattura del 28.02.2022 di
€ 3.663,14 emessa per i Km extra non è dovuta per i motivi espostiin atti. 8) Condannare la a risarcire, con CP_2 determinazione del danno da quantificarsi in € 8.667,85, il danno patito dalla a causa dell'inadempimento CP_1 della tenendo conto dei vizi e dei difetti della CP_2
presa in locazione e del fatto che ha dovuto CP_3 CP_1 locare un'altra autovettura con esborsi non preventivati.
9) Condannare la alla restituzione del deposito CP_4 cauzionale trattenuto indebitamente pari ad € 9.420,00.
10) Accertare e dichiarare la difformità dell'importo delle fatture prodotte rispetto alla somma pretesa con il decreto ingiuntivo, che deve essere revocato anche perché l'importo ingiunto non è dovuto.
11) Accertare e dichiarare il mancato utilizzo dell'autovettura da parte della per i difetti CP_1 lamentanti mai contestati da CP_2
2 12) Solo in via estremamente subordinata avendo CP_2 trattenuto ad oggi il deposito cauzionale di € 9.420,00 operare l'istituto della compensazione tra quanto eventualmente dovuto a per la locazione del CP_2 veicolo, se accertato in corso di causa, e il deposito cauzionale.
13) In via estremamente subordinata voglia il giudice esercitare il potere conferitogli dall'art. 1384 c.c. di ridurre la penale manifestamente eccessiva è fondato sulla necessità di correggere il potere di autonomia privata riducendolo nei limiti in cui opera il riconoscimento di essa, mediante l'esercizio di un potere equitativo che ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti , per tutti i motivi esposti e stante il mancato utilizzo del veicolo per colpa non imputabile al Cliente. Con vittoria delle spese e competenze professionali del giudizio da distrarre al procuratore costituito”.
Parte opposta CP_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo:
- respingere, perché totalmente infondata in fatto ed in Cont diritto, l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 648/2023 emesso dal Tribunale di Torino e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere, perché totalmente infondata in fatto ed in Cont diritto, la domanda riconvenzionale spiegata da
[...] ; Parte_1 Cont In ogni caso condannare per i motivi Parte_1 indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella presente comparsa al pagamento dell'importo di € 8.667,85 oltre interessi e spese, come da domanda ed alle spese liquidate nel decreto.
- Con vittoria di spese e compensi processuali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di
3 legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 648/2023 (R.G.
n. 1160/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di Torino
Cont ha ingiunto all'opponente (già Parte_1
il pagamento della somma di € 8.667,85 oltre CP_1 accessori e spese legali in favore della parte opposta
CP_2
La parte opposta ha dedotto nel ricorso CP_2 per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) essa ricorrente svolge a livello CP_2 europeo attività di noleggio a lungo termine di veicoli;
2) l'intimata in data 9 novembre 2018 ha CP_1 stipulato con essa ricorrente l'accordo quadro denominato
“Condizioni Generali di Locazione a Lungo Termine di
Veicoli Senza Conducente”;
3) in conformità all'accordo quadro predetto, parte
Cont intimata (già ha Parte_1 CP_1 quindi sottoscritto successivi contratti/richieste di noleggio - locazione, c.d. richieste rent, n. 1184845623 –
5003363226, relativi al veicolo Maserati Levante V6 Diesel
250 cv awd Gransport targato FW166BF;
4) la parte intimata non ha provveduto al pagamento del dovuto in forza dei predetti contratti per un importo di € 8.667,85.
2. I motivi di opposizione. Cont L'odierna opponente (già Parte_1
ha promosso la presente opposizione ex art. CP_1
645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) nullità del decreto per genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste
4 a fondamento del ricorso (v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione);
2) inadempimento di controparte in quanto il veicolo noleggiato non è stato mai completamente efficiente essendo stato ricoverato per riparazioni “tantissime volte e di tanto sono prova le e mail intercorse tra le parti dal
04.10.2021 all'1.12.2021” (v. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione);
3) infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta in ordine alla fattura del 7 ottobre 2021 di €
1.914,47 in quanto riferita al canone relativo al periodo dal 1° novembre 2021 al 30 novembre 2021 nel quale l'autovettura non è mai stata utilizzata dalla perché CP_1 in riparazione (v. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione);
4) infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta in ordine alla fattura del 4 novembre 2021 di €
1.914,47 in quanto riferita al canone relativo al periodo dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 nel quale l'autovettura non è stata utilizzata dalla perché in CP_1 riparazione e poi definitivamente riconsegnata in data 14 dicembre 2021 (v. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione);
5) infondatezza della pretesa creditoria di cui alla fattura del 28 febbraio 2022 di € 12.493,80 emessa per
“addebito penale per estinzione anticipata”, poiché la oggetto del noleggio pattuito fra le parti è stata CP_3 riconsegnata in anticipo in quanto difettosa e non utilizzabile per le finalità per le quali era stata locata
(giacché sempre in riparazione) (v. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione);
6) infondatezza dell'addebito di € 3.633,14 di cui alla fattura del 28 febbraio 2022 emessa per “Km extra” atteso che il maggiore chilometraggio non risulta nel
5 verbale di riconsegna (v. pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione.
