Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 3-2-25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 3281/2024 IL GIUDICE ONORARIO FRANCESCO DONNALOIA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente sentenza
Vertente tra
(CF e. (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), attori rappresentati e difesi dall'avv. Nestore Thiery C.F._2
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
Conclusione delle parti: come da verbale che qui si abbia integralmente riportato
Fatto e diritto
Gli attori conveniva innanzi a questo tribunale la società conveuta assumendo di aver stipulato un contratto relativo alla fornitura e posa in opera dei mobili d arredo indicati nell'ordine del 27.07.2023 ed hanno integralmente corrisposto il prezzo pattuito di euro 20.000,00. Sosetnevano che nel febbraio
2024 vennero consegnati i mobili e presentavano delle difformità e/o vizi che gli attori hanno immediatamente denunciato al venditore.
Il venditore si era impegnato a consegnare entro maggio 2024 i beni che presentavano le difformità
e/o i vizi denunciati dagli attori, così come analiticamente descritti nella scrittura redatta di pugno da una dipendente del convenuto che avrebbe sottoscritto il foglio;
Nonostante i numerosi solleciti ed inviti bonari ad adempiere a quanto contrattualmente previsto, il convenuto non ha mai fornito alcun positivo riscontro.
Concludevano accertarsi il grave inadempimento del convenuto e dichiarare risolto il contratto con conseguente condanna del convenuti alla restituzione del prezzo corrisposto di euro 20.000, oltre interessi;
in subordine, qualora l'inadempimento non dovesse essere ritenuto grave, ridurre il prezzo e condannare il convenuto alla restituzione del prezzo corrisposto in eccesso, oltre interessi;
In ogni caso, condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori da quantificare in via equitativa. La società convenuta rimaneva contumace.
Passando all'esame del merito la domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
Dalla documentazione in atti, in particolare dal contratto è vero che tra le parti intervenne il predetto contratto di fornitura e posa in opera del mobilio.
La scrittura privata sottoscritta dalla dipendente della convenuta che conferma sia che parte dei mobili non sono stati consegnati e sia che parte dei mobili consegnati a febbraio presentavano vizi e difformità.
Ai sensi dell'art. 215, comma 1, c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si considera riconosciuta se la parte a cui è attribuita è contumace, salvo quanto previsto dall'art. 293, comma 3;
In diritto si rileva quanto segue.
In questa sede va applicata la disciplina che vede negli articoli 130 e 132 (del codice del consumo) la sua maggiore esplicazione, con riguardo principalmente ai diritti del consumatore e ai termini di legge da osservare.
Si tenga presente la costante (e anche recente) giurisprudenza in materia, indispensabile per integrarne e comprenderne al meglio le relative implicazioni. Si riporti, per quel che qui interessa, innanzitutto il testo di legge degli articoli suindicati del codice del consumo.
In primis, l'articolo 130 statuisce quanto segue:
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
È evidente dalla lettura della norma come il consumatore debba rivolgersi al venditore “finale” della catena distributiva (potendosi poi questo rivalere, con l'azione di regresso, disciplinata dall'articolo 131 del suddetto codice, nei confronti dei livelli superiori della medesima catena, come ad esempio il produttore), per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto.
Il consumatore, inoltre, ha piena libertà di scelta per quanto riguarda la riparazione e la sostituzione del prodotto (senza spese aggiuntive), a meno che queste non siano impossibili o eccessivamente onerose;
anche in tale ultimo caso, emerge il diritto di scelta del consumatore bensì, questa volta, tra la congrua riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto.
L'articolo 132 del codice del consumo, invece, statuisce che:
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Tale disposizione allora individua, tra l'altro, alcuni postulati fondamentali:
Il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del prodotto. Nella fattispecie il vizio si è presentato subito dopo la consegna dei mobili e il venditore lo ha confermato con la predetta scrittura privata. Considerato inoltre che:
il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
non vi è stata la sostituzione e la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore ne ha risolto la problematica.
Da quanto precede avendo l'attore chiesto in alternativa la sostituzione del mezzo o la risoluzione dichiara risolto il contratto tra le parti con obbligo di restituzione del prezzo pagato e contestuale riconsegna dei mobili.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale lo stesso non è stato provato e va disatteso.
Tale somma va maggiorata dagli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo anche per il terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di in persona del legale Parte_2 Controparte_1 appresentante p.t. così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la convenuta responsabile dei vizi lamentati dagli attori nella installazione e fornitura del mobilio per cui vi è causa;
2) Per l'effetto dichiara risolto il contratto e condanna il convenuto al restituzione in favore degli attori della somma di € 20.000 oltre interessi legali dalla domanda al sodisfo;
3) Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 264 per esborsi, € 2500 per compensi oltre iva cap e rimb. Forf. 15%. 4) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
Così deciso in
Taranto, 3-2-25 IL GIUDICE ONORARIO FRANCESCO DONNALOIA