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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 340/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 13.2.2023, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Ajese, con domicilio eletto presso il difensore, in Venezia Mestre, Via Bruno Maderna
n. 7, appellante principale/convenuto in primo grado
E
, C.F. e P.I. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Venezia Marghera, via Don A. Berna n. 5, in persona del Curatore fallimentare, dott.ssa , con studio in Mestre – Venezia, via San Pio X, n. 3, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Furlanetto, con domicilio eletto presso il difensore, in Venezia Mestre, Via Colombo n. 5, appellato e appellante incidentale condizionato/attore in primo grado
E
, C.F. ; Controparte_3 C.F._2
, C.F. ; Parte_2 C.F._3
, C.F. , Parte_3 C.F._4
1 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaele Guadagni, Pasquale Guadagni e
NI Della Corte, con domicilio eletto presso i difensori, in Pomigliano d'Arco
(NA), via Mauro Leone n. 59, appellati/convenuti in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 1357/2022, depositata in data 13.7.2022 a definizione del procedimento n. 7158/2018 R.G. Trib. Venezia;
causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante principale [ ]: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, riformare parzialmente
l'impugnata sentenza n. 1357/2022 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Venezia,
Sezione specializzata in materia di impresa civile, G.R. dott.ssa Lisa Torresan, nella camera di consiglio del giorno 06/07/2022 all'esito del procedimento n. 7158/2018
R.G., pubblicata in data 13/07/2022, non ancora notificata, nelle parti descritte sub lett. A), B) e C) del presente atto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
Nel merito ed in via principale: - accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti nel presente atto, la nullità della sentenza di primo grado n. 1357/2022 oggetto del presente gravame, con ogni conseguente statuizione;
- rigettarsi la domanda Cont proposta dal fallimento di nei confronti di perché infondata, sia CP_5 Parte_1 in fatto, che in diritto, per tutte le ragioni dedotte in atti. In via riconvenzionale subordinata: - nell'ipotesi in cui il signor fosse chiamato a sostenere il Parte_1 Cont risarcimento preteso dalla procedura fallimentare della società per le CP_5 causali contenute nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, condannare
i signori , , , anche in via tra loro Controparte_3 Parte_3 Parte_2 solidale, a tenerlo sollevato ed indenne da tali oneri in quanto i comportamenti contestati dalla procedura fallimentare sono stati posti in essere personalmente ed esclusivamente da questi ultimi e nei termini esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e spese di CTU del giudizio di primo grado integralmente rimborsate. in via istruttoria: - si chiede che parte attrice produca gli originali, tanto del verbale dell'assemblea sociale del 4.7.13 che del Cont verbale del Consiglio di Amministrazione del 30.5.13 della società per CP_5 verificare se gli stessi siano stati sottoscritti anche dal sig. per verificare Parte_1 la sua effettiva presenza alle due riunioni. Sempre in via istruttoria: - con riferimento alla domanda subordinata formulata, la difesa di chiede la prova per testi Parte_1 sulla seguente circostanza: a) “Vero che la gestione e l'amministrazione relative a Cont tutte le attività aziendali di dalla sua costituzione ma, in particolare, per gli CP_5
2 anni 2012 e 2013 è stata curata direttamente e personalmente dai sig.ri Pt_4
, e ”. Si indicano a testi:
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_2 Cont la dott.ssa già commercialista della società il sig. Testimone_1 CP_5 Pt_5
di Mira, il sig. di Malcontenta e la sig.ra di
[...] Parte_6 CP_6
Mestre. In via istruttoria, ulteriore: - ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dalle parti costituite in causa per le ragioni esposte nella memoria di replica depositata il 27.3.2019”; conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_1
“Nel merito: in principalità Respingersi l'appello proposto dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1357/2022. In via di appello incidentale condizionato all'accoglimento del primo motivo di appello principale: ai sensi degli artt. 146, comma 2, lettera a), Legge Fallimentare n.
267/1942, accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei signori CP_3
, , e , nella loro qualità di
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
Componenti del Consiglio di Amministrazione della società o, in CP_1 alternativa, la responsabilità esclusiva o concorsuale di ciascun amministratore per
l'attività, attiva ed omissiva, da ciascuno dagli stessi svolta in tale veste sino alla effettiva cessazione dell'incarico, per la violazione e l'inosservanza degli obblighi loro incombenti per legge e per statuto, e per la violazione e inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale nell'interesse dei creditori e per il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, in relazione ai fatti esposti in narrativa dell'atto di citazione di primo grado e nelle difese successivamente svolte, ovvero successivamente accertati, per le ragioni ivi illustrate. Conseguentemente condannarsi i signori , , Controparte_3 Parte_1
e , in solido tra loro, ovvero singolarmente ed in Parte_2 Parte_3 via esclusiva o concorsuale in relazione alla ritenuta responsabilità, al risarcimento dei danni arrecati ai creditori sociali per l'incremento del dissesto e per il depauperamento del patrimonio sociale in conseguenza della colpevole inerzia e violazione degli obblighi di legge e di statuto in relazione ai fatti dedotti nell'atto di citazione di primo grado e nelle difese successivamente svolte, per le ragioni ivi illustrate, danni quantificati nella misura di €. 58.837,67= già riconosciuta dalla sentenza di primo grado ovvero in quella diversa misura che risulterà di giustizia ovvero che verrà equitativamente liquidata dal Giudice. Oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo. Conseguentemente, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, voglia codesta Corte revocare la statuizione di condanna del alla rifusione CP_1 delle spese legali in favore dei convenuti in primo grado , Controparte_3 CP_3
3 e . In ogni caso, spese e compenso professionale di entrambi Pt_2 Parte_3
i gradi del giudizio rifusi. In via istruttoria: il si oppone all'ammissione delle CP_1 istanze istruttorie reiterate dall'appellante in quanto inammissibili e inconferenti per le ragioni che già indussero il Tribunale a non ammetterle nel giudizio di primo grado”; conclusioni di parte appellata [ + 2]: Controparte_3
“
1. In via preliminare, accertare e dichiarare la improcedibilità e la inammissibilità del proposto appello, per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
2. Nel merito, rigettare tutte le istanze, domande, eccezioni, comunque proposte dalla controparte
e, confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 1357/2022, Tribunale di Venezia,
Sezione Imprese, depositata in cancelleria in data 13.07.2022, con vittoria di spese
e competenze del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, come per legge, da attribuire in favore dei procuratori antistatari.
3. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia. In via istruttoria, si oppone alle richieste istruttorie, tutte, formulate in appello ed all'ammissione della prova diretta per testi ex adverso articolata;
nel denegato caso di ammissione della stessa si chiede di essere abilitati alla prova contraria sulle circostanze indicate in appello e con i testi di controparte. Ci si riporta, altresì, a tutti i documenti depositati nel giudizio di primo grado, alle memorie difensive ed all'istruttoria già espletata nel procedimento celebrato in prime cure. Chiede acquisirsi produzione di primo grado, allegata agli atti di causa in quanto non ritirata, così come si evince dalla certificazione di cancelleria”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 3.7.2018, il curatore del
[...]
, dott.ssa , conveniva in giudizio avanti al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Venezia i sig.ri , , e Controparte_3 Parte_1 Parte_2 [...]
in quanto ex amministratori e soci della fallita, formulando a loro carico, ai Parte_3 sensi degli artt. 146, co. 2, lett. a), L.F., 2392 e 2394 c.c., le seguenti domande: “a) accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti nella loro qualità di Cont componenti del Consiglio di Amministrazione della società e per l'attività CP_5 degli stessi svolta in tale veste, sino alla cessazione dell'incarico, per la violazione e
l'inosservanza degli obblighi loro incombenti per legge, per statuto e per violazione e inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale nell'interesse dei creditori e per il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, in relazione ai fatti esposti in citazione;
b) condannarsi i convenuti, in
4 solido tra loro, al risarcimento dei danni e alla reintegrazione del patrimonio sociale in favore del , nella misura che risulterà di Controparte_1
Giustizia, ovvero che verrà equitativamente liquidata dal Tribunale, comprensivi della restituzione al Fallimento dell'importo di € 136.338,30, pari ai compensi lordi prelevati dal sig. negli anni 2011 e 2012, ovvero del danno arrecato Controparte_3 ai creditori sociali per l'incremento del dissesto e per il depauperamento del patrimonio sociale in misura pari ai compensi indebitamente percepiti per gli anni
2011 e 2012, quantificati al lordo del costo sostenuto dall'azienda in € 136.338,30;
c) condannarsi, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati ai creditori sociali per l'incremento del dissesto e per il depauperamento del patrimonio sociale in conseguenza della colpevole inerzia e violazione degli obblighi di cui all'art. 2482 bis c.c. e/o all'art. 2843 c.c., danni quantificati in € 200.000,00, oppure in quella diversa misura che risulterà di Giustizia, ovvero che verrà equitativamente liquidata dal Tribunale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
e) condannarsi i convenuti, in solido tra loro, nella loro qualità di soci della CP_1
al risarcimento dei danni e alla reintegrazione del patrimonio sociale,
[...] depauperato in conseguenza della loro attività illegittima, in favore del CP_7
, nella misura che risulterà di Giustizia, ovvero che verrà
[...] Controparte_8 equitativamente liquidata dal Tribunale, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
f) spese e compenso professionale rifusi”, a fondamento delle quali, nello specifico, esponeva che:
i) con sentenza n. 129 del 20.7.2016, il Tribunale di Venezia, accertato lo stato di Cont insolvenza della società (società costituita il 29.7.1993 Controparte_9 per lo svolgimento di attività di costruzione di imbarcazioni, lo studio e progettazione di tali mezzi, oltre ad altra attività di edilizia e carpenteria, amministrata: dal
17.5.2005 al 4.7.2013 da un C.D.A. composto da 4 componenti, e segnatamente da:
quale presidente, , e Controparte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali consiglieri;
dal 4.7.2013 alla data di messa in liquidazione, avvenuta il
18.12.2014, dall'Amministratore Unico, sig. , il quale da tale ultima data Parte_1 aveva assunto la carica di liquidatore, mantenendola sino alla data del Fallimento, alla quale la compagine sociale era costituita da: con il 34% delle quote, Parte_1
con il 16,5%, con il 16,5% e con Parte_3 Parte_2 Controparte_3 il 33%), ne aveva dichiarato il fallimento;
ii) il relativo stato passivo, reso esecutivo in data 9.11.2016, aveva confermato la pesante situazione debitoria della società, per un totale di € 335.578,16, lievitato
5 successivamente, a seguito delle istanze di insinuazione di seguito pervenute, fino a
€ 1.216.528,26;
iii) alla data del fallimento la società risultava già in liquidazione volontaria, disposta il 18.12.2014 su iniziativa dell'allora Amministratore Unico, sig. , Parte_1 succeduto al precedente Consiglio di Amministrazione e nominato quindi liquidatore;
iv) in precedenza, la società era stata gestita da un Consiglio di Amministrazione composto dai sig.ri , , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, che erano al contempo anche soci della in ragione delle Parte_3 CP_1 rispettive quote;
v) dall'esame della documentazione societaria il Curatore Fallimentare, nel redigere la propria relazione ex art. 33 L.F., aveva appreso che già a partire dal 2010 la società aveva registrato un progressivo depauperamento, con conseguente accumulo di ingenti perdite e impossibilità di dotarsi di risorse sufficienti per far fronte ai normali pagamenti;
vi) il sig. , in quel momento Amministratore Unico della società, aveva Parte_1 avviato un procedimento arbitrale nel 2014 nei confronti degli altri componenti del cessato CDA, nonché soci, sig.ri , e Controparte_3 Parte_3 Pt_2
, con richiesta di risarcimento danni per € 1.311.000,00;
[...] vii) tale procedimento arbitrale non era stato successivamente coltivato e portato a termine dalla società a causa dell'impossibilità di sostenere le spese legali ad essa relative;
viii) sulla base delle informazioni acquisite dal Curatore, il riteneva che CP_1 lo stato di dissesto fosse stato provocato, o comunque aggravato in misura rilevante, proprio dai comportamenti illeciti/illegittimi tenuti dai suoi soci e Amministratori;
ix) tali comportamenti, fonte di responsabilità verso la società e verso i creditori sociali, erano riconducibili principalmente all'indebito prelevamento di compensi da parte del Presidente del C.D.A., sig. , negli anni 2011 e 2012, e Controparte_3 all'inerzia degli Amministratori per non aver tempestivamente assunto, una volta verificata la riduzione del capitale sociale ex art. 2482bis c.c., tutte le iniziative necessarie ed opportune previste dalla legge. In particolare: 1) con riguardo all'indebito prelevamento di compensi da parte del Presidente del C.d.A., CP_3
, per gli anni 2011 e 2012, assumeva che il Presidente avrebbe prelevato
[...] compensi per complessivi euro 115.724,00 (che avrebbero generato per la società costi lordi pari a euro 136.338,30) pur in assenza di una delibera assembleare, avendo l'assemblea deliberato sull'attribuzione dei compensi solo fino all'esercizio
2010. Sotto altro profilo, dopo aver premesso che il rapporto che lega la società
6 all'amministratore non rientra nel rapporto di lavoro subordinato e non assurge a credito privilegiato ex art. 2751bis, n. 2, c.c., affermava che l'amministratore aveva percepito i compensi indebitamente, poiché all'epoca risultavano crediti privilegiati non soddisfatti, costituiti da contributi Inps non versati, come risultante dall'istanza di insinuazione al passivo depositata dall'Ente creditore. In ogni caso, il prelievo di compensi era avvenuto nonostante che i bilanci chiusi al termine degli esercizi 2010
e 2011 evidenziassero un risultato negativo, così aggravando il dissesto, donde la responsabilità risarcitoria di , in solido con gli altri convenuti, che Controparte_3 all'epoca dei fatti erano soci e amministratori, e come tali tenuti, ai sensi degli artt.
146, lett. b), e 2476, comma 7, c.c., alla restituzione dei compensi lordi indebitamente percepiti;
2) con riguardo all'inerzia degli amministratori per non avere tempestivamente assunto, una volta verificatasi la riduzione del capitale sociale ex art. 2482bis c.c., tutte le iniziative previste dalla legge, assumeva che nonostante il bilancio di chiusura dell'esercizio al 31.12.2012 avesse evidenziato una perdita di esercizio di € 408.907,00, parzialmente compensata con versamenti in conto capitale e l'utilizzo delle riserve indisponibili per € 332.793,00, peraltro insufficienti, così determinandosi la riduzione del patrimonio netto a soli € 22.686,00, il C.d.A. aveva deciso di rinviare all'esercizio successivo la copertura delle residue perdite e gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 2482bis c.c., confidando irragionevolmente nell'emergenza di risultati positivi. Nel corso del 2013 la perdita si era aggravata, tanto da comportare l'integrale erosione del capitale sociale. Tale perdita avrebbe dovuto essere rilevata dagli amministratori già nel corso del primo semestre 2013, e sicuramente alla data del 4.7.2013, data di approvazione del bilancio di esercizio precedente. La messa in liquidazione della società era invece avvenuta solo in data
18.12.2014, donde la responsabilità degli amministratori per non avere assunto le iniziative obbligatorie previste dalla legge.
2. Con comparsa depositata il 6.11.2018 si costituiva , contestando gli Parte_1 addebiti sollevati a proprio carico, e nello specifico:
i) negando di aver preso parte all'assemblea del 4.7.2013, quindi di avere partecipato all'approvazione del bilancio, che peraltro risultava approvato dai soci, sicché non poteva addebitarsi alcuna responsabilità agli amministratori per le delibere assunte nel corso di tale adunanza;
ii) negando di aver partecipato anche al C.d.A. del 30.5.2013;
iii) sostenendo che la gestione della società negli esercizi 2012 e 2013 era stata curata direttamente dai soli e e di aver rilevato, in epoca successiva, CP_3 Pt_3 gravi mancanze imputabili agli amministratori che lo avevano preceduto, tanto da
7 aver proposto un giudizio arbitrale e di responsabilità nei loro confronti, domanda poi abbandonata, e quindi di aver convocato l'assemblea per la messa in liquidazione della società non appena avvedutosi della sua reale situazione patrimoniale, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis Nel merito ed in via principale: rigettarsi la domanda proposta dal fallimento Cont di nei confronti di perché infondata sia in fatto che in diritto per CP_5 Parte_1 le ragioni svolte in narrativa. In via riconvenzionale subordinata: nell'ipotesi in cui il signor fosse chiamato a sostenere il risarcimento preteso dalla procedura Parte_1 Cont fallimentare della società per le causali contenute nell'atto di citazione CP_5 introduttivo del presente giudizio, condannare i signori , Controparte_3 [...]
