2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.
3. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa almeno alla societa' di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.
4. La relazione di cui al comma 1 e' conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione.
5. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, puo' disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attivita' e gli obblighi di trasmissione del documento. ))