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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 372/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in NOVENTA DI PIAVE, VIA ROMA n. 36, con il patrocinio dell'avv. FRANCO ZORZETTO, contro
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
,
[...]
(C.F.: ), P.IVA_1
pagina 1 di 33 - appellata - elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI n. 28, con il patrocinio degli avv.ti
AU IN e RE AT.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2346/2023, depositata in data
12.12.23.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- 1) In riforma dell'impugnata sentenza l'Ill.Ma Corte adita, nel caso ritenesse esservi correlazione tra le lesioni subite dalla sig.ra in seguito all'incidente del Controparte_3
02.04.2019 e l'anticipata morte, dovrà condannare - C.F. Controparte_1
- P.I. - (già P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
a pagare a favore dell'erede sig. in applicazione della Tabella di Milano, Parte_1
per le ragioni esposte nel I° motivo d'appello, l'importo di €. 97.916,00 a titolo di invalidità permanente, detraendo la somma di €. 5.759,76 già versata, o la diversa somma, maggiore o minore, che la Corte riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensive di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
In subordine, nel caso l'Ill.Ma Corte ritenesse mancante tale correlazione tra le lesioni subite in conseguenza del sinistro del 02.04.2019 e la morte anticipata il danno da liquidarsi, invece, in ossequio ai principi dettati dalla Corte Suprema, così come specificamente indicati nel I° motivo d'appello, sarà pari ad €. 46.503,79 a cui andrà detratto l'importo di €. 5.759,76 erroneamente liquidato dal Giudice di I°, per un totale così determinato di €. 40.744,03, o la diversa somma, maggiore o minore, che la Corte riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensive di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
pagina 2 di 33 - 2) In accoglimento del II° motivo d'appello, in riforma della sentenza impugnata,
l' dovrà condannare (già Parte_2 Controparte_1 [...]
a pagare a favore di quale erede della Controparte_2 Parte_1
madre, a titolo di danno morale – catastrofale – terminale o come meglio qualificato, subito dalla signora , con i criteri indicati dal CTU, l'importo di €. Controparte_3
44,998,00, o la diversa somma, maggiore o minore, che la Corte riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensive di interessi ex art. 1284,4°
c.c.;
In subordine, sempre in accoglimento del II° motivo d'appello, quantificarsi il danno secondo il criterio di liquidazione previsto e adottato dal Tribunale di Milano per il danno catastrofale-terminale per l'intero fino al centesimo giorno, e poi per i giorni rimanenti fino al momento del decesso, con il valore standard di €. 98,00 pro die, il danno terminale subito da , a causa del sinistro del 02.04.2019, risulta Controparte_3
pari ad €. 75.933,00. Conseguentemente condannarsi (già Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a pagare a favore dell'erede sig. la somma di €. 75.933,00, o la Parte_1
diversa somma, maggiore o minore, che la Corte riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensive di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
3) Per i motivi esposti nel terzo motivo di appello, riformarsi il capo della sentenza che liquida il danno temporaneo nell'importo di €. 12.640,00; condannarsi, pertanto,
(già ), in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a favore dell'erede
[...]
l'ulteriore importo di €. 3.750,00, o la diversa somma, maggiore o minore, che Pt_1
la Corte riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensive di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
pagina 3 di 33 4) In accoglimento del quarto motivo di appello, riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ingiustamente negato ogni risarcimento a titolo di danno da macrolesione del congiunto e, per l'effetto, condannarsi (già Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
a pagare a favore di iure proprio, per i motivi specificati nel IV° motivo Parte_1
d'appello, l'importo di €. 55.320,00, salvo il diverso importo, maggiore o minore,
ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensivo di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
In via alternativa e subordinata, in applicazione delle Tabelle di Roma, condannarsi la convenuta (già Controparte_1 Controparte_2
a risarcire i danni, non patrimoniali, subiti e subendi dal sig. in
[...] Parte_1
proprio da liquidarsi in €. 45.162,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del fatto al saldo, comprensive di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
5) In accoglimento del quinto motivo di appello, in riforma del capo della sentenza impugnata, che ha liquidato il danno patrimoniale per spese mediche e per spese di assistenza nell'importo di €. 8.377,05 invece di quello corretto, relativo ai cinque (5) mesi riconosciuti dal CTU e pari, salvo errori od omissioni, ad €. 10.333,49, condannarsi (già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a favore dell'erede
[...]
sig. l'ulteriore differenza pari ad €. 1.956,44, salvo il diverso importo, Parte_1
maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensivo di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
pagina 4 di 33 6) In accoglimento del sesto motivo di appello, richiamate le censure svolte nel merito della decisione impugnata e la richiesta di integrazione del risarcimento, così come indicate nel VI° motivo d'appello, riformarsi la sentenza impugnata con consequenziale rideterminazione anche dei compensi di primo grado in base allo scaglione successivo di valore (oltre 52 mila euro e fino a 260 mila euro), come da nota spese depositata con le note di replica in data 6.12.2023, e conteggiata con applicazione del valore medio della tariffa, con richiesta di applicazione, ai sensi dell'art. 4, c. 1 bis DM n. 55/2014 introdotto dal DM n. 147/2022, dato atto che la redazione degli scritti conclusivi è stata elaborata con richiami e collegamenti ipertestuali agli atti e documenti di causa, contestualmente allegati, dell'aumento del 30%, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente che dichiara di aver anticipato le spese.
In ogni caso. AN (già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere
[...]
integralmente le spese di lite del presente grado d'appello, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente che dichiara di aver anticipato le spese.
- Con rigetto delle domande ex adverso formulate, in quanto contraddittorie e infondate.
Conclusioni della appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in considerazione di tutte le argomentazioni ed eccezioni sopra svolte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
NEL MERITO, IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE
- riformare la sentenza n. 2346/2023, resa dal Tribunale Civile di Venezia, nella parte in cui il Giudice ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la caduta della signora e l'attività svolta dall'elicottero gestito da accertando e dichiarando CP_3 CP_1
che non vi è prova che l'evento lesivo sia stato determinato dall'attività di CP_1
pagina 5 di 33 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande da esso attore spiegate Controparte_1
nei confronti di stessa nel giudizio di primo grado, nonché, per l'effetto, CP_1
- condannare il sig. alla restituzione, in favore di della somma Parte_1 CP_1
di Euro 36.049,81(trentaseimilaquarantanove/81), di cui Euro 26.786,81 per sorte, Euro
5.077,00 per compensi, Euro 786,00 per esborsi, a titolo di spese legali ed oltre oneri di legge, nonché Euro 2.400,00 per spese di CTP ed Euro 1.000,00 per spese di CTU, oltre oneri di legge, somme tutte che ha già corrisposto al Signor in CP_1 Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare le domande proposte con l'appello interposto nei confronti di CP_1
avverso la sentenza n. 2346/2023, resa dal Tribunale Civile di Venezia, Giudice Dott.ssa
Silvia Zeminian, pubblicata in data 12.12.2023, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti e perché non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza di primo grado;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, Parte_1
premettendo:
- che il giorno 2.4.19 alle h. 12.30 circa la madre, , mentre si Controparte_3
accingeva a stendere un capo di biancheria su uno stendino posto all'esterno della sua abitazione ubicata a Jesolo, in via Posteselle n. 7, veniva travolta dal flusso d'aria originato da un elicottero che stazionava nei pressi dell'immobile, trovandosi pagina 6 di 33 così distesa a terra sulla destra della porta d'ingresso,
- che la presenza dell'elicottero a bassa quota veniva notata anche dai vicini di casa,
- che, dopo il passaggio dell'aeromobile, il luogo si presentava devastato,
- che nel referto del Pronto Soccorso del 3.4.19 i soccorritori descrivevano così la lesione: “policontusa da spostamento aria di elicottero 118”,
- che, raccolte maggiori informazioni, si scopriva essersi trattato di un elicottero del
S.U.E.M. di Treviso intervenuto sul posto a causa di un sinistro verificatosi a circa
100 mt. dall'abitazione della , CP_3
- che, più in particolare, secondo il racconto di alcuni testimoni, il mezzo volante si era posizionato tra l'immobile della madre e quella dei vicini ad un 'altezza di 7-10 mt. per circa una decina di secondi prima di ripartire in velocità,
- che, in ragione dell'evento, quest'ultima aveva subito gravi lesioni consistenti nella frattura dell'omero sinistro e del polso destro, nonché nella contusione del ginocchio sinistro,
- che, a causa dell'impossibilità di provvedere a sé stessa era poi stata trasferita in data 8.4.19 presso il centro servizi per anziani “Anni sereni” di Eraclea, dove rimaneva ricoverata fino al 7.6.19 per un costo complessivo di € 5.623,84,
- che, al ritorno presso la sua abitazione, non essendo ancora autosufficiente, veniva affidata a per un ulteriore esborso di € 11.620,54, di cui: Persona_1
o € 7.780,53 per retribuzione ed € 1.805,09 per contributi con datore CP_4
di lavoro , Controparte_3
o € 1.436,27 per retribuzione ed € 315,65 per contributi con datore di CP_4
lavoro Parte_1
o € 283,00 per tenuta buste paga C.I.S.L.,
- che, nel periodo in cui era immobilizzata, si era anche reso necessario ricorrere ai pagina 7 di 33 servizi della ” per gli spostamenti Controparte_5
verso gli ospedali, con una spesa di € 210,00,
- che con certificato del 29.8.19 il dott. attestava la guarigione della Per_2
danneggiata, con postumi da valutare in sede di successiva visita medico-legale,
- che le spese mediche sostenute per la prestazione del dott. ammontavano a Per_2
€ 336,00,
- che il 15.4.19 aveva quindi inviato la denuncia del sinistro mediante PEC a
[...]
con l'ausilio del proprio legale, notiziandola altresì in data Controparte_6
10.9.19 dell'avvenuta guarigione della madre,
- che, di fronte alle resistenze della controparte, instaurava un procedimento per ATP
ex art. 696 cpc,
- che, a seguito del deterioramento delle condizioni fisiche della danneggiata, veniva richiesta un'anticipazione delle operazioni peritali, resa inutile dal decesso della medesima intervenuto in data 29.1.20,
- che, venute meno le ragioni di urgenza per l'espletamento della consulenza preventiva, si determinava allora a promuovere il presente giudizio,
- che non poteva condividersi quanto affermato da controparte in sede di memoria di costituzione nel procedimento per ATP, nel punto in cui si asseriva che l'elicottero avrebbe effettuato una ricognizione dell'area all'altezza di un centinaio di metri dal terreno, in quanto smentita dalle testimonianze,
- che le operazioni compiute dal pilota, oltre ad essere pericolose e anomale, non corrispondevano alle prescrizioni di sicurezza,
- che nel caso in esame dovrebbe trovare applicazione la fattispecie contemplata dall'art. 2050 cc,
- che la perizia del medico legale dott. aveva riscontrato una frattura Per_3
pagina 8 di 33 comminuta del collo chirurgico omerale sinistro, grossolanamente ingranata, una seconda frattura epifisaria distale del radio e dell'ulna con deformità tipo Colles trattata mediante riduzione e gesso, nonché contusioni ed escoriazioni, in particolare al ginocchio sinistro, con tumefazione e gonfiore in gonartrosi,
- che le predette lesioni avevano determinato un lungo periodo di sofferenza, costringendo la paziente a rimanere con entrambi gli arti immobilizzati per quarantacinque giorni,
- che, in applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano ovvero di quello di
Venezia, il danno biologico temporaneo iure hereditatis con grado di sofferenza medio-elevato (come accettato dallo stesso medico legale) corrispondeva ad €
16.170,00, così ripartiti:
o € 6.615,00, per un'invalidità totale per 45 giorni, con diaria di € 147,00,
o € 6.615,00, per un'invalidità parziale al 75% per 60 giorni, con diaria di €
147,00,
o € 2.940,00, per un'invalidità parziale al 50% per 40 giorni, con diaria di €
147,00,
- che, per quanto concerneva il danno permanente iure hereditatis, il dott. Per_3
aveva constatato una “grave limitazione nei movimenti della spalla, limitata tra 1/3-
1/2, e una limitazione di oltre la metà di tutti i movimenti del polso dx con ipovalidità di presa e pinza. Nel complesso le lesioni ai due arti comportano una grave limitazione nello svolgimento delle seppur modeste attività compatibili con l
'età del soggetto, da cui un 'incidenza anche negativa sull'autonomia e sulle ADL.