, , anche in via tra loro solidale, a tenerlo sollevato ed Parte_3 Parte_2 indenne da tali oneri in quanto i comportamenti contestati dalla procedura fallimentare sono stati posti in essere personalmente ed esclusivamente da questi ultimi e nei termini esposti in narrativa. Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo”.
3. Con comparsa depositata (intempestivamente) il 18.11.2018 si costituivano, assistiti dal medesimo patrocinio, gli altri convenuti, , Controparte_3 Pt_2
e , eccependo:
[...] Parte_3
A) in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito in favore della Sezione
Specializzata in Materia di Impresa dello stesso Tribunale e la prescrizione dell'azione;
B) nel merito, l'infondatezza delle domande, nello specifico allegando:
a) quanto al prelevamento indebito di compensi:
- che il verbale delle decisioni dei soci dimesso dalla curatela era incompleto, poiché si fermava all'assemblea del 14.12.2011 (il cui verbale era peraltro riportato solo in modo parziale), avendo in realtà gli amministratori tenuto correttamente i libri e la documentazione contabile sino alla data delle proprie dimissioni, avvenuta in data 4.7.2013, e avendola poi consegnata all'A.U. , depositando, a Parte_1 riscontro, un estratto dei libri delle decisioni dei soci in loro possesso, comprendente i verbali delle assemblee tenutesi sino a tale data;
- che l'attribuzione del compenso al Presidente del CdA nelle annualità contestate era stata approvata dall'assemblea, con deliberazioni assunte in data 14.12.2011 e
13.12.2012. In ogni caso, il compenso doveva ritenersi dovuto, trattandosi di attività naturalmente onerosa e non avendo il attore evidenziato alcun elemento CP_1 utile a consentire di desumere che il compenso prelevato dall'amministratore non
8 fosse congruo, essendo anzi in linea con quello percepito negli anni precedenti ed avendo l'assemblea approvato i bilanci successivi che lo prevedevano;
b) quanto all'omessa assunzione di tutte le iniziative di legge che l'integrale perdita del capitale sociale avrebbero imposto e per aver, ciò nonostante, gli amministratori proseguito nell'attività di gestione per quasi due anni aggravando il dissesto ai danni dei creditori sociali e depauperando il patrimonio sociale:
- che avevano provveduto ad amministrare la società tenendo la diligenza dovuta;
- che le perdite registratesi nel corso dell'esercizio 2012 erano state coperte per la maggior parte con riserve societarie e che non vi erano elementi che potessero indurre gli amministratori a ritenere che l'integrale perdita del capitale sociale si fosse registrata nel primo semestre del 2013;
- che anche laddove la perdita fosse stata accertabile già alla data del 4.7.2013, nessuna responsabilità si sarebbe potuta loro addebitare quali componenti del C.d.A. di atteso che in quella stessa data erano cessati dall''incarico, dovendo CP_1 quindi addebitarsi gli atti gestori successivi al solo amministratore;
Parte_1
- che non poteva ritenersi applicabile, quale fonte di responsabilità a loro carico, neanche l'art. 2476, co. 7, c.c., essendo tutti i convenuti amministratori all'epoca dei fatti e non potendo pertanto rispondere nella veste di soci;
- che difettava in ogni caso qualsiasi allegazione e prova circa le condotte fondanti la responsabilità delle convenute e , sia Parte_2 Parte_3 quali amministratori, sia quali soci, concludendo, quindi, sulla base di tali considerazioni, nei seguenti termini: “Piaccia all'On. Tribunale ordinario di Venezia, in persona del Giudice designato, in accoglimento delle deduzioni sovra formulate e reiectis contrariis, emettere i seguenti provvedimenti di Giustizia: A) in via preliminare e di rito, dichiarare la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata delle Imprese (D.L. 1/2012); B) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la infondatezza in fatto e diritto delle richieste attoree, per l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare della
[...]
, ex art. 146 L.F. nei confronti dei comparenti e, per l'effetto, rigettare Controparte_1 le stesse, con le conseguenze di legge;
C) in subordine, contestando con forza la veridicità di ogni fatto dedotto da controparte, altresì negando, recisamente, ogni addebito mosso nei confronti dei sig.ri , e Controparte_3 Parte_2 [...]
, circa la asserita commissione di atti contrari ai doveri imposti agli Parte_3 amministratori dalla legge e dallo statuto, riservandosi pertanto di agire anche in
9 sede penale contro parte avversa, voglia l'On. Giudicante accertare e dichiarare
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande promosse ai sensi degli artt. 146 comma 2 lettera a) L.F. e 2392 e 2394 c.c., in quanto prive di pregio, di fatto e giuridico, per le ragioni sovra esposte, nonché assolutamente non provate;
D) in subordine accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto, nonché la carenza assoluta di prova dell'azione ex art. 146 L.F., comma 2 lettera b), esercitata nei confronti dei comparenti, per le ragioni sovra esposte;
E) per l'effetto condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali e delle competenze professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, anche tenendo conto della temerarietà dell'azione proposta;
F) per
l'effetto condannare parte attrice al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per aver azionato il presente giudizio in maniera temeraria, per il cui quantum ci si rimette al prudente apprezzamento dell'On. Giudicante;
G) emettere ogni altro provvedimento di giustizia”.
4. Con ordinanza in data 8 gennaio 2019, l'istruttore, premesso che l'eventuale assegnazione alla sezione ordinaria, anziché a quella specializzata, non avrebbe determinato una questione di competenza, ma al più l'eventuale riassegnazione a quest'ultima, e considerato inoltre che la causa era stata correttamente incardinata presso il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, rigettava l'eccezione di incompetenza, che non veniva successivamente ulteriormente coltivata dai convenuti.
5. La causa veniva quindi istruita mediante C.T.U. contabile – volta a ricostruire, ove possibile, l'esatta contabilità sociale, ad accertare la data dell'integrale perdita del capitale sociale e a quantificare il danno patito dal patrimonio sociale e dai creditori a causa della prosecuzione dell'attività nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, secondo il criterio dei c.d. “netti patrimoniali” (in particolare, sulla base del seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, eseguite le indagini ritenute opportune:
1. Dica il C.T.U. se la documentazione contabile versata in atti consenta di ricostruire la situazione contabile della società fallita;
2. Determini quindi il C.T.U. il momento in cui si è verificata l'integrale perdita del capitale sociale;
3.
Individui il C.T.U., secondo il c.d. “criterio dei netti patrimoniali”, l'ammontare del danno patito dalla società fallita e dai creditori sociali per effetto della prosecuzione dell'attività di impresa in prospettiva di continuità nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione, distinguendo in ragione dei periodi nei quali i
10 convenuti amministratori sono rimasti in carica”) – e quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale, definitivamente pronunciando, ha così statuito: “Rigetta le domande proposte dal Controparte_1 contro , e;
accerta la Controparte_3 Parte_2 Parte_3 responsabilità di per le condotte descritte in motivazione e, per l'effetto Parte_1
Condanna a versare, in favore del , Parte_1 Controparte_1
l'importo di 58.837,67, oltre, ad interessi compensativi al tasso legale sulla predetta somma, annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale sino alla data di deposito del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo;
Ordina la cancellazione, dalla comparsa di risposta dei convenuti e , delle CP_3 Pt_3 seguenti espressioni sconvenienti ed offensive: (omissis). Condanna il
[...]
a rifondere, in favore di , Controparte_1 Controparte_3 Parte_2
e le spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00,
[...] Parte_3 oltre spese generali, IVA e accessori come per legge. Condanna a Parte_1 rifondere, in favore del , le spese di lite, che Controparte_1 liquida in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e accessori come per legge. Pone le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di ”. Parte_1
Nello specifico, il Collegio ha fondato la decisione sulla base dei seguenti assunti:
a) non è stato accertato alcun profilo di responsabilità dei sig.ri ( CP_3 CP_3
e ) e per violazione degli artt. 146, comma 2, lettere a) e Pt_2 Parte_3
b), L.F., e/o in generale per alcuna violazione di legge o di statuto, per l'attività di gestione della società fallita fino al passaggio della gestione in via esclusiva in capo all'amministratore unico in data 4.7.2013, e ciò in quanto la curatela non Parte_1 ha dato prova del fatto che l'integrale perdita del capitale sociale sia intervenuta in un momento rientrante nel periodo di gestione degli ex amministratori (durante il quale il patrimonio netto era ancora positivo alla stregua delle conclusioni della
C.T.U.), né ha allegato alcun altro inadempimento degli stessi anche solo astrattamente idoneo “a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento”;
b) l'unica circostanza determinativa di responsabilità degli amministratori della società poi fallita emersa all'esito dell'istruttoria va rinvenuta nella prosecuzione ordinaria dell'attività d'impresa da parte dell'unico amministratore in carica della e cioè il sig. , nonostante si fosse verificata la causa di CP_1 Parte_1 scioglimento consistita nella perdita integrale del capitale sociale, temporalmente
11 collocata dalla C.T.U. in data 31.12.2013, fatto questo (la prosecuzione dell'attività) non oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto e che si pone in violazione dell'art. 2486, co. 1, c.c.;
c) così circoscritto l'ambito della condotta rilevante, risultano inconferenti le circostanze esimenti dedotte dall'ultimo amministratore, ossia il ritardo con il quale lo stesso avrebbe preso piena contezza dell'esatta situazione patrimoniale della società, così come il fatto che la gestione della società sarebbe rimasta di fatto in mano agli amministratori dimessi, giacché la sola assunzione della carica di componente dell'organo amministrativo comporta il sorgere di responsabilità a carico dello stesso, quantomeno a titolo di omessa vigilanza ed omessa raccolta di informazioni sull'attività degli altri componenti dell'organo amministrativo;
d) accertata, dunque, la responsabilità del sig. , lo stesso va Parte_1 condannato al risarcimento dei danni arrecati ai soci e ai creditori sociali per aver adottato una gestione della società lesiva dei principi di conservazione dell'integrità
e del valore del patrimonio sociale.
6. Ha proposto appello sulla base di quattro motivi, censurando nello Parte_1 specifico la sentenza in relazione ai seguenti profili:
i) primo motivo: violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 99 e 112 c.c.; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
vizio di extra- petizione e conseguente nullità della sentenza di primo grado;
omessa e/o insufficiente motivazione;
ii) secondo motivo: violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 2486 c.c.; violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 2475 – 2383 c.c.; assenza di responsabilità in capo al sig. per i fatti oggetto di causa;
violazione Parte_1 dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte del;
omessa e/o erronea CP_1 valutazione di fatti rilevanti per la decisione della causa;
iii) terzo motivo: violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 2482-bis, 2482- ter, 2484 e ss. c.c.; sussistenza di responsabilità del precedente consiglio di amministrazione ed in particolare dei signori , e Controparte_3 Parte_2
; erronea e/o omessa valutazione di elementi rilevanti per la Parte_3 decisione della causa;
iv) quarto motivo: erroneità della sentenza di primo grado per aver posto a carico del signor l'onere definitivo di sopportazione delle spese di C.T.U. e delle Parte_1 spese di lite sostenute dal;
violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 91 CP_1
e 92, co. 2, c.p.c.,
12 concludendo per la riforma della sentenza e il rigetto della domanda attorea in accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 1357/2022 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa civile, G.R. Dott.ssa Lisa Torresan, nella camera di consiglio del giorno
06/07/2022 all'esito del procedimento n. 7158/2018 R.G., pubblicata in data
13/07/2022, non ancora notificata, nelle parti descritte sub lett. A), B) e C) del presente atto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Nel merito ed in via principale: - accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti nel presente atto, la nullità della sentenza di primo grado n. 1357/2022 oggetto del presente gravame, con ogni conseguente statuizione;
- rigettarsi la domanda proposta dal fallimento di Cont nei confronti di perché infondata sia in fatto che in diritto per CP_5 Parte_1 tutte le ragioni dedotte in atti. In via riconvenzionale subordinata: - nell'ipotesi in cui il signor fosse chiamato a sostenere il risarcimento preteso dalla Parte_1 Cont procedura fallimentare della società per le causali contenute nell'atto di CP_5 citazione introduttivo del presente giudizio, condannare i signori , Controparte_3
, , anche in via tra loro solidale, a tenerlo sollevato Parte_3 Parte_2 ed indenne da tali oneri in quanto i comportamenti contestati dalla procedura fallimentare sono stati posti in essere personalmente ed esclusivamente da questi ultimi e nei termini esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e spese di CTU del giudizio di primo grado integralmente rimborsate. in via istruttoria: - si chiede che parte attrice produca gli originali, tanto del verbale dell'assemblea sociale del 4.7.13 che del verbale del Consiglio di Cont Amministrazione del 30.5.13 della società per verificare se gli stessi siano CP_5 stati sottoscritti anche dal sig. per verificare la sua effettiva presenza alle Parte_1 due riunioni. Sempre in via istruttoria: - con riferimento alla domanda subordinata formulata, la difesa di chiede la prova per testi sulla seguente Parte_1 circostanza: a) “Vero che la gestione e l'amministrazione relative a tutte le attività Cont aziendali di dalla sua costituzione ma, in particolare, per gli anni 2012 e CP_5
2013 è stata curata direttamente e personalmente dai sig.ri , Parte_4 CP_3
, e ”. Si indicano a testi: la dott.ssa
[...] Parte_3 Parte_2 [...] Cont
già commercialista della società il sig. di Mira, il sig. Tes_1 CP_5 Parte_5
di Malcontenta e la sig.ra di Mestre. In via istruttoria, Parte_6 CP_6 ulteriore: - ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dalle parti costituite in causa per le ragioni esposte nella memoria di replica depositata il 27.3.2019”.
7. Nel procedimento di secondo grado così incardinato si sono costituiti:
13 i) il , prendendo posizione in senso Controparte_1 contrario all'accoglimento delle ragioni dell'impugnazione (di cui ha, per l'effetto, chiesto il rigetto) e proponendo appello incidentale condizionato (all'accoglimento del primo motivo dell'appello principale) per il caso in cui la Corte d'Appello ritenga di accogliere la tesi per cui il momento di definitiva perdita del capitale sociale/causa di scioglimento della società deve in realtà individuarsi nel primo semestre del 2013, allorché era in carica l'intero C.D.A., o, in alternativa, di accogliere il primo motivo di appello e quindi di ritenere che il sig. non sia stato l'unico amministratore della Pt_1 società fino alla consegna dei libri sociali avvenuta nel luglio 2014, non avendo i signori assunto le iniziative di legge, ed avendo, anzi, continuato a Parte_7 gestire la società nonostante l'esistenza di una causa di scioglimento, aggravando in tal modo il dissesto, nel qual caso dovrebbero essere questi ultimi ad essere condannati in via esclusiva, ovvero in concorso con il sig. al risarcimento dei Pt_1 danni in favore del;
CP_1
ii) , e , prendendo a loro volta Controparte_3 Parte_2 Parte_3 posizione sulle ragioni dell'impugnazione, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile e comunque infondata.
8. All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 13.3.2025 – tenutasi in forma cartolare mediante deposito di note scritte in PCT – le parti hanno concluso nei termini sopra trascritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da tutte le parti costituite e l'ha quindi decisa nella camera di consiglio sotto indicata nei termini di seguito esposti, respinta, e/o comunque assorbita ogni altra diversa contestazione.
II
Ragioni della decisione.
9. Con il primo motivo, l'appellante denuncia il vizio di extra-petizione in cui sarebbe incorso il Tribunale, attesa la diversità sostanziale, per causa petendi e petitum, tra le fattispecie contestate dal e quelle poi poste a fondamento CP_1 della decisione, donde la nullità della sentenza ad ogni effetto di legge, con ogni conseguenza anche in ordine al merito. La rilevanza della contestazione riposa sul rilievo che se il Tribunale avesse correttamente circoscritto il proprio perimetro di indagine alle domande effettivamente svolte dalla curatela fallimentare (tra cui non vi era quella di cui all'art. 2486 c.c.), nessuna responsabilità sarebbe mai stata riconosciuta a proprio carico, con l'ulteriore conseguenza che non vi sarebbe stato alcun danno da risarcire al . Chiede, pertanto, che in riforma e/o modifica CP_1
14 della sentenza appellata, previo accertamento della nullità della sentenza di primo grado per vizio di extra-petizione, venga rigettata ogni domanda svolta dal CP_1 nei propri confronti, con ogni conseguente statuizione, anche restitutoria, sia nel merito che in ordine alle spese processuali e di lite sostenute in funzione e all'esito del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Non corrisponde, infatti, al vero quanto contestato dall'appellante, e cioè che il attore non avrebbe mai fatto riferimento all'art. 2486 c.c., ma avrebbe CP_1 esclusivamente chiesto al Tribunale di accertare la responsabilità degli ex amministratori per la violazione degli obblighi di cui agli artt. 2482 bis, 2482 ter e
2483 c.c.
