Articolo 25 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
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29 marzo 1961
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30 gennaio 1966
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21 aprile 1968
Art. 25. (Congedo straordinario)

Compatibilmente con le esigenze di lavoro ed in seguito a domanda motivata, diretta al capo del personale, puo' essere accordato all'operaio un congedo straordinario della durata di giorni trenta.
La durata del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, puo' essere prorogata, sentito il Consiglio di amministrazione, per piu' lunghi periodi di tempo, senza assegni, contenuti entro il termine massimo di mesi diciotto. (3a) ((7a)) -------------- AGGIORNAMENTO (3a) Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A modifica di quanto previsto all' art. 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 , la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, puo' essere prorogata, sentito il Consiglio di amministrazione, per piu' lunghi periodi di tempo, senza assegni, fino ad un massimo di 12 mesi". -------------- AGGIORNAMENTO (4a) La L. 18 marzo 1968, n. 309 ha disposto (con l'art. 8,comma 1) che "A modifica di quanto previsto all' art. 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 , la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, puo' essere prorogata, sentito il Consiglio di amministrazione, per piu' lunghi periodi di tempo, senza assegni, fino ad un massimo di 12 mesi".
Entrata in vigore il 21 aprile 1968