Valutabile quindi un danno biologico permanente pari al 25%”,
- che, in ragione del danno e delle conseguenze, doveva ritenersi applicabile la personalizzazione massima,
pagina 9 di 33 - che, alla luce dei precedenti parametri, il danno permanente doveva ritenersi pari ad
€ 77.815,00,
- che sussistevano ragioni per lamentare un danno da macrolesione del congiunto subito iure proprio, dato che era l'unico figlio della donna e che aveva convissuto con la stessa fino alla morte,
- che la gravità delle lesioni e il rapporto di parentela erano un elemento sufficiente per presumere l'esistenza del danno, o quantomeno per stimolare il potere officioso del giudice nella ricerca della prova,
- che il pregiudizio non patrimoniale di cui trattasi risultava ristorabile non solo in caso di perdita parentale, ma anche in costanza di una mera lesione, utilizzando gli stessi criteri adottati per la morte del congiunto,
- che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, il danno da macrolesione del congiunto doveva intendersi pari a un terzo del minimo tabellare (€ 165.960,00), per un importo così ridotto di € 55.320,00,
- che, a causa dei postumi subiti nel sinistro, la madre, malata oncologica da dodici anni, aveva dovuto interrompere le relative terapie,
- che, prima dell'accaduto, le sue condizioni di salute erano stabili,
- che l'incidente aveva pertanto ridotto significativamente la durata della sua vita e ne aveva peggiorato la qualità, ragion per cui chiedeva il risarcimento del relativo pregiudizio per un importo non inferiore ad € 90.000,00,
- che dovevano essere risarcite anche le spese mediche e di assistenza, come già
evidenziate, ha chiesto che fosse accertata la responsabilità di Controparte_2
nella causazione dell'evento, con la conseguente condanna
[...]
della stessa al risarcimento del danno complessivamente quantificato in € 257.095,38,
pagina 10 di 33 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
Costituitasi in giudizio, : Controparte_2
- premetteva di svolgere servizio di trasporto primario e/o secondario, a mezzo elicotteri, su richiesta della centrale operativa che gestisce il servizio regionale del
118,
- precisava che, su richiesta della centrale operativa, in data 2.4.19, un elicottero si era recato in località Ca Fornera di Jesolo, Via Trinchet, per un intervento, effettuando preliminarmente una ricognizione a oltre 100 mt. di altezza rispetto al terreno, al fine di individuare il punto di atterraggio, in conformità a quanto previsto dalle procedure di sicurezza,
- riferiva che il rotore degli elicotteri in uso alla società genera un flusso d'aria verso il terreno contenuto e, comunque, tale da non poter determinare criticità per l'equilibrio di persone e cose,
- osservava che la ricostruzione dei fatti proposta dall'attore risultava in ogni caso sfornita di prova,
- allegava una relazione, corredata da documentazione fotografica, predisposta dal pilota dell'elicottero, dalla quale era possibile evincere la distanza tra il punto di effettivo atterraggio del velivolo e l'abitazione della , CP_3
- segnalava che dall'atto di citazione non si evincevano allegazioni circa la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento dell'elicottero e l'asserita caduta della danneggiata,
- negava che potesse ammettersi la prova testimoniale, in quanto lo stesso attore affermava che la madre si trovasse sola in casa,
- notava che il verbale del pronto soccorso riportava solamente quanto riferito pagina 11 di 33 dall'interessata e che, dunque, non potesse fungere da prova,
- escludeva una propria responsabilità, aggiungendo che in ogni caso l'evento poteva essersi eventualmente verificato per caso fortuito o per stato di necessità,
- sosteneva che, in caso di accoglimento parziale delle domande, potesse al più darsi luogo al pagamento dell'indennità prevista nell'ipotesi dello stato di necessità e che la aveva concorso nella causazione del sinistro, CP_3
- osservava che la madre dell'attore, già ottantaquattrenne all'epoca dei fatti, era d'altronde portatrice di busto vertebrale e affetta da patologie oncologiche,
- specificava che il decesso della non era riconducibile alla caduta del CP_3
2.4.19:
o ricordando che lo stesso attore aveva negato la connessione tra i due eventi,
o segnalando che con certificato medico del 29.8.19 era stata accertata la sua guarigione dopo l'infortunio,
- lamentava una duplicazione delle poste richieste a titolo di risarcimento, notando che il ristoro per l'asserito danno da riduzione o peggiore qualità della vita era già ricompreso nella domanda per il risarcimento del danno biologico temporaneo e permanete,
- negava che fosse liquidabile il risarcimento iure hereditatis, precisando:
o che non vi era prova dell'accettazione dell'eredità della da parte CP_3
del figlio,
o che la giurisprudenza di legittimità escludeva la possibilità per gli eredi di domandare il ristoro del danno biologico permanente,
o che gli importi richiesti erano comunque sproporzionati ed errati,
- sosteneva che neanche il lamentato pregiudizio subito iure proprio fosse ristorabile,
dal momento:
pagina 12 di 33 o che il danno biologico permanente, per ammissione dello stesso attore, si sarebbe attestato al 25% e, pertanto, non si sarebbe di fronte ad una macrolesione,
o che la controparte non aveva spiegato quale danno avrebbe subito in termini di sofferenza interiore e/o di peggioramento della vita di relazione,
o che non vi era alcun nesso causale tra la caduta e il decesso,
o che il figlio non conviveva con la madre, la quale infatti era stata affidata alle cure di una terza persona,
- aggiungeva che la quantificazione del danno si basava su criteri arbitrari, quando invece si sarebbe dovuto tenere conto sia dell'età avanzata sia delle pregresse condizioni di salute della , CP_3
- denunciava, con riguardo all'asserito danno patrimoniale, che non fosse stata offerta la prova dell'effettivo esborso sostenuto, posto:
o che controparte aveva depositato solamente quattro fatture in relazione al ricovero presso il centro servizi per anziani “Anni Sereni”,
o che i costi per l'assistenza non erano stati sostenuti direttamente dall'attore e che, comunque, non risultavano in nesso causale con i postumi della caduta, in quanto semmai dipendenti dalla normale patologia di cui era già affetta la
, CP_3
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande o, in via subordinata, per la riduzione dell'ammontare richiesto.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie istruttorie,
l'assunzione delle prove orali e l'espletamento di una consulenza medico legale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2346/2023, depositata in data 12.12.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
pagina 13 di 33 - accertata la dinamica dei fatti così come descritta dall'attore, sulla scorta di quanto dichiarato in sede di testimonianza,
- ritenuto che la convenuta non avesse offerto la prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 cc,
- richiamato l'esito della consulenza medico legale, la quale aveva riscontrato:
o l'esistenza di un danno biologico temporaneo:
▪ totale per quarantacinque giorni,
▪ parziale al 75% per sessanta giorni,
▪ parziale al 50% per quaranta giorni,
o la sussistenza di un pregiudizio biologico permanente del 25%, con un grado di sofferenza elevato (grado 5) nella malattia e nel cronico,
o l'esclusione del danno da perdita di chance di guarigione,
o l'opportunità di procedere all'appesantimento del punto, in ragione del fatto che la cessazione degli interventi assistenziali oncologici, da attribuirsi al fatto traumatico, era stata causa “di uno scadimento della qualità della vita
(da intendersi come percezione del proprio stato e delle proprie possibilità di sopravvivere) della GN , disvalore che deve essere altresì CP_3
in qualche modo integrato dalle conseguenze del politraumatismo sofferto agli arti superiori”
o la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute,
- considerata l'età della danneggiata e i criteri stabiliti dalle tabelle redatte dal
Tribunale di Milano, riconoscendo equitativamente al danno temporaneo un importo giornaliero di € 115,00 e applicando per il calcolo la percentuale massima di aggravamento,
- escluse le spese sostenute in residenza per l'estetica,
pagina 14 di 33 - riconosciuta a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di €
26.786,81, così ripartito:
o € 336,00 per spese mediche,
o € 8.041,05 per assistenza,
o € 12.650,00 per danno biologico temporaneo,
o € 5.759,76 per danno biologico permanente,
- negata la sussistenza del lamentato pregiudizio iure proprio, in ragione dell'assenza di prova sul punto, ha condannato la convenuta al solo risarcimento del solo danno iure successionis per la somma complessiva di cui sopra, oltre agli interessi compensativi dal giorno dell'evento al saldo effettivo, mediante applicazione degli interessi al tasso legale calcolati sul capitale devalutato e rivalutato di anno in anno sulla base degli indici Istat, e agli interessi legali dal giorno della decisione all'effettivo saldo sulla somma rivalutata, ponendo le spese di lite e di CTU a carico della parte soccombente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando sei motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha impugnato incidentalmente la pronuncia di primo grado, chiedendo il rigetto integrale della domanda svolta dal e riscontrando, comunque, l'infondatezza delle singole censure del gravame Pt_1
principale, che chiedeva venisse rigettato in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, dopo lo scambio delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 24 settembre 2025.
pagina 15 di 33
3. I motivi della decisione
Il gravame è parzialmente fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 In ragione del suo carattere prioritario da un punto di vista logico, deve essere vagliata anzitutto l'unica censura proposta con appello incidentale, con la quale si contesta la parte di sentenza in cui è stato ritenuto sussistente il nesso di causa tra l'asserito sorvolo dell'elicottero e la caduta della . Sul punto, si evidenzia da CP_3
parte di non solo che i fatti addotti dall'appellante Controparte_1
non sarebbero stati dimostrati, dal momento che nessuno dei testimoni avrebbe assistito direttamente all'infortunio, ma anche che il flusso d'aria spostato da un elicottero in movimento non sarebbe in grado di causare un simile evento, ragioni per cui andrebbe rigettata la domanda proposta dall'appellante.
Il motivo è infondato.
Nel caso in esame non può sostenersi che la causa dell'evento dannoso sia rimasta ignota o incerta, sicché dovrebbe escludersi la presunzione di colpa posta dall'art. 2050 cc in tema di responsabilità relativa allo svolgimento di un'attività pericolosa.
Come già rilevato dal giudice del primo grado, invero, la ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante principale ha trovato piena aderenza nelle dichiarazioni rese dai testimoni, i quali hanno confermato il luogo, la data, l'orario e le modalità del passaggio dell'elicottero in questione (cfr. verbale dell'udienza 23.11.21).
In particolare, va evidenziato come entrambi i testi abbiano risposto affermativamente ai capitoli di prova (indicati nella seconda memoria ex art. 183 cpc depositata dall'attore) volti a dimostrare:
- che l'aerogiro stazionava a bassa quota tra “l'abitazione della sig.ra , CP_3
adiacente a via Posteselle, e l'abitazione dei coniugi Controparte_7
pagina 16 di 33 ” (capitolo n. 3), Per_4
- che gli stessi si trovavano sul luogo dell'infortunio e avevano direttamente assistito ai fatti (capitolo n. 4),
- che la presenza dell'elicottero a quell'altezza aveva provocato un notevole flusso d'aria, tale da piegare alcuni alberi (capitolo n. 5) e da mettere a soqquadro il giardino della (capitolo n. 14), CP_3
- che, all'arrivo dei soccorsi, quest'ultima veniva rinvenuta accovacciata a terra
“ricoperta di fango, terra, erba ed altro ancora” (capitolo n. 13).