In disparte il rilievo preliminare che il giudice del merito ha il potere/dovere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere a un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione, indipendentemente dalla prospettazione delle parti, con il solo limite del rispetto del petitum e della causa pretendi, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre solo quando il giudice, alterando gli elementi obiettivi dell'azione, emette un provvedimento diverso da quello richiesto, oppure attribuisce,
o nega, un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciandosi oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte dalla parte istante (v. Cassazione, sez. 2,
6.5.2022, n. 14403), basta in proposito richiamare il contenuto delle conclusioni così come definitivamente precisate nel giudizio di primo grado, che risultano invero così formulate: “In via preliminare, rigettarsi, perché infondata, l'eccezione di incompetenza del Giudice adito. Rigettarsi, perché tardiva e inammissibile oltre che infondata, l'eccezione di prescrizione. Nel merito, ai sensi degli artt. 146, comma 2, lettera a), Legge Fallimentare, accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti , , e , nella Controparte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Con loro qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della società CP_5
o, in alternativa, la responsabilità esclusiva o concorsuale di ciascun amministratore per l'attività, attiva ed omissiva, dagli stessi svolta in tale veste sino alla effettiva cessazione dell'incarico, per la violazione e l'inosservanza degli obblighi loro incombenti per legge, per statuto e per la violazione e inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale nell'interesse dei creditori e per il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, in relazione ai fatti esposti in narrativa dell'atto di citazione ovvero successivamente accertati sulla base delle difese rispettivamente svolte. Conseguentemente, condannarsi i convenuti, in solido tra loro, ovvero singolarmente e in via esclusiva o concorsuale in relazione alla
15 ritenuta responsabilità, al risarcimento dei danni ed alla reintegrazione del patrimonio sociale in favore del , nella misura che risulterà CP_7 Controparte_9 di giustizia, ovvero che verrà equitativamente liquidata dal Tribunale, comprensivi della restituzione al Fallimento dell'importo di € 136.338,30, pari ai compensi lordi prelevati dal sig. negli anni 2011 e 2012, ovvero del danno arrecato Controparte_3 ai creditori sociali per l'incremento del dissesto e per il depauperamento del patrimonio sociale in misura pari ai compensi indebitamente percepiti per gli anni
2011 e 2012, quantificati al lordo del costo sostenuto dall'azienda in €. 136.338,30.
Condannarsi, altresì, i convenuti, in solido tra loro, ovvero singolarmente e in via esclusiva o concorsuale in relazione alla ritenuta responsabilità, al risarcimento dei danni arrecati ai creditori sociali per l'incremento del dissesto e per il depauperamento del patrimonio sociale in conseguenza della colpevole inerzia e violazione degli obblighi di cui all'art. 2482 bis c.c. e/o all'art. 2483 c.c., danni quantificati in €. 200.000 o in quella diversa misura che risulterà di giustizia ovvero che verrà equitativamente liquidata dal Tribunale, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo. Ai sensi degli artt. 146, comma 2, lettera b), Legge Fallimentare, accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti , Controparte_3 [...]
, e , nella loro qualità di soci della società Pt_1 Parte_2 Parte_3 Cont o, in alternativa, la responsabilità esclusiva o concorsuale di ciascun CP_5 socio per i danni arrecati alla società ed ai creditori in relazione ai fatti esposti in narrativa dell'atto di citazione ovvero successivamente accertati sulla base delle difese rispettivamente svolte. Conseguentemente condannarsi i convenuti, in solido tra loro, ovvero singolarmente e in via esclusiva o concorsuale in relazione alla ritenuta responsabilità, al risarcimento dei danni ed alla reintegrazione del patrimonio sociale, depauperato in conseguenza della loro attività illegittima, in favore del
, nella misura che risulterà di giustizia ovvero CP_7 Controparte_9 che verrà equitativamente liquidata dal Tribunale, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo. Spese e compenso professionale rifusi”.
Alla luce delle conclusioni attoree appare quindi evidente come il abbia CP_1 volutamente adoperato una formula letterale ampia e omnicomprensiva per far valere la responsabilità degli ex amministratori nei confronti della società e dei creditori, facendo richiamo all'art. 146, comma 2, L.F., ossia a una disposizione che si limita ad operare una mera ricognizione della legittimazione all'esercizio delle azioni di responsabilità da parte della curatela fallimentare, che poi trovano riscontro e regolamentazione specifica in disposizioni contenute nel codice civile o nelle leggi
16 speciali, in aderenza al principio di lettura sistematica delle norme di cui alla Legge
Fallimentare con quelle previste in altri corpi normativi, quali il codice civile.
A ciò si aggiunga che il ha delineato l'ambito della richiesta formulata al CP_1
Tribunale in corrispondenza di qualsivoglia responsabilità degli ex amministratori, esclusiva o concorsuale di ciascuno di essi, attiva o omissiva, comunque derivante da inottemperanza a norme di legge o statutarie, con esplicito riferimento alle violazioni di ogni disposizione, legale e/o convenzionale, posta a garanzia dell'integrità del patrimonio sociale, contro il depauperamento dello stesso in danno di società e creditori.
Ma non solo. La curatela ha chiesto accertarsi la responsabilità dei gestori societari, non solo “in relazione ai fatti esposti in narrativa dell'atto di citazione”, ma anche con riferimento a quelli “accertati sulla base delle difese rispettivamente svolte”, formulando, quindi, l'istanza risarcitoria in termini dotati di un'operatività più estesa, volta a ricomprendere qualsivoglia profilo di responsabilità derivante dalle condotte degli ex amministratori, in qualunque modo emergenti in corso di causa.
Ebbene, l'ipotesi di responsabilità ritenuta dal Tribunale pertinente al caso di specie, così come rappresentato e accertato in causa, e cioè quella disciplinata dall'art. 2486, co. 2, c.c., discende dalla violazione degli obblighi degli amministratori di cui al comma precedente, ossia dal non corretto esercizio dei poteri di gestione della società al verificarsi di una causa di scioglimento, e ciò rispetto a finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Il Tribunale, dunque, ha esattamente risposto alle istanze risarcitorie della curatela, la quale ha fatto espressa domanda di accertamento degli inadempimenti degli ex amministratori della rispetto ad obblighi di legge, oltreché statutari, CP_1 preordinati alla conservazione del patrimonio sociale (il testo del primo comma dell'art. 2486 c.c. è in tal senso non equivocabile).
In definitiva, non può affermarsi che il Tribunale si sia pronunciato oltre i limiti della domanda giudiziale a quo per il solo fatto che la curatela in primo grado non abbia fatto esplicita richiesta di applicazione della normativa di cui all'art. 2486 c.c., e ciò in quanto la finalità di preservazione dell'integrità del patrimonio sociale sottesa
(anche) a tale ipotesi di responsabilità (oltre a quelle richiamate in citazione) è alla base dell'iniziativa giudiziale dichiarata dalla curatela per tutelare gli interessi della società e dei creditori, come sopra detto, e grava sul giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base della domanda e delle eccezioni delle parti, e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche difformemente rispetto alle indicazioni delle stesse, potendo incorrere in eventuale
17 vizio di ultra petizione soltanto laddove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondando la statuizione su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti, ipotesi che nella specie chiaramente non ricorre.
10. Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver trascurato il fatto che il , a ben vedere, non aveva affatto provato che lo CP_1 stesso avesse assunto la carica di amministratore della non avendo CP_1 preso parte all'assemblea sociale tenutasi in data 4.7.2013, sicché non poteva avere in quell'occasione accettato la propria nomina ad amministratore unico, né, quindi, attivamente concorso all'approvazione del bilancio societario chiuso al 31.12.2012 e alle azioni ed omissioni contestate dalla . Ugualmente irrilevante Parte_8
a questi fini (e cioè della dimostrazione della invocata responsabilità risarcitoria in capo a sé) sarebbe poi il rilievo che lo stesso avesse in precedenza rivestito la carica di amministratore della società, giacché il precedente organo gestorio era rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, del cui operato, pertanto, avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere tutti i suoi membri in via solidale tra loro. Infine, ad ulteriore smentita della decisione del Tribunale secondo cui lo stesso sarebbe il responsabile esclusivo dei danni lamentati dalla curatela, avrebbe dovuto valutarsi il fatto che solo il 25.7.2014 aveva ricevuto (e peraltro solo in parte) la documentazione pertinente alla società. Poiché, quindi, nel corso del giudizio di primo grado il non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all'esistenza di attività CP_1 di gestione della società che sarebbero state dallo stesso poste in essere a seguito della sua presunta nomina ad amministratore unico, dovrebbe escludersi che egli abbia contribuito al depauperamento delle casse sociali come, invece, erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato. Sulla base di tali premesse chiede, pertanto, la riforma e/o la modifica della sentenza appellata con una pronuncia con cui, attesa l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2486 c.c. e la violazione da parte del Fallimento dell'onere probatorio sul medesimo gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. venga rigettata ogni domanda proposta dalla curatela fallimentare nei suoi confronti, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
Il Tribunale si è occupato della posizione e della conseguente responsabilità dell'attuale appellante nelle pagine 14 e 15 della motivazione della sentenza, nello specifico affermando: “(omissis) Va invece accertata la responsabilità di , Parte_1
18 il quale ha assunto la carica di amministratore unico dal 4.7.2013, ma in data antecedente era consigliere di amministrazione e pertanto non può ritenersi esente da responsabilità per i fatti precedenti. Pare infatti superfluo rilevare che l'assunzione della carica di componente dell'organo amministrativo comporta il sorgere di responsabilità che nascono dalla sola accettazione della carica, e ciò, quindi, a prescindere dal fatto che la concreta gestione della società sia stata concretamente esercitata da altri, soprattutto nel caso in cui si tratti di un C.d.A. privo di deleghe. A ciò si aggiunga che alcune funzioni dell'organo amministrativo, come l'approvazione del bilancio, sono collegiali e non sono delegabili a soggetti terzi, essendo quindi obbligo degli amministratori partecipare alla loro redazione, o comunque verificarne il contenuto ai fini dell'approvazione. Da quanto sin qui esposto discende che la circostanza che l'amministratore negli anni precedenti alla sua nomina quale Pt_1 amministratore unico, si sia disinteressato della gestione societaria, omettendo finanche di vigilare sulle condotte degli altri amministratori e di informarsi sull'andamento e sulla situazione patrimoniale della società costituisce fonte di responsabilità. Non sarebbe quindi rilevante, al fine di tenerlo indenne da responsabilità, la circostanza che non abbia direttamente partecipato al C.d.A. Pt_1 del 30.5.2013 o all'assemblea del 4.7.2013, poiché in tale sede i soci hanno deliberato di approvare il bilancio che doveva provenire dall'intero organo amministrativo e che quindi era dovere di analizzare e verificare. Nemmeno potrebbe rilevare il Pt_1 ritardo con il quale ha preso piena contezza dell'esatta situazione patrimoniale Pt_1 Cont della società, poiché egli era amministratore di da molto tempo e CP_5 pertanto doveva avere piena contezza dei fatti rilevanti, ed accertare tempestivamente il verificarsi della perdita del capitale sociale. Né, al fine di ridurre
o escludere la responsabilità di possono in alcun modo essere valorizzati gli Pt_1 addebiti imputati da nei confronti degli amministratori precedenti nel ricorso Pt_1 arbitrale dallo stesso proposto e poi abbandonato (doc. n. 4), poiché di tali condotte non è stata offerta o prodotta alcuna prova. Premesso quanto sopra, va ora rilevato che, ai fini della prova della responsabilità ex art. 2486 cd. civ. non è necessario indicare puntualmente le singole operazioni sociali compiute dopo la perdita del capitale sociale, ma è sufficiente allegare e offrire elementi utili a dimostrare che la società abbia continuato ad operare in ottica di continuità, ancorché avesse integralmente perduto il capitale. Nel caso in esame, non viene nemmeno specificatamente contestato che la società abbia proseguito l'attività caratteristica sino al 18.12.2014, momento in cui è stata deliberata la messa in liquidazione. Da ciò consegue che all'Amministratore va addebitato il danno conseguente Parte_1
19 alla prosecuzione dell'attività sociale dopo l'integrale perdita del capitale sociale, che il CTU, applicando correttamente il criterio della differenza dei netti patrimoniali, [ha quantificato] in euro 58.837,67. Il CTU è giunto a tale quantificazione dopo avere esaminato e puntualmente risposto alle osservazioni delle parti, apportando anche delle modifiche nella versione finale in accoglimento di alcune delle stesse. In conclusione, va condannato a versare in favore del Parte_1 CP_7 [...]
l'importo di euro 58.837,67, oltre, a interessi compensativi al Controparte_9 tasso legale sulla predetta somma, annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale sino alla data di deposito del presente provvedimento,
e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo”.
Tali considerazioni e valutazioni sono state nella sostanza pretermesse dall'appellante, che si è limitato a ripetere in questa sede di gravame le stesse tesi già sostenute in primo grado, e quindi di non poter essere ritenuto responsabile per la conduzione della società in maniera tale da aver portato all'erosione del patrimonio sociale, e comunque per non aver compiutamente e tempestivamente fronteggiato la situazione sottostante, principalmente in quanto: 1) la gestione della società era concretamente in mano agli amministratori uscenti e lo stesso non aveva potuto assumere la carica di amministratore unico all'assemblea del 4.7.2013 perché non vi aveva effettivamente partecipato e non aveva prestato espressa o tacita accettazione di tale carica;
2) aveva appreso troppo tardi dell'esatta situazione patrimoniale della società per cause allo stesso non imputabili;
3) acquisita tardivamente cognizione della situazione contabile societaria aveva mosso degli addebiti agli amministratori dimissionari per la gestione passata della società.
Eppure, tutte le esposte giustificazioni, come appare evidente, erano state compiutamente esaminate, e logicamente superate, in sentenza, sicché erano tali risposte a dover essere sottoposte a critica. In particolare:
i) la circostanza secondo cui il non avrebbe partecipato direttamente al Pt_1
C.d.A. del 30.5.2013, o all'assemblea del 4.7.2013 (fatto comunque non provato dal convenuto in primo grado), non poteva valere a esonerare la responsabilità gestoria dello stesso per l'erosione del capitale sociale, poiché la deliberazione di approvazione del bilancio proveniva dall'organo amministrativo di cui lo stesso faceva parte sin dal
2005, in uno con i membri poi dimessi. La carica di amministratore era comunque precedente al passaggio di consegne del 2013, per cui la sola accettazione della stessa era determinativa di responsabilità per la gestione relativa agli anni precedenti, a prescindere da chi venissero compiuti effettivamente gli atti
20 amministrativi. Di conseguenza, devono considerarsi inconferenti le deduzioni ribadite dall'ex amministratore in appello con riferimento a tale motivo di doglianza, come la mancata produzione dei verbali dell'assemblea sociale del 4.7.2013 da parte della Curatela, per verificare la sussistenza della sottoscrizione del anche il Pt_1 fatto che lo stesso avesse in quella assemblea accettato formalmente la carica di amministratore unico giacché tutta l'attività successiva posta in essere dalla società, tra cui la stessa messa in liquidazione, era rapportabile al solo , il quale Parte_1 neppure ha mai negato, o contestato, di aver ricoperto, anche solo formalmente tale carica, dopo le dimissioni degli altri amministratori, attuali appellati;
ii) secondo il Tribunale il non poteva giustificare la tardiva messa in Pt_1 liquidazione della società rispetto al momento del verificarsi dell'erosione del capitale sociale nel periodo della sua gestione formale della società, adducendo a giustificazione il fatto che non poteva avere piena contezza dell'esatta situazione patrimoniale della società al tempo dell'avvicendamento dal vecchio C.d.A.: tale ammissione, infatti, non solleva da responsabilità l'amministratore, ma, anzi, ne aggrava la posizione, atteso che nel caso di specie il aveva ricoperto la carica Pt_1 di amministratore della società dal 2005 e non poteva non conoscere la situazione patrimoniale e l'andamento della società, se non ammettendo, implicitamente, un completo disinteresse per le vicende societarie, oltreché così confessando di non aver vigilato minimamente sulle condotte degli altri amministratori, e tale difetto di vigilanza verso la gestione effettiva della società già integrava, come correttamente evidenziato dal Tribunale, fonte di responsabilità gestoria, e questo a prescindere dalle vicende emerse in seguito all'istruttoria di causa. Tali incontestabili considerazioni, come si appena evidenziato, risultano completamente ignorate dall'appellante. In questo senso non si spiega per quale ragione dovrebbe avere rilievo la circostanza del momento della effettiva acquisizione dei documenti contabili della società dalle mani degli amministratori uscenti, come qualsiasi altra considerazione relativa al fatto che il doveva essere messo nelle condizioni di Pt_1 conoscere la situazione patrimoniale della società dai precedenti componenti del
C.d.A. di cui pure faceva parte. Il Tribunale aveva già spiegato che il per il solo Pt_1 fatto di essere membro del C.d.A. di dal 2005 aveva la responsabilità di CP_1 conoscere l'andamento della gestione della società e di vigliare sull'operato degli altri amministratori;
iii) per gli stessi motivi, non poteva escludere gli addebiti la circostanza che il Pt_1 accortosi in ritardo del disavanzo, avrebbe avuto “l'intenzione” di promuovere nell'interesse della società un'autonoma azione di responsabilità nei confronti degli
21 ex componenti del C.d.A., abbandonando però subito ogni effettivo proposito in tal senso, e ciò in quanto tale predisposizione ad agire non era stata in alcun modo provata in primo grado.
