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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3567/2023 n.RG
TRA
CO AL rapp.to e dif. dall'Avv. OTTAVIO LEVITA;
RICORRENTE
E
INPS , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FUNARI ALESSANDRO;
RESISTENTE NONCHE' CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA IN LIQUIDAZIONE CON SEDE LEGALE IN CURTI (CE) ALLA VIA FOSSE ARDEATINE N.
1, IN PERSONA DEL SOGGETTO LIQUIDATORE P.T., DOTT. FRANCESCOPAOLO
VENTRIGLIA NOMINATO CON DECRETO DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA, AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L. N.26 DEL 26.02.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE, RAPP.TO E DIFESO GIUSTA PROCURA IN ALLEGATO DALL'AVV. VERONICA PERRONE, DALL'AVV. AL GALASSI E DALL'AVV.TO FRANCESCO GOGLIA RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2023 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio premettendo: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio resistente dal 5/01/1996 al 05/07/2019 con mansioni di pesatore e inquadramento nel quarto livello A in applicazione del CCNL Federambiente (a tempo indeterminato); che dopo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B. trasmetteva all'Inps - Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione Provinciale di Caserta) il modello 350P, quale prospetto di liquidazione dell'indennità premio di servizio propedeutico all'erogazione della prestazione;
che, atteso il lungo lasso temporale trascorso, provvedeva a richiedere il pagamento della prestazione all'ufficio INPS competente con pec del 21/04/2023; che l'INPS disattendeva la richiesta, inviando pec di risposta del 21/04/2023 in cui si dava atto “Si fa presente che per il
TFS/TFR in favore dei pubblici dipendenti valgono i principi di equivalenza e corrispondenza tra contribuzione e prestazione. L'art. 2116 del codice civile, che prevede l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni per tutte le forme di previdenza obbligatoria, fa salva la disciplina dettata da leggi speciali e le indennità di fine servizio e di fine rapporto in favore dei dipendenti pubblici sono ancora disciplinate da normative speciali (DPR 1032/1973, Legge
152/1968 e DPCM del 20 dicembre 1999) che non fanno riferimento né rinvio a tale articolo del codice . I periodi presenti in estratto sono i periodi dichiarati dall'amministrazione, la quale, però, non ha fatto seguire alle denunce i dovuti versamenti. In pratica non esistono versamenti contributivi a fronte delle denunce effettuate. Pertanto, non risultando versata, da parte dell'Ente, la relativa contribuzione non è possibile procedere per ora alla liquidazione delle prestazioni.
La problematica relativa al tfs/tfr di tutti gli ex dipendenti del Consorzio, oltre ad essere ben nota all'ente datore di lavoro, è stata portata all'attenzione degli organi superiori e della direzione generale, per cui non appena arriveranno direttive in merito ne daremo immediata comunicazione. Stanti così le cose, non resta alla scrivente linea che ribadire che la liquidazione delle prestazioni eventualmente spettanti dovrà sì avvenire, ma comunque nel più rigoroso rispetto delle regole di diritto positivo che informano la materia in esame, con peculiare riguardo alla prescrizione del diritto, nonché all'applicazione del principio cardine di corrispondenza tra prestazioni erogabili e versamenti contributivi effettuati”. Ciò premesso il NC agiva in giudizio nei confronti dell'Inps e del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione per sentire accertare il proprio diritto al pagamento del TFS/ indennità premio di servizio quantificato in €40.565,55 con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 5/01/1996 al 05/07/2019 con il Consorzio nonché per l'accertamento dell'omissione contributiva di quest'ultimo, con condanna al pagamento del compenso professionale oltre spese ed accessori Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'INPS il quale eccepiva la prescrizione quinquennale, sia quanto alla prestazione del Trattamento di Fine Servizio richiesto, sia quanto al versamento della contribuzione ai fini del TFS nonché la decadenza annuale dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/70 e succ. mod.
Si costituiva altresì il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, richiamando la normativa relativa alla natura giuridica del Consorzio stesso e quella in tema di pagamento del TFR, ritenendo sussistente la legittimazione dell'INPS in ordine al versamento del TFR ai dipendenti del C.U.B.
Deduceva, inoltre, la piena operatività del principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c. richiamando giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi. Concludeva chiedendo di “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Consorzio, in merito al pagamento del TFR/TFS, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento del TFR/TFS, con conseguente estromissione dal giudizio de quo;
con vittoria delle spese di lite”.
Con note di trattazione scritta per l'udienza dell'01/04/2025 parte ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto pagamento, da parte dell'Inps, con valuta del 21.05.2024 di euro 39.400,88 a titolo di TFR comprensivo di interessi per ritardato pagamento, al netto delle imposte sulla maggiore somma lorda richiesta in ricorso di euro 40.565,56. All'udienza dell'1-4-2025 il GL decideva con sentenza contestuale all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc le cui motivazioni di seguito si illustrano. Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte .La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto, con valuta del 21/05/2024, come da prospetto di liquidazione, il pagamento dell'importo di euro 39.400,88 comprensivo di interessi per ritardato pagamento e al netto delle imposte sulla maggiore somma lorda richiesta in ricorso di euro 40.565,56. Va rilevato che pur essendo l'importo corrisposto dall'Istituto inferiore a quello richiesto dalla parte in ricorso, la richiesta da parte della stessa di dichiararsi la cessazione della materia del contendere reca in sé la rinuncia all'eccedenza, ritenendosi evidentemente satisfattivo tale minore importo.