Non colgono nel segno, invece, le obbiezioni mosse dall'impugnante incidentale, secondo cui il transito di un elicottero a bassa quota non costituirebbe una causa idonea a determinare la caduta di una persona.
Sotto tale profilo, va innanzi tutto ricordato come secondo la Corte di cassazione, in sede di applicazione dell'art. 2050 cc, la prova del nesso di causa, che grava sul danneggiato, ben possa essere fornita anche mediante il ricorso alle presunzioni (Cass.
25.3.16 n. 5961). Precisato ciò, va poi osservato che la conformazione del luogo su cui il velivolo si era posizionato a bassa quota non può che avere accentuato la forza dello spostamento d'aria generato dai rotori – di per sé già notoriamente forte e violento – stante la presenza delle abitazioni, le quali hanno agito da ostacolo alla sua dispersione, convogliandolo in un'unica direzione.
A ciò si aggiunga il fatto che, come riportato dai testimoni, la danneggiata è stata ritrovata coperta da fango, foglie ed erba, circostanza di certo non riconducibile a una caduta spontanea, come vorrebbe far credere l'appellante incidentale.
Lo stesso consulente tecnico, fra l'altro, ha affermato che le lesioni ripotate dalla sono compatibili con la ricostruzione storica prospettata dall'appellante CP_3
principale (CTU, pag. 45).
pagina 17 di 33 Tutte le precedenti considerazioni, in quanto gravi, precise e concordanti, costituiscono pertanto elementi sufficienti per affermare che il transito dell'elicottero della odierna appellata abbia determinato l'evento dannoso mentre, sotto un diverso profilo, va anche segnalato come non abbia d'altronde provveduto a Controparte_1
fornire la prova liberatoria che il danno non si sarebbe potuto evitare nemmeno mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano, come viceversa sarebbe stato suo onere (Cass. 21.2.20 n. 4590).
3.2 Con il primo motivo dell'appello principale si intende, invece, censurare la parte di sentenza relativa alla quantificazione del danno da invalidità permanente. In via principale, si ribadisce che la consulenza tecnica avrebbe accertato che la morte della troverebbe la propria causa nell'infortunio, sicché la somma da riconoscere CP_3
a titolo di risarcimento non dovrebbe subire alcuna decurtazione, come invece avverrebbe nell'ipotesi in cui si trattasse di danno intermittente. In subordine, nel caso in cui si dovesse escludere che il decesso sia dipeso dal fatto illecito, si sostiene che il calcolo operato dal primo giudice sarebbe errato, in quanto non terrebbe conto dei criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno da premorienza.
Secondo l'appellata, al contrario, il giudice del primo grado avrebbe correttamente liquidato la voce di danno contestata, in quanto, trattandosi di danno intermittente,
avrebbe limitato il risarcimento agli anni di vita effettivamente vissuti dalla danneggiata.
La censura è parzialmente fondata.
In via preliminare, va escluso che il decesso della de cuius sia riconducibile, anche solo indirettamente, alla caduta occorsa in data 2.4.19.
pagina 18 di 33 La consulenza tecnica espletata nel primo grado del giudizio, infatti,
- premettendo che l'inziale terapia chemioterapica intrapresa non aveva bloccato l'avanzare della patologia,
- osservando che anche il nuovo trattamento a base di Ciclofosfamide e avente funzione meramente citostatica non aveva comportato miglioramenti,
- precisando che nella rilevazione del 24.4.19 il dato dell'antigene carcinoembrionario risultava particolarmente elevato,
- aggiungendo che tale risultato non poteva essere stato determinato dalla recentissima sospensione del farmaco (l'infortunio era di soli venti giorni prima),
- notando, di conseguenza, che la terapia citostatica non aveva avuto efficacia,
ha ben chiarito che i trattamenti a cui sino a quel momento si era sottoposta la danneggiata non avevano sortito alcun effetto (CTU, pagg. 47 e 51).
D'altronde, va ulteriormente notato che lo stesso perito ha inizialmente dato atto della gravità della patologia neoplastica plurimetastatica di cui già in precedenza soffriva la danneggiata e che interessava il fegato e lo scheletro, evidenziando lo stato avanzato di essa e precisando che non era ipotizzabile una sua remissione (CTU, pag. 46).
Alla luce delle quali considerazioni non può dunque sostenersi che l'interruzione del trattamento, a sua volta causato dalla caduta, abbia comportato la morte della paziente.
Ciò considerato, il motivo d'appello deve comunque essere accolto nella parte in cui si lamenta invece un'errata quantificazione del risarcimento del danno nella sua componente biologica permanente e in quella morale.
Al riguardo, va in primo luogo ricordato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di risarcimento del danno biologico, ove la
pagina 19 di 33 persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in
conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure
successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a
quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più
un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte,
non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il
tempo successivo alla sua morte” (Cass. 31.3.25 n. 8481, Cass. 29.5.24 n. 15112, Cass.
29.12.21 n. 41933).
Si è sottolineato, poi, che il giudice del merito nell'esercizio del potere discrezionale che gli è attribuito dall'art. 1226 cc può adottare diverse tecniche di liquidazione del danno nelle ipotesi in cui il danneggiato sia premorto, purché le stesse siano rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (Cass. 29.12.21 n. 41933).
In particolare, si è affermato che “il danno da premorienza deve essere calcolato
considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al
danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse
rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come
divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle
dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da
moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che
sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio
dell'equità” (Cass. 29.12.21 n. 41933).
Da queste indicazioni, si comprende l'errore in cui è incorso il giudice del grado precedente nel punto in cui ha determinato l'aspettativa di vita della danneggiata non pagina 20 di 33 sugli indici statistici disponibili, bensì sul parametro ottenuto attraverso la sottrazione dell'età massima considerata dalle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano (cento anni)
e quella del soggetto al tempo del sinistro, impiegando così un dato del tutto irrealistico e irragionevole, dato che l'aspettativa di vita non è la medesima per tutte le fasce d'età
(Cass. 31.3.25 n. 8481).
Come rilevato dall'appellante, poi, quanto finora osservato non può trovare applicazione in relazione al profilo morale del danno, dal momento che, secondo un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il “danno non patrimoniale, quale
sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento stesso in
cui questo l'evento dannoso si realizza", e ciò "pur dovendosi tenere conto della natura
istantanea o permanente della reiterazione", sicché "la liquidazione del danno deve far
riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non
vi incidono fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso” (Cass.
9.8.01 n. 10980, Cass. ord. 13.4.22 n. 12060).
E, d'altro canto, si è pure segnalato che “rispetto al danno alla salute, la voce di danno
morale mantiene la sua autonomia, non essendo in esso conglobabile, visto che il
secondo si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza
interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-
relazionali della vita del danneggiato” […], ovvero proprio quelle vicende che sono
destinate, per definizione, a proiettarsi nel futuro, non potendo pertanto prescindere
dall'effettiva permanenza in vita del soggetto danneggiato” (Cass. 13.4.22 n. 12060).
Alla luce delle quali considerazioni può, dunque, procedersi alla rideterminazione del risarcimento del danno provocato a seguito dell'infortunio del 2.4.19, tenendo altresì
pagina 21 di 33 conto dell'età della danneggiata a quell'epoca (83 anni) e del grado di invalidità
riscontrato dal consulente tecnico incaricato (25 punti, con percentuale massima di aggravamento).
In tal senso, va innanzi tutto riconosciuta una prima somma pari a € 26.662,00 a titolo di ristoro per le sofferenze interiori patite dalla , la quale non può subire alcuna CP_3
decurtazione derivante dal sopravvenuto decesso della danneggiata, dato che tale importo risulta immediatamente maturato per l'intero nel suo patrimonio al momento del sinistro, come già rilevato dalla giurisprudenza sopra citata.
A tale somma, va poi aggiunto un ulteriore importo attribuito a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, da calcolarsi tuttavia secondo l'effettivo periodo di vita della danneggiata, così come affermato dalla Corte di cassazione, sicché:
- individuata la somma di € 65.031,00, quale componente base del pregiudizio alla salute,
- aumentato tale importo di una somma uguale a € 22.111,00 in virtù della personalizzazione del danno, giungendo a un ammontare di € 87.142,00,
- diviso il totale per l'aspettativa di vita di un soggetto di 83 anni, pari a otto anni secondo le tavole di mortalità redatte dall'ISTAT, ottenendo così un ammontare di €
10.892,75,
- moltiplicato il tutto il periodo di vita effettivamente vissuto dalla danneggia uguale a un anno,
va riconosciuto un importo pari a € 10.892,75 a ristorazione del pregiudizio biologico permanente. Sicché, in conclusione, il risarcimento del danno spettante iure hereditatis
relativo al profilo biologico permanente e a quello morale risulta pari ad € 37.554,74.
pagina 22 di 33 3.3 Con la seconda ragione di gravame si deduce, poi, l'omissione di pronuncia del giudice del Tribunale in relazione alla richiesta di risarcimento del danno per la sofferenza patita dalla danneggiata per avere lucidamente e coscientemente assistito allo spegnersi della propria vita, nonostante lo stesso perito incaricato d'ufficio ne abbia affermato la sussistenza, specificandone il grado.
L'appellata contesta quanto ex adverso affermato, sottolineando che il decesso non sarebbe stato determinato dalla caduta, bensì dalla precedente malattia, sicché non potrebbe essere liquidata la voce di danno richiesta dall'impugnante. Precisa, inoltre,
che non potrebbe argomentarsi il contrario sostenendo che l'infortunio avrebbe comportato l'interruzione delle cure oncologiche e così avvicinato il momento della morte, in quanto il consulente tecnico avrebbe accertato che si trattava di terapie meramente palliative, ininfluenti sul decorso della malattia.
Il motivo è infondato.
Sotto tale profilo, deve richiamarsi quanto già esposto nel punto sub 3.2, ribadendo che la consulenza tecnica espletata nel precedente grado ha ben chiarito che non sussiste alcuna correlazione tra la morte della e la caduta occorsa in data 2.4.19 CP_3
(CTU, pagg. 47 e 51).
D'altro canto, il danno da lucida agonia lamentato dall'appellante principale non può
che riferirsi alla consapevolezza della morte determinata dalla neoplasia già in stadio avanzato al momento in cui si è verificato l'incidente (CTU, pag. 46).
Come già rilevato, poi, la caduta non ha neppure influito sull'aspettativa di vita della danneggiata, posto che la terapia metastatica a cui era sottoposta, interrotta a causa dell'infortunio, non aveva avuto alcuna efficacia (CTU, pagg. 47 e 51).
pagina 23 di 33 3.4 Quanto invece al terzo motivo di doglianza, con esso si lamenta l'errato calcolo compiuto nella sentenza impugnata in relazione alla liquidazione del danno da inabilità
temporanea, evidenziandosi che il giudice dapprima avrebbe affermato di volere applicare la percentuale massima di aggravamento, salvo poi prendere a riferimento una somma minore.
Non concorda sul punto l'appellata, evidenziando che il giudice del grado precedente avrebbe correttamente liquidato in via equitativa la voce di danno contestata e specificando, fra l'altro, che, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata,
l'aggravamento riguarderebbe unicamente la quantificazione del danno morale e,
dunque, non vi sarebbe alcuna contraddizione nel ragionamento svolto dal giudicante.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha correttamente liquidato il ristoro del danno biologico temporaneo considerando i parametri indicati dal consulente tecnico designato e indicando espressamente una diaria di € 115,00 giornalieri.
Non può sostenersi, dunque, una contraddittorietà del ragionamento svolto nella sentenza gravata, dovendosi al contrario riconoscere che il riferimento alla “percentuale
massima di aggravamento” per il calcolo del “danno morale (temporaneo e
permanente)” (pagg. 5-6) sia frutto di un evidente refuso e debba invece ritenersi compiuto con riguardo al solo danno permanente, anche alla luce del fatto che le
Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano considerano unicamente possibile la personalizzazione del danno permanente e non, invece, di quello temporaneo.