In altri termini, l'appellante non coglie il fulcro caratterizzante delle considerazioni, e delle conseguenti statuizioni, fatte dal Tribunale, il quale ne ha correttamente ritenuto la responsabilità ex art. 2486 c.c. sulla base del solo fatto che lo stesso avesse proseguito l'ordinaria attività d'impresa della società omettendo di deliberarne tempestivamente la messa in liquidazione a causa della integrale perdita del capitale sociale, verificatasi, e pienamente conoscibile, secondo quanto accertato dal C.T.U., al 31.12.2013, e quindi già cinque mesi dopo l'assunzione della carica di amministratore.
Da ultimo, a rendere insuperabile la valutazione del Tribunale circa la (esclusiva) responsabilità risarcitoria del è la circostanza – non fatta oggetto di Pt_1 contestazione in primo grado – che la normale gestione della società sia continuata inalterata fino alla sua messa in liquidazione in data 18.12.2014, e cioè quasi un anno e mezzo dopo l'assunzione da parte dello stesso della carica di amministratore unico della condotta questa che si pone in violazione dell'art. 2486, co. 1, CP_1
c.c.
Così stando le cose, e quindi così circoscritto l'ambito della condotta rilevante ai fini dell'operatività della (sola) disciplina della responsabilità degli amministratori ex art. 2486, co. 2, c.c., risulta logica e coerente la statuizione del Tribunale che ha ritenuto a tal fine inconferenti le sopra specificate circostanze esimenti dedotte dal convenuto, qui acriticamente ripetute.
Per completezza di disamina è appena il caso di aggiungere come si tratti di circostanze chiaramente infondate alla luce delle evidenze di causa.
Quanto all'assunto secondo cui non avrebbe preso parte, né al C.d.A. del 30.5.2013, né all'assemblea dei soci del 4.7.2013, e quindi non avrebbe mai assunto la carica di
Amministratore Unico della società, se non dal 25.7.2014, data in cui gli sarebbe stata consegnata la pertinente documentazione contabile, si tratta di una deduzione che trova smentita documentale. Invero, nell'allegato 4 alla Relazione ex art. 33 L.F.
(doc. 5 attoreo), illustrando al Curatore le cause del dissesto, aveva Parte_1 dichiarato (e sottoscritto) che il C.d.A. di era rimasto in carica sino al CP_1
4.7.2013, poi “sostituito da me quale Amministratore Unico”.
Va poi ancora ricordato che lo stesso , a pag. 1 del ricorso introduttivo Parte_1 dell'arbitrato dallo stesso promosso contro gli altri amministratori (doc. 4 prodotto in giudizio proprio dalla difesa del convenuto in allegato alla comparsa di Parte_1
22 risposta di primo grado), aveva affermato di essere Amministratore Unico della società dal luglio 2013.
In altri termini, è stato lo stesso ad affermare, e quindi ad ammettere, Parte_1 di aver assunto la carica di A.U. della nel luglio 2013. CP_1
Va ancora opportunamente sottolineato che il verbale di assemblea del 4.7.2013 e il bilancio di (doc. 18 e 19 attorei) sono stati depositati dallo stesso CP_1 [...]
, come si evince dalla nota di deposito che lo stesso ha firmato, e le relative Pt_1 sottoscrizioni non sono mai state utilmente disconosciute.
Inoltre, lo stesso C.T.U. dà atto nella relazione che dai dati estrapolati dal Registro delle Imprese risulta la nomina del sig. quale Amministratore Unico della Parte_1 società sin dal 4.7.2013, con iscrizione avvenuta il 19.8.2013 (cfr. C.T.U., pag. 10).
Sostiene poi l'appellante che la curatela attrice non avrebbe fornito alcuna prova in ordine al compimento da parte sua di atti di gestione della società dopo il 4.7.2013.
Anche in questo caso l'assunto è infondato. ha pacificamente continuato ad operare fino al mese di dicembre del CP_1
2014, come risulta provato dalla documentazione contabile in atti. V.: il registro iva degli acquisti e delle vendite dell'anno 2013 (doc. 41 di p.a.), nel quale sono elencate tutte le fatture emesse e ricevute, e dal quale si evince che aveva CP_1 effettuato numerose operazioni di vendita e di acquisto di beni e di prestazioni di servizi tutti i mesi fino a dicembre 2013; le fatture emesse da nel 2014 CP_1
a partire dal mese di gennaio (doc. 39 di p.a.), per attività di gestione (vendita di beni e prestazioni di servizi) svolte in favore di terzi, dal quale si evince che la società aveva effettuato numerose operazioni rientranti nell'attività d'impresa tutti i mesi fino a dicembre 2014; i partitari di per gli anni 2014/2016 (doc. 40 di p.a.), dai CP_1 quali si evincono le operazioni riferite a ciascun centro di imputazione.
Il Tribunale, come già riportato, a pag. 15 della sentenza ha correttamente sottolineato che “ai fini della prova della responsabilità ex art 2486 cod. civ. non è necessario indicare puntualmente le singole operazioni sociali compiute dopo la perdita del capitale sociale ma è sufficiente allegare ed offrire elementi utili a dimostrare che la società abbia continuato a operare in ottica di continuità ancorché avesse integralmente perduto il capitale”.
Così stando le cose, appare evidente come la società abbia continuato ad operare ed abbia continuato a farlo all'evidenza sotto la gestione di , unico Parte_1 amministratore in carica, non risultando, per contro, da alcun dato in tal senso utilmente apprezzabile che altri, in sostituzione del ne abbiano mai assunto la Pt_1 gestione in luogo di questi;
circostanza, che, peraltro, non rileverebbe al fine di
23 escluderne la responsabilità, essendo lo stesso l'amministratore di diritto e come tale obbligato a un'attività di stretta vigilanza sul funzionamento della società.
Peraltro, come ha rilevato il Tribunale a pag. 15 della sentenza, il sig. non ha Pt_1 mai neppure specificatamente contestato il fatto che la società abbia proseguito l'attività caratteristica sino al 18.12.2012, momento in cui è stata deliberata la sua messa in liquidazione.
Il si è in realtà limitato ad affermare in comparsa di risposta, peraltro senza Pt_1 fornire alcuna prova a supporto dell'affermazione, che l'attività di gestione della società per tutto il 2013, e fino alla consegna della contabilità, ha continuato ad essere svolta dai consiglieri , e Controparte_3 Parte_3 Parte_2 quali “effettivi ed unici amministratori”.
Per comprovare l'assunto – in maniera però nella sostanza apodittica – il ha Pt_1 richiamato quanto a suo tempo aveva esposto nel ricorso per la nomina dell'arbitro
(doc. 4 ; sennonché, all'evidenza, ciò non costituisce una prova, ma una Pt_1 semplice allegazione da provare in difetto di ammissione della controparte.
In definitiva, la tesi sostenuta dall'appellante, oltre che contrastante con la sua stessa esplicita ammissione di aver assunto la carica di amministratore unico sin dal luglio
2013, è contraria al dato documentale e lo stesso non ha offerto alcuna indicazione, né alcun elemento di prova volto a dimostrare che non lui, ma altri, abbiano gestito la società, né può essere favorevolmente invocato in proposito il fatto che la documentazione contabile gli sarebbe stata consegnata solo il 25.7.2014, trattandosi di un fatto solo genericamente dedotto, non pertinente, e semmai illustrativo di mancanza di diligenza nella gestione, come è stato correttamente rilevato dal
Tribunale, che sul punto ha affermato: “Le allegazioni svolte da parte attrice sul punto rivestono carattere di genericità e non sono supportate da idonea offerta di prova. La circostanza che abbia ricevuto la documentazione sociale dallo studio di Pt_1 consulenza contabile solo nel luglio 2014 può essere indice di una certa inerzia dell'Amministratore Unico nell'acquisire documentazione fondamentale per
l'espletamento dell'incarico ma non consente di desumere automaticamente che, sino
a quella data, l'attività gestoria sia stata esercitata dagli amministratori precedenti”
(cfr. sentenza, pag. 14).
11. Il terzo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per aver affermato la responsabilità esclusiva dell'ultimo amministratore trascurando il dato che la perdita che aveva determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge si era verificata in un momento in cui la società era gestita da un C.d.A., sicché la responsabilità risarcitoria non poteva imputarsi al solo . In particolare, Parte_1
24 una rilevante, se non addirittura l'integrale, perdita del capitale sociale era già percepibile alle assemblee del C.d.A. e dei soci rispettivamente del maggio e del luglio
2013, il che imponeva l'adozione di tutte le misure normativamente previste dall'art. 2482-bis c.c., ovvero dall'art. 2482-ter, già da parte dei precedenti amministratori.
Chiede, quindi, la riforma della sentenza di primo grado in favore di una pronuncia con cui, attesa la violazione da parte dei precedenti amministratori, CP_3
, e , degli obblighi e dei doveri gravanti
[...] Parte_2 Parte_3 sugli amministratori ai sensi degli artt. 2482-bis, 2482-ter e 2484 e ss. c.c., venga accertata l'esclusiva responsabilità di questi ultimi per le contestazioni mosse dal
, con conseguente rigetto di ogni domanda svolta dalla curatela nei CP_1 confronti del signor . Parte_1
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
Il Tribunale ha fondato la propria valutazione in parte qua sulle risultanze della C.T.U., affermando: “Da quanto sin qui esposto discende che la perdita integrale del capitale sociale deve necessariamente collocarsi in data 31.12.2013. Ne consegue che alcuna responsabilità può essere posta a carico degli amministratori e per CP_3 Pt_3 avere proseguito l'attività di impresa nonostante il verificarsi della causa di scioglimento, poiché, in tale data, gli stessi erano già cessati dalla carica, laddove invece, in data 4.7.2013, il patrimonio netto era ancora positivo, essendo espressamente previsto dall'art. 2482-bis, quarto comma, c.c., che l'obbligo di procedere all'eventuale assunzione dei provvedimenti di riduzione proporzionale del capitale, ovvero di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c., insorga solo qualora le perdite non vengano diminuite a meno di un terzo nel corso dell'esercizio successivo”.
Ebbene, le considerazioni sviluppate dal C.T.U. (cfr. Relazione, capitolo 9, pag. 17 –
19) e poi poste dal Tribunale a fondamento della statuizione qui riportata, non sono state fatte oggetto di specifica impugnazione in questa sede, sicché la statuizione che sulle stesse si fonda non è fondatamente attaccabile e va per l'effetto confermata, non essendovi inoltre – per quanto già detto – alcuna effettiva evidenza del fatto che abbia continuato ad avere, anche nel successivo esercizio 2014, una CP_1 gestione mediante C.d.A., anziché mediante un amministratore unico, come risulta invece dimostrato ed accertato in atti.
12. Il quarto motivo, infine, denuncia l'erroneità della decisione assunta dal
Tribunale in punto di spese di lite e di C.T.U., imputate in toto a nel Parte_1 rapporto con il Fallimento attore nonostante che questi non sia stato affatto ritenuto integralmente vincitore, neppure nei suoi confronti, non essendo stata riconosciuta
25 alcuna responsabilità dei convenuti, né in qualità di amministratori, né di soci, in relazione al primo profilo (e cioè per l'indebito prelevamento di compensi da parte del Presidente del C.d.A., , per gli anni 2011 e 2012), ed essendo Controparte_3 stata la pretesa attorea accolta con riguardo al secondo in misura assai più limitata rispetto alla domanda (e segnatamente nella misura di € 58.837,67, anziché di €
336.338,30), di talché sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione, o quantomeno per la parziale compensazione, delle spese di lite tra le parti a norma dell'art. 92, co. 2, c.p.c., secondo cui “Se vi è soccombenza reciproca (…) il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Per tale motivo, la sentenza andrebbe riformata quantomeno in parte qua in favore di una pronuncia con cui, previo riconoscimento della totale infondatezza delle domande di accertamento e risarcimento del danno svolte dalla curatela fallimentare nei confronti del signor , non essendo configurabile alcun profilo di responsabilità in Parte_1 capo allo stesso, venga posto a carico del l'onere definitivo di CP_1 sopportazione delle spese di lite e di CTU relative al giudizio di primo grado, ovvero, in subordine una pronuncia con cui vengano compensate integralmente, o, quantomeno, in via parziale, le spese di lite tra il e in CP_1 Parte_1 considerazione della reciproca soccombenza.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cassazione, Sezioni Unite 31 ottobre 2022, n. 32061).
Ebbene, nella specie il convenuto non aveva svolto alcuna domanda nei Parte_1 confronti del , sicché non sussiste alcuna contrapposizione di domande CP_1 reciprocamente svolte.
All'esito del giudizio il ha ottenuto il riconoscimento, per il titolo di pretesa CP_1 per il quale ha agito in causa (v. quanto si è detto esaminando il primo motivo), della somma di € 58.837,67, oltre agli interessi compensativi al tasso legale sulla predetta somma, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data della domanda
26 giudiziale sino alla data di deposito del presente provvedimento, e agli interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza al saldo, importo non contestato.
Ancora, nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., indicate dalla S.C. quali indici valutabili (e valorizzabili) ai fini della compensazione delle spese di lite, compensazione che peraltro, come noto, costituisce oggetto di una facoltà ampiamente discrezionale da parte del giudice.
Così stando le cose, non ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca, né alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., la sentenza va per l'effetto confermata anche in parte qua.
13. L'appello del è stato espressamente formulato in via subordinata CP_1 condizionata all'accoglimento del primo motivo dell'appello principale.
Poiché questo viene integralmente respinto, l'appello incidentale della Procedura resta assorbito.
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'appellante (soccombente nei Parte_1 confronti di tutte le altre parti del presente giudizio di gravame) e a favore degli appellati: a) b) , e Controparte_1 Controparte_3 Parte_2 [...]
, con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo Parte_3 di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per le prime due fasi e quello minimo per quelle di trattazione e decisionale (essendosi in queste le parti beneficiate limitate a riprendere le considerazioni già svolte negli atti di costituzione) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello, nell'ambito dello scaglione di riferimento: da € 52.001 a € 260.000, riconosciuto, quanto alla parte b) [ CP_3
, e ], l'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. n.
[...] Parte_2 Parte_3
55/2014.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata (rigetto integrale dell'appello principale), sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, sig. , di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
27 la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 340/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da per le ragioni di cui in motivazione e, Parte_1 per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1357/2022 del Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
b) dichiara assorbito, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello incidentale condizionato proposto dal;
CP_7 Controparte_9
c) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati: a) Parte_1 [...]
; b) , e Controparte_1 Controparte_3 Parte_2 [...]