La parte opposta ha azionato in via CP_2 monitoria le seguenti quattro (4) fatture:
a) la n. 0000202110941568 del 7 ottobre 2021 di €
1.914,47 per il canone di locazione relativo al periodo dal
1° novembre 2021 al 30 novembre 2021;
b) la n. 0000202111044149 del 4 novembre 2021 di €
1.914,47 per il canone di locazione relativo al periodo dal
1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021;
c) la n. 0000202210100670 del 28 gennaio 2022 di €
12.493,80 per “addebito penali per estinzione anticipata”;
d) la n. 0000202210100668 del 28 gennaio 2022 di €
3.663,14 per “km extra”.
Tale complessiva pretesa creditoria risulta fondata, risultando peraltro infondati i motivi di opposizione come formulati in atti dall'odierna società opponente, e ciò per le seguenti dirimenti ragioni:
1) come è noto, secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez.
Un. 13533/2001);
6 2) nel caso in esame la parte opposta ha CP_2 provato la fonte (negoziale) del suo diritto mediante il deposito dei documenti contrattuali ritualmente
Cont sottoscritti dalla parte opponente Parte_1
(già : si veda a tal riguardo il c.d.
[...] CP_1 contratto quadro e la lettera di “richiesta rent” ritualmente prodotti in atti (v. i docc. nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio);
3) a fronte di ciò la parte opponente ha peraltro ammesso di aver ricevuto la vettura in noleggio e di averla effettivamente utilizzata per il periodo da febbraio 2019 a dicembre 2021;
4) i motivi di doglianza circa il malfunzionamento e il mancato utilizzo della vettura da parte CP_3
Cont dell'opponente (già Parte_1 CP_1
), come formulati in atto di citazione in
[...] opposizione, sono privi di adeguato supporto allegatorio e probatorio;
5) sul punto è sufficiente osservare che la Difesa opponente si è limitata ad affermare nei propri scritti difensivi che la vettura è “stata portata in riparazione per avaria, difetti vari e difetti alla accensione spia – motore, presso i centri autorizzati da tantissime CP_2 volte e di tanto sono prova le e mail intercorse tra le parti dal 04.10.2021 all'1.12.2021”, senza tuttavia in alcun modo specificare e circoscrivere temporalmente i predetti periodi di ricovero per riparazione (“tantissime volte”), senza produrre alcuna documentazione al riguardo
(in atti non è stato prodotto alcun foglio di lavorazione presso officine), senza formulare alcuna istanza istruttoria in corso di giudizio;
le mail sopra cennate, prodotte sub doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente, nulla provano al riguardo atteso che in esse vi sono mere comunicazioni unilaterali di parte opponente tutte peraltro a far data da ottobre 2021, comunicazioni che niente
7 dimostrano circa asseriti ricoveri per riparazioni nel biennio antecedente (il noleggio è decorso dal febbraio
2019, mese nel quale la macchina è stata consegnata alla parte opposta); anche in riferimento al ricovero avutosi a fine agosto 2021 (l'unico ammesso dalla parte opposta) nulla viene provato sotto il profilo tecnico in quanto nessuna documentazione riguardo ad esso è stata prodotta in atti;
la stessa parte opponente ha dichiarato in atti di aver dovuto provvedere in svariate occasioni al noleggio di altra vettura per sopperire all'inutilizzabilità del veicolo noleggiato presso parte opposta, senza CP_3 tuttavia produrre (anche in questo caso) alcuna precipua documentazione dimostrativa di ciò; dunque, il dedotto inadempimento di parte opposta risulta non provato;
6) l'avvenuto ricovero in officina a fine agosto 2021 non esime comunque la parte opponente dal pagamento dei relativi canoni contrattuali, sia in ragione della specifica disposizione di cui all'art. 12 delle Condizioni
Generali di contratto (“In espressa deroga all'art. 1584
c.c., il Cliente accetta di non sospendere il pagamento dei canoni di Locazione neppure quanto per la riparazione o per qualsiasi altro motivo il Veicolo non possa essere utilizzato per più di 20 (venti) giorni”), sia in ragione dell'assenza di documentazione e prova certa che documenti l'esatto periodo di ricovero, le motivazioni di esso nonché