In ogni caso, deve poi anche evidenziarsi che l'ammontare della diaria indicato dal primo giudice si presenta ragionevole e proporzionato rispetto ai fatti di causa, non pagina 24 di 33 essendo state allegate e provate particolari circostanze in base alle quali sia possibile attribuire un valore maggiore di quello di € 115,00, specificamente indicato.
3.5 Passando quindi all'esame del quarto motivo di contestazione si impugna la parte di sentenza in cui il giudice del primo grado ha rigettato la domanda volta a ottenere il ristoro del danno iure proprio da macrolesione del congiunto. Al riguardo, si segnala che, contrariamente rispetto a quanto sostenuto nella pronuncia gravata, il pregiudizio subito dall'appellante sarebbe stato pienamente provato, dal momento che, trattandosi dell'unico figlio e avendo sempre convissuto con la madre, sarebbe possibile presumerne l'esistenza. Si evidenzia, inoltre, che un'ulteriore conferma in proposito sarebbe ricavabile dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel precedente grado, i quali avrebbero assistito personalmente alle cure profuse alla madre da parte del figlio.
L'appellata, invece, nega che la censura possa trovare accoglimento, posto che l'impugnante avrebbe omesso non solo di dimostrare il danno lamentato, come già
rilevato dal giudice di primo grado, ma anche di allegare specificatamente le circostanze in cui si sarebbe concretato. Nel merito, poi, osserva che il risarcimento per l'asserito pregiudizio subito andrebbe comunque escluso, in quanto lo stesso appellante affermerebbe di avere sempre convissuto con la madre, prendendosi quindi cura di lei prima dell'infortunio.
Il motivo è infondato.
In relazione al pregiudizio di natura morale denunciato dal consistente nella Pt_1
pena e nell'angoscia provate per le condizioni in cui versava la madre a seguito del sinistro, va osservato che le sofferenze fisiche della danneggiata derivanti dalla frattura della spalla e del polso non sono tali da ritenere che possa essersi ingenerato un pagina 25 di 33 apprezzabile impatto emotivo sul figlio, trattandosi di un'evenienza della vita quotidiana di carattere non sconvolgente.
Non potrebbe darsi luogo, poi, al ristoro delle sofferenze interiori patite per la consapevolezza dell'avvicinarsi della morte della madre, posto che, come già
evidenziato sub 3.2, la sospensione della terapia citostatica determinata dall'infortunio non ha né provocato né agevolato il decesso, la cui causa va ricercata unicamente nella grave e avanzata patologia oncologica già in atto.
Le generiche affermazioni dell'appellante, fra l'altro, non possono trovare dimostrazione attraverso le valutazioni contenute nella consulenza tecnica svolta nel grado precedente, in quanto in quel caso sono stati considerati i patimenti d'animo della danneggiata principale e non dei familiari.
Allo stesso modo, la mera titolarità di un rapporto familiare non è ritenuta un indice soddisfacente a giustificare la pretesa risarcitoria, “occorrendo di volta in volta
verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita
dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo
svolgimento” (Cass. Sez. Un.
1.7.02 n. 9556).
Del pari, va poi esclusa la sussistenza di un danno da lesione del rapporto parentale determinato da un asserito sconvolgimento della propria esistenza per la necessità di assistere la madre inferma.
Sotto questo profilo, deve essere evidenziata la genericità delle allegazioni prospettate dall'impugnante, il quale ha omesso di specificare in cosa si sarebbe concretato questo stravolgimento delle sue abitudini di vita, oltre l'assenza di prova sul punto.
Al riguardo, infatti, va ricordato che non è sufficiente lamentarsi per l'assistenza pagina 26 di 33 prestata a un familiare presso una struttura di ricovero o durante una malattia, rientrando tale attività tra i doveri minimi derivanti dalla consanguineità, dovendo piuttosto trattarsi di uno sconvolgimento dell'esistenza provocato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (Cass. 20.8.15 n. 16992).
Nella fattispecie in esame, inoltre, emergono diversi elementi gravi, precisi e concordarti diretti a sostenere proprio l'inesistenza di un tale pregiudizio, dal momento:
- che lo stesso consulente tecnico ha ritenuto che la paziente necessitasse di un'assistenza meramente generica (CTU, pagg. 48-49),
- che vi è prova che la cura della madre sia stata dapprima affidata a una residenza specializzata e successivamente all'assistenza di una collaboratrice.
Né, infine, si potrebbe richiamare in senso contrario quanto dichiarato dai testimoni in sede di escussione della prova orale, in quanto gli stessi si sono limitati ad affermare di avere visto il mentre aiutava la madre, circostanza che, per la sua vaghezza, di Pt_1
per sé non dimostra, neanche da un punto di vista presuntivo, uno stravolgimento delle abitudini di vita tale da concretare un danno all'esistenza e alle relazioni sociali.
La domanda di ristoro del danno iure proprio per macrolesione del congiunto non potrebbe comunque trovare accoglimento, in quanto il grado di invalidità riscontrato nella perizia tecnica (pari al 25%) si attesta ad una soglia ben inferiore rispetto a quella ritenuta idonea dalla Corte di cassazione, secondo la quale il danno parentale si configura solo in presenza di lesione gravi al punto tale da comportare una compromissione del rapporto parentale.
3.6 Con il quinto motivo d'appello si denuncia l'errata liquidazione del danno patrimoniale, precisandosi che il giudice di prime cure avrebbe riconosciuto solo una pagina 27 di 33 parte delle spese che erano state ritenute congrue dal consulente tecnico.
L'appellata non concorda sul punto, sostenendo che il giudice non sarebbe affatto vincolato alle valutazioni operate dal consulente tecnico, ben potendo riconoscere solo una quota delle spese sopportate, tanto che nella sentenza impugnata si specifica che sono state escluse tutte le voci reputate voluttuarie.
La censura è fondata.
In merito al profilo del danno patrimoniale, deve preliminarmente condividersi quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha riconosciuto la congruità dei soli esborsi sostenuti nei cinque mesi successivi alla data del sinistro del 2.4.19 (CTU, pagg.
49 e 52), giustificando tale posizione nel presupposto che le condizioni di minorata autonomia della danneggiata riscontrate nella visita oncologica ospedaliera del 5.9.19
apparivano del tutto assimilabili a quelle preesistenti all'infortunio (tenendo conto dell'età e della malattia neoplastica) e, quindi, non più riconducibili alle lesioni subite.
Ciò precisato, in base alle allegazioni e ai documenti forniti dall'appellante principale,
devono essere ristorate le spese sostenute in relazione:
- al soggiorno presso la struttura “Anni Sereni”, con esclusione degli esborsi estranei all'attività di assistenza, per un totale di € 5.496,88, di cui:
o € 2.046,95, per quanto concerne il mese di aprile 2019 (doc. n. 4 allegato dall'appellante con la citazione di primo grado, pag. 1),
o € 2.758,94, in riferimento al mese di maggio 2019 (doc. n. 4, pag. 2),
o € 667,36 (635,58+5% IVA), per il soggiorno nella prima settimana di giugno
2019 (doc. n. 4, pag. 3),
o € 23,63 (22,50+5% IVA), in relazione ai medicinali somministrati in pagina 28 di 33 struttura (doc. n. 4, pag. 4),
- quanto corrisposto per assistenza della collaboratrice, per la somma complessiva di
€ 3.196,49, analiticamente suddivisa in:
o € 468,00, per la busta paga di giugno 2019 (doc. n. 7, allegato dall'appellante con la citazione di primo grado, pagg. 1-2),
o € 1.019,00, in relazione agli emolumenti di luglio 2019 (doc. n. 7, pagg. 3-
4),
o € 1.010,00, per quanto concerne la retribuzione di agosto 2019 (doc. n. 7,
pagg. 5-7),
o € 114,49, relativi al versamento dei contributi riferiti al secondo CP_4
trimetre del 2019 (doc. n. 7, allegato, pagg. 23-24),
o la minor somma di € 500,00, in riferimento ai contributi del terzo CP_4
trimestre 2019 (doc. n. 7, pagg. 25-27), rispetto a quella di € 750,00, in quanto riferita anche al mese di settembre (da escludere secondo le valutazioni del perito),
o € 85,00, per i servizi di consulenza per le pratiche di assunzione (doc. n. 7,
pag. 19).
A tale cifra, devono poi aggiungersi gli importi sostenuti per le spese mediche, pari ad €
336,00 (doc. n. 24, allegato dall'appellante con la citazione di primo grado).
In conclusione, la somma che deve essere ristorata a titolo di danno patrimoniale subito a seguito dell'infortunio è uguale ad € 9.029,37.
3.7 Avuto poi riguardo al sesto argomento di censura si sottolinea che l'accoglimento dei precedenti motivi comporterebbe una rideterminazione delle spese di lite secondo lo pagina 29 di 33 scaglione successivo. Si segnala, infine, che gli atti di primo grado sarebbero stati redatti con richiami ipertestuali ai documenti depositati, sicché il primo giudice avrebbe dovuto applicare l'aumento del 30% del compenso in ottemperanza al comma 1 bis
dell'art. 4 del D.M. n. 55/14, introdotto dal D.M. n. 147/22.
La parte appellata osserva che la liquidazione delle competenze del precedente grado sarebbe avvenuta individuando il corretto scaglione sulla base del risarcimento riconosciuto e, di conseguenza, la censura non potrebbe trovare accoglimento.
Il motivo è fondato.
Alla luce della riforma della sentenza di primo grado a seguito dell'accoglimento delle censure sub
3.2 e 3.6, la maggior somma riconosciuta a tiolo di risarcimento all'appellante principale comporta la necessità di rivedere la ripartizione delle spese di lite, per la quale si rinvia al successivo punto sub 4.
La critica, invece, non può trovare accoglimento sotto l'ulteriore profilo sollevato dall'appellante principale, relativo alla maggiorazione del compenso per la predisposizione degli atti di parte con l'inserimento di collegamenti ipertestuali.
Sul punto, va rilevato che l'appellante ha impostato in questo modo unicamente la comparsa conclusionale e la memoria di replica del primo grado, ragion per cui può
ritenersi che tale attività non abbia recato alcun apprezzabile beneficio allo studio della causa, ormai già ampiamente esaminata dal giudice a quel punto del giudizio.
La stessa Corte di cassazione, d'altronde, ha affermato che “la mera utilizzazione di
modalità telematiche non giustifica, di per sé, l'incremento del compenso. Non si tratta,
in altre parole, di una maggiorazione obbligatoria: la norma rimette al giudice di
valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la
pagina 30 di 33 decisione, conferendogli un potere discrezionale […] insindacabile in sede di
legittimità, fatto salvo il controllo sulla motivazione” (Cass. ord. 11.4.25 n. 9464).
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 14.103,00 quanto al giudizio di primo grado e in € 9.991,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
pagina 31 di 33 Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 2.552,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.628,00
Fase istruttoria I^ grado € 5.670,00
Fase decisionale I^ grado € 4.253,00
Totale € 14.103,00
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico della parte soccombente le spese di CTU e di
CTP.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 2346/2023, depositata in data
12.12.23:
1) condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
quale erede universale della defunta , la somma di € 59.234,11, Controparte_3
oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo saldo;
2) condanna a rifondere in favore della Controparte_1
controparte le spese processuali che liquida in € 14.103,00 per il primo grado ed in €
pagina 32 di 33 9.991,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Franco Zorzetto, dichiaratosi procuratore antistatario,
3) pone le competenze di CTU e CTP a carico di . Controparte_1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del primo ottobre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 33 di 33
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 372/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in NOVENTA DI PIAVE, VIA ROMA n. 36, con il patrocinio dell'avv. FRANCO ZORZETTO, contro
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
,
[...]