, le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per compensi, Parte_3 in favore di ciascuna parte [parte a) e parte b), collettivamente intesa] in €
9.603 (quanto alla parte a) e in € 15.364,80 (quanto alla parte b), oltre (per ciascuna parte) al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione (quanto alla parte b) dell'importo così liquidato ai difensori dichiaratisi antistatari;
d) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante, sig. , dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 340/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 13.2.2023, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Ajese, con domicilio eletto presso il difensore, in Venezia Mestre, Via Bruno Maderna
n. 7, appellante principale/convenuto in primo grado
E
, C.F. e P.I. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Venezia Marghera, via Don A. Berna n. 5, in persona del Curatore fallimentare, dott.ssa , con studio in Mestre – Venezia, via San Pio X, n. 3, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Furlanetto, con domicilio eletto presso il difensore, in Venezia Mestre, Via Colombo n. 5, appellato e appellante incidentale condizionato/attore in primo grado
E
, C.F. ; Controparte_3 C.F._2
, C.F. ; Parte_2 C.F._3
, C.F. , Parte_3 C.F._4
1 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaele Guadagni, Pasquale Guadagni e
NI Della Corte, con domicilio eletto presso i difensori, in Pomigliano d'Arco
(NA), via Mauro Leone n. 59, appellati/convenuti in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 1357/2022, depositata in data 13.7.2022 a definizione del procedimento n. 7158/2018 R.G. Trib. Venezia;
causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante principale [ ]: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, riformare parzialmente
l'impugnata sentenza n. 1357/2022 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Venezia,
Sezione specializzata in materia di impresa civile, G.R. dott.ssa Lisa Torresan, nella camera di consiglio del giorno 06/07/2022 all'esito del procedimento n. 7158/2018
R.G., pubblicata in data 13/07/2022, non ancora notificata, nelle parti descritte sub lett. A), B) e C) del presente atto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
Nel merito ed in via principale: - accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti nel presente atto, la nullità della sentenza di primo grado n. 1357/2022 oggetto del presente gravame, con ogni conseguente statuizione;
- rigettarsi la domanda Cont proposta dal fallimento di nei confronti di perché infondata, sia CP_5 Parte_1 in fatto, che in diritto, per tutte le ragioni dedotte in atti. In via riconvenzionale subordinata: - nell'ipotesi in cui il signor fosse chiamato a sostenere il Parte_1 Cont risarcimento preteso dalla procedura fallimentare della società per le CP_5 causali contenute nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, condannare
i signori , , , anche in via tra loro Controparte_3 Parte_3 Parte_2 solidale, a tenerlo sollevato ed indenne da tali oneri in quanto i comportamenti contestati dalla procedura fallimentare sono stati posti in essere personalmente ed esclusivamente da questi ultimi e nei termini esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e spese di CTU del giudizio di primo grado integralmente rimborsate. in via istruttoria: - si chiede che parte attrice produca gli originali, tanto del verbale dell'assemblea sociale del 4.7.13 che del Cont verbale del Consiglio di Amministrazione del 30.5.13 della società per CP_5 verificare se gli stessi siano stati sottoscritti anche dal sig. per verificare Parte_1 la sua effettiva presenza alle due riunioni. Sempre in via istruttoria: - con riferimento alla domanda subordinata formulata, la difesa di chiede la prova per testi Parte_1 sulla seguente circostanza: a) “Vero che la gestione e l'amministrazione relative a Cont tutte le attività aziendali di dalla sua costituzione ma, in particolare, per gli CP_5
2 anni 2012 e 2013 è stata curata direttamente e personalmente dai sig.ri Pt_4
, e ”. Si indicano a testi:
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_2 Cont la dott.ssa già commercialista della società il sig. Testimone_1 CP_5 Pt_5
di Mira, il sig. di Malcontenta e la sig.ra di
[...] Parte_6 CP_6
Mestre. In via istruttoria, ulteriore: - ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dalle parti costituite in causa per le ragioni esposte nella memoria di replica depositata il 27.3.2019”; conclusioni di parte appellata [ ]: Controparte_1
“Nel merito: in principalità Respingersi l'appello proposto dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1357/2022. In via di appello incidentale condizionato all'accoglimento del primo motivo di appello principale: ai sensi degli artt. 146, comma 2, lettera a), Legge Fallimentare n.
267/1942, accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei signori CP_3
, , e , nella loro qualità di
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
Componenti del Consiglio di Amministrazione della società o, in CP_1 alternativa, la responsabilità esclusiva o concorsuale di ciascun amministratore per
l'attività, attiva ed omissiva, da ciascuno dagli stessi svolta in tale veste sino alla effettiva cessazione dell'incarico, per la violazione e l'inosservanza degli obblighi loro incombenti per legge e per statuto, e per la violazione e inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale nell'interesse dei creditori e per il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, in relazione ai fatti esposti in narrativa dell'atto di citazione di primo grado e nelle difese successivamente svolte, ovvero successivamente accertati, per le ragioni ivi illustrate. Conseguentemente condannarsi i signori , , Controparte_3 Parte_1
e , in solido tra loro, ovvero singolarmente ed in Parte_2 Parte_3 via esclusiva o concorsuale in relazione alla ritenuta responsabilità, al risarcimento dei danni arrecati ai creditori sociali per l'incremento del dissesto e per il depauperamento del patrimonio sociale in conseguenza della colpevole inerzia e violazione degli obblighi di legge e di statuto in relazione ai fatti dedotti nell'atto di citazione di primo grado e nelle difese successivamente svolte, per le ragioni ivi illustrate, danni quantificati nella misura di €. 58.837,67= già riconosciuta dalla sentenza di primo grado ovvero in quella diversa misura che risulterà di giustizia ovvero che verrà equitativamente liquidata dal Giudice. Oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo. Conseguentemente, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, voglia codesta Corte revocare la statuizione di condanna del alla rifusione CP_1 delle spese legali in favore dei convenuti in primo grado , Controparte_3 CP_3
3 e . In ogni caso, spese e compenso professionale di entrambi Pt_2 Parte_3
i gradi del giudizio rifusi. In via istruttoria: il si oppone all'ammissione delle CP_1 istanze istruttorie reiterate dall'appellante in quanto inammissibili e inconferenti per le ragioni che già indussero il Tribunale a non ammetterle nel giudizio di primo grado”; conclusioni di parte appellata [ + 2]: Controparte_3
“
1. In via preliminare, accertare e dichiarare la improcedibilità e la inammissibilità del proposto appello, per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
2. Nel merito, rigettare tutte le istanze, domande, eccezioni, comunque proposte dalla controparte
e, confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 1357/2022, Tribunale di Venezia,
Sezione Imprese, depositata in cancelleria in data 13.07.2022, con vittoria di spese
e competenze del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, come per legge, da attribuire in favore dei procuratori antistatari.
3. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia. In via istruttoria, si oppone alle richieste istruttorie, tutte, formulate in appello ed all'ammissione della prova diretta per testi ex adverso articolata;
nel denegato caso di ammissione della stessa si chiede di essere abilitati alla prova contraria sulle circostanze indicate in appello e con i testi di controparte. Ci si riporta, altresì, a tutti i documenti depositati nel giudizio di primo grado, alle memorie difensive ed all'istruttoria già espletata nel procedimento celebrato in prime cure. Chiede acquisirsi produzione di primo grado, allegata agli atti di causa in quanto non ritirata, così come si evince dalla certificazione di cancelleria”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 3.7.2018, il curatore del
[...]
, dott.ssa , conveniva in giudizio avanti al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Venezia i sig.ri , , e Controparte_3 Parte_1 Parte_2 [...]
in quanto ex amministratori e soci della fallita, formulando a loro carico, ai Parte_3 sensi degli artt. 146, co. 2, lett. a), L.F., 2392 e 2394 c.c., le seguenti domande: “a) accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti nella loro qualità di Cont componenti del Consiglio di Amministrazione della società e per l'attività CP_5 degli stessi svolta in tale veste, sino alla cessazione dell'incarico, per la violazione e
l'inosservanza degli obblighi loro incombenti per legge, per statuto e per violazione e inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale nell'interesse dei creditori e per il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, in relazione ai fatti esposti in citazione;
b) condannarsi i convenuti, in
4 solido tra loro, al risarcimento dei danni e alla reintegrazione del patrimonio sociale in favore del , nella misura che risulterà di Controparte_1
Giustizia, ovvero che verrà equitativamente liquidata dal Tribunale, comprensivi della restituzione al Fallimento dell'importo di € 136.338,30, pari ai compensi lordi prelevati dal sig. negli anni 2011 e 2012, ovvero del danno arrecato Controparte_3 ai creditori sociali per l'incremento del dissesto e per il depauperamento del patrimonio sociale in misura pari ai compensi indebitamente percepiti per gli anni
2011 e 2012, quantificati al lordo del costo sostenuto dall'azienda in € 136.338,30;
c) condannarsi, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati ai creditori sociali per l'incremento del dissesto e per il depauperamento del patrimonio sociale in conseguenza della colpevole inerzia e violazione degli obblighi di cui all'art. 2482 bis c.c. e/o all'art. 2843 c.c., danni quantificati in € 200.000,00, oppure in quella diversa misura che risulterà di Giustizia, ovvero che verrà equitativamente liquidata dal Tribunale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
e) condannarsi i convenuti, in solido tra loro, nella loro qualità di soci della CP_1
al risarcimento dei danni e alla reintegrazione del patrimonio sociale,
[...] depauperato in conseguenza della loro attività illegittima, in favore del CP_7
, nella misura che risulterà di Giustizia, ovvero che verrà
[...] Controparte_8 equitativamente liquidata dal Tribunale, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
f) spese e compenso professionale rifusi”, a fondamento delle quali, nello specifico, esponeva che:
i) con sentenza n. 129 del 20.7.2016, il Tribunale di Venezia, accertato lo stato di Cont insolvenza della società (società costituita il 29.7.1993 Controparte_9 per lo svolgimento di attività di costruzione di imbarcazioni, lo studio e progettazione di tali mezzi, oltre ad altra attività di edilizia e carpenteria, amministrata: dal
17.5.2005 al 4.7.2013 da un C.D.A. composto da 4 componenti, e segnatamente da:
quale presidente, , e Controparte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali consiglieri;
dal 4.7.2013 alla data di messa in liquidazione, avvenuta il
18.12.2014, dall'Amministratore Unico, sig. , il quale da tale ultima data Parte_1 aveva assunto la carica di liquidatore, mantenendola sino alla data del Fallimento, alla quale la compagine sociale era costituita da: con il 34% delle quote, Parte_1
con il 16,5%, con il 16,5% e con Parte_3 Parte_2 Controparte_3 il 33%), ne aveva dichiarato il fallimento;
ii) il relativo stato passivo, reso esecutivo in data 9.11.2016, aveva confermato la pesante situazione debitoria della società, per un totale di € 335.578,16, lievitato
5 successivamente, a seguito delle istanze di insinuazione di seguito pervenute, fino a
€ 1.216.528,26;
iii) alla data del fallimento la società risultava già in liquidazione volontaria, disposta il 18.12.2014 su iniziativa dell'allora Amministratore Unico, sig. , Parte_1 succeduto al precedente Consiglio di Amministrazione e nominato quindi liquidatore;
iv) in precedenza, la società era stata gestita da un Consiglio di Amministrazione composto dai sig.ri , , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, che erano al contempo anche soci della in ragione delle Parte_3 CP_1 rispettive quote;
v) dall'esame della documentazione societaria il Curatore Fallimentare, nel redigere la propria relazione ex art. 33 L.F., aveva appreso che già a partire dal 2010 la società aveva registrato un progressivo depauperamento, con conseguente accumulo di ingenti perdite e impossibilità di dotarsi di risorse sufficienti per far fronte ai normali pagamenti;
vi) il sig. , in quel momento Amministratore Unico della società, aveva Parte_1 avviato un procedimento arbitrale nel 2014 nei confronti degli altri componenti del cessato CDA, nonché soci, sig.ri , e Controparte_3 Parte_3 Pt_2
, con richiesta di risarcimento danni per € 1.311.000,00;
[...] vii) tale procedimento arbitrale non era stato successivamente coltivato e portato a termine dalla società a causa dell'impossibilità di sostenere le spese legali ad essa relative;
viii) sulla base delle informazioni acquisite dal Curatore, il riteneva che CP_1 lo stato di dissesto fosse stato provocato, o comunque aggravato in misura rilevante, proprio dai comportamenti illeciti/illegittimi tenuti dai suoi soci e Amministratori;
ix) tali comportamenti, fonte di responsabilità verso la società e verso i creditori sociali, erano riconducibili principalmente all'indebito prelevamento di compensi da parte del Presidente del C.D.A., sig. , negli anni 2011 e 2012, e Controparte_3 all'inerzia degli Amministratori per non aver tempestivamente assunto, una volta verificata la riduzione del capitale sociale ex art. 2482bis c.c., tutte le iniziative necessarie ed opportune previste dalla legge. In particolare: 1) con riguardo all'indebito prelevamento di compensi da parte del Presidente del C.d.A., CP_3
, per gli anni 2011 e 2012, assumeva che il Presidente avrebbe prelevato
[...] compensi per complessivi euro 115.724,00 (che avrebbero generato per la società costi lordi pari a euro 136.338,30) pur in assenza di una delibera assembleare, avendo l'assemblea deliberato sull'attribuzione dei compensi solo fino all'esercizio
2010. Sotto altro profilo, dopo aver premesso che il rapporto che lega la società
6 all'amministratore non rientra nel rapporto di lavoro subordinato e non assurge a credito privilegiato ex art. 2751bis, n. 2, c.c., affermava che l'amministratore aveva percepito i compensi indebitamente, poiché all'epoca risultavano crediti privilegiati non soddisfatti, costituiti da contributi Inps non versati, come risultante dall'istanza di insinuazione al passivo depositata dall'Ente creditore. In ogni caso, il prelievo di compensi era avvenuto nonostante che i bilanci chiusi al termine degli esercizi 2010
e 2011 evidenziassero un risultato negativo, così aggravando il dissesto, donde la responsabilità risarcitoria di , in solido con gli altri convenuti, che Controparte_3 all'epoca dei fatti erano soci e amministratori, e come tali tenuti, ai sensi degli artt.
146, lett. b), e 2476, comma 7, c.c., alla restituzione dei compensi lordi indebitamente percepiti;
2) con riguardo all'inerzia degli amministratori per non avere tempestivamente assunto, una volta verificatasi la riduzione del capitale sociale ex art. 2482bis c.c., tutte le iniziative previste dalla legge, assumeva che nonostante il bilancio di chiusura dell'esercizio al 31.12.2012 avesse evidenziato una perdita di esercizio di € 408.907,00, parzialmente compensata con versamenti in conto capitale e l'utilizzo delle riserve indisponibili per € 332.793,00, peraltro insufficienti, così determinandosi la riduzione del patrimonio netto a soli € 22.686,00, il C.d.A. aveva deciso di rinviare all'esercizio successivo la copertura delle residue perdite e gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 2482bis c.c., confidando irragionevolmente nell'emergenza di risultati positivi. Nel corso del 2013 la perdita si era aggravata, tanto da comportare l'integrale erosione del capitale sociale. Tale perdita avrebbe dovuto essere rilevata dagli amministratori già nel corso del primo semestre 2013, e sicuramente alla data del 4.7.2013, data di approvazione del bilancio di esercizio precedente. La messa in liquidazione della società era invece avvenuta solo in data
18.12.2014, donde la responsabilità degli amministratori per non avere assunto le iniziative obbligatorie previste dalla legge.
2. Con comparsa depositata il 6.11.2018 si costituiva , contestando gli Parte_1 addebiti sollevati a proprio carico, e nello specifico:
i) negando di aver preso parte all'assemblea del 4.7.2013, quindi di avere partecipato all'approvazione del bilancio, che peraltro risultava approvato dai soci, sicché non poteva addebitarsi alcuna responsabilità agli amministratori per le delibere assunte nel corso di tale adunanza;
ii) negando di aver partecipato anche al C.d.A. del 30.5.2013;
iii) sostenendo che la gestione della società negli esercizi 2012 e 2013 era stata curata direttamente dai soli e e di aver rilevato, in epoca successiva, CP_3 Pt_3 gravi mancanze imputabili agli amministratori che lo avevano preceduto, tanto da
7 aver proposto un giudizio arbitrale e di responsabilità nei loro confronti, domanda poi abbandonata, e quindi di aver convocato l'assemblea per la messa in liquidazione della società non appena avvedutosi della sua reale situazione patrimoniale, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis Nel merito ed in via principale: rigettarsi la domanda proposta dal fallimento Cont di nei confronti di perché infondata sia in fatto che in diritto per CP_5 Parte_1 le ragioni svolte in narrativa. In via riconvenzionale subordinata: nell'ipotesi in cui il signor fosse chiamato a sostenere il risarcimento preteso dalla procedura Parte_1 Cont fallimentare della società per le causali contenute nell'atto di citazione CP_5 introduttivo del presente giudizio, condannare i signori , Controparte_3 [...]
