TRIB
Decreto 2 giugno 2025
Decreto 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, decreto 02/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1513 /2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO
DI MODENA
SEZIONE LAVORO
DECRETO DI OMOLOGA ex art. 445 bis, comma 5 c.p.c.
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 1513
/2024 R.G. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. LIPARDI PASQUALE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappresento e difeso dal dott. Giuseppe Paolo;
CP_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ex Legge 18/1980
°°°°°°°°°°°°°°°°
Il Giudice del Lavoro, dott. Andrea Marangoni, osserva e dispone: premesso che:
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. del 25/09/2024 ha chiesto Parte_1
accertarsi la sua condizione di portatore di handicap grave (art. 3, co. 3, l. 104/1992);
- l non si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
CP_1
rilevato che:
- il dott. ha accertato che il ricorrente si trova nelle condizioni di cui Persona_1 all'art. 3, co. 3, l. 104/1992; considerato che:
- le risultanze della C.T.U. non sono state contestate dai C.T.P. ;
- le parti non hanno sollevato contestazioni nel termine loro concesso;
ritenuta:
- congrua la C.T.U. che ha accertato la sussistenza del requisito sanitario, in quanto condotta con validi criteri medico-legali; ritenuto che:
- le spese debbano essere poste a carico dell' in ragione della soccombenza ex art. 91 CP_1
c.p.c., spese liquidate in conformità alla Tabella del D.M. 55/2014 (procedimenti di istruzione preventiva;
scaglione da € 5200,01 - €. 26.000,00);
P.Q.M.
visto l'art 445 bis c.p.c.,
1) OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario nei confronti di Parte_1
(nato a [...] - il 22/05/2003 - ) secondo
[...] C.F._1
le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U. dott. (handicap grave art. 3, co. 3 l. 104/1992);
2) CONDANNA l' a rifondere le spese di lite, che liquida nella complessiva CP_1
somma di €. 1500,00, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A., da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
3) PONE le spese della C.T.U. a carico dell' ; CP_1
4) ORDINA la notifica del presente decreto alle parti e agli enti competenti.
Modena, 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea Marangoni
TRIBUNALE ORDINARIO
DI MODENA
SEZIONE LAVORO
DECRETO DI OMOLOGA ex art. 445 bis, comma 5 c.p.c.
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 1513
/2024 R.G. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. LIPARDI PASQUALE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappresento e difeso dal dott. Giuseppe Paolo;
CP_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ex Legge 18/1980
°°°°°°°°°°°°°°°°
Il Giudice del Lavoro, dott. Andrea Marangoni, osserva e dispone: premesso che:
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. del 25/09/2024 ha chiesto Parte_1
accertarsi la sua condizione di portatore di handicap grave (art. 3, co. 3, l. 104/1992);
- l non si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
CP_1
rilevato che:
- il dott. ha accertato che il ricorrente si trova nelle condizioni di cui Persona_1 all'art. 3, co. 3, l. 104/1992; considerato che:
- le risultanze della C.T.U. non sono state contestate dai C.T.P. ;
- le parti non hanno sollevato contestazioni nel termine loro concesso;
ritenuta:
- congrua la C.T.U. che ha accertato la sussistenza del requisito sanitario, in quanto condotta con validi criteri medico-legali; ritenuto che:
- le spese debbano essere poste a carico dell' in ragione della soccombenza ex art. 91 CP_1
c.p.c., spese liquidate in conformità alla Tabella del D.M. 55/2014 (procedimenti di istruzione preventiva;
scaglione da € 5200,01 - €. 26.000,00);
P.Q.M.
visto l'art 445 bis c.p.c.,
1) OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario nei confronti di Parte_1
(nato a [...] - il 22/05/2003 - ) secondo
[...] C.F._1
le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U. dott. (handicap grave art. 3, co. 3 l. 104/1992);
2) CONDANNA l' a rifondere le spese di lite, che liquida nella complessiva CP_1
somma di €. 1500,00, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A., da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
3) PONE le spese della C.T.U. a carico dell' ; CP_1
4) ORDINA la notifica del presente decreto alle parti e agli enti competenti.
Modena, 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea Marangoni