(C.F.: ), P.IVA_1
pagina 1 di 33 - appellata - elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI n. 28, con il patrocinio degli avv.ti
AU IN e RE AT.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2346/2023, depositata in data
12.12.23.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- 1) In riforma dell'impugnata sentenza l'Ill.Ma Corte adita, nel caso ritenesse esservi correlazione tra le lesioni subite dalla sig.ra in seguito all'incidente del Controparte_3
02.04.2019 e l'anticipata morte, dovrà condannare - C.F. Controparte_1
- P.I. - (già P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
a pagare a favore dell'erede sig. in applicazione della Tabella di Milano, Parte_1
per le ragioni esposte nel I° motivo d'appello, l'importo di €. 97.916,00 a titolo di invalidità permanente, detraendo la somma di €. 5.759,76 già versata, o la diversa somma, maggiore o minore, che la Corte riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensive di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
In subordine, nel caso l'Ill.Ma Corte ritenesse mancante tale correlazione tra le lesioni subite in conseguenza del sinistro del 02.04.2019 e la morte anticipata il danno da liquidarsi, invece, in ossequio ai principi dettati dalla Corte Suprema, così come specificamente indicati nel I° motivo d'appello, sarà pari ad €. 46.503,79 a cui andrà detratto l'importo di €. 5.759,76 erroneamente liquidato dal Giudice di I°, per un totale così determinato di €. 40.744,03, o la diversa somma, maggiore o minore, che la Corte riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensive di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
pagina 2 di 33 - 2) In accoglimento del II° motivo d'appello, in riforma della sentenza impugnata,
l' dovrà condannare (già Parte_2 Controparte_1 [...]
a pagare a favore di quale erede della Controparte_2 Parte_1
madre, a titolo di danno morale – catastrofale – terminale o come meglio qualificato, subito dalla signora , con i criteri indicati dal CTU, l'importo di €. Controparte_3
44,998,00, o la diversa somma, maggiore o minore, che la Corte riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensive di interessi ex art. 1284,4°
c.c.;
In subordine, sempre in accoglimento del II° motivo d'appello, quantificarsi il danno secondo il criterio di liquidazione previsto e adottato dal Tribunale di Milano per il danno catastrofale-terminale per l'intero fino al centesimo giorno, e poi per i giorni rimanenti fino al momento del decesso, con il valore standard di €. 98,00 pro die, il danno terminale subito da , a causa del sinistro del 02.04.2019, risulta Controparte_3
pari ad €. 75.933,00. Conseguentemente condannarsi (già Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a pagare a favore dell'erede sig. la somma di €. 75.933,00, o la Parte_1
diversa somma, maggiore o minore, che la Corte riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensive di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
3) Per i motivi esposti nel terzo motivo di appello, riformarsi il capo della sentenza che liquida il danno temporaneo nell'importo di €. 12.640,00; condannarsi, pertanto,
(già ), in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a favore dell'erede
[...]
l'ulteriore importo di €. 3.750,00, o la diversa somma, maggiore o minore, che Pt_1
la Corte riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensive di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
pagina 3 di 33 4) In accoglimento del quarto motivo di appello, riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ingiustamente negato ogni risarcimento a titolo di danno da macrolesione del congiunto e, per l'effetto, condannarsi (già Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
a pagare a favore di iure proprio, per i motivi specificati nel IV° motivo Parte_1
d'appello, l'importo di €. 55.320,00, salvo il diverso importo, maggiore o minore,
ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensivo di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
In via alternativa e subordinata, in applicazione delle Tabelle di Roma, condannarsi la convenuta (già Controparte_1 Controparte_2
a risarcire i danni, non patrimoniali, subiti e subendi dal sig. in
[...] Parte_1
proprio da liquidarsi in €. 45.162,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del fatto al saldo, comprensive di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
5) In accoglimento del quinto motivo di appello, in riforma del capo della sentenza impugnata, che ha liquidato il danno patrimoniale per spese mediche e per spese di assistenza nell'importo di €. 8.377,05 invece di quello corretto, relativo ai cinque (5) mesi riconosciuti dal CTU e pari, salvo errori od omissioni, ad €. 10.333,49, condannarsi (già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a favore dell'erede
[...]
sig. l'ulteriore differenza pari ad €. 1.956,44, salvo il diverso importo, Parte_1
maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, comprensivo di interessi ex art. 1284,4° c.c.;
pagina 4 di 33 6) In accoglimento del sesto motivo di appello, richiamate le censure svolte nel merito della decisione impugnata e la richiesta di integrazione del risarcimento, così come indicate nel VI° motivo d'appello, riformarsi la sentenza impugnata con consequenziale rideterminazione anche dei compensi di primo grado in base allo scaglione successivo di valore (oltre 52 mila euro e fino a 260 mila euro), come da nota spese depositata con le note di replica in data 6.12.2023, e conteggiata con applicazione del valore medio della tariffa, con richiesta di applicazione, ai sensi dell'art. 4, c. 1 bis DM n. 55/2014 introdotto dal DM n. 147/2022, dato atto che la redazione degli scritti conclusivi è stata elaborata con richiami e collegamenti ipertestuali agli atti e documenti di causa, contestualmente allegati, dell'aumento del 30%, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente che dichiara di aver anticipato le spese.
In ogni caso. AN (già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere
[...]
integralmente le spese di lite del presente grado d'appello, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente che dichiara di aver anticipato le spese.
- Con rigetto delle domande ex adverso formulate, in quanto contraddittorie e infondate.
Conclusioni della appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in considerazione di tutte le argomentazioni ed eccezioni sopra svolte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
NEL MERITO, IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE
- riformare la sentenza n. 2346/2023, resa dal Tribunale Civile di Venezia, nella parte in cui il Giudice ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la caduta della signora e l'attività svolta dall'elicottero gestito da accertando e dichiarando CP_3 CP_1
che non vi è prova che l'evento lesivo sia stato determinato dall'attività di CP_1
pagina 5 di 33 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande da esso attore spiegate Controparte_1
nei confronti di stessa nel giudizio di primo grado, nonché, per l'effetto, CP_1
- condannare il sig. alla restituzione, in favore di della somma Parte_1 CP_1
di Euro 36.049,81(trentaseimilaquarantanove/81), di cui Euro 26.786,81 per sorte, Euro
5.077,00 per compensi, Euro 786,00 per esborsi, a titolo di spese legali ed oltre oneri di legge, nonché Euro 2.400,00 per spese di CTP ed Euro 1.000,00 per spese di CTU, oltre oneri di legge, somme tutte che ha già corrisposto al Signor in CP_1 Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare le domande proposte con l'appello interposto nei confronti di CP_1
avverso la sentenza n. 2346/2023, resa dal Tribunale Civile di Venezia, Giudice Dott.ssa
Silvia Zeminian, pubblicata in data 12.12.2023, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti e perché non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza di primo grado;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, Parte_1
premettendo:
- che il giorno 2.4.19 alle h. 12.30 circa la madre, , mentre si Controparte_3
accingeva a stendere un capo di biancheria su uno stendino posto all'esterno della sua abitazione ubicata a Jesolo, in via Posteselle n. 7, veniva travolta dal flusso d'aria originato da un elicottero che stazionava nei pressi dell'immobile, trovandosi pagina 6 di 33 così distesa a terra sulla destra della porta d'ingresso,
- che la presenza dell'elicottero a bassa quota veniva notata anche dai vicini di casa,
- che, dopo il passaggio dell'aeromobile, il luogo si presentava devastato,
- che nel referto del Pronto Soccorso del 3.4.19 i soccorritori descrivevano così la lesione: “policontusa da spostamento aria di elicottero 118”,
- che, raccolte maggiori informazioni, si scopriva essersi trattato di un elicottero del
S.U.E.M. di Treviso intervenuto sul posto a causa di un sinistro verificatosi a circa
100 mt. dall'abitazione della , CP_3
- che, più in particolare, secondo il racconto di alcuni testimoni, il mezzo volante si era posizionato tra l'immobile della madre e quella dei vicini ad un 'altezza di 7-10 mt. per circa una decina di secondi prima di ripartire in velocità,
- che, in ragione dell'evento, quest'ultima aveva subito gravi lesioni consistenti nella frattura dell'omero sinistro e del polso destro, nonché nella contusione del ginocchio sinistro,
- che, a causa dell'impossibilità di provvedere a sé stessa era poi stata trasferita in data 8.4.19 presso il centro servizi per anziani “Anni sereni” di Eraclea, dove rimaneva ricoverata fino al 7.6.19 per un costo complessivo di € 5.623,84,
- che, al ritorno presso la sua abitazione, non essendo ancora autosufficiente, veniva affidata a per un ulteriore esborso di € 11.620,54, di cui: Persona_1
o € 7.780,53 per retribuzione ed € 1.805,09 per contributi con datore CP_4
di lavoro , Controparte_3
o € 1.436,27 per retribuzione ed € 315,65 per contributi con datore di CP_4
lavoro Parte_1
o € 283,00 per tenuta buste paga C.I.S.L.,
- che, nel periodo in cui era immobilizzata, si era anche reso necessario ricorrere ai pagina 7 di 33 servizi della ” per gli spostamenti Controparte_5
verso gli ospedali, con una spesa di € 210,00,
- che con certificato del 29.8.19 il dott. attestava la guarigione della Per_2
danneggiata, con postumi da valutare in sede di successiva visita medico-legale,
- che le spese mediche sostenute per la prestazione del dott. ammontavano a Per_2
€ 336,00,
- che il 15.4.19 aveva quindi inviato la denuncia del sinistro mediante PEC a
[...]
con l'ausilio del proprio legale, notiziandola altresì in data Controparte_6
10.9.19 dell'avvenuta guarigione della madre,
- che, di fronte alle resistenze della controparte, instaurava un procedimento per ATP
ex art. 696 cpc,
- che, a seguito del deterioramento delle condizioni fisiche della danneggiata, veniva richiesta un'anticipazione delle operazioni peritali, resa inutile dal decesso della medesima intervenuto in data 29.1.20,
- che, venute meno le ragioni di urgenza per l'espletamento della consulenza preventiva, si determinava allora a promuovere il presente giudizio,
- che non poteva condividersi quanto affermato da controparte in sede di memoria di costituzione nel procedimento per ATP, nel punto in cui si asseriva che l'elicottero avrebbe effettuato una ricognizione dell'area all'altezza di un centinaio di metri dal terreno, in quanto smentita dalle testimonianze,
- che le operazioni compiute dal pilota, oltre ad essere pericolose e anomale, non corrispondevano alle prescrizioni di sicurezza,
- che nel caso in esame dovrebbe trovare applicazione la fattispecie contemplata dall'art. 2050 cc,
- che la perizia del medico legale dott. aveva riscontrato una frattura Per_3
pagina 8 di 33 comminuta del collo chirurgico omerale sinistro, grossolanamente ingranata, una seconda frattura epifisaria distale del radio e dell'ulna con deformità tipo Colles trattata mediante riduzione e gesso, nonché contusioni ed escoriazioni, in particolare al ginocchio sinistro, con tumefazione e gonfiore in gonartrosi,
- che le predette lesioni avevano determinato un lungo periodo di sofferenza, costringendo la paziente a rimanere con entrambi gli arti immobilizzati per quarantacinque giorni,
- che, in applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano ovvero di quello di
Venezia, il danno biologico temporaneo iure hereditatis con grado di sofferenza medio-elevato (come accettato dallo stesso medico legale) corrispondeva ad €
16.170,00, così ripartiti:
o € 6.615,00, per un'invalidità totale per 45 giorni, con diaria di € 147,00,
o € 6.615,00, per un'invalidità parziale al 75% per 60 giorni, con diaria di €
147,00,
o € 2.940,00, per un'invalidità parziale al 50% per 40 giorni, con diaria di €
147,00,
- che, per quanto concerneva il danno permanente iure hereditatis, il dott. Per_3
aveva constatato una “grave limitazione nei movimenti della spalla, limitata tra 1/3-
1/2, e una limitazione di oltre la metà di tutti i movimenti del polso dx con ipovalidità di presa e pinza. Nel complesso le lesioni ai due arti comportano una grave limitazione nello svolgimento delle seppur modeste attività compatibili con l
'età del soggetto, da cui un 'incidenza anche negativa sull'autonomia e sulle ADL.