, , anche in via tra loro solidale, a tenerlo sollevato ed Parte_3 Parte_2 indenne da tali oneri in quanto i comportamenti contestati dalla procedura fallimentare sono stati posti in essere personalmente ed esclusivamente da questi ultimi e nei termini esposti in narrativa. Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo”.
3. Con comparsa depositata (intempestivamente) il 18.11.2018 si costituivano, assistiti dal medesimo patrocinio, gli altri convenuti, , Controparte_3 Pt_2
e , eccependo:
[...] Parte_3
A) in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito in favore della Sezione
Specializzata in Materia di Impresa dello stesso Tribunale e la prescrizione dell'azione;
B) nel merito, l'infondatezza delle domande, nello specifico allegando:
a) quanto al prelevamento indebito di compensi:
- che il verbale delle decisioni dei soci dimesso dalla curatela era incompleto, poiché si fermava all'assemblea del 14.12.2011 (il cui verbale era peraltro riportato solo in modo parziale), avendo in realtà gli amministratori tenuto correttamente i libri e la documentazione contabile sino alla data delle proprie dimissioni, avvenuta in data 4.7.2013, e avendola poi consegnata all'A.U. , depositando, a Parte_1 riscontro, un estratto dei libri delle decisioni dei soci in loro possesso, comprendente i verbali delle assemblee tenutesi sino a tale data;
- che l'attribuzione del compenso al Presidente del CdA nelle annualità contestate era stata approvata dall'assemblea, con deliberazioni assunte in data 14.12.2011 e
13.12.2012. In ogni caso, il compenso doveva ritenersi dovuto, trattandosi di attività naturalmente onerosa e non avendo il attore evidenziato alcun elemento CP_1 utile a consentire di desumere che il compenso prelevato dall'amministratore non
8 fosse congruo, essendo anzi in linea con quello percepito negli anni precedenti ed avendo l'assemblea approvato i bilanci successivi che lo prevedevano;
b) quanto all'omessa assunzione di tutte le iniziative di legge che l'integrale perdita del capitale sociale avrebbero imposto e per aver, ciò nonostante, gli amministratori proseguito nell'attività di gestione per quasi due anni aggravando il dissesto ai danni dei creditori sociali e depauperando il patrimonio sociale:
- che avevano provveduto ad amministrare la società tenendo la diligenza dovuta;
- che le perdite registratesi nel corso dell'esercizio 2012 erano state coperte per la maggior parte con riserve societarie e che non vi erano elementi che potessero indurre gli amministratori a ritenere che l'integrale perdita del capitale sociale si fosse registrata nel primo semestre del 2013;
- che anche laddove la perdita fosse stata accertabile già alla data del 4.7.2013, nessuna responsabilità si sarebbe potuta loro addebitare quali componenti del C.d.A. di atteso che in quella stessa data erano cessati dall''incarico, dovendo CP_1 quindi addebitarsi gli atti gestori successivi al solo amministratore;
Parte_1
- che non poteva ritenersi applicabile, quale fonte di responsabilità a loro carico, neanche l'art. 2476, co. 7, c.c., essendo tutti i convenuti amministratori all'epoca dei fatti e non potendo pertanto rispondere nella veste di soci;
- che difettava in ogni caso qualsiasi allegazione e prova circa le condotte fondanti la responsabilità delle convenute e , sia Parte_2 Parte_3 quali amministratori, sia quali soci, concludendo, quindi, sulla base di tali considerazioni, nei seguenti termini: “Piaccia all'On. Tribunale ordinario di Venezia, in persona del Giudice designato, in accoglimento delle deduzioni sovra formulate e reiectis contrariis, emettere i seguenti provvedimenti di Giustizia: A) in via preliminare e di rito, dichiarare la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata delle Imprese (D.L. 1/2012); B) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la infondatezza in fatto e diritto delle richieste attoree, per l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare della
[...]
, ex art. 146 L.F. nei confronti dei comparenti e, per l'effetto, rigettare Controparte_1 le stesse, con le conseguenze di legge;
C) in subordine, contestando con forza la veridicità di ogni fatto dedotto da controparte, altresì negando, recisamente, ogni addebito mosso nei confronti dei sig.ri , e Controparte_3 Parte_2 [...]
, circa la asserita commissione di atti contrari ai doveri imposti agli Parte_3 amministratori dalla legge e dallo statuto, riservandosi pertanto di agire anche in
9 sede penale contro parte avversa, voglia l'On. Giudicante accertare e dichiarare
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande promosse ai sensi degli artt. 146 comma 2 lettera a) L.F. e 2392 e 2394 c.c., in quanto prive di pregio, di fatto e giuridico, per le ragioni sovra esposte, nonché assolutamente non provate;
D) in subordine accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto, nonché la carenza assoluta di prova dell'azione ex art. 146 L.F., comma 2 lettera b), esercitata nei confronti dei comparenti, per le ragioni sovra esposte;
E) per l'effetto condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali e delle competenze professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, anche tenendo conto della temerarietà dell'azione proposta;
F) per
l'effetto condannare parte attrice al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per aver azionato il presente giudizio in maniera temeraria, per il cui quantum ci si rimette al prudente apprezzamento dell'On. Giudicante;
G) emettere ogni altro provvedimento di giustizia”.
4. Con ordinanza in data 8 gennaio 2019, l'istruttore, premesso che l'eventuale assegnazione alla sezione ordinaria, anziché a quella specializzata, non avrebbe determinato una questione di competenza, ma al più l'eventuale riassegnazione a quest'ultima, e considerato inoltre che la causa era stata correttamente incardinata presso il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, rigettava l'eccezione di incompetenza, che non veniva successivamente ulteriormente coltivata dai convenuti.
5. La causa veniva quindi istruita mediante C.T.U. contabile – volta a ricostruire, ove possibile, l'esatta contabilità sociale, ad accertare la data dell'integrale perdita del capitale sociale e a quantificare il danno patito dal patrimonio sociale e dai creditori a causa della prosecuzione dell'attività nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, secondo il criterio dei c.d. “netti patrimoniali” (in particolare, sulla base del seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, eseguite le indagini ritenute opportune:
1. Dica il C.T.U. se la documentazione contabile versata in atti consenta di ricostruire la situazione contabile della società fallita;
2. Determini quindi il C.T.U. il momento in cui si è verificata l'integrale perdita del capitale sociale;
3.
Individui il C.T.U., secondo il c.d. “criterio dei netti patrimoniali”, l'ammontare del danno patito dalla società fallita e dai creditori sociali per effetto della prosecuzione dell'attività di impresa in prospettiva di continuità nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione, distinguendo in ragione dei periodi nei quali i
10 convenuti amministratori sono rimasti in carica”) – e quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale, definitivamente pronunciando, ha così statuito: “Rigetta le domande proposte dal Controparte_1 contro , e;
accerta la Controparte_3 Parte_2 Parte_3 responsabilità di per le condotte descritte in motivazione e, per l'effetto Parte_1
Condanna a versare, in favore del , Parte_1 Controparte_1
l'importo di 58.837,67, oltre, ad interessi compensativi al tasso legale sulla predetta somma, annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale sino alla data di deposito del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo;
Ordina la cancellazione, dalla comparsa di risposta dei convenuti e , delle CP_3 Pt_3 seguenti espressioni sconvenienti ed offensive: (omissis). Condanna il
[...]
a rifondere, in favore di , Controparte_1 Controparte_3 Parte_2
e le spese di lite, che liquida in complessivi euro 13.430,00,
[...] Parte_3 oltre spese generali, IVA e accessori come per legge. Condanna a Parte_1 rifondere, in favore del , le spese di lite, che Controparte_1 liquida in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e accessori come per legge. Pone le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di ”. Parte_1
Nello specifico, il Collegio ha fondato la decisione sulla base dei seguenti assunti:
a) non è stato accertato alcun profilo di responsabilità dei sig.ri ( CP_3 CP_3
e ) e per violazione degli artt. 146, comma 2, lettere a) e Pt_2 Parte_3
b), L.F., e/o in generale per alcuna violazione di legge o di statuto, per l'attività di gestione della società fallita fino al passaggio della gestione in via esclusiva in capo all'amministratore unico in data 4.7.2013, e ciò in quanto la curatela non Parte_1 ha dato prova del fatto che l'integrale perdita del capitale sociale sia intervenuta in un momento rientrante nel periodo di gestione degli ex amministratori (durante il quale il patrimonio netto era ancora positivo alla stregua delle conclusioni della
C.T.U.), né ha allegato alcun altro inadempimento degli stessi anche solo astrattamente idoneo “a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento”;
b) l'unica circostanza determinativa di responsabilità degli amministratori della società poi fallita emersa all'esito dell'istruttoria va rinvenuta nella prosecuzione ordinaria dell'attività d'impresa da parte dell'unico amministratore in carica della e cioè il sig. , nonostante si fosse verificata la causa di CP_1 Parte_1 scioglimento consistita nella perdita integrale del capitale sociale, temporalmente
11 collocata dalla C.T.U. in data 31.12.2013, fatto questo (la prosecuzione dell'attività) non oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto e che si pone in violazione dell'art. 2486, co. 1, c.c.;
c) così circoscritto l'ambito della condotta rilevante, risultano inconferenti le circostanze esimenti dedotte dall'ultimo amministratore, ossia il ritardo con il quale lo stesso avrebbe preso piena contezza dell'esatta situazione patrimoniale della società, così come il fatto che la gestione della società sarebbe rimasta di fatto in mano agli amministratori dimessi, giacché la sola assunzione della carica di componente dell'organo amministrativo comporta il sorgere di responsabilità a carico dello stesso, quantomeno a titolo di omessa vigilanza ed omessa raccolta di informazioni sull'attività degli altri componenti dell'organo amministrativo;
d) accertata, dunque, la responsabilità del sig. , lo stesso va Parte_1 condannato al risarcimento dei danni arrecati ai soci e ai creditori sociali per aver adottato una gestione della società lesiva dei principi di conservazione dell'integrità
e del valore del patrimonio sociale.
6. Ha proposto appello sulla base di quattro motivi, censurando nello Parte_1 specifico la sentenza in relazione ai seguenti profili:
i) primo motivo: violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 99 e 112 c.c.; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
vizio di extra- petizione e conseguente nullità della sentenza di primo grado;
omessa e/o insufficiente motivazione;
ii) secondo motivo: violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 2486 c.c.; violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 2475 – 2383 c.c.; assenza di responsabilità in capo al sig. per i fatti oggetto di causa;
violazione Parte_1 dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte del;
omessa e/o erronea CP_1 valutazione di fatti rilevanti per la decisione della causa;
iii) terzo motivo: violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 2482-bis, 2482- ter, 2484 e ss. c.c.; sussistenza di responsabilità del precedente consiglio di amministrazione ed in particolare dei signori , e Controparte_3 Parte_2
; erronea e/o omessa valutazione di elementi rilevanti per la Parte_3 decisione della causa;
iv) quarto motivo: erroneità della sentenza di primo grado per aver posto a carico del signor l'onere definitivo di sopportazione delle spese di C.T.U. e delle Parte_1 spese di lite sostenute dal;
violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 91 CP_1
e 92, co. 2, c.p.c.,
12 concludendo per la riforma della sentenza e il rigetto della domanda attorea in accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 1357/2022 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa civile, G.R. Dott.ssa Lisa Torresan, nella camera di consiglio del giorno
06/07/2022 all'esito del procedimento n. 7158/2018 R.G., pubblicata in data
13/07/2022, non ancora notificata, nelle parti descritte sub lett. A), B) e C) del presente atto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Nel merito ed in via principale: - accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti nel presente atto, la nullità della sentenza di primo grado n. 1357/2022 oggetto del presente gravame, con ogni conseguente statuizione;
- rigettarsi la domanda proposta dal fallimento di Cont nei confronti di perché infondata sia in fatto che in diritto per CP_5 Parte_1 tutte le ragioni dedotte in atti. In via riconvenzionale subordinata: - nell'ipotesi in cui il signor fosse chiamato a sostenere il risarcimento preteso dalla Parte_1 Cont procedura fallimentare della società per le causali contenute nell'atto di CP_5 citazione introduttivo del presente giudizio, condannare i signori , Controparte_3
, , anche in via tra loro solidale, a tenerlo sollevato Parte_3 Parte_2 ed indenne da tali oneri in quanto i comportamenti contestati dalla procedura fallimentare sono stati posti in essere personalmente ed esclusivamente da questi ultimi e nei termini esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e spese di CTU del giudizio di primo grado integralmente rimborsate. in via istruttoria: - si chiede che parte attrice produca gli originali, tanto del verbale dell'assemblea sociale del 4.7.13 che del verbale del Consiglio di Cont Amministrazione del 30.5.13 della società per verificare se gli stessi siano CP_5 stati sottoscritti anche dal sig. per verificare la sua effettiva presenza alle Parte_1 due riunioni. Sempre in via istruttoria: - con riferimento alla domanda subordinata formulata, la difesa di chiede la prova per testi sulla seguente Parte_1 circostanza: a) “Vero che la gestione e l'amministrazione relative a tutte le attività Cont aziendali di dalla sua costituzione ma, in particolare, per gli anni 2012 e CP_5
2013 è stata curata direttamente e personalmente dai sig.ri , Parte_4 CP_3
, e ”. Si indicano a testi: la dott.ssa
[...] Parte_3 Parte_2 [...] Cont
già commercialista della società il sig. di Mira, il sig. Tes_1 CP_5 Parte_5
di Malcontenta e la sig.ra di Mestre. In via istruttoria, Parte_6 CP_6 ulteriore: - ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dalle parti costituite in causa per le ragioni esposte nella memoria di replica depositata il 27.3.2019”.
7. Nel procedimento di secondo grado così incardinato si sono costituiti:
13 i) il , prendendo posizione in senso Controparte_1 contrario all'accoglimento delle ragioni dell'impugnazione (di cui ha, per l'effetto, chiesto il rigetto) e proponendo appello incidentale condizionato (all'accoglimento del primo motivo dell'appello principale) per il caso in cui la Corte d'Appello ritenga di accogliere la tesi per cui il momento di definitiva perdita del capitale sociale/causa di scioglimento della società deve in realtà individuarsi nel primo semestre del 2013, allorché era in carica l'intero C.D.A., o, in alternativa, di accogliere il primo motivo di appello e quindi di ritenere che il sig. non sia stato l'unico amministratore della Pt_1 società fino alla consegna dei libri sociali avvenuta nel luglio 2014, non avendo i signori assunto le iniziative di legge, ed avendo, anzi, continuato a Parte_7 gestire la società nonostante l'esistenza di una causa di scioglimento, aggravando in tal modo il dissesto, nel qual caso dovrebbero essere questi ultimi ad essere condannati in via esclusiva, ovvero in concorso con il sig. al risarcimento dei Pt_1 danni in favore del;
CP_1
ii) , e , prendendo a loro volta Controparte_3 Parte_2 Parte_3 posizione sulle ragioni dell'impugnazione, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile e comunque infondata.
8. All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 13.3.2025 – tenutasi in forma cartolare mediante deposito di note scritte in PCT – le parti hanno concluso nei termini sopra trascritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da tutte le parti costituite e l'ha quindi decisa nella camera di consiglio sotto indicata nei termini di seguito esposti, respinta, e/o comunque assorbita ogni altra diversa contestazione.
II
Ragioni della decisione.
9. Con il primo motivo, l'appellante denuncia il vizio di extra-petizione in cui sarebbe incorso il Tribunale, attesa la diversità sostanziale, per causa petendi e petitum, tra le fattispecie contestate dal e quelle poi poste a fondamento CP_1 della decisione, donde la nullità della sentenza ad ogni effetto di legge, con ogni conseguenza anche in ordine al merito. La rilevanza della contestazione riposa sul rilievo che se il Tribunale avesse correttamente circoscritto il proprio perimetro di indagine alle domande effettivamente svolte dalla curatela fallimentare (tra cui non vi era quella di cui all'art. 2486 c.c.), nessuna responsabilità sarebbe mai stata riconosciuta a proprio carico, con l'ulteriore conseguenza che non vi sarebbe stato alcun danno da risarcire al . Chiede, pertanto, che in riforma e/o modifica CP_1
14 della sentenza appellata, previo accertamento della nullità della sentenza di primo grado per vizio di extra-petizione, venga rigettata ogni domanda svolta dal CP_1 nei propri confronti, con ogni conseguente statuizione, anche restitutoria, sia nel merito che in ordine alle spese processuali e di lite sostenute in funzione e all'esito del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Non corrisponde, infatti, al vero quanto contestato dall'appellante, e cioè che il attore non avrebbe mai fatto riferimento all'art. 2486 c.c., ma avrebbe CP_1 esclusivamente chiesto al Tribunale di accertare la responsabilità degli ex amministratori per la violazione degli obblighi di cui agli artt. 2482 bis, 2482 ter e
2483 c.c.
