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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 173 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, codice fiscale e P. I.V.A. , Parte_1 P.IVA_1 in persona di in qualità di Responsabile Contenzioso Parte_2
CALABRIA, a ci cura speciale, autenticata per atto Notaio
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1 iata da , ente pubblico Controparte_1 economico, che, in forza del gge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra cui Controparte_2
, svolgenti le f ossione Controparte_3 nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Barone, in virtù di procura in calce al ricorso in appello, presso il cui studio sito in Catania, Via V. Giuffrida 2/B, è elettivamente domiciliata appellante E Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso CP_4 CodiceFiscale_1 da s ell'a tudio, sito in San Lucido, alla via Don Minzoni n. 8, è elettivamente domiciliato appellato/appellante incidentale Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Obbligo Contributivo CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<…Ritenere e dichiarare il legittimo operato dell'Agente della Riscossione e, conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta in restituzione da CP_5
1
[...] all'Avv. Abbonante Ennio. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario…>>; per l'appellato: <<…dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità del gravame per la violazione dell'art. 434 cpc. rigettare l'appello, perché infondato, confermare la sentenza impugnata, con esclusione del capo relativo alla liquidazione delle spese di giudizio del primo grado, che si chiede che in accoglimento dell'appello incidentale proposto, venga emendato statuendo la condanna di al pagamento della somma di € Controparte_6
5.200, 00, in tutti i casi con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio…>>.
FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata:
<<§ 1. Con ricorso depositato il 01.05.2020, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe deduceva: di aver avanzato istanza di definizione agevolata ex DL 193/2016 relativamente ad una serie di cartelle di pagamento ed in particolare a ben specificati carichi tributari;
che dopo la ricezione della rateizzazione, in data 24.7.2017, ancor prima della scadenza della prima rata, con la PEC aveva richiesto la rettifica del piano di rateizzazione, poiché aveva verificato che nella quantificazione delle somme era stato compreso l'intero importo delle cartelle e non solo i ruoli che erano dovuti e che risultavano dal modello presentato;
che, in attesa di riscontro da parte della resistente, ha comunque pagato le prime due rate nei termini prescritti, per un totale di € 10.339,49, provvedendo solo in seguito alla sospensione dei pagamenti;
che successivamente ha aderito alla cd rottamazione ter, relativamente ai medesimi ruoli inseriti nelle stesse cartelle oggetto di istanza ex rottamazione bis, fatta eccezione per la cartella n° 034.2014.003.577903 00, che nel frattempo era stata annullata dalla sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n° 2291/2018; che dopo avere ricevuto il piano di rateizzazione per un totale di € 11.369,28 in data 31 luglio 2019 ha versato la prima rata di € 1.136,94; che, in considerazione del fatto che aveva già pagato € 10.339,49 per la medesima causale riferita alla rottamazione bis, con PEC del 10.9.2019 ha chiesto che l'importo versato per la cd rottamazione bis venisse portato in compensazione con il debito di cui alla rottamazione ter, che in virtù del pagamento della prima rata di luglio 2019, risultava già integralmente estinto ed era addirittura creditore di € 107,15; che l con PEC dell'11.9.2019, senza Controparte_6 riscontrare la richiesta di compensazione, si è limitata a comunicare che a causa della sospensione dei pagamenti relativi alla cd rottamazione bis, era decaduto dai benefici previsti e l'importo di € 10.339,49, a suo tempo pagato, era stato trattenuto a titolo di acconto.
2 Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, accertare e dichiarare che: parte ricorrente, a tutt'oggi, ha effettuato versamenti in favore di per Controparte_6
€ 13.181,72, di cui € 10.339,49 per la cd rotta r la rottamazione ter, I rata € 1.136,91, II rata € 1.136,91, III rata € 568,41, tutti riferiti alle medesime cartelle ed agli stessi ruoli;
2) la somma complessiva dovuta dal contribuente per l'adesione agevolata dei carichi di cui alla cd rottamazione ter è di € 11.369,28 suddivisa in 18 rate con termine dei pagamenti al 30.11.2023; 3) il rimborso di € 494,72, regolarmente convalidato, è stato illegittima-mente trattenuto per una non meglio specificata compensazione;
e per l'effetto: ordinare la compensazione delle somme pagate dal contribuente per l'adesione alla cd rottamazione bis con quelle da lui dovute per l'adesione alla procedura agevolata cd rottamazione ter ed alla luce dei versamenti a tutt'oggi eseguiti, dichiarare l'avvenuto integrale paga-mento di quanto dovuto dall'istante per la cd rottamazione ter, − condannare parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della maggiore somma versata, che al momento della domanda ammonta ad € 2.307,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori, di cui € 1.812,44 per differenza somme versate rottamazione ed € 494,72 per rimborso illegittimamente trattenuto, − condannare ctp per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, per come equitativamente stabilito dal Giudice;
− condannare alla rifusione delle spese di lite. Controparte_7
TU , chiedeva il rigetto del ricorso in Controparte_1 quanto infondato;
con vit o>>.