Valutabile quindi un danno biologico permanente pari al 25%”,
- che, in ragione del danno e delle conseguenze, doveva ritenersi applicabile la personalizzazione massima,
pagina 9 di 33 - che, alla luce dei precedenti parametri, il danno permanente doveva ritenersi pari ad
€ 77.815,00,
- che sussistevano ragioni per lamentare un danno da macrolesione del congiunto subito iure proprio, dato che era l'unico figlio della donna e che aveva convissuto con la stessa fino alla morte,
- che la gravità delle lesioni e il rapporto di parentela erano un elemento sufficiente per presumere l'esistenza del danno, o quantomeno per stimolare il potere officioso del giudice nella ricerca della prova,
- che il pregiudizio non patrimoniale di cui trattasi risultava ristorabile non solo in caso di perdita parentale, ma anche in costanza di una mera lesione, utilizzando gli stessi criteri adottati per la morte del congiunto,
- che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, il danno da macrolesione del congiunto doveva intendersi pari a un terzo del minimo tabellare (€ 165.960,00), per un importo così ridotto di € 55.320,00,
- che, a causa dei postumi subiti nel sinistro, la madre, malata oncologica da dodici anni, aveva dovuto interrompere le relative terapie,
- che, prima dell'accaduto, le sue condizioni di salute erano stabili,
- che l'incidente aveva pertanto ridotto significativamente la durata della sua vita e ne aveva peggiorato la qualità, ragion per cui chiedeva il risarcimento del relativo pregiudizio per un importo non inferiore ad € 90.000,00,
- che dovevano essere risarcite anche le spese mediche e di assistenza, come già
evidenziate, ha chiesto che fosse accertata la responsabilità di Controparte_2
nella causazione dell'evento, con la conseguente condanna
[...]
della stessa al risarcimento del danno complessivamente quantificato in € 257.095,38,
pagina 10 di 33 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
Costituitasi in giudizio, : Controparte_2
- premetteva di svolgere servizio di trasporto primario e/o secondario, a mezzo elicotteri, su richiesta della centrale operativa che gestisce il servizio regionale del
118,
- precisava che, su richiesta della centrale operativa, in data 2.4.19, un elicottero si era recato in località Ca Fornera di Jesolo, Via Trinchet, per un intervento, effettuando preliminarmente una ricognizione a oltre 100 mt. di altezza rispetto al terreno, al fine di individuare il punto di atterraggio, in conformità a quanto previsto dalle procedure di sicurezza,
- riferiva che il rotore degli elicotteri in uso alla società genera un flusso d'aria verso il terreno contenuto e, comunque, tale da non poter determinare criticità per l'equilibrio di persone e cose,
- osservava che la ricostruzione dei fatti proposta dall'attore risultava in ogni caso sfornita di prova,
- allegava una relazione, corredata da documentazione fotografica, predisposta dal pilota dell'elicottero, dalla quale era possibile evincere la distanza tra il punto di effettivo atterraggio del velivolo e l'abitazione della , CP_3
- segnalava che dall'atto di citazione non si evincevano allegazioni circa la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento dell'elicottero e l'asserita caduta della danneggiata,
- negava che potesse ammettersi la prova testimoniale, in quanto lo stesso attore affermava che la madre si trovasse sola in casa,
- notava che il verbale del pronto soccorso riportava solamente quanto riferito pagina 11 di 33 dall'interessata e che, dunque, non potesse fungere da prova,
- escludeva una propria responsabilità, aggiungendo che in ogni caso l'evento poteva essersi eventualmente verificato per caso fortuito o per stato di necessità,
- sosteneva che, in caso di accoglimento parziale delle domande, potesse al più darsi luogo al pagamento dell'indennità prevista nell'ipotesi dello stato di necessità e che la aveva concorso nella causazione del sinistro, CP_3
- osservava che la madre dell'attore, già ottantaquattrenne all'epoca dei fatti, era d'altronde portatrice di busto vertebrale e affetta da patologie oncologiche,
- specificava che il decesso della non era riconducibile alla caduta del CP_3
2.4.19:
o ricordando che lo stesso attore aveva negato la connessione tra i due eventi,
o segnalando che con certificato medico del 29.8.19 era stata accertata la sua guarigione dopo l'infortunio,
- lamentava una duplicazione delle poste richieste a titolo di risarcimento, notando che il ristoro per l'asserito danno da riduzione o peggiore qualità della vita era già ricompreso nella domanda per il risarcimento del danno biologico temporaneo e permanete,
- negava che fosse liquidabile il risarcimento iure hereditatis, precisando:
o che non vi era prova dell'accettazione dell'eredità della da parte CP_3
del figlio,
o che la giurisprudenza di legittimità escludeva la possibilità per gli eredi di domandare il ristoro del danno biologico permanente,
o che gli importi richiesti erano comunque sproporzionati ed errati,
- sosteneva che neanche il lamentato pregiudizio subito iure proprio fosse ristorabile,
dal momento:
pagina 12 di 33 o che il danno biologico permanente, per ammissione dello stesso attore, si sarebbe attestato al 25% e, pertanto, non si sarebbe di fronte ad una macrolesione,
o che la controparte non aveva spiegato quale danno avrebbe subito in termini di sofferenza interiore e/o di peggioramento della vita di relazione,
o che non vi era alcun nesso causale tra la caduta e il decesso,
o che il figlio non conviveva con la madre, la quale infatti era stata affidata alle cure di una terza persona,
- aggiungeva che la quantificazione del danno si basava su criteri arbitrari, quando invece si sarebbe dovuto tenere conto sia dell'età avanzata sia delle pregresse condizioni di salute della , CP_3
- denunciava, con riguardo all'asserito danno patrimoniale, che non fosse stata offerta la prova dell'effettivo esborso sostenuto, posto:
o che controparte aveva depositato solamente quattro fatture in relazione al ricovero presso il centro servizi per anziani “Anni Sereni”,
o che i costi per l'assistenza non erano stati sostenuti direttamente dall'attore e che, comunque, non risultavano in nesso causale con i postumi della caduta, in quanto semmai dipendenti dalla normale patologia di cui era già affetta la
, CP_3
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande o, in via subordinata, per la riduzione dell'ammontare richiesto.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie istruttorie,
l'assunzione delle prove orali e l'espletamento di una consulenza medico legale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2346/2023, depositata in data 12.12.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
pagina 13 di 33 - accertata la dinamica dei fatti così come descritta dall'attore, sulla scorta di quanto dichiarato in sede di testimonianza,
- ritenuto che la convenuta non avesse offerto la prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 cc,
- richiamato l'esito della consulenza medico legale, la quale aveva riscontrato:
o l'esistenza di un danno biologico temporaneo:
▪ totale per quarantacinque giorni,
▪ parziale al 75% per sessanta giorni,
▪ parziale al 50% per quaranta giorni,
o la sussistenza di un pregiudizio biologico permanente del 25%, con un grado di sofferenza elevato (grado 5) nella malattia e nel cronico,
o l'esclusione del danno da perdita di chance di guarigione,
o l'opportunità di procedere all'appesantimento del punto, in ragione del fatto che la cessazione degli interventi assistenziali oncologici, da attribuirsi al fatto traumatico, era stata causa “di uno scadimento della qualità della vita
(da intendersi come percezione del proprio stato e delle proprie possibilità di sopravvivere) della GN , disvalore che deve essere altresì CP_3
in qualche modo integrato dalle conseguenze del politraumatismo sofferto agli arti superiori”
o la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute,
- considerata l'età della danneggiata e i criteri stabiliti dalle tabelle redatte dal
Tribunale di Milano, riconoscendo equitativamente al danno temporaneo un importo giornaliero di € 115,00 e applicando per il calcolo la percentuale massima di aggravamento,
- escluse le spese sostenute in residenza per l'estetica,
pagina 14 di 33 - riconosciuta a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di €
26.786,81, così ripartito:
o € 336,00 per spese mediche,
o € 8.041,05 per assistenza,
o € 12.650,00 per danno biologico temporaneo,
o € 5.759,76 per danno biologico permanente,
- negata la sussistenza del lamentato pregiudizio iure proprio, in ragione dell'assenza di prova sul punto, ha condannato la convenuta al solo risarcimento del solo danno iure successionis per la somma complessiva di cui sopra, oltre agli interessi compensativi dal giorno dell'evento al saldo effettivo, mediante applicazione degli interessi al tasso legale calcolati sul capitale devalutato e rivalutato di anno in anno sulla base degli indici Istat, e agli interessi legali dal giorno della decisione all'effettivo saldo sulla somma rivalutata, ponendo le spese di lite e di CTU a carico della parte soccombente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando sei motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha impugnato incidentalmente la pronuncia di primo grado, chiedendo il rigetto integrale della domanda svolta dal e riscontrando, comunque, l'infondatezza delle singole censure del gravame Pt_1
principale, che chiedeva venisse rigettato in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, dopo lo scambio delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 24 settembre 2025.
pagina 15 di 33
3. I motivi della decisione
Il gravame è parzialmente fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 In ragione del suo carattere prioritario da un punto di vista logico, deve essere vagliata anzitutto l'unica censura proposta con appello incidentale, con la quale si contesta la parte di sentenza in cui è stato ritenuto sussistente il nesso di causa tra l'asserito sorvolo dell'elicottero e la caduta della . Sul punto, si evidenzia da CP_3
parte di non solo che i fatti addotti dall'appellante Controparte_1
non sarebbero stati dimostrati, dal momento che nessuno dei testimoni avrebbe assistito direttamente all'infortunio, ma anche che il flusso d'aria spostato da un elicottero in movimento non sarebbe in grado di causare un simile evento, ragioni per cui andrebbe rigettata la domanda proposta dall'appellante.
Il motivo è infondato.
Nel caso in esame non può sostenersi che la causa dell'evento dannoso sia rimasta ignota o incerta, sicché dovrebbe escludersi la presunzione di colpa posta dall'art. 2050 cc in tema di responsabilità relativa allo svolgimento di un'attività pericolosa.
Come già rilevato dal giudice del primo grado, invero, la ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante principale ha trovato piena aderenza nelle dichiarazioni rese dai testimoni, i quali hanno confermato il luogo, la data, l'orario e le modalità del passaggio dell'elicottero in questione (cfr. verbale dell'udienza 23.11.21).
In particolare, va evidenziato come entrambi i testi abbiano risposto affermativamente ai capitoli di prova (indicati nella seconda memoria ex art. 183 cpc depositata dall'attore) volti a dimostrare:
- che l'aerogiro stazionava a bassa quota tra “l'abitazione della sig.ra , CP_3
adiacente a via Posteselle, e l'abitazione dei coniugi Controparte_7
pagina 16 di 33 ” (capitolo n. 3), Per_4
- che gli stessi si trovavano sul luogo dell'infortunio e avevano direttamente assistito ai fatti (capitolo n. 4),
- che la presenza dell'elicottero a quell'altezza aveva provocato un notevole flusso d'aria, tale da piegare alcuni alberi (capitolo n. 5) e da mettere a soqquadro il giardino della (capitolo n. 14), CP_3
- che, all'arrivo dei soccorsi, quest'ultima veniva rinvenuta accovacciata a terra
“ricoperta di fango, terra, erba ed altro ancora” (capitolo n. 13).