In disparte il rilievo preliminare che il giudice del merito ha il potere/dovere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere a un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione, indipendentemente dalla prospettazione delle parti, con il solo limite del rispetto del petitum e della causa pretendi, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre solo quando il giudice, alterando gli elementi obiettivi dell'azione, emette un provvedimento diverso da quello richiesto, oppure attribuisce,
o nega, un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciandosi oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte dalla parte istante (v. Cassazione, sez. 2,
6.5.2022, n. 14403), basta in proposito richiamare il contenuto delle conclusioni così come definitivamente precisate nel giudizio di primo grado, che risultano invero così formulate: “In via preliminare, rigettarsi, perché infondata, l'eccezione di incompetenza del Giudice adito. Rigettarsi, perché tardiva e inammissibile oltre che infondata, l'eccezione di prescrizione. Nel merito, ai sensi degli artt. 146, comma 2, lettera a), Legge Fallimentare, accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti , , e , nella Controparte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Con loro qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della società CP_5
o, in alternativa, la responsabilità esclusiva o concorsuale di ciascun amministratore per l'attività, attiva ed omissiva, dagli stessi svolta in tale veste sino alla effettiva cessazione dell'incarico, per la violazione e l'inosservanza degli obblighi loro incombenti per legge, per statuto e per la violazione e inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale nell'interesse dei creditori e per il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, in relazione ai fatti esposti in narrativa dell'atto di citazione ovvero successivamente accertati sulla base delle difese rispettivamente svolte. Conseguentemente, condannarsi i convenuti, in solido tra loro, ovvero singolarmente e in via esclusiva o concorsuale in relazione alla
15 ritenuta responsabilità, al risarcimento dei danni ed alla reintegrazione del patrimonio sociale in favore del , nella misura che risulterà CP_7 Controparte_9 di giustizia, ovvero che verrà equitativamente liquidata dal Tribunale, comprensivi della restituzione al Fallimento dell'importo di € 136.338,30, pari ai compensi lordi prelevati dal sig. negli anni 2011 e 2012, ovvero del danno arrecato Controparte_3 ai creditori sociali per l'incremento del dissesto e per il depauperamento del patrimonio sociale in misura pari ai compensi indebitamente percepiti per gli anni
2011 e 2012, quantificati al lordo del costo sostenuto dall'azienda in €. 136.338,30.
Condannarsi, altresì, i convenuti, in solido tra loro, ovvero singolarmente e in via esclusiva o concorsuale in relazione alla ritenuta responsabilità, al risarcimento dei danni arrecati ai creditori sociali per l'incremento del dissesto e per il depauperamento del patrimonio sociale in conseguenza della colpevole inerzia e violazione degli obblighi di cui all'art. 2482 bis c.c. e/o all'art. 2483 c.c., danni quantificati in €. 200.000 o in quella diversa misura che risulterà di giustizia ovvero che verrà equitativamente liquidata dal Tribunale, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo. Ai sensi degli artt. 146, comma 2, lettera b), Legge Fallimentare, accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti , Controparte_3 [...]
, e , nella loro qualità di soci della società Pt_1 Parte_2 Parte_3 Cont o, in alternativa, la responsabilità esclusiva o concorsuale di ciascun CP_5 socio per i danni arrecati alla società ed ai creditori in relazione ai fatti esposti in narrativa dell'atto di citazione ovvero successivamente accertati sulla base delle difese rispettivamente svolte. Conseguentemente condannarsi i convenuti, in solido tra loro, ovvero singolarmente e in via esclusiva o concorsuale in relazione alla ritenuta responsabilità, al risarcimento dei danni ed alla reintegrazione del patrimonio sociale, depauperato in conseguenza della loro attività illegittima, in favore del
, nella misura che risulterà di giustizia ovvero CP_7 Controparte_9 che verrà equitativamente liquidata dal Tribunale, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo. Spese e compenso professionale rifusi”.
Alla luce delle conclusioni attoree appare quindi evidente come il abbia CP_1 volutamente adoperato una formula letterale ampia e omnicomprensiva per far valere la responsabilità degli ex amministratori nei confronti della società e dei creditori, facendo richiamo all'art. 146, comma 2, L.F., ossia a una disposizione che si limita ad operare una mera ricognizione della legittimazione all'esercizio delle azioni di responsabilità da parte della curatela fallimentare, che poi trovano riscontro e regolamentazione specifica in disposizioni contenute nel codice civile o nelle leggi
16 speciali, in aderenza al principio di lettura sistematica delle norme di cui alla Legge
Fallimentare con quelle previste in altri corpi normativi, quali il codice civile.
A ciò si aggiunga che il ha delineato l'ambito della richiesta formulata al CP_1
Tribunale in corrispondenza di qualsivoglia responsabilità degli ex amministratori, esclusiva o concorsuale di ciascuno di essi, attiva o omissiva, comunque derivante da inottemperanza a norme di legge o statutarie, con esplicito riferimento alle violazioni di ogni disposizione, legale e/o convenzionale, posta a garanzia dell'integrità del patrimonio sociale, contro il depauperamento dello stesso in danno di società e creditori.
Ma non solo. La curatela ha chiesto accertarsi la responsabilità dei gestori societari, non solo “in relazione ai fatti esposti in narrativa dell'atto di citazione”, ma anche con riferimento a quelli “accertati sulla base delle difese rispettivamente svolte”, formulando, quindi, l'istanza risarcitoria in termini dotati di un'operatività più estesa, volta a ricomprendere qualsivoglia profilo di responsabilità derivante dalle condotte degli ex amministratori, in qualunque modo emergenti in corso di causa.
Ebbene, l'ipotesi di responsabilità ritenuta dal Tribunale pertinente al caso di specie, così come rappresentato e accertato in causa, e cioè quella disciplinata dall'art. 2486, co. 2, c.c., discende dalla violazione degli obblighi degli amministratori di cui al comma precedente, ossia dal non corretto esercizio dei poteri di gestione della società al verificarsi di una causa di scioglimento, e ciò rispetto a finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Il Tribunale, dunque, ha esattamente risposto alle istanze risarcitorie della curatela, la quale ha fatto espressa domanda di accertamento degli inadempimenti degli ex amministratori della rispetto ad obblighi di legge, oltreché statutari, CP_1 preordinati alla conservazione del patrimonio sociale (il testo del primo comma dell'art. 2486 c.c. è in tal senso non equivocabile).
In definitiva, non può affermarsi che il Tribunale si sia pronunciato oltre i limiti della domanda giudiziale a quo per il solo fatto che la curatela in primo grado non abbia fatto esplicita richiesta di applicazione della normativa di cui all'art. 2486 c.c., e ciò in quanto la finalità di preservazione dell'integrità del patrimonio sociale sottesa
(anche) a tale ipotesi di responsabilità (oltre a quelle richiamate in citazione) è alla base dell'iniziativa giudiziale dichiarata dalla curatela per tutelare gli interessi della società e dei creditori, come sopra detto, e grava sul giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base della domanda e delle eccezioni delle parti, e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche difformemente rispetto alle indicazioni delle stesse, potendo incorrere in eventuale
17 vizio di ultra petizione soltanto laddove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondando la statuizione su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti, ipotesi che nella specie chiaramente non ricorre.
10. Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver trascurato il fatto che il , a ben vedere, non aveva affatto provato che lo CP_1 stesso avesse assunto la carica di amministratore della non avendo CP_1 preso parte all'assemblea sociale tenutasi in data 4.7.2013, sicché non poteva avere in quell'occasione accettato la propria nomina ad amministratore unico, né, quindi, attivamente concorso all'approvazione del bilancio societario chiuso al 31.12.2012 e alle azioni ed omissioni contestate dalla . Ugualmente irrilevante Parte_8
a questi fini (e cioè della dimostrazione della invocata responsabilità risarcitoria in capo a sé) sarebbe poi il rilievo che lo stesso avesse in precedenza rivestito la carica di amministratore della società, giacché il precedente organo gestorio era rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, del cui operato, pertanto, avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere tutti i suoi membri in via solidale tra loro. Infine, ad ulteriore smentita della decisione del Tribunale secondo cui lo stesso sarebbe il responsabile esclusivo dei danni lamentati dalla curatela, avrebbe dovuto valutarsi il fatto che solo il 25.7.2014 aveva ricevuto (e peraltro solo in parte) la documentazione pertinente alla società. Poiché, quindi, nel corso del giudizio di primo grado il non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all'esistenza di attività CP_1 di gestione della società che sarebbero state dallo stesso poste in essere a seguito della sua presunta nomina ad amministratore unico, dovrebbe escludersi che egli abbia contribuito al depauperamento delle casse sociali come, invece, erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato. Sulla base di tali premesse chiede, pertanto, la riforma e/o la modifica della sentenza appellata con una pronuncia con cui, attesa l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2486 c.c. e la violazione da parte del Fallimento dell'onere probatorio sul medesimo gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. venga rigettata ogni domanda proposta dalla curatela fallimentare nei suoi confronti, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
Il Tribunale si è occupato della posizione e della conseguente responsabilità dell'attuale appellante nelle pagine 14 e 15 della motivazione della sentenza, nello specifico affermando: “(omissis) Va invece accertata la responsabilità di , Parte_1
18 il quale ha assunto la carica di amministratore unico dal 4.7.2013, ma in data antecedente era consigliere di amministrazione e pertanto non può ritenersi esente da responsabilità per i fatti precedenti. Pare infatti superfluo rilevare che l'assunzione della carica di componente dell'organo amministrativo comporta il sorgere di responsabilità che nascono dalla sola accettazione della carica, e ciò, quindi, a prescindere dal fatto che la concreta gestione della società sia stata concretamente esercitata da altri, soprattutto nel caso in cui si tratti di un C.d.A. privo di deleghe. A ciò si aggiunga che alcune funzioni dell'organo amministrativo, come l'approvazione del bilancio, sono collegiali e non sono delegabili a soggetti terzi, essendo quindi obbligo degli amministratori partecipare alla loro redazione, o comunque verificarne il contenuto ai fini dell'approvazione. Da quanto sin qui esposto discende che la circostanza che l'amministratore negli anni precedenti alla sua nomina quale Pt_1 amministratore unico, si sia disinteressato della gestione societaria, omettendo finanche di vigilare sulle condotte degli altri amministratori e di informarsi sull'andamento e sulla situazione patrimoniale della società costituisce fonte di responsabilità. Non sarebbe quindi rilevante, al fine di tenerlo indenne da responsabilità, la circostanza che non abbia direttamente partecipato al C.d.A. Pt_1 del 30.5.2013 o all'assemblea del 4.7.2013, poiché in tale sede i soci hanno deliberato di approvare il bilancio che doveva provenire dall'intero organo amministrativo e che quindi era dovere di analizzare e verificare. Nemmeno potrebbe rilevare il Pt_1 ritardo con il quale ha preso piena contezza dell'esatta situazione patrimoniale Pt_1 Cont della società, poiché egli era amministratore di da molto tempo e CP_5 pertanto doveva avere piena contezza dei fatti rilevanti, ed accertare tempestivamente il verificarsi della perdita del capitale sociale. Né, al fine di ridurre
o escludere la responsabilità di possono in alcun modo essere valorizzati gli Pt_1 addebiti imputati da nei confronti degli amministratori precedenti nel ricorso Pt_1 arbitrale dallo stesso proposto e poi abbandonato (doc. n. 4), poiché di tali condotte non è stata offerta o prodotta alcuna prova. Premesso quanto sopra, va ora rilevato che, ai fini della prova della responsabilità ex art. 2486 cd. civ. non è necessario indicare puntualmente le singole operazioni sociali compiute dopo la perdita del capitale sociale, ma è sufficiente allegare e offrire elementi utili a dimostrare che la società abbia continuato ad operare in ottica di continuità, ancorché avesse integralmente perduto il capitale. Nel caso in esame, non viene nemmeno specificatamente contestato che la società abbia proseguito l'attività caratteristica sino al 18.12.2014, momento in cui è stata deliberata la messa in liquidazione. Da ciò consegue che all'Amministratore va addebitato il danno conseguente Parte_1
19 alla prosecuzione dell'attività sociale dopo l'integrale perdita del capitale sociale, che il CTU, applicando correttamente il criterio della differenza dei netti patrimoniali, [ha quantificato] in euro 58.837,67. Il CTU è giunto a tale quantificazione dopo avere esaminato e puntualmente risposto alle osservazioni delle parti, apportando anche delle modifiche nella versione finale in accoglimento di alcune delle stesse. In conclusione, va condannato a versare in favore del Parte_1 CP_7 [...]
l'importo di euro 58.837,67, oltre, a interessi compensativi al Controparte_9 tasso legale sulla predetta somma, annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale sino alla data di deposito del presente provvedimento,
e ad interessi al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo”.
Tali considerazioni e valutazioni sono state nella sostanza pretermesse dall'appellante, che si è limitato a ripetere in questa sede di gravame le stesse tesi già sostenute in primo grado, e quindi di non poter essere ritenuto responsabile per la conduzione della società in maniera tale da aver portato all'erosione del patrimonio sociale, e comunque per non aver compiutamente e tempestivamente fronteggiato la situazione sottostante, principalmente in quanto: 1) la gestione della società era concretamente in mano agli amministratori uscenti e lo stesso non aveva potuto assumere la carica di amministratore unico all'assemblea del 4.7.2013 perché non vi aveva effettivamente partecipato e non aveva prestato espressa o tacita accettazione di tale carica;
2) aveva appreso troppo tardi dell'esatta situazione patrimoniale della società per cause allo stesso non imputabili;
3) acquisita tardivamente cognizione della situazione contabile societaria aveva mosso degli addebiti agli amministratori dimissionari per la gestione passata della società.
Eppure, tutte le esposte giustificazioni, come appare evidente, erano state compiutamente esaminate, e logicamente superate, in sentenza, sicché erano tali risposte a dover essere sottoposte a critica. In particolare:
i) la circostanza secondo cui il non avrebbe partecipato direttamente al Pt_1
C.d.A. del 30.5.2013, o all'assemblea del 4.7.2013 (fatto comunque non provato dal convenuto in primo grado), non poteva valere a esonerare la responsabilità gestoria dello stesso per l'erosione del capitale sociale, poiché la deliberazione di approvazione del bilancio proveniva dall'organo amministrativo di cui lo stesso faceva parte sin dal
2005, in uno con i membri poi dimessi. La carica di amministratore era comunque precedente al passaggio di consegne del 2013, per cui la sola accettazione della stessa era determinativa di responsabilità per la gestione relativa agli anni precedenti, a prescindere da chi venissero compiuti effettivamente gli atti
20 amministrativi. Di conseguenza, devono considerarsi inconferenti le deduzioni ribadite dall'ex amministratore in appello con riferimento a tale motivo di doglianza, come la mancata produzione dei verbali dell'assemblea sociale del 4.7.2013 da parte della Curatela, per verificare la sussistenza della sottoscrizione del anche il Pt_1 fatto che lo stesso avesse in quella assemblea accettato formalmente la carica di amministratore unico giacché tutta l'attività successiva posta in essere dalla società, tra cui la stessa messa in liquidazione, era rapportabile al solo , il quale Parte_1 neppure ha mai negato, o contestato, di aver ricoperto, anche solo formalmente tale carica, dopo le dimissioni degli altri amministratori, attuali appellati;
ii) secondo il Tribunale il non poteva giustificare la tardiva messa in Pt_1 liquidazione della società rispetto al momento del verificarsi dell'erosione del capitale sociale nel periodo della sua gestione formale della società, adducendo a giustificazione il fatto che non poteva avere piena contezza dell'esatta situazione patrimoniale della società al tempo dell'avvicendamento dal vecchio C.d.A.: tale ammissione, infatti, non solleva da responsabilità l'amministratore, ma, anzi, ne aggrava la posizione, atteso che nel caso di specie il aveva ricoperto la carica Pt_1 di amministratore della società dal 2005 e non poteva non conoscere la situazione patrimoniale e l'andamento della società, se non ammettendo, implicitamente, un completo disinteresse per le vicende societarie, oltreché così confessando di non aver vigilato minimamente sulle condotte degli altri amministratori, e tale difetto di vigilanza verso la gestione effettiva della società già integrava, come correttamente evidenziato dal Tribunale, fonte di responsabilità gestoria, e questo a prescindere dalle vicende emerse in seguito all'istruttoria di causa. Tali incontestabili considerazioni, come si appena evidenziato, risultano completamente ignorate dall'appellante. In questo senso non si spiega per quale ragione dovrebbe avere rilievo la circostanza del momento della effettiva acquisizione dei documenti contabili della società dalle mani degli amministratori uscenti, come qualsiasi altra considerazione relativa al fatto che il doveva essere messo nelle condizioni di Pt_1 conoscere la situazione patrimoniale della società dai precedenti componenti del
C.d.A. di cui pure faceva parte. Il Tribunale aveva già spiegato che il per il solo Pt_1 fatto di essere membro del C.d.A. di dal 2005 aveva la responsabilità di CP_1 conoscere l'andamento della gestione della società e di vigliare sull'operato degli altri amministratori;
iii) per gli stessi motivi, non poteva escludere gli addebiti la circostanza che il Pt_1 accortosi in ritardo del disavanzo, avrebbe avuto “l'intenzione” di promuovere nell'interesse della società un'autonoma azione di responsabilità nei confronti degli
21 ex componenti del C.d.A., abbandonando però subito ogni effettivo proposito in tal senso, e ciò in quanto tale predisposizione ad agire non era stata in alcun modo provata in primo grado.
