TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6792/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Irollo
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Marcella Cataldi
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 27.05.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di aver presentato all' in data CP_1
13.12.2022 la domanda per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'assegno mensile di assistenza ma di non aver ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di aver quindi proposto ricorso per
ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva riconosciuto una percentuale di
1 invalidità pari al 54%; di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per Per_1 ottenere l'accertamento del requisito sanitario a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Dopo aver convocato il CTU a chiarimenti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, parte ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta invalida nella misura del 54%.
La parte ricorrente, pertanto, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha contestato l'erronea valutazione del quadro patologico sofferto, rilevando in particolare la
2 mancata valutazione della documentazione medica depositata in fase di atp con le note del 18.12.2023.
Invero il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie meglio descritte in perizia. In particolare, il consulente, invitato a rendere chiarimenti anche in ordine alla documentazione medica allegata in fase di atp, ha chiarito che “la ricorrente,
Sig.ra nata a [...], il Parte_1
08/07/1973, sia affetta da: Ø Artropatia infiammatoria- degenerativa in pazienta affetta da artrite reumatoide e obesità (cod. DM 05/02/92 – 93031): 50%. Ø Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico (cod. DM 05/02/92 –
64452): 15%. Ø Sindrome ansioso-depressiva reattiva (cod. DM
05/02/92 – 22073): 15%. Ø Esiti di cheratoplastica lamellare anteriore (DALK) nel 2013 e nel 2018 con lieve deficit visivo
(VCOdx 7/10; VCOsx 5/10) e cataratta incipiente (cod. DM
05/02/92 – 50314; 50095 ; 50036): 11% Ø Tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto”, rivalutando quindi le condizioni sanitarie della ricorrente ed attribuendo una percentuale di invalidità complessiva del 68%.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
Le spese di ctu relative alla fase atp devono invece porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni
3 contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si CP_1 liquidano come da separato decreto.
Aversa, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
4