l'esito di tale intervento riparativo;
il dedotto ricovero presso l'officina per circa un mese e mezzo (fra settembre e ottobre 2021), a tutto concedere, dunque, non fa comunque venire meno in capo a parte opponente l'obbligo di pagamento del canone, dovendo al più ritenersi diritto del locatario ottenere un veicolo sostitutivo (anche alla luce del disposto di cui all'articolo 15 delle Condizioni
Generali di contratto) dietro espressa e tempestiva richiesta, la quale, però, nel caso in esame difetta;
8 7) non risultano pertanto provate le deduzioni di parte opponente circa l'inefficienza del mezzo e i dedotti periodi di ricovero;
8) è dunque dovuta anche la penale per estinzione anticipata del contratto in quanto fondata sull'espressa previsione pattizia di cui all'articolo 24 delle Condizioni
Generali di contratto, non risultando provata, come già detto, la deduzione di mancata idoneità del mezzo;
9) a ciò si aggiunga che il veicolo in parola risulta essere stato perfettamente funzionante per oltre un biennio
(da febbraio 2019 ad agosto 2021) e la necessità di interventi riparativi e manutentivi dopo un più di due anni
è evenienza del tutto ordinaria e peraltro prevista e normata in contratto, atteso che espressamente è previsto che le spese di manutenzione dell'auto sono poste a carico della società di noleggio che deve provvedervi con proprie risorse;
10) è altresì dovuta la somma richiesta dalla parte opposta a titolo di “km extra”, e ciò in considerazione della specifica previsione contrattuale di cui all'articolo
11 delle Condizioni Generali di contratto e della conformità dell'importo richiesto alla formula di calcolo ivi contenuta;
11) quanto alla richiesta di parte opponente di restituzione del deposito cauzionale, esso è trattenuto legittimamente dalla parte opposta in ragione della disposizione di cui all'articolo 31 delle Condizioni
Generali di contratto;
12) peraltro, nel caso in esame l'estratto conto prodotto dalla parte opposta (v. il doc. n. 5 del fascicolo monitorio) lascia inferire come dall'importo totale delle fatture azionate sia stato già detratto l'importo oggetto di deposito cauzionale detratto rispetto al totale dovuto.
9 Risulta dunque fondata la pretesa creditoria di parte opposta avanzata mediante presentazione del ricorso monitorio.
Va invero ribadito che la seguente asserzione di parte opponente contenuta nella mail del 25 ottobre 2021 prodotta sub doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente risulta del tutto indimostrata, in quanto a fronte della contestazione della Difesa opposta, non è stato prodotto in causa alcun foglio di lavorazione officina, alcuna documentazione tecnica o amministrativa relativa alle cennate riparazioni, alcun documento utile a ritenere provate le suddette circostanze, né – d'altra parte - alcuna istanza istruttoria è stata formulata a tal riguardo nel presente giudizio.
Alla luce delle sopra svolte considerazioni va dunque rigettata l'opposizione ex art. 645 del c.p.c. qui delibata e conseguentemente confermato il d.i. opposto.
Vanno altresì rigettate tutte le domande avanzate dalla parte opponente anche in via riconvenzionale.
10
5. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 a € 26.000,01), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale) così come della prossimità del valore di causa (€ 8.667,85) all'estremo
11 inferiore della forbice qui considerata, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 600,00
b) fase introduttiva → € 600,00
c) fase istruttoria → € 840,00
d) fase decisionale → € 860,00
- per un totale di € 2.800,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 648/2023 e lo dichiara esecutivo.
2) Rigetta tutte le domande avanzate dalla parte opponente anche in via riconvenzionale.
Cont 3) Condanna la parte opponente Parte_1
(già alla rifusione, in favore della
[...] CP_1 parte opposta delle spese di lite che CP_2 liquida in € 2.800,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 28 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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