In altri termini, l'appellante non coglie il fulcro caratterizzante delle considerazioni, e delle conseguenti statuizioni, fatte dal Tribunale, il quale ne ha correttamente ritenuto la responsabilità ex art. 2486 c.c. sulla base del solo fatto che lo stesso avesse proseguito l'ordinaria attività d'impresa della società omettendo di deliberarne tempestivamente la messa in liquidazione a causa della integrale perdita del capitale sociale, verificatasi, e pienamente conoscibile, secondo quanto accertato dal C.T.U., al 31.12.2013, e quindi già cinque mesi dopo l'assunzione della carica di amministratore.
Da ultimo, a rendere insuperabile la valutazione del Tribunale circa la (esclusiva) responsabilità risarcitoria del è la circostanza – non fatta oggetto di Pt_1 contestazione in primo grado – che la normale gestione della società sia continuata inalterata fino alla sua messa in liquidazione in data 18.12.2014, e cioè quasi un anno e mezzo dopo l'assunzione da parte dello stesso della carica di amministratore unico della condotta questa che si pone in violazione dell'art. 2486, co. 1, CP_1
c.c.
Così stando le cose, e quindi così circoscritto l'ambito della condotta rilevante ai fini dell'operatività della (sola) disciplina della responsabilità degli amministratori ex art. 2486, co. 2, c.c., risulta logica e coerente la statuizione del Tribunale che ha ritenuto a tal fine inconferenti le sopra specificate circostanze esimenti dedotte dal convenuto, qui acriticamente ripetute.
Per completezza di disamina è appena il caso di aggiungere come si tratti di circostanze chiaramente infondate alla luce delle evidenze di causa.
Quanto all'assunto secondo cui non avrebbe preso parte, né al C.d.A. del 30.5.2013, né all'assemblea dei soci del 4.7.2013, e quindi non avrebbe mai assunto la carica di
Amministratore Unico della società, se non dal 25.7.2014, data in cui gli sarebbe stata consegnata la pertinente documentazione contabile, si tratta di una deduzione che trova smentita documentale. Invero, nell'allegato 4 alla Relazione ex art. 33 L.F.
(doc. 5 attoreo), illustrando al Curatore le cause del dissesto, aveva Parte_1 dichiarato (e sottoscritto) che il C.d.A. di era rimasto in carica sino al CP_1
4.7.2013, poi “sostituito da me quale Amministratore Unico”.
Va poi ancora ricordato che lo stesso , a pag. 1 del ricorso introduttivo Parte_1 dell'arbitrato dallo stesso promosso contro gli altri amministratori (doc. 4 prodotto in giudizio proprio dalla difesa del convenuto in allegato alla comparsa di Parte_1
22 risposta di primo grado), aveva affermato di essere Amministratore Unico della società dal luglio 2013.
In altri termini, è stato lo stesso ad affermare, e quindi ad ammettere, Parte_1 di aver assunto la carica di A.U. della nel luglio 2013. CP_1
Va ancora opportunamente sottolineato che il verbale di assemblea del 4.7.2013 e il bilancio di (doc. 18 e 19 attorei) sono stati depositati dallo stesso CP_1 [...]
, come si evince dalla nota di deposito che lo stesso ha firmato, e le relative Pt_1 sottoscrizioni non sono mai state utilmente disconosciute.
Inoltre, lo stesso C.T.U. dà atto nella relazione che dai dati estrapolati dal Registro delle Imprese risulta la nomina del sig. quale Amministratore Unico della Parte_1 società sin dal 4.7.2013, con iscrizione avvenuta il 19.8.2013 (cfr. C.T.U., pag. 10).
Sostiene poi l'appellante che la curatela attrice non avrebbe fornito alcuna prova in ordine al compimento da parte sua di atti di gestione della società dopo il 4.7.2013.
Anche in questo caso l'assunto è infondato. ha pacificamente continuato ad operare fino al mese di dicembre del CP_1
2014, come risulta provato dalla documentazione contabile in atti. V.: il registro iva degli acquisti e delle vendite dell'anno 2013 (doc. 41 di p.a.), nel quale sono elencate tutte le fatture emesse e ricevute, e dal quale si evince che aveva CP_1 effettuato numerose operazioni di vendita e di acquisto di beni e di prestazioni di servizi tutti i mesi fino a dicembre 2013; le fatture emesse da nel 2014 CP_1
a partire dal mese di gennaio (doc. 39 di p.a.), per attività di gestione (vendita di beni e prestazioni di servizi) svolte in favore di terzi, dal quale si evince che la società aveva effettuato numerose operazioni rientranti nell'attività d'impresa tutti i mesi fino a dicembre 2014; i partitari di per gli anni 2014/2016 (doc. 40 di p.a.), dai CP_1 quali si evincono le operazioni riferite a ciascun centro di imputazione.
Il Tribunale, come già riportato, a pag. 15 della sentenza ha correttamente sottolineato che “ai fini della prova della responsabilità ex art 2486 cod. civ. non è necessario indicare puntualmente le singole operazioni sociali compiute dopo la perdita del capitale sociale ma è sufficiente allegare ed offrire elementi utili a dimostrare che la società abbia continuato a operare in ottica di continuità ancorché avesse integralmente perduto il capitale”.
Così stando le cose, appare evidente come la società abbia continuato ad operare ed abbia continuato a farlo all'evidenza sotto la gestione di , unico Parte_1 amministratore in carica, non risultando, per contro, da alcun dato in tal senso utilmente apprezzabile che altri, in sostituzione del ne abbiano mai assunto la Pt_1 gestione in luogo di questi;
circostanza, che, peraltro, non rileverebbe al fine di
23 escluderne la responsabilità, essendo lo stesso l'amministratore di diritto e come tale obbligato a un'attività di stretta vigilanza sul funzionamento della società.
Peraltro, come ha rilevato il Tribunale a pag. 15 della sentenza, il sig. non ha Pt_1 mai neppure specificatamente contestato il fatto che la società abbia proseguito l'attività caratteristica sino al 18.12.2012, momento in cui è stata deliberata la sua messa in liquidazione.
Il si è in realtà limitato ad affermare in comparsa di risposta, peraltro senza Pt_1 fornire alcuna prova a supporto dell'affermazione, che l'attività di gestione della società per tutto il 2013, e fino alla consegna della contabilità, ha continuato ad essere svolta dai consiglieri , e Controparte_3 Parte_3 Parte_2 quali “effettivi ed unici amministratori”.
Per comprovare l'assunto – in maniera però nella sostanza apodittica – il ha Pt_1 richiamato quanto a suo tempo aveva esposto nel ricorso per la nomina dell'arbitro
(doc. 4 ; sennonché, all'evidenza, ciò non costituisce una prova, ma una Pt_1 semplice allegazione da provare in difetto di ammissione della controparte.
In definitiva, la tesi sostenuta dall'appellante, oltre che contrastante con la sua stessa esplicita ammissione di aver assunto la carica di amministratore unico sin dal luglio
2013, è contraria al dato documentale e lo stesso non ha offerto alcuna indicazione, né alcun elemento di prova volto a dimostrare che non lui, ma altri, abbiano gestito la società, né può essere favorevolmente invocato in proposito il fatto che la documentazione contabile gli sarebbe stata consegnata solo il 25.7.2014, trattandosi di un fatto solo genericamente dedotto, non pertinente, e semmai illustrativo di mancanza di diligenza nella gestione, come è stato correttamente rilevato dal
Tribunale, che sul punto ha affermato: “Le allegazioni svolte da parte attrice sul punto rivestono carattere di genericità e non sono supportate da idonea offerta di prova. La circostanza che abbia ricevuto la documentazione sociale dallo studio di Pt_1 consulenza contabile solo nel luglio 2014 può essere indice di una certa inerzia dell'Amministratore Unico nell'acquisire documentazione fondamentale per
l'espletamento dell'incarico ma non consente di desumere automaticamente che, sino
a quella data, l'attività gestoria sia stata esercitata dagli amministratori precedenti”
(cfr. sentenza, pag. 14).
11. Il terzo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per aver affermato la responsabilità esclusiva dell'ultimo amministratore trascurando il dato che la perdita che aveva determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge si era verificata in un momento in cui la società era gestita da un C.d.A., sicché la responsabilità risarcitoria non poteva imputarsi al solo . In particolare, Parte_1
24 una rilevante, se non addirittura l'integrale, perdita del capitale sociale era già percepibile alle assemblee del C.d.A. e dei soci rispettivamente del maggio e del luglio
2013, il che imponeva l'adozione di tutte le misure normativamente previste dall'art. 2482-bis c.c., ovvero dall'art. 2482-ter, già da parte dei precedenti amministratori.
Chiede, quindi, la riforma della sentenza di primo grado in favore di una pronuncia con cui, attesa la violazione da parte dei precedenti amministratori, CP_3
, e , degli obblighi e dei doveri gravanti
[...] Parte_2 Parte_3 sugli amministratori ai sensi degli artt. 2482-bis, 2482-ter e 2484 e ss. c.c., venga accertata l'esclusiva responsabilità di questi ultimi per le contestazioni mosse dal
, con conseguente rigetto di ogni domanda svolta dalla curatela nei CP_1 confronti del signor . Parte_1
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
Il Tribunale ha fondato la propria valutazione in parte qua sulle risultanze della C.T.U., affermando: “Da quanto sin qui esposto discende che la perdita integrale del capitale sociale deve necessariamente collocarsi in data 31.12.2013. Ne consegue che alcuna responsabilità può essere posta a carico degli amministratori e per CP_3 Pt_3 avere proseguito l'attività di impresa nonostante il verificarsi della causa di scioglimento, poiché, in tale data, gli stessi erano già cessati dalla carica, laddove invece, in data 4.7.2013, il patrimonio netto era ancora positivo, essendo espressamente previsto dall'art. 2482-bis, quarto comma, c.c., che l'obbligo di procedere all'eventuale assunzione dei provvedimenti di riduzione proporzionale del capitale, ovvero di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c., insorga solo qualora le perdite non vengano diminuite a meno di un terzo nel corso dell'esercizio successivo”.
Ebbene, le considerazioni sviluppate dal C.T.U. (cfr. Relazione, capitolo 9, pag. 17 –
19) e poi poste dal Tribunale a fondamento della statuizione qui riportata, non sono state fatte oggetto di specifica impugnazione in questa sede, sicché la statuizione che sulle stesse si fonda non è fondatamente attaccabile e va per l'effetto confermata, non essendovi inoltre – per quanto già detto – alcuna effettiva evidenza del fatto che abbia continuato ad avere, anche nel successivo esercizio 2014, una CP_1 gestione mediante C.d.A., anziché mediante un amministratore unico, come risulta invece dimostrato ed accertato in atti.
12. Il quarto motivo, infine, denuncia l'erroneità della decisione assunta dal
Tribunale in punto di spese di lite e di C.T.U., imputate in toto a nel Parte_1 rapporto con il Fallimento attore nonostante che questi non sia stato affatto ritenuto integralmente vincitore, neppure nei suoi confronti, non essendo stata riconosciuta
25 alcuna responsabilità dei convenuti, né in qualità di amministratori, né di soci, in relazione al primo profilo (e cioè per l'indebito prelevamento di compensi da parte del Presidente del C.d.A., , per gli anni 2011 e 2012), ed essendo Controparte_3 stata la pretesa attorea accolta con riguardo al secondo in misura assai più limitata rispetto alla domanda (e segnatamente nella misura di € 58.837,67, anziché di €
336.338,30), di talché sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione, o quantomeno per la parziale compensazione, delle spese di lite tra le parti a norma dell'art. 92, co. 2, c.p.c., secondo cui “Se vi è soccombenza reciproca (…) il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Per tale motivo, la sentenza andrebbe riformata quantomeno in parte qua in favore di una pronuncia con cui, previo riconoscimento della totale infondatezza delle domande di accertamento e risarcimento del danno svolte dalla curatela fallimentare nei confronti del signor , non essendo configurabile alcun profilo di responsabilità in Parte_1 capo allo stesso, venga posto a carico del l'onere definitivo di CP_1 sopportazione delle spese di lite e di CTU relative al giudizio di primo grado, ovvero, in subordine una pronuncia con cui vengano compensate integralmente, o, quantomeno, in via parziale, le spese di lite tra il e in CP_1 Parte_1 considerazione della reciproca soccombenza.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cassazione, Sezioni Unite 31 ottobre 2022, n. 32061).
Ebbene, nella specie il convenuto non aveva svolto alcuna domanda nei Parte_1 confronti del , sicché non sussiste alcuna contrapposizione di domande CP_1 reciprocamente svolte.
All'esito del giudizio il ha ottenuto il riconoscimento, per il titolo di pretesa CP_1 per il quale ha agito in causa (v. quanto si è detto esaminando il primo motivo), della somma di € 58.837,67, oltre agli interessi compensativi al tasso legale sulla predetta somma, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data della domanda
26 giudiziale sino alla data di deposito del presente provvedimento, e agli interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza al saldo, importo non contestato.
Ancora, nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., indicate dalla S.C. quali indici valutabili (e valorizzabili) ai fini della compensazione delle spese di lite, compensazione che peraltro, come noto, costituisce oggetto di una facoltà ampiamente discrezionale da parte del giudice.
Così stando le cose, non ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca, né alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., la sentenza va per l'effetto confermata anche in parte qua.
13. L'appello del è stato espressamente formulato in via subordinata CP_1 condizionata all'accoglimento del primo motivo dell'appello principale.
Poiché questo viene integralmente respinto, l'appello incidentale della Procedura resta assorbito.
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'appellante (soccombente nei Parte_1 confronti di tutte le altre parti del presente giudizio di gravame) e a favore degli appellati: a) b) , e Controparte_1 Controparte_3 Parte_2 [...]
, con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo Parte_3 di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per le prime due fasi e quello minimo per quelle di trattazione e decisionale (essendosi in queste le parti beneficiate limitate a riprendere le considerazioni già svolte negli atti di costituzione) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello, nell'ambito dello scaglione di riferimento: da € 52.001 a € 260.000, riconosciuto, quanto alla parte b) [ CP_3
, e ], l'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. n.
[...] Parte_2 Parte_3
55/2014.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata (rigetto integrale dell'appello principale), sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, sig. , di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
27 la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 340/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da per le ragioni di cui in motivazione e, Parte_1 per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1357/2022 del Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
b) dichiara assorbito, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello incidentale condizionato proposto dal;
CP_7 Controparte_9
c) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati: a) Parte_1 [...]
; b) , e Controparte_1 Controparte_3 Parte_2 [...]
, le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per compensi, Parte_3 in favore di ciascuna parte [parte a) e parte b), collettivamente intesa] in €
9.603 (quanto alla parte a) e in € 15.364,80 (quanto alla parte b), oltre (per ciascuna parte) al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione (quanto alla parte b) dell'importo così liquidato ai difensori dichiaratisi antistatari;
d) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante, sig. , dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
28