Non colgono nel segno, invece, le obbiezioni mosse dall'impugnante incidentale, secondo cui il transito di un elicottero a bassa quota non costituirebbe una causa idonea a determinare la caduta di una persona.
Sotto tale profilo, va innanzi tutto ricordato come secondo la Corte di cassazione, in sede di applicazione dell'art. 2050 cc, la prova del nesso di causa, che grava sul danneggiato, ben possa essere fornita anche mediante il ricorso alle presunzioni (Cass.
25.3.16 n. 5961). Precisato ciò, va poi osservato che la conformazione del luogo su cui il velivolo si era posizionato a bassa quota non può che avere accentuato la forza dello spostamento d'aria generato dai rotori – di per sé già notoriamente forte e violento – stante la presenza delle abitazioni, le quali hanno agito da ostacolo alla sua dispersione, convogliandolo in un'unica direzione.
A ciò si aggiunga il fatto che, come riportato dai testimoni, la danneggiata è stata ritrovata coperta da fango, foglie ed erba, circostanza di certo non riconducibile a una caduta spontanea, come vorrebbe far credere l'appellante incidentale.
Lo stesso consulente tecnico, fra l'altro, ha affermato che le lesioni ripotate dalla sono compatibili con la ricostruzione storica prospettata dall'appellante CP_3
principale (CTU, pag. 45).
pagina 17 di 33 Tutte le precedenti considerazioni, in quanto gravi, precise e concordanti, costituiscono pertanto elementi sufficienti per affermare che il transito dell'elicottero della odierna appellata abbia determinato l'evento dannoso mentre, sotto un diverso profilo, va anche segnalato come non abbia d'altronde provveduto a Controparte_1
fornire la prova liberatoria che il danno non si sarebbe potuto evitare nemmeno mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano, come viceversa sarebbe stato suo onere (Cass. 21.2.20 n. 4590).
3.2 Con il primo motivo dell'appello principale si intende, invece, censurare la parte di sentenza relativa alla quantificazione del danno da invalidità permanente. In via principale, si ribadisce che la consulenza tecnica avrebbe accertato che la morte della troverebbe la propria causa nell'infortunio, sicché la somma da riconoscere CP_3
a titolo di risarcimento non dovrebbe subire alcuna decurtazione, come invece avverrebbe nell'ipotesi in cui si trattasse di danno intermittente. In subordine, nel caso in cui si dovesse escludere che il decesso sia dipeso dal fatto illecito, si sostiene che il calcolo operato dal primo giudice sarebbe errato, in quanto non terrebbe conto dei criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno da premorienza.
Secondo l'appellata, al contrario, il giudice del primo grado avrebbe correttamente liquidato la voce di danno contestata, in quanto, trattandosi di danno intermittente,
avrebbe limitato il risarcimento agli anni di vita effettivamente vissuti dalla danneggiata.
La censura è parzialmente fondata.
In via preliminare, va escluso che il decesso della de cuius sia riconducibile, anche solo indirettamente, alla caduta occorsa in data 2.4.19.
pagina 18 di 33 La consulenza tecnica espletata nel primo grado del giudizio, infatti,
- premettendo che l'inziale terapia chemioterapica intrapresa non aveva bloccato l'avanzare della patologia,
- osservando che anche il nuovo trattamento a base di Ciclofosfamide e avente funzione meramente citostatica non aveva comportato miglioramenti,
- precisando che nella rilevazione del 24.4.19 il dato dell'antigene carcinoembrionario risultava particolarmente elevato,
- aggiungendo che tale risultato non poteva essere stato determinato dalla recentissima sospensione del farmaco (l'infortunio era di soli venti giorni prima),
- notando, di conseguenza, che la terapia citostatica non aveva avuto efficacia,
ha ben chiarito che i trattamenti a cui sino a quel momento si era sottoposta la danneggiata non avevano sortito alcun effetto (CTU, pagg. 47 e 51).
D'altronde, va ulteriormente notato che lo stesso perito ha inizialmente dato atto della gravità della patologia neoplastica plurimetastatica di cui già in precedenza soffriva la danneggiata e che interessava il fegato e lo scheletro, evidenziando lo stato avanzato di essa e precisando che non era ipotizzabile una sua remissione (CTU, pag. 46).
Alla luce delle quali considerazioni non può dunque sostenersi che l'interruzione del trattamento, a sua volta causato dalla caduta, abbia comportato la morte della paziente.
Ciò considerato, il motivo d'appello deve comunque essere accolto nella parte in cui si lamenta invece un'errata quantificazione del risarcimento del danno nella sua componente biologica permanente e in quella morale.
Al riguardo, va in primo luogo ricordato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di risarcimento del danno biologico, ove la
pagina 19 di 33 persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in
conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure
successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a
quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più
un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte,
non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il
tempo successivo alla sua morte” (Cass. 31.3.25 n. 8481, Cass. 29.5.24 n. 15112, Cass.
29.12.21 n. 41933).
Si è sottolineato, poi, che il giudice del merito nell'esercizio del potere discrezionale che gli è attribuito dall'art. 1226 cc può adottare diverse tecniche di liquidazione del danno nelle ipotesi in cui il danneggiato sia premorto, purché le stesse siano rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (Cass. 29.12.21 n. 41933).
In particolare, si è affermato che “il danno da premorienza deve essere calcolato
considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al
danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse
rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come
divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle
dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da
moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che
sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio
dell'equità” (Cass. 29.12.21 n. 41933).
Da queste indicazioni, si comprende l'errore in cui è incorso il giudice del grado precedente nel punto in cui ha determinato l'aspettativa di vita della danneggiata non pagina 20 di 33 sugli indici statistici disponibili, bensì sul parametro ottenuto attraverso la sottrazione dell'età massima considerata dalle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano (cento anni)
e quella del soggetto al tempo del sinistro, impiegando così un dato del tutto irrealistico e irragionevole, dato che l'aspettativa di vita non è la medesima per tutte le fasce d'età
(Cass. 31.3.25 n. 8481).
Come rilevato dall'appellante, poi, quanto finora osservato non può trovare applicazione in relazione al profilo morale del danno, dal momento che, secondo un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il “danno non patrimoniale, quale
sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento stesso in
cui questo l'evento dannoso si realizza", e ciò "pur dovendosi tenere conto della natura
istantanea o permanente della reiterazione", sicché "la liquidazione del danno deve far
riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non
vi incidono fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso” (Cass.
9.8.01 n. 10980, Cass. ord. 13.4.22 n. 12060).
E, d'altro canto, si è pure segnalato che “rispetto al danno alla salute, la voce di danno
morale mantiene la sua autonomia, non essendo in esso conglobabile, visto che il
secondo si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza
interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-
relazionali della vita del danneggiato” […], ovvero proprio quelle vicende che sono
destinate, per definizione, a proiettarsi nel futuro, non potendo pertanto prescindere
dall'effettiva permanenza in vita del soggetto danneggiato” (Cass. 13.4.22 n. 12060).
Alla luce delle quali considerazioni può, dunque, procedersi alla rideterminazione del risarcimento del danno provocato a seguito dell'infortunio del 2.4.19, tenendo altresì
pagina 21 di 33 conto dell'età della danneggiata a quell'epoca (83 anni) e del grado di invalidità
riscontrato dal consulente tecnico incaricato (25 punti, con percentuale massima di aggravamento).
In tal senso, va innanzi tutto riconosciuta una prima somma pari a € 26.662,00 a titolo di ristoro per le sofferenze interiori patite dalla , la quale non può subire alcuna CP_3
decurtazione derivante dal sopravvenuto decesso della danneggiata, dato che tale importo risulta immediatamente maturato per l'intero nel suo patrimonio al momento del sinistro, come già rilevato dalla giurisprudenza sopra citata.
A tale somma, va poi aggiunto un ulteriore importo attribuito a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, da calcolarsi tuttavia secondo l'effettivo periodo di vita della danneggiata, così come affermato dalla Corte di cassazione, sicché:
- individuata la somma di € 65.031,00, quale componente base del pregiudizio alla salute,
- aumentato tale importo di una somma uguale a € 22.111,00 in virtù della personalizzazione del danno, giungendo a un ammontare di € 87.142,00,
- diviso il totale per l'aspettativa di vita di un soggetto di 83 anni, pari a otto anni secondo le tavole di mortalità redatte dall'ISTAT, ottenendo così un ammontare di €
10.892,75,
- moltiplicato il tutto il periodo di vita effettivamente vissuto dalla danneggia uguale a un anno,
va riconosciuto un importo pari a € 10.892,75 a ristorazione del pregiudizio biologico permanente. Sicché, in conclusione, il risarcimento del danno spettante iure hereditatis
relativo al profilo biologico permanente e a quello morale risulta pari ad € 37.554,74.
pagina 22 di 33 3.3 Con la seconda ragione di gravame si deduce, poi, l'omissione di pronuncia del giudice del Tribunale in relazione alla richiesta di risarcimento del danno per la sofferenza patita dalla danneggiata per avere lucidamente e coscientemente assistito allo spegnersi della propria vita, nonostante lo stesso perito incaricato d'ufficio ne abbia affermato la sussistenza, specificandone il grado.
L'appellata contesta quanto ex adverso affermato, sottolineando che il decesso non sarebbe stato determinato dalla caduta, bensì dalla precedente malattia, sicché non potrebbe essere liquidata la voce di danno richiesta dall'impugnante. Precisa, inoltre,
che non potrebbe argomentarsi il contrario sostenendo che l'infortunio avrebbe comportato l'interruzione delle cure oncologiche e così avvicinato il momento della morte, in quanto il consulente tecnico avrebbe accertato che si trattava di terapie meramente palliative, ininfluenti sul decorso della malattia.
Il motivo è infondato.
Sotto tale profilo, deve richiamarsi quanto già esposto nel punto sub 3.2, ribadendo che la consulenza tecnica espletata nel precedente grado ha ben chiarito che non sussiste alcuna correlazione tra la morte della e la caduta occorsa in data 2.4.19 CP_3
(CTU, pagg. 47 e 51).
D'altro canto, il danno da lucida agonia lamentato dall'appellante principale non può
che riferirsi alla consapevolezza della morte determinata dalla neoplasia già in stadio avanzato al momento in cui si è verificato l'incidente (CTU, pag. 46).
Come già rilevato, poi, la caduta non ha neppure influito sull'aspettativa di vita della danneggiata, posto che la terapia metastatica a cui era sottoposta, interrotta a causa dell'infortunio, non aveva avuto alcuna efficacia (CTU, pagg. 47 e 51).
pagina 23 di 33 3.4 Quanto invece al terzo motivo di doglianza, con esso si lamenta l'errato calcolo compiuto nella sentenza impugnata in relazione alla liquidazione del danno da inabilità
temporanea, evidenziandosi che il giudice dapprima avrebbe affermato di volere applicare la percentuale massima di aggravamento, salvo poi prendere a riferimento una somma minore.
Non concorda sul punto l'appellata, evidenziando che il giudice del grado precedente avrebbe correttamente liquidato in via equitativa la voce di danno contestata e specificando, fra l'altro, che, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata,
l'aggravamento riguarderebbe unicamente la quantificazione del danno morale e,
dunque, non vi sarebbe alcuna contraddizione nel ragionamento svolto dal giudicante.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha correttamente liquidato il ristoro del danno biologico temporaneo considerando i parametri indicati dal consulente tecnico designato e indicando espressamente una diaria di € 115,00 giornalieri.
Non può sostenersi, dunque, una contraddittorietà del ragionamento svolto nella sentenza gravata, dovendosi al contrario riconoscere che il riferimento alla “percentuale
massima di aggravamento” per il calcolo del “danno morale (temporaneo e
permanente)” (pagg. 5-6) sia frutto di un evidente refuso e debba invece ritenersi compiuto con riguardo al solo danno permanente, anche alla luce del fatto che le
Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano considerano unicamente possibile la personalizzazione del danno permanente e non, invece, di quello temporaneo.
