Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2023, n. 28301
CASS
Sentenza 9 ottobre 2023

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 4286/2022. Le parti in causa erano una ricorrente, che contestava un'ingiunzione fiscale emessa dalla Regione Puglia, e la Regione stessa, che sosteneva la legittimità della richiesta di restituzione di somme già erogate. La ricorrente sosteneva che il pagamento fosse dovuto in virtù di un diritto soggettivo riconosciuto da un provvedimento comunale, mentre la Regione affermava di aver agito in autotutela per revocare un pagamento ritenuto errato.

Il giudice ha accolto il quarto motivo del ricorso, stabilendo che non era necessario impugnare il provvedimento di revoca per opporsi all'ingiunzione fiscale. La Corte ha argomentato che, in caso di opposizione, il giudice deve accertare l'esistenza del diritto di credito vantato dalla parte opposta, e che l'ingiunzione fiscale non preclude la disapplicazione del provvedimento amministrativo contestato. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di garantire il diritto di difesa e l'accertamento dei diritti soggettivi in sede di opposizione.

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Massime1

Ai fini della proposizione di opposizione all'ingiunzione emessa dalla p.a., ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, per la restituzione delle somme pagate a titolo di contributo per i danni cagionati dalla siccità, in base all'art. 10 del d.l. n. 367 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 1991, non è necessaria la previa impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca su cui quella ingiunzione si fonda, posto che, avendo la lite ad oggetto l'esistenza (o meno) d'un diritto soggettivo di credito, spetta al giudice dell'opposizione accertare la fondatezza della pretesa e, se del caso, disapplicare il provvedimento amministrativo di revoca dell'ordine di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2023, n. 28301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28301
    Data del deposito : 9 ottobre 2023

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