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26 febbraio 2014
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16 luglio 2016
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20 febbraio 2020
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28 maggio 2026
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Art. 1072-bis.
(Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare ((, dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare)) ). ((138)) 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui ((alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 4-bis)) , allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianita' nel grado e' determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto ((ovvero del Direttore della Sanita' militare)) , in misura non superiore a: ((138)) a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica; a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare; c) due per i ruoli normali ((...)) del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico; (37) ((138)) c-bis) ((quattro per il ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare;)) ((138)) d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina ((, dell'Aeronautica e della Sanita' militare)) . ((138)) 2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo' essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.
------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017. --------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
(Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare ((, dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare)) ). ((138)) 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui ((alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 4-bis)) , allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianita' nel grado e' determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto ((ovvero del Direttore della Sanita' militare)) , in misura non superiore a: ((138)) a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica; a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare; c) due per i ruoli normali ((...)) del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico; (37) ((138)) c-bis) ((quattro per il ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare;)) ((138)) d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina ((, dell'Aeronautica e della Sanita' militare)) . ((138)) 2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo' essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.
------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017. --------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/08/2025, n. 7038Provvedimento: Pubblicato il 12/08/2025 N. 07038/2025REG.PROV.COLL. N. 05899/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5899 del 2022, proposto da EN MM, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Emilia, n. 81 e con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia; contro il Ministero della difesa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro …Leggi di più...
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