Residua la questione delle spese da liquidare secondo il principio della soccombenza virtuale- Considerato che il pagamento della prestazione rivendicata è intervenuto nel corso del giudizio (21/05/2024) le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l'INPS sono compensate per metà con condanna dell'Inps al pagamento in favore della parte ricorrente della somma residua liquidata in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 con applicazione dei parametri minimi e senza liquidazione della fase istruttoria. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed il CUB per la mancanza di res controversa in ordine alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
PQM
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per metà le spese di lite nei rapporti con l'Inps e condanna l'Istituto al pagamento della restante parte che liquida in euro 1.645,00 oltre ad Iva e cpa come per legge e rimborso forfettario in misura pari al 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
- Compensa integralmente le spese tra la parte ricorrente ed il CUB.
Si Comunichi
Così' deciso in Nola 01/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3567/2023 n.RG
TRA
CO AL rapp.to e dif. dall'Avv. OTTAVIO LEVITA;
RICORRENTE
E
INPS , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FUNARI ALESSANDRO;
RESISTENTE NONCHE' CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA IN LIQUIDAZIONE CON SEDE LEGALE IN CURTI (CE) ALLA VIA FOSSE ARDEATINE N.
1, IN PERSONA DEL SOGGETTO LIQUIDATORE P.T., DOTT. FRANCESCOPAOLO
VENTRIGLIA NOMINATO CON DECRETO DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA, AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L. N.26 DEL 26.02.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE, RAPP.TO E DIFESO GIUSTA PROCURA IN ALLEGATO DALL'AVV. VERONICA PERRONE, DALL'AVV. AL GALASSI E DALL'AVV.TO FRANCESCO GOGLIA RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2023 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio premettendo: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio resistente dal 5/01/1996 al 05/07/2019 con mansioni di pesatore e inquadramento nel quarto livello A in applicazione del CCNL Federambiente (a tempo indeterminato); che dopo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B. trasmetteva all'Inps - Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione Provinciale di Caserta) il modello 350P, quale prospetto di liquidazione dell'indennità premio di servizio propedeutico all'erogazione della prestazione;
che, atteso il lungo lasso temporale trascorso, provvedeva a richiedere il pagamento della prestazione all'ufficio INPS competente con pec del 21/04/2023; che l'INPS disattendeva la richiesta, inviando pec di risposta del 21/04/2023 in cui si dava atto “Si fa presente che per il
TFS/TFR in favore dei pubblici dipendenti valgono i principi di equivalenza e corrispondenza tra contribuzione e prestazione. L'art. 2116 del codice civile, che prevede l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni per tutte le forme di previdenza obbligatoria, fa salva la disciplina dettata da leggi speciali e le indennità di fine servizio e di fine rapporto in favore dei dipendenti pubblici sono ancora disciplinate da normative speciali (DPR 1032/1973, Legge
152/1968 e DPCM del 20 dicembre 1999) che non fanno riferimento né rinvio a tale articolo del codice . I periodi presenti in estratto sono i periodi dichiarati dall'amministrazione, la quale, però, non ha fatto seguire alle denunce i dovuti versamenti. In pratica non esistono versamenti contributivi a fronte delle denunce effettuate. Pertanto, non risultando versata, da parte dell'Ente, la relativa contribuzione non è possibile procedere per ora alla liquidazione delle prestazioni.
La problematica relativa al tfs/tfr di tutti gli ex dipendenti del Consorzio, oltre ad essere ben nota all'ente datore di lavoro, è stata portata all'attenzione degli organi superiori e della direzione generale, per cui non appena arriveranno direttive in merito ne daremo immediata comunicazione. Stanti così le cose, non resta alla scrivente linea che ribadire che la liquidazione delle prestazioni eventualmente spettanti dovrà sì avvenire, ma comunque nel più rigoroso rispetto delle regole di diritto positivo che informano la materia in esame, con peculiare riguardo alla prescrizione del diritto, nonché all'applicazione del principio cardine di corrispondenza tra prestazioni erogabili e versamenti contributivi effettuati”. Ciò premesso il NC agiva in giudizio nei confronti dell'Inps e del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione per sentire accertare il proprio diritto al pagamento del TFS/ indennità premio di servizio quantificato in €40.565,55 con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 5/01/1996 al 05/07/2019 con il Consorzio nonché per l'accertamento dell'omissione contributiva di quest'ultimo, con condanna al pagamento del compenso professionale oltre spese ed accessori Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'INPS il quale eccepiva la prescrizione quinquennale, sia quanto alla prestazione del Trattamento di Fine Servizio richiesto, sia quanto al versamento della contribuzione ai fini del TFS nonché la decadenza annuale dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/70 e succ. mod.
Si costituiva altresì il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, richiamando la normativa relativa alla natura giuridica del Consorzio stesso e quella in tema di pagamento del TFR, ritenendo sussistente la legittimazione dell'INPS in ordine al versamento del TFR ai dipendenti del C.U.B.
Deduceva, inoltre, la piena operatività del principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c. richiamando giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi. Concludeva chiedendo di “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Consorzio, in merito al pagamento del TFR/TFS, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento del TFR/TFS, con conseