Sentenza 18 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2003, n. 17475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17475 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 4 7 5 /03 SEZIONE LAVORO Lavoro 1 7 4 75 Composta dagli Ill.mi Sigg. i Ma Preside Dott. Sergio R.G.N. 5077/01 34788 Dott. Donato Consigliere FIGURELLI Cron. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud. 20/06/03 Dott. Giancarlo Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e f difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MARCHESE RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta2003 3862 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 33163/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/10/00 R.G.N. 31884/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato ZAPPACOSTA per delega CORBO;
udito l'Avvocato BUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 5077/01 Svolgimento del processo Con ricorso del 18.3.1991 al Pretore di Roma RA Marchese, inquadrato nel profilo professionale di Capo Stazione Superiore (7^ categoria) conveniva in giudizio le Ferrovie dello Stato s.p.a. per ottenere l'inquadramento nel profilo di Capo Stazione Sovrintendente (8^ categoria) asserendo di aver espletato le mansioni superiori in quanto utilizzato come Dirigente Centrale Operativo (D.C.O.) dal 31.7.1987, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. L'Ente Ferrovie dello Stato si costituiva e si opponeva alla domanda. Thai Il Pretore, con sentenza del 30.4.1992, rigettava la domanda. Il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata, accoglimento dell'appello del lavoratore, dichiarava il in diritto del Marchese ad essere inquadrato nell'8^ categoria dal 5.5.1988 e condannava le Ferrovie al pagamento delle differenze retributive oltre accessori. PremessO che non era contestato che il dipendente avesse svolto dalla data indicata in ricorso mansioni di D.C.O. su Castiglione) sul quale era in tratto di linea (Paola funzione il sistema centralizzato di traffico e comprendenti oltre le stazioni porta anche numerosi posti di servizio periferici, il Tribunale rilevava che le mansioni di fatto svolte dal dipendente erano riconducibili a quelle proprie della 8 categoria, così come desumibili dalle declaratorie 14.5.1985 n. 1085 nel d.m. e dai successivi contenute CCNL 1987/1989, in particolare il contratti collettivi, 2 osservare soltanto direttive di essendo egli tenuto ad generale e operando, per il resto, in piena carattere autonomia. Per la cassazione di tale sentenza le Ferrovie dello Stato } s.p.a. hanno proposto ricorso con un motivo, cui l'intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo le Ferrovie dello Stato denunciano violazione dell'art. 2103 c.c., del d.m. n. 1085 del 1985 e del CCNL 1990/1992, nonché omessa ed insufficiente motivazione, e addebitano al Tribunale di non aver esattamente individuato il contenuto delle mansioni proprie della 8^ categoria rivendicata dal dipendente, desumibili dal d.m. n. 1085/1985, secondo cui il Capo Stazione Sovrintendente era investito di un ruolo di cooperazione all'imprenditore per l'attuazione di programmi e obbiettivi ed operava con autonomia di carattere decisionale, mentre il Capo Stazione Superiore (7^ categoria) era un dipendente con elevato grado di professionalità che operava nel settore assegnatogli con autonomia di carattere esclusivamenteuna tecnico. In particolare, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe trascurato che per l'attribuzione dell'8^ categoria non era sufficiente che il dipendente fosse incaricato del traffico relativo ad una linea o tratto di linea, ma era indispensabile che egli fosse incaricato di dirigere il traffico "in stazione", per tale intendendosi una stazione con pluralità di binari, mentre il D.C.O. operava all'esterno della Stazione Porta e pertanto non dirigeva il traffico all'interno di essa, 3 bensì nell stazioni di servizio, munite di un solo binario. Rilevava altresì la ricorrente che il Tribunale non aveva ad un D.C.O.
