TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/07/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 191 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 25.06.2025,
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cassino (FR) Parte_1 via Enrico De Nicola n. 116, presso lo studio dell'Avv. Papa Beniamino, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cassino (FR) via Abate Aligerno n. 13, presso lo studio dell'Avv. Cerasi Alessandro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale d'udienza del 25.06.2025
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 27.01.2025, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 6.06.1998 in Cervaro (FR) con il sig. che dall'unione è nata la Controparte_1 figlia (il 20.11.2005); che la convivenza era divenuta intollerabile– ha chiesto al Tribunale di Per_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo a carico del di corrispondere un contributo di euro 400,00 per il CP_1 mantenimento della ricorrente e di euro 400,00 per il mantenimento della figlia da versarsi entro il giorno 5 del mese, il tutto oltre rivalutazione ISTAT
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituito il sig. il quale ha CP_1 contestato quanto riferito dalla ricorrente e ha chiesto: dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla ricorrente;
l'assegnazione della casa coniugale;
porre a suo carico un obbligo di mantenimento a favore della figlia di euro mensili 300,00, con versamento diretto alla stessa, oltre il
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 25.06.2025, le parti hanno raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di separazione: “il sig. si obbliga a corrispondere, con decorrenza dalla data odierna, Controparte_1
l'importo di euro 450,00 oltre rivalutazione Istat, per il mantenimento di , ed euro Parte_1
400,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , da Persona_2 versarsi a entro il giorno 25 di ogni mese. Le spese straordinarie sono ripartite al 50% Parte_1 tra le parti secondo il protocollo vigente presso questo Tribunale. La casa familiare verrà assegnata a
, che ne è proprietario e la sig.ra dovrà liberare l'immobile entro e non oltre il Controparte_1 Pt_1
1 novembre 2025; in caso di mancato rilascio dell'abitazione entro il suddetto termine, la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in suo favore” Pt_1
Preso atto di quanto sopra, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali – come dedotto concordemente dalle parti – vivono ormai separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi
Le condizioni della separazione poco sopra riportate appaiono conformi alla legge e agli interessi morali e materiali delle parti della figlia e possono essere recepite facendo parte integrante della presente sentenza.
3. L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
191/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 25.06.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definivo, all'ufficiale dello stato civile competente per la relativa annotazione come per legge (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cervaro (FR) dell'anno 1998, al n. 9, parte II, Serie A,);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 191 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 25.06.2025,
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cassino (FR) Parte_1 via Enrico De Nicola n. 116, presso lo studio dell'Avv. Papa Beniamino, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cassino (FR) via Abate Aligerno n. 13, presso lo studio dell'Avv. Cerasi Alessandro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale d'udienza del 25.06.2025
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 27.01.2025, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 6.06.1998 in Cervaro (FR) con il sig. che dall'unione è nata la Controparte_1 figlia (il 20.11.2005); che la convivenza era divenuta intollerabile– ha chiesto al Tribunale di Per_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo a carico del di corrispondere un contributo di euro 400,00 per il CP_1 mantenimento della ricorrente e di euro 400,00 per il mantenimento della figlia da versarsi entro il giorno 5 del mese, il tutto oltre rivalutazione ISTAT
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituito il sig. il quale ha CP_1 contestato quanto riferito dalla ricorrente e ha chiesto: dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla ricorrente;
l'assegnazione della casa coniugale;
porre a suo carico un obbligo di mantenimento a favore della figlia di euro mensili 300,00, con versamento diretto alla stessa, oltre il
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 25.06.2025, le parti hanno raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di separazione: “il sig. si obbliga a corrispondere, con decorrenza dalla data odierna, Controparte_1
l'importo di euro 450,00 oltre rivalutazione Istat, per il mantenimento di , ed euro Parte_1
400,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , da Persona_2 versarsi a entro il giorno 25 di ogni mese. Le spese straordinarie sono ripartite al 50% Parte_1 tra le parti secondo il protocollo vigente presso questo Tribunale. La casa familiare verrà assegnata a
, che ne è proprietario e la sig.ra dovrà liberare l'immobile entro e non oltre il Controparte_1 Pt_1
1 novembre 2025; in caso di mancato rilascio dell'abitazione entro il suddetto termine, la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in suo favore” Pt_1
Preso atto di quanto sopra, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali – come dedotto concordemente dalle parti – vivono ormai separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi
Le condizioni della separazione poco sopra riportate appaiono conformi alla legge e agli interessi morali e materiali delle parti della figlia e possono essere recepite facendo parte integrante della presente sentenza.
3. L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
191/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 25.06.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definivo, all'ufficiale dello stato civile competente per la relativa annotazione come per legge (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cervaro (FR) dell'anno 1998, al n. 9, parte II, Serie A,);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
pagina 3 di 3