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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/10/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3759/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3759/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLBIATI GIORGIO C.F._1
ATTORE contro nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SACCO NICOLA C.F._2
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del giorno 11 giugno 2025: per l'attore “In via principale, Ordinarsi la divisione Parte_1 giudiziale del compendio immobiliare sito in CA TT e descritto in atti, previa determinazione della sua consistenza e del valore attuale, accertamento della sua indivisibilità, nonché relativo apporzionamento, operati anche con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio, disponendo l'attribuzione del compendio indiviso ex art. 720 c.p.c. in favore del Dott. e Parte_1 ponendo a carico del medesimo l'onere del relativo conguaglio. Ordinarsi in subordine in ogni caso la divisione, attribuendo a ciascun comproprietario la quota ad esso spettante. Rigettarsi le domande avversarie. Condannarsi la convenuta – vista l'opposizione spiegata alla domandata divisione – alle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”;
pagina 1 di 7 per la convenuta : “In via preliminare, A) rigetti la domanda, Controparte_1 perché la soluzione richiesta di effettuare un'unica divisione non è perseguibile, in quanto l'operazione richiesta al Tribunale, ancorché dichiarata e definita” dall'attore come divisione, in realtà cela e nasconde una permuta. L'invocata “unica divisione” -in presenza della pluralità di “comunioni”, dichiarata, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti- non è richiedibile in sede giudiziaria. La convenuta NON è quindi disponibile né a procedere ad una permuta, comunque la si voglia definire, né
a procedere ad una unica divisione, come proposta e richiesta da controparte. A tal proposito si segnala come a seguito della corretta qualificazione del negozio richiesto, diventerebbe inutilizzabile anche la procedura di mediazione già esperita, avendo questa ad oggetto una “ipotetica unica divisione” operazione invece non consentita. E su questo aspetto chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con rigetto della domanda come formulata. Nel merito B) Ove non venga accolta questa dirimente eccezione di carattere meramente processuale, si chiede che il Tribunale dichiari e riconosca comunque che il compendio immobiliare del quale è stata richiesta la divisione, in quanto costituito da un rudere che necessita comunque di interventi radicali di ricostruzione con i suoi terreni accessori e pertinenziali, è suscettibile di essere diviso di due porzioni distinte ex art 1114 cc, separate ed autonome, da realizzare in futuro, e quindi ex art 718 cc, assegni a ciascun comproprietario un lotto, secondo le loro preferenze o secondo sorteggio. Nel merito in via alternativa rispetto al punto b) C)
Ove il Giudice dichiari l'intero compendio immobiliare oggetto di giudizio insuscettibile di essere diviso voglia dichiarare l'assegnazione esclusiva dello stesso ex art. 720 cc a Controparte_1
Nel merito in estremo subordine, D) Proceda alla divisione per equivalente, previa però
[...] vendita a terzi all'incanto di detto immobile, respingendo la richiesta di assegnazione esclusiva avanzata dall'attore. In ogni caso nel merito E) Respinga comunque il richiesto rimborso della quota parte delle spese che controparte sostiene di aver sostenuto, in quanto mai concordate né decise, ma liberamente assunte dall'attore. Sono stati costi la cui necessità non è stata ad oggi dimostrata e, vista la persistente situazione di fatiscenza del bene, forse del tutto inutili. Nel caso in cui si ritengano ripetibili pro quota alla convenuta, la stessa chiede che vengano conteggiati anche ifrutti e gli utili che i terreni hanno prodotto, e che l'attore ha fatto integralmente propri. F) Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, che appare essere stato inutilmente introdotto, in difetto dei presupposti legali potrebbero legittimare la richiesta trattazione unitaria delle diverse e plurime comunioni esistenti tra le parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 7 a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023 quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 27 febbraio 2023, d'ora Parte_1 innanzi convenzionalmente citava dinanzi al Tribunale di Livorno la sorella Pt_1
, e domandava la scioglimento della comunione ordinaria Controparte_1 avente ad oggetto il compendio immobiliare, in comproprietà tra attore e convenuto per la quota della metà ciascuno, ubicato in CA TT (PI) Via della Rinserrata n.5, composto da un appartamento descritto al Catasto dei Fabbricati al foglio 5, mappale 449 (cascina) e dai terreni descritti al Catasto dei
Terreni al foglio 5, mappali 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190 e 226.
L'attore deduceva che il compendio immobiliare doveva rimanere unito in quanto il suo valore era determinato dall'unione della cascina con i terreni non edificabili circostanti per tre ettari circa.
Domandava che il compendio immobiliare fosse attribuito per intero ad uno dei fratelli e ponendo a carico il pagamento del conguaglio.
II. Con comparsa depositata in data 19 luglio 2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
, d'ora innanzi convenzionalmente , la quale deduceva che:
[...] CP_1 la domanda di divisione era infondata in quanto il compendio immobiliare non integrava un unico bene immobile in comproprietà in quanto la situazione attuale derivava da una pluralità di titoli di provenienza e quindi si configuravano una pluralità di comunioni;
a seguito di una precedente causa di divisione le parti erano addivenute ad un accordo di divisione transattivo, che era stato tradotto nell'atto notarile del 18/11/2013 rep.n.300/194 del Notaio dott.ssa di Rho (MI); Persona_1 in presenza di più comunioni, non si poteva procedere alla divisione in quanto si sarebbe integrata una permuta, che non poteva essere imposta alla convenuta in violazione del principio di autonomina negoziale;
in caso di rigetto dell'eccezione sopra illustrata, la convenuta era d'accordo con la divisione immobiliare, da effettuare in natura;
se la divisione in natura non si fosse rilevata possibile, l'immobile doveva essere messo in vendita all'incanto con ripartizione del ricavato.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica e trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Occorre preliminarmente evidenziare che, con il contratto di divisione e permuta del 18 novembre 2013
Rep.n.300 Racc.n.194, ed , ed altri soggetti, hanno trasferito tra loro, tramite Pt_1 CP_1 permuta, le quote di proprietà immobiliare, su beni a loro pervenuti a titolo di successione, così costituendo una comproprietà, nella quota di metà ciascuno, sul compendio immobiliare di CA
TT (LI).
Non sussistono più comunioni sul compendio immobiliare di CA TT (LI) perché l'immobile, costituito da edificio e da terreni, è unico ed unico è conseguentemente il diritto di proprietà sullo stesso.
Fatta questa premessa, sussiste il diritto alla divisione dell'immobile tra i comproprietari ai sensi dell'art. 1111 cc.
si è dichiarata a pagina 6 della comparsa di costituzione, depositata in data 19 luglio 2023, CP_1 remissiva alla divisione.
Vi è però controversia tra le parti sulla modalità della divisione.
Con la memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc, depositata in data 21 ottobre 2023, ha domandato espressamente l'assegnazione per intero del compendio immobiliare. Pt_1
Precisava che l'attore era l'unico dei comproprietari che aveva sostenuto le spese per la manutenzione del compendio immobiliare.
La circostanza è pacifica in quanto a pagina 13 della comparsa di costituzione deposita in data 10 luglio
2023 ammetteva implicitamente che l'unico comproprietario che aveva sostenuto i costi per la manutenzione dell'immobile era l'attore, scrivendo che quelle opere di manutenzione si erano rivelate inutili (“Accettando e condividendo la descrizione della attuale situazione del bene, non possiamo che concludere che i costi sopportati da controparte per la manutenzione del bene -ed oggi richiesti pro quota alla convenuta- oltre che arbitrari e velleitari, non abbiamo poi di fatto ottenuto la auspicata conservazione del bene alla quale erano finalizzati”).
Con la comparsa di risposta depositata in data 19 luglio 2023, domandava la divisione in natura CP_1
o in subordine, alle pagine 15 e 16, la vendita all'incanto del compendio immobiliare e la divisione del ricavato, nonché il rigetto della richiesta di assegnazione avanzata dall'attore.
Con la memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc, depositata in data 20 ottobre 2023, CP_1 non modificava le proprie domande sulla modalità di divisione del compendio immobiliare.
Per la prima volta, a pagina 8, con il deposito della comparsa conclusionale in data 9 settembre 2025
domandava l'assegnazione esclusiva del compendio immobiliare. CP_1
pagina 4 di 7 La richiesta, pur non costituendo domanda nuova, non è inammissibile in quanto avanzata dopo la scadenza del termine processuale perentorio per la precisazione e modifica delle domande ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc, oltre ad essere incompatibile in quanto contraddittoria con le difese svolte con la comparsa di risposta e con la memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc e – addirittura – incompatibile con le conclusioni precisate all'udienza del giorno 11 giugno 2025, laddove la convenuta si opponeva formalmente alla assegnazione del bene, insistendo per la vendita dello stesso: “Nel merito in estremo subordine, D) Proceda alla divisione per equivalente, previa però vendita a terzi all'incanto di detto immobile, respingendo la richiesta di assegnazione esclusiva avanzata dall'attore”.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14756 del 19/07/2016: “In tema di scioglimento della comunione, l'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., pur tendenzialmente soggetta alle preclusioni processuali, può essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, e anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o quelle attinenti alla consistenza oggettiva e qualitativa della massa denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, così da prevenirne la vendita, che rappresenta l'"extrema ratio" voluta dal legislatore”.
Corte di Cassazione Sez.
2 - Sentenza n. 15926 del 13/06/2019: “il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote;
ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione”.
Venendo a determinare le modalità di divisione, l'immobile non è divisibile in natura ai sensi degli artt.
1116 e 720 cc.
In sede di consulenza tecnica, la cui relazione è stata depositata in data 5 ottobre 2024, il CTU Ing. ha concluso per la non divisibilità del complesso immobiliare con motivazione, Persona_2 espressa a pagina 36, che il Giudice condivide per la motivazione congrua di sostegno e l'assenza di illogicità manifeste.
Procedendo allo scioglimento della comunione il compendio immobiliare viene attribuito per intero a che ha fatto domanda. Pt_1
pagina 5 di 7 Esso non viene messo in vendita all'asta, nonostante la richiesta della convenuta, in quanto l'immobile può essere attribuito in proprietà esclusiva all'attore e perché si tratta di edificio da ristrutturare, laddove lo stato manutentivo interno è mediocre e quello esterno discreto, con diverse criticità della struttura (lesioni diffuse in tutti i locali e degrado dei solai del piano piano e della copertura – cfr. pagina 8 della consulenza).
Il collocamento sul mercato sarebbe quindi difficile al valore di mercato obiettivo, di cui alla consulenza.
L'immobile viene stimato avere un valore di mercato al momento della sentenza di euro 389.218,62, come da consulenza d'ufficio, che viene condivisa in quanto esente da illogicità manifeste e rispondente alle emergenze obiettive offerte dalle parti e alla documentazione tecnica acquisita dal
CTU, con il consenso implicito delle parti.
Il conguaglio viene determinato nella misura di euro 194.609,31, pari alla metà del valore commerciale, essendo stato l'immobile in comproprietà indivisa tra le parti.
L'attore viene quindi condannato a pagare alla convenuta la somma predetta, con gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Venendo al regolamento delle spese processuali, la convenuta Controparte_1
essendosi opposta alla divisione con eccezione infondata, deve considerarsi
[...] sostanzialmente soccombente.
, soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_1 refusione delle spese di lite a favore di spese che Parte_1 vengono liquidate nella misura di euro 3.193,33 per spese anticipate (ivi incluse le spese per il compenso al consulente di parte) ed euro 4.721,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro ogni diversa domanda,
[...] Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. ordina lo scioglimento ai sensi dell'art. 1111 cc della comunione sul complesso immobiliare ubicato in CA TT (LI), costituito da appartamento sito nel Comune di CA TT in Via
Rinserrata n.5, identificato al foglio n.5, mappale 449, e terreni siti nel predetto comune ed identificati al foglio 5, mappali 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190 e 226;
pagina 6 di 7 2. attribuisce a in piena ed esclusiva proprietà il Parte_1 complesso immobiliare descritto al punto 1;
3. condanna a pagare a titolo di conguaglio a Parte_1
la somma di euro 194.609,31, con gli interessi ai sensi Controparte_1 dell'art. 1284 IV comma cc dalla data della sentenza al saldo effettivo;
4. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Controparte_1 processuali a la somma di euro 3.193,33 per spese Parte_1 anticipate ed euro 4.721,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. dispone che la spese di CTU, liquidate con decreto del 7 ottobre 2024, siano definitivamente poste a carico di parte convenuta;
Visto l'art. 2643 n.14 cc, ordina a carico di parte interessata la trascrizione della sentenza in relazione alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione del 27 febbraio 2023 Nota Reg. Part. 3535 del 23/05/2023.
Livorno, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3759/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLBIATI GIORGIO C.F._1
ATTORE contro nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SACCO NICOLA C.F._2
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del giorno 11 giugno 2025: per l'attore “In via principale, Ordinarsi la divisione Parte_1 giudiziale del compendio immobiliare sito in CA TT e descritto in atti, previa determinazione della sua consistenza e del valore attuale, accertamento della sua indivisibilità, nonché relativo apporzionamento, operati anche con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio, disponendo l'attribuzione del compendio indiviso ex art. 720 c.p.c. in favore del Dott. e Parte_1 ponendo a carico del medesimo l'onere del relativo conguaglio. Ordinarsi in subordine in ogni caso la divisione, attribuendo a ciascun comproprietario la quota ad esso spettante. Rigettarsi le domande avversarie. Condannarsi la convenuta – vista l'opposizione spiegata alla domandata divisione – alle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”;
pagina 1 di 7 per la convenuta : “In via preliminare, A) rigetti la domanda, Controparte_1 perché la soluzione richiesta di effettuare un'unica divisione non è perseguibile, in quanto l'operazione richiesta al Tribunale, ancorché dichiarata e definita” dall'attore come divisione, in realtà cela e nasconde una permuta. L'invocata “unica divisione” -in presenza della pluralità di “comunioni”, dichiarata, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti- non è richiedibile in sede giudiziaria. La convenuta NON è quindi disponibile né a procedere ad una permuta, comunque la si voglia definire, né
a procedere ad una unica divisione, come proposta e richiesta da controparte. A tal proposito si segnala come a seguito della corretta qualificazione del negozio richiesto, diventerebbe inutilizzabile anche la procedura di mediazione già esperita, avendo questa ad oggetto una “ipotetica unica divisione” operazione invece non consentita. E su questo aspetto chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con rigetto della domanda come formulata. Nel merito B) Ove non venga accolta questa dirimente eccezione di carattere meramente processuale, si chiede che il Tribunale dichiari e riconosca comunque che il compendio immobiliare del quale è stata richiesta la divisione, in quanto costituito da un rudere che necessita comunque di interventi radicali di ricostruzione con i suoi terreni accessori e pertinenziali, è suscettibile di essere diviso di due porzioni distinte ex art 1114 cc, separate ed autonome, da realizzare in futuro, e quindi ex art 718 cc, assegni a ciascun comproprietario un lotto, secondo le loro preferenze o secondo sorteggio. Nel merito in via alternativa rispetto al punto b) C)
Ove il Giudice dichiari l'intero compendio immobiliare oggetto di giudizio insuscettibile di essere diviso voglia dichiarare l'assegnazione esclusiva dello stesso ex art. 720 cc a Controparte_1
Nel merito in estremo subordine, D) Proceda alla divisione per equivalente, previa però
[...] vendita a terzi all'incanto di detto immobile, respingendo la richiesta di assegnazione esclusiva avanzata dall'attore. In ogni caso nel merito E) Respinga comunque il richiesto rimborso della quota parte delle spese che controparte sostiene di aver sostenuto, in quanto mai concordate né decise, ma liberamente assunte dall'attore. Sono stati costi la cui necessità non è stata ad oggi dimostrata e, vista la persistente situazione di fatiscenza del bene, forse del tutto inutili. Nel caso in cui si ritengano ripetibili pro quota alla convenuta, la stessa chiede che vengano conteggiati anche ifrutti e gli utili che i terreni hanno prodotto, e che l'attore ha fatto integralmente propri. F) Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, che appare essere stato inutilmente introdotto, in difetto dei presupposti legali potrebbero legittimare la richiesta trattazione unitaria delle diverse e plurime comunioni esistenti tra le parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 7 a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023 quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 27 febbraio 2023, d'ora Parte_1 innanzi convenzionalmente citava dinanzi al Tribunale di Livorno la sorella Pt_1
, e domandava la scioglimento della comunione ordinaria Controparte_1 avente ad oggetto il compendio immobiliare, in comproprietà tra attore e convenuto per la quota della metà ciascuno, ubicato in CA TT (PI) Via della Rinserrata n.5, composto da un appartamento descritto al Catasto dei Fabbricati al foglio 5, mappale 449 (cascina) e dai terreni descritti al Catasto dei
Terreni al foglio 5, mappali 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190 e 226.
L'attore deduceva che il compendio immobiliare doveva rimanere unito in quanto il suo valore era determinato dall'unione della cascina con i terreni non edificabili circostanti per tre ettari circa.
Domandava che il compendio immobiliare fosse attribuito per intero ad uno dei fratelli e ponendo a carico il pagamento del conguaglio.
II. Con comparsa depositata in data 19 luglio 2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
, d'ora innanzi convenzionalmente , la quale deduceva che:
[...] CP_1 la domanda di divisione era infondata in quanto il compendio immobiliare non integrava un unico bene immobile in comproprietà in quanto la situazione attuale derivava da una pluralità di titoli di provenienza e quindi si configuravano una pluralità di comunioni;
a seguito di una precedente causa di divisione le parti erano addivenute ad un accordo di divisione transattivo, che era stato tradotto nell'atto notarile del 18/11/2013 rep.n.300/194 del Notaio dott.ssa di Rho (MI); Persona_1 in presenza di più comunioni, non si poteva procedere alla divisione in quanto si sarebbe integrata una permuta, che non poteva essere imposta alla convenuta in violazione del principio di autonomina negoziale;
in caso di rigetto dell'eccezione sopra illustrata, la convenuta era d'accordo con la divisione immobiliare, da effettuare in natura;
se la divisione in natura non si fosse rilevata possibile, l'immobile doveva essere messo in vendita all'incanto con ripartizione del ricavato.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica e trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Occorre preliminarmente evidenziare che, con il contratto di divisione e permuta del 18 novembre 2013
Rep.n.300 Racc.n.194, ed , ed altri soggetti, hanno trasferito tra loro, tramite Pt_1 CP_1 permuta, le quote di proprietà immobiliare, su beni a loro pervenuti a titolo di successione, così costituendo una comproprietà, nella quota di metà ciascuno, sul compendio immobiliare di CA
TT (LI).
Non sussistono più comunioni sul compendio immobiliare di CA TT (LI) perché l'immobile, costituito da edificio e da terreni, è unico ed unico è conseguentemente il diritto di proprietà sullo stesso.
Fatta questa premessa, sussiste il diritto alla divisione dell'immobile tra i comproprietari ai sensi dell'art. 1111 cc.
si è dichiarata a pagina 6 della comparsa di costituzione, depositata in data 19 luglio 2023, CP_1 remissiva alla divisione.
Vi è però controversia tra le parti sulla modalità della divisione.
Con la memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc, depositata in data 21 ottobre 2023, ha domandato espressamente l'assegnazione per intero del compendio immobiliare. Pt_1
Precisava che l'attore era l'unico dei comproprietari che aveva sostenuto le spese per la manutenzione del compendio immobiliare.
La circostanza è pacifica in quanto a pagina 13 della comparsa di costituzione deposita in data 10 luglio
2023 ammetteva implicitamente che l'unico comproprietario che aveva sostenuto i costi per la manutenzione dell'immobile era l'attore, scrivendo che quelle opere di manutenzione si erano rivelate inutili (“Accettando e condividendo la descrizione della attuale situazione del bene, non possiamo che concludere che i costi sopportati da controparte per la manutenzione del bene -ed oggi richiesti pro quota alla convenuta- oltre che arbitrari e velleitari, non abbiamo poi di fatto ottenuto la auspicata conservazione del bene alla quale erano finalizzati”).
Con la comparsa di risposta depositata in data 19 luglio 2023, domandava la divisione in natura CP_1
o in subordine, alle pagine 15 e 16, la vendita all'incanto del compendio immobiliare e la divisione del ricavato, nonché il rigetto della richiesta di assegnazione avanzata dall'attore.
Con la memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc, depositata in data 20 ottobre 2023, CP_1 non modificava le proprie domande sulla modalità di divisione del compendio immobiliare.