considerato che
il D.C.O. doveva rispondere capoufficio, sicchè anche nel tratto di sua competenza non aveva responsabilità esclusiva, ma era sottoposto al potere di sorveglianza del superiore. La società ricorrente addebita ancora al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che le mansioni contenute nella declaratoria della 8^ categoria andavano valutate in modo alternativo e non cumulativamente. Il ricorso è infondato. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale nel caso in esame ha correttamente applicato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il procedimento logico giuridico che il giudice deve seguire per la determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si articola in tre fasi e cioè l'accertamento in fatto delle mansioni lavorative in concreto svolte, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva e delle relative declaratorie, la comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal dipendente e quelle previste dalla contrattazione collettiva (cfr. tra le tante Cass. N. 14608 del 2001, Cass. N. 2859 del 2001, Cass. N. 14981 del 2000). Infatti il Tribunale, dopo aver descritto nella parte narrativa della dettagliatamente sentenza le mansioni di fatto svolte dal lavoratore in qualità di dirigente centrale operativo nel tratto di linea a lui assegnato e dopo aver ritenuto in fatto provata la veridicità delle suddette circostanze, ha individuato nel D.M. n. 1085 del 1985 la normativa generale utilizzabile per 4 l'inquadramento del personale ferroviario nel periodo in esame;
ha quindi diligentemente riportato le norme del D.M. n. 1085 del 1985 (art. 2) che descrivono le mansioni del capo sovrintendete (8^ categoria) e del capo stazione stazione superiore (7^ categoria) ed ha richiamato anche il successivo art. 3, che ha interpretato nel senso della previsione della regola della alternatività delle singole attività descritte per ciascun profilo professionale ai fini dell'inquadramento; ha tenuto anche conto delle "Disposizioni per l'esercizio in telecomando", che per quanto dirette all'organizzazione dell'attività dell'azienda e non all'inquadramento del personale, descrivono tuttavia mansioni che possono essere attribuite al personale addetto a tali funzioni;
ha infine tenuto conto anche delle declaratorie di carattere generale successivamente individuate dalle parti collettive nel CCNL 1987/1989; non ha mancato di rilevare che le Ferrovie hanno riconosciuto l'inquadramento di tutti i D.C.O. nell'8^ categoria dal 1° dicembre 1991. ilUltimate le due preliminari operazioni ricostruttive, Tribunale ha messo a raffronto le mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle previste dalla normativa ed ha concluso che le mansioni da questi di fatto espletate come dirigente centrale operativo sono riconducibili a quelle proprie dell'8^ categoria, essendo tenuto ad osservare soltanto direttive di carattere generale e operando, per il in piena autonomiaresto, nell'ambito territoriale affidatogli, comprendente non solo linee, ma anche stazioni, quantomeno le stazioni porta o periferiche. 5 Come è noto, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione dei contratti collettivi e degli atti amministrativi riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale о per vizi di motivazione;
la denuncia dell'errore nel procedimento ermeneutico deve sempre accompagnarsi ad una puntuale indicazione delle specifiche norme e dei criteri violati e - anche in deve essere diretta a dimostrare compiutamente ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione che se il giudice del merito avesse correttamente двой applicato quelle specifiche norme ermeneutiche, di cui si lamenta la violazione, sarebbe potuto pervenire, attraverso un condivisibile iter argomentative, ad una decisione in termini differenti da quella adottata;
non vale in ogni caso ad integrare un valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato raggiunto dal giudice di merito che consista semplicemente nel contrapporre all'interpretazione data da questo giudice la diversa interpretazione sostenuta e ritenuta esatta dalla parte (cfr. tra le tante Cass. N. 7242 del 2001, Cass. N. 4342 del 2001). Nella specie la ricorrente, nel censurare le determinazioni del Tribunale, mentre non prospetta alcuna specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica, addebita alla sentenza impugnata carenze ed incongruenze sul piano della motivazione, per non aver considerato che il D.C.O. risponde ad un D.C.O. Capoufficio e non controlla il traffico in stazioni con pluralità di binari. Le predette censure però non valgono a superare i limiti intrinseci alla prospettazione dei 6 vizi di motivazione. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di fornire una diversa interpretazione delle norme contrattuali, né di procedere alla revisione del "ragionamento decisorio" del giudice del merito, ossia dell'opzione che ha condotto quel giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 3161 del 2002). Nella specie il Tribunale ha dato compiuta ragione della Den decisione dopo una attenta analisi della normativa contrattuale che non ha trascurato né la presenza di un D.C.O. Capoufficio, dal quale il D.C.o. assume funzioni delegate, né l'esistenza di stazioni presenziate lungo la tratta a lui ragionamento seguito dal Tribunale non sono affidata. Nel ravvisabili incoerenze e vizi logici.
Per questi motivi
il Collegio non ritiene di poter condividere i rilievi formulati 14608 del 2001, richiamata dalla società, non da Cass. N. seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte. Le censure della ricorrente, in definitiva, si risolvono nella prospettazione di una interpretazione delle norme contrattuali diversa da quella data dal Tribunale ed in una richiesta di riesame nel merito della decisione impugnata, del tutto inammissibile in questa sede. Vi è solo da aggiungere che la Corte non può tenere in alcuna considerazione l'Accordo sindacale del 20.5.1985, il cui testo è stato trascritto nelle note ex art. 378 c.p.c. depositate dalle Ferrovie dello Stato, 7 poiché di detto documento non fanno menzione né la sentenza impugnata né lo stesso ricorso per cassazione, sicchè la sua allegazione deve ritenersi tardiva ed inammissibile. Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve - la essere rigettato. Consegue condanna della ricorrente al V pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, di cui va disposta la distrazione in favore del difensore dell'intimato che ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 12,40 oltre ad euro millecinquecento per onorari, che distrae in favore dell'avv. Alberto Buzzi che ne ha fatto richiesta. Così deciso in Roma il 20 giugno 2003 Il Presidente Il Cons. estensore Нама Prancerde Delportions ЭНЕТТЕЮНКА 471. 1660 VOT IL CANCELLIERE Depositato in Carcelleria oggi, 8 NOV. 2003 CELLIERE