§3 Il Tribunale: <<1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto dal ricorrente per i ruoli di cui alla cd rottamazione ter, per la somma di euro 11.369,28; 2) Condanna l' CP_1
alla restituzione, in favore del ricorrente, della so
[...]
9, più € 494,72, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei versamenti e fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti>>.
§3.1 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<§ 2. Il ricorso è fondato e va accolto. Dall'esame degli atti e della documentazione allegata, risulta pacifico fra le parti che il ricorrente a seguito di richiesta di adesione a definizione agevolata ai sensi del DL 193/2016, veniva ammesso ad un piano di rateizzazione suddiviso in cinque rate per un importo totale di € 21.664,89, delle quali eseguiva il pagamento solo delle prime due rate per una somma complessiva di € 10.339,49, mentre non provvedeva al pagamento delle restanti rate dal piano. Risulta inoltre pacifico che, a seguito della decadenza dalla definizione agevolata suddetta, il ricorrente presentava istanza per la c.d. rottamazione ter rispetto alle medesime cartelle di pagamento, eccettuata la numero 034.2014.0048.396653000, che nelle more era stata annullata dalla CTP di Cosenza, per un importo totale di euro 11.369,28.
3 Risulta, infine, provato che il ricorrente ha provveduto al pagamento integrale delle 18 rate del piano, come da allegati in atti. L ha dedotto che in seguito alla sospensione dei pagamenti Controparte_1
“l del contribuente è ritornata dell'importo originario e le somme versate sono state trattenute dall'Agente della in acconto per CP_6
l'importo complessivamente dovuto”, alla luce della n igente, in base alla quale, se non vengono rispettate le scadenze della definizione agevolata, si perderanno i benefici e il contribuente dovrà pagare l'intero importo, comprese sanzioni ed interessi, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che “In presenza di un piano di rateazione, l'inadempimento di una o più rate successive determina il venir meno del beneficio” (Cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 13133/2018). In sostanza, il debito originario a carico del ricorrente è stato oggetto di una prima procedura di definizione agevolata, dalla quale è poi decaduto per non aver completato i pagamenti, e poi anche di una successiva procedura di definizione agevolata – avente ad oggetto le stesse cartelle di pagamento (cfr. all. 1 e 6 fascicolo ricorrente) – integralmente adempiuta. Pertanto, il debito originario per il quale l ha trattenuto l'importo di euro 10.339,49 di cui Controparte_1 alle prim azione bis, è stato poi integralmente estinto dal ricorrente, mediante l'esatto adempimento alle 18 rate della rottamazione ter. Di talché, la somma di euro 10.339,49 trattenuta a titolo di acconto da parte dell non ha più ragion d'essere, e, come tale, va restituita al Controparte_1 rico In virtù di quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto, e per l'effetto va dichiarato l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto dall'istante per i ruoli di cui alla cd rottamazione ter, e condannata l alla ripetizione in Controparte_1 favore del ricorrente delle maggiori so tamente trattenute, che ammontano ad € 10.339,49, più € 494,72, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei versamenti e fino al soddisfo.
§ 3. Va invece respinta la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in assenza di mala fede o colpa grave in capo alla resistente, requisiti indispensabili per l'accoglimento della domanda.