Per la prima volta, a pagina 8, con il deposito della comparsa conclusionale in data 9 settembre 2025
domandava l'assegnazione esclusiva del compendio immobiliare. CP_1
pagina 4 di 7 La richiesta, pur non costituendo domanda nuova, non è inammissibile in quanto avanzata dopo la scadenza del termine processuale perentorio per la precisazione e modifica delle domande ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc, oltre ad essere incompatibile in quanto contraddittoria con le difese svolte con la comparsa di risposta e con la memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n.1 cpc e – addirittura – incompatibile con le conclusioni precisate all'udienza del giorno 11 giugno 2025, laddove la convenuta si opponeva formalmente alla assegnazione del bene, insistendo per la vendita dello stesso: “Nel merito in estremo subordine, D) Proceda alla divisione per equivalente, previa però vendita a terzi all'incanto di detto immobile, respingendo la richiesta di assegnazione esclusiva avanzata dall'attore”.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14756 del 19/07/2016: “In tema di scioglimento della comunione, l'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., pur tendenzialmente soggetta alle preclusioni processuali, può essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, e anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o quelle attinenti alla consistenza oggettiva e qualitativa della massa denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, così da prevenirne la vendita, che rappresenta l'"extrema ratio" voluta dal legislatore”.
Corte di Cassazione Sez.
2 - Sentenza n. 15926 del 13/06/2019: “il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote;
ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione”.
Venendo a determinare le modalità di divisione, l'immobile non è divisibile in natura ai sensi degli artt.
1116 e 720 cc.
In sede di consulenza tecnica, la cui relazione è stata depositata in data 5 ottobre 2024, il CTU Ing. ha concluso per la non divisibilità del complesso immobiliare con motivazione, Persona_2 espressa a pagina 36, che il Giudice condivide per la motivazione congrua di sostegno e l'assenza di illogicità manifeste.
Procedendo allo scioglimento della comunione il compendio immobiliare viene attribuito per intero a che ha fatto domanda. Pt_1
pagina 5 di 7 Esso non viene messo in vendita all'asta, nonostante la richiesta della convenuta, in quanto l'immobile può essere attribuito in proprietà esclusiva all'attore e perché si tratta di edificio da ristrutturare, laddove lo stato manutentivo interno è mediocre e quello esterno discreto, con diverse criticità della struttura (lesioni diffuse in tutti i locali e degrado dei solai del piano piano e della copertura – cfr. pagina 8 della consulenza).
Il collocamento sul mercato sarebbe quindi difficile al valore di mercato obiettivo, di cui alla consulenza.
L'immobile viene stimato avere un valore di mercato al momento della sentenza di euro 389.218,62, come da consulenza d'ufficio, che viene condivisa in quanto esente da illogicità manifeste e rispondente alle emergenze obiettive offerte dalle parti e alla documentazione tecnica acquisita dal
CTU, con il consenso implicito delle parti.
Il conguaglio viene determinato nella misura di euro 194.609,31, pari alla metà del valore commerciale, essendo stato l'immobile in comproprietà indivisa tra le parti.
L'attore viene quindi condannato a pagare alla convenuta la somma predetta, con gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Venendo al regolamento delle spese processuali, la convenuta Controparte_1
essendosi opposta alla divisione con eccezione infondata, deve considerarsi
[...] sostanzialmente soccombente.
, soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_1 refusione delle spese di lite a favore di spese che Parte_1 vengono liquidate nella misura di euro 3.193,33 per spese anticipate (ivi incluse le spese per il compenso al consulente di parte) ed euro 4.721,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro ogni diversa domanda,
[...] Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. ordina lo scioglimento ai sensi dell'art. 1111 cc della comunione sul complesso immobiliare ubicato in CA TT (LI), costituito da appartamento sito nel Comune di CA TT in Via
Rinserrata n.5, identificato al foglio n.5, mappale 449, e terreni siti nel predetto comune ed identificati al foglio 5, mappali 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190 e 226;
pagina 6 di 7 2. attribuisce a in piena ed esclusiva proprietà il Parte_1 complesso immobiliare descritto al punto 1;
3. condanna a pagare a titolo di conguaglio a Parte_1
la somma di euro 194.609,31, con gli interessi ai sensi Controparte_1 dell'art. 1284 IV comma cc dalla data della sentenza al saldo effettivo;
4. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Controparte_1 processuali a la somma di euro 3.193,33 per spese Parte_1 anticipate ed euro 4.721,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. dispone che la spese di CTU, liquidate con decreto del 7 ottobre 2024, siano definitivamente poste a carico di parte convenuta;
Visto l'art. 2643 n.14 cc, ordina a carico di parte interessata la trascrizione della sentenza in relazione alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione del 27 febbraio 2023 Nota Reg. Part. 3535 del 23/05/2023.
Livorno, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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