In ogni caso, deve poi anche evidenziarsi che l'ammontare della diaria indicato dal primo giudice si presenta ragionevole e proporzionato rispetto ai fatti di causa, non pagina 24 di 33 essendo state allegate e provate particolari circostanze in base alle quali sia possibile attribuire un valore maggiore di quello di € 115,00, specificamente indicato.
3.5 Passando quindi all'esame del quarto motivo di contestazione si impugna la parte di sentenza in cui il giudice del primo grado ha rigettato la domanda volta a ottenere il ristoro del danno iure proprio da macrolesione del congiunto. Al riguardo, si segnala che, contrariamente rispetto a quanto sostenuto nella pronuncia gravata, il pregiudizio subito dall'appellante sarebbe stato pienamente provato, dal momento che, trattandosi dell'unico figlio e avendo sempre convissuto con la madre, sarebbe possibile presumerne l'esistenza. Si evidenzia, inoltre, che un'ulteriore conferma in proposito sarebbe ricavabile dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel precedente grado, i quali avrebbero assistito personalmente alle cure profuse alla madre da parte del figlio.
L'appellata, invece, nega che la censura possa trovare accoglimento, posto che l'impugnante avrebbe omesso non solo di dimostrare il danno lamentato, come già
rilevato dal giudice di primo grado, ma anche di allegare specificatamente le circostanze in cui si sarebbe concretato. Nel merito, poi, osserva che il risarcimento per l'asserito pregiudizio subito andrebbe comunque escluso, in quanto lo stesso appellante affermerebbe di avere sempre convissuto con la madre, prendendosi quindi cura di lei prima dell'infortunio.
Il motivo è infondato.
In relazione al pregiudizio di natura morale denunciato dal consistente nella Pt_1
pena e nell'angoscia provate per le condizioni in cui versava la madre a seguito del sinistro, va osservato che le sofferenze fisiche della danneggiata derivanti dalla frattura della spalla e del polso non sono tali da ritenere che possa essersi ingenerato un pagina 25 di 33 apprezzabile impatto emotivo sul figlio, trattandosi di un'evenienza della vita quotidiana di carattere non sconvolgente.
Non potrebbe darsi luogo, poi, al ristoro delle sofferenze interiori patite per la consapevolezza dell'avvicinarsi della morte della madre, posto che, come già
evidenziato sub 3.2, la sospensione della terapia citostatica determinata dall'infortunio non ha né provocato né agevolato il decesso, la cui causa va ricercata unicamente nella grave e avanzata patologia oncologica già in atto.
Le generiche affermazioni dell'appellante, fra l'altro, non possono trovare dimostrazione attraverso le valutazioni contenute nella consulenza tecnica svolta nel grado precedente, in quanto in quel caso sono stati considerati i patimenti d'animo della danneggiata principale e non dei familiari.
Allo stesso modo, la mera titolarità di un rapporto familiare non è ritenuta un indice soddisfacente a giustificare la pretesa risarcitoria, “occorrendo di volta in volta
verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita
dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo
svolgimento” (Cass. Sez. Un.
1.7.02 n. 9556).
Del pari, va poi esclusa la sussistenza di un danno da lesione del rapporto parentale determinato da un asserito sconvolgimento della propria esistenza per la necessità di assistere la madre inferma.
Sotto questo profilo, deve essere evidenziata la genericità delle allegazioni prospettate dall'impugnante, il quale ha omesso di specificare in cosa si sarebbe concretato questo stravolgimento delle sue abitudini di vita, oltre l'assenza di prova sul punto.
Al riguardo, infatti, va ricordato che non è sufficiente lamentarsi per l'assistenza pagina 26 di 33 prestata a un familiare presso una struttura di ricovero o durante una malattia, rientrando tale attività tra i doveri minimi derivanti dalla consanguineità, dovendo piuttosto trattarsi di uno sconvolgimento dell'esistenza provocato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (Cass. 20.8.15 n. 16992).
Nella fattispecie in esame, inoltre, emergono diversi elementi gravi, precisi e concordarti diretti a sostenere proprio l'inesistenza di un tale pregiudizio, dal momento:
- che lo stesso consulente tecnico ha ritenuto che la paziente necessitasse di un'assistenza meramente generica (CTU, pagg. 48-49),
- che vi è prova che la cura della madre sia stata dapprima affidata a una residenza specializzata e successivamente all'assistenza di una collaboratrice.
Né, infine, si potrebbe richiamare in senso contrario quanto dichiarato dai testimoni in sede di escussione della prova orale, in quanto gli stessi si sono limitati ad affermare di avere visto il mentre aiutava la madre, circostanza che, per la sua vaghezza, di Pt_1
per sé non dimostra, neanche da un punto di vista presuntivo, uno stravolgimento delle abitudini di vita tale da concretare un danno all'esistenza e alle relazioni sociali.
La domanda di ristoro del danno iure proprio per macrolesione del congiunto non potrebbe comunque trovare accoglimento, in quanto il grado di invalidità riscontrato nella perizia tecnica (pari al 25%) si attesta ad una soglia ben inferiore rispetto a quella ritenuta idonea dalla Corte di cassazione, secondo la quale il danno parentale si configura solo in presenza di lesione gravi al punto tale da comportare una compromissione del rapporto parentale.
3.6 Con il quinto motivo d'appello si denuncia l'errata liquidazione del danno patrimoniale, precisandosi che il giudice di prime cure avrebbe riconosciuto solo una pagina 27 di 33 parte delle spese che erano state ritenute congrue dal consulente tecnico.
L'appellata non concorda sul punto, sostenendo che il giudice non sarebbe affatto vincolato alle valutazioni operate dal consulente tecnico, ben potendo riconoscere solo una quota delle spese sopportate, tanto che nella sentenza impugnata si specifica che sono state escluse tutte le voci reputate voluttuarie.
La censura è fondata.
In merito al profilo del danno patrimoniale, deve preliminarmente condividersi quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha riconosciuto la congruità dei soli esborsi sostenuti nei cinque mesi successivi alla data del sinistro del 2.4.19 (CTU, pagg.
49 e 52), giustificando tale posizione nel presupposto che le condizioni di minorata autonomia della danneggiata riscontrate nella visita oncologica ospedaliera del 5.9.19
apparivano del tutto assimilabili a quelle preesistenti all'infortunio (tenendo conto dell'età e della malattia neoplastica) e, quindi, non più riconducibili alle lesioni subite.
Ciò precisato, in base alle allegazioni e ai documenti forniti dall'appellante principale,
devono essere ristorate le spese sostenute in relazione:
- al soggiorno presso la struttura “Anni Sereni”, con esclusione degli esborsi estranei all'attività di assistenza, per un totale di € 5.496,88, di cui:
o € 2.046,95, per quanto concerne il mese di aprile 2019 (doc. n. 4 allegato dall'appellante con la citazione di primo grado, pag. 1),
o € 2.758,94, in riferimento al mese di maggio 2019 (doc. n. 4, pag. 2),
o € 667,36 (635,58+5% IVA), per il soggiorno nella prima settimana di giugno
2019 (doc. n. 4, pag. 3),
o € 23,63 (22,50+5% IVA), in relazione ai medicinali somministrati in pagina 28 di 33 struttura (doc. n. 4, pag. 4),
- quanto corrisposto per assistenza della collaboratrice, per la somma complessiva di
€ 3.196,49, analiticamente suddivisa in:
o € 468,00, per la busta paga di giugno 2019 (doc. n. 7, allegato dall'appellante con la citazione di primo grado, pagg. 1-2),
o € 1.019,00, in relazione agli emolumenti di luglio 2019 (doc. n. 7, pagg. 3-
4),
o € 1.010,00, per quanto concerne la retribuzione di agosto 2019 (doc. n. 7,
pagg. 5-7),
o € 114,49, relativi al versamento dei contributi riferiti al secondo CP_4
trimetre del 2019 (doc. n. 7, allegato, pagg. 23-24),
o la minor somma di € 500,00, in riferimento ai contributi del terzo CP_4
trimestre 2019 (doc. n. 7, pagg. 25-27), rispetto a quella di € 750,00, in quanto riferita anche al mese di settembre (da escludere secondo le valutazioni del perito),
o € 85,00, per i servizi di consulenza per le pratiche di assunzione (doc. n. 7,
pag. 19).
A tale cifra, devono poi aggiungersi gli importi sostenuti per le spese mediche, pari ad €
336,00 (doc. n. 24, allegato dall'appellante con la citazione di primo grado).
In conclusione, la somma che deve essere ristorata a titolo di danno patrimoniale subito a seguito dell'infortunio è uguale ad € 9.029,37.
3.7 Avuto poi riguardo al sesto argomento di censura si sottolinea che l'accoglimento dei precedenti motivi comporterebbe una rideterminazione delle spese di lite secondo lo pagina 29 di 33 scaglione successivo. Si segnala, infine, che gli atti di primo grado sarebbero stati redatti con richiami ipertestuali ai documenti depositati, sicché il primo giudice avrebbe dovuto applicare l'aumento del 30% del compenso in ottemperanza al comma 1 bis
dell'art. 4 del D.M. n. 55/14, introdotto dal D.M. n. 147/22.
La parte appellata osserva che la liquidazione delle competenze del precedente grado sarebbe avvenuta individuando il corretto scaglione sulla base del risarcimento riconosciuto e, di conseguenza, la censura non potrebbe trovare accoglimento.
Il motivo è fondato.
Alla luce della riforma della sentenza di primo grado a seguito dell'accoglimento delle censure sub
3.2 e 3.6, la maggior somma riconosciuta a tiolo di risarcimento all'appellante principale comporta la necessità di rivedere la ripartizione delle spese di lite, per la quale si rinvia al successivo punto sub 4.
La critica, invece, non può trovare accoglimento sotto l'ulteriore profilo sollevato dall'appellante principale, relativo alla maggiorazione del compenso per la predisposizione degli atti di parte con l'inserimento di collegamenti ipertestuali.
Sul punto, va rilevato che l'appellante ha impostato in questo modo unicamente la comparsa conclusionale e la memoria di replica del primo grado, ragion per cui può
ritenersi che tale attività non abbia recato alcun apprezzabile beneficio allo studio della causa, ormai già ampiamente esaminata dal giudice a quel punto del giudizio.
La stessa Corte di cassazione, d'altronde, ha affermato che “la mera utilizzazione di
modalità telematiche non giustifica, di per sé, l'incremento del compenso. Non si tratta,
in altre parole, di una maggiorazione obbligatoria: la norma rimette al giudice di
valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la
pagina 30 di 33 decisione, conferendogli un potere discrezionale […] insindacabile in sede di
legittimità, fatto salvo il controllo sulla motivazione” (Cass. ord. 11.4.25 n. 9464).
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 14.103,00 quanto al giudizio di primo grado e in € 9.991,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
pagina 31 di 33 Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 2.552,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.628,00
Fase istruttoria I^ grado € 5.670,00
Fase decisionale I^ grado € 4.253,00
Totale € 14.103,00
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Oltre a ciò, devono poi porsi a carico della parte soccombente le spese di CTU e di
CTP.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 2346/2023, depositata in data
12.12.23:
1) condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
quale erede universale della defunta , la somma di € 59.234,11, Controparte_3
oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo saldo;
2) condanna a rifondere in favore della Controparte_1
controparte le spese processuali che liquida in € 14.103,00 per il primo grado ed in €
pagina 32 di 33 9.991,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Franco Zorzetto, dichiaratosi procuratore antistatario,
3) pone le competenze di CTU e CTP a carico di . Controparte_1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del primo ottobre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 33 di 33