§ 4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate considerato che la condotta dell era vincolata da previsione legislativa>> Controparte_1
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta Parte_1
l'erroneità per avere il giudicante a base dei quali sono state richieste le somme dovute dal contribuente a seguito delle istanze di rottamazione bis e ter da lui presentate, posto che il debito si estingue solo a seguito del pagamento di tutte le rate del piano di rateazione e, in caso di inadempimento, le rate pagate vanno computate in acconto ai debiti dovuti all'agente della riscossione;
nel caso di specie, il piano di rateazione originario prevedeva il pagamento di cinque rate, controparte pagava solo le prime due e così decadeva dal beneficio, sicché il suo debito tornava all'originario, tant'è che
4 nel piano di rottamazione ter il carico è stato calcolato scomputando come acconto i ratei pagati. Costituitosi in giudizio, l'Avv. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_4 per violazione del disposto d cpc;
nel merito ne ha chiesto il rigetto e ha a sua volta impugnato la sentenza limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 18 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'Avv.
perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale CP_4
2 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
E nella specie, ha denunciato le anzidette lacune Parte_1 della sentenza impugnata, le argomentazioni che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per negare fondamento alla domanda che invece il primo giudice ha accolto.
§6
Nel merito, il gravame di è meritevole di Parte_1 accoglimento. Orbene, dalla disamina dell'allegato 1 del fascicolo di parte appellata di primo grado, emerge che, a seguito dell'istanza di definizione agevolata ex DL 193/2016 del 19.4.2017, l'Avv. riceveva la comunicazione di CP_4 [...]
in base alla quale il debito totale, pari ad euro 21.998,74, Controparte_6 to a mezzo del pagamento di cinque rate (in particolare, la prima con scadenza 31/07/2017 per euro 5.279,77, la seconda per euro 5.026,94 con scadenza 30.9.2017, la terza con scadenza 30/11/2017 per euro 4.994,68, la quarta con scadenza 30/04/2018 per euro 3.206,57 e la quinta con scadenza 30/09/2018 per euro 3.156,93). Nell'istanza menzionata, l'Avv. indicava i ruoli per i quali chiedeva la CP_4 definizione agevolata, specifica r quelli di cui ai punti 4 e 6 la richiesta era limitata ai contributi dovuti alla . In effetti, dalla disamina della CP_8 comunicazione già menzionata si ruoli presi in considerazione dall'agente per la riscossione ai fini della rateazione erano solo quelli concernenti i contributi dovuti alla . CP_8
È pacifico tra le parti che, dop ersamento delle prime due rate, il professionista sospendeva i pagamenti.
5 Ne discendeva, come correttamente dedotto dall'appellante, la perdita dal beneficio della rateazione, e ciò a prescindere dalle motivazioni per le quali il contribuente si era risolto a sospendere i versamenti. In sostanza, allorché egli presenta l'istanza cd. rottamazione ter il debito residuale era pari alla differenza tra 21.998,74 e la sommatoria di euro 5.279,77 e di euro 5.026,94; pertanto, nella comunicazione allegato 8, Controparte_6
rappresentava al contribuente che la somma da
[...] ta rateazione, era quella residuale di euro 11.002,41. Al relativo carico, peraltro, sono estranei quelli per tributi (infatti, nell'allegato estratto di ruolo sono riportate le cartelle cui la richiesta si riferisce, tutte relative a contributi cassa forense, tranne una, quella che termina per “90300”, in cui l'ente creditore è la Direzione provinciale di Cosenza, ufficio territoriale di Paola), sicché a nulla vale il riferimento fatto dall'appellato alla sentenza della Commissione Tributaria (allegato 7 del ricorso di primo grado), che ha annullato le cartelle (tra cui quella dianzi indicata), limitatamente al carico per tributi. L'intero versamento, a mezzo del pagamento dei relativi ratei, ha dunque estinto il debito residuale, sicché correttamente ha Parte_1 trattenuto l'importo del debito originario.
§7 Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso del rigetto del ricorso proposto dall'Avv. Rimane dunque assorbito l'appello incidentale. CP_4
Le spese del dopp i lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 20 febbraio 2024, nonché sull Parte_1
, con memoria depositata il 17 marzo 2025, CP_4 avverso la sentenza del Tribunale di Paola, Giudice del lavoro, n. 34/2024, resa in data 22 gennaio 2024, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello principale, assorbito quello incidentale, rigetta il ricorso proposto da;
CP_4
2. condanna alla rifusione delle spese del doppio grado CP_4 di lite, che liquida quanto al primo grado ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc, nonché al rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 27 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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