Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 23055 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel-
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23055 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DIOMAIUTA VINCENZA presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ALVINO LOREDANA presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/11/2023 chiedeva pronunziarsi lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con in Napoli il 19.4.1993 (atto n. 63, P. II, Controparte_1
S. A sez D , anno 1993) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 23.6.14, era intervenuta separazione in forza di sentenza RESA NEL
PROCEDIMENTO RG 32035/13 .
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati il 01/12/1994 il figlio e il 21/10/1996 il Per_1
1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la revoca del contributo al mantenimento di statuito in separazione;
Per_2
- la previsione di un assegno divorzile in favore della moglie di 150,00 € mensili, ovvero di importo ridotto rispetto al mantenimento statuito in separazione (300,00);
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- l'assegnazione della casa familiare;
- la conferma del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente pari (considerata la rivalutazione istat) a 319,00 € mensili o in subordine a
200,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
- un assegno divorzile in proprio favore pari al mantenimento statuito in separazione pari, con la rivalutazione istat., a 319 €
Le parti comparivano in data 19.3.2024 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione, ammetteva parzialmente la prova orale che veniva assunta all'udienza 6.6.24 e 16.1.25 .
Esaurita l'istruzione si fissava l'udienza del 10.4.25 di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art 473 bis 28 cpc
Il P.M. concludeva come in atti
Preliminarmente va rilevato che , benchè richiesta dal ricorrente una pronuncia di scioglimento del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio concordatario e non quello civile del quale va dichiara la cessazione degli effetti civili.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio in ordine all'invocato mantenimento in favore di
(che ha oltre 28 anni) in ossequio con la più recente giurisprudenza di legittimità si osserva Per_2
che (Cassazione civile, sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183. ) alla luce del principio di autoresponsabilità col raggiungimento della maggiore età l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
2 L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del beneficiario del mantenimento;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente il mantenimento ( o di colui che si oppone alla revoca dello stesso ) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Infatti, raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario;
sarà invece più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti.
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che :
- , ultraventottenne ha raggiunto la maggiore età da 10 anni Per_2
- ha abbandonato con ogni evidenza gli studi universitari, intrapresi peraltro senza Per_2
troppo impegno nel febbraio 2020 ( risulta documentato il superamento di due esami nell'anno
2017 due esami nell'anno 2018 e un esame nel febbraio 2020)
- è pertanto trascorso un tempo non breve dalla conclusione degli studi;
- la resistente si limita a riferire la non indipendenza economica del figlio e che lo Per_2
stesso non trae alcun guadagno dalla passione della fotografia, senza tuttavia nulla riferire, e men che mai provare, in ordine alle aspirazioni da lui nutrite ed attitudini conseguite , ai tentativi per le ricerca di una occupazione;
- anche a ritenere non raggiunta propria certa della professionalità della fotografia, passione indiscussa di , lo stesso non si ritiene però più meritevole del contributo al Per_2
mantenimento da parte dei propri genitori in ragione dell'età oltremodo adulta .
Il Collegio pertanto rileva che per , essendo evidentemente trascorso un lasso di tempo Per_2
significativo dalla conclusione degli studi ed in assenza di prova di una seria attivazione nella ricerca di una occupazione, non vanno confermati gli obblighi contributivi al suo mantenimento a carico del ricorrente con revoca ex nunc .
La revoca del contributo al mantenimento di comporta da parte del Collegio anche la revoca Per_2
dell'assegnazione della casa familiare in Napoli via Annibale De Gasperis 2/b atteso che l'assegnazione della casa coniugale postula necessariamente l'affidamento dei figli minori o la
3 convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti;
(in questo senso cassazione . 18440 del 01/08/2013; 21334 del 18/09/2013 23473/20).
Quanto all'assegno divorzile si rileva che l'attore non contesta l'an, ma solo il quantum che il
Collegio, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene di determinare
, nel caso di specie, in 250,00 € mensili considerato:
• la durata ultraventennale della convivenza matrimoniale;
• la età della convenuta al momento della cessazione della convivenza coniugale (quasi 50enne)
e l'età attuale (60 anni) ;
• la differenza reddituale tra i coniugi;
• la natura assistenziale e non di mantenimento.
• l'assenza di incapacità della a procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive (la CP_1
stessa peraltro con ogni evidenza gode di redditi non documentati come è dato evincere dagli estratti conto prodotti);
• la mancata prova da parte della dei riferiti sacrifici compiuti per la famiglia nonché CP_1
della doverosa attivazione, nei 9 anni successivi alla separazione, per la ricerca di una occupazione (Cassazione civile, sezione I, con ordinanza 13 febbraio 2020)
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ovvero la parziale reciproca soccombenza, le spese vanno compensate rimanendo così esse a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1 [...]
in Napoli il 19.4.1993 (atto n. 63, P. II, S. A sez D , anno 1993) Controparte_1
a) determina in euro 250,00 a carico dell'attore l'assegno divorzile in favore della convenuta disponendo che venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat
b) rigetta per il resto e per l'effetto revoca ex nunc il contributo al mantenimento del figlio posto a carico dell'attore e l'assegnazione della casa familiare;
Per_2
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
4 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
d) compensa le spese.
e) rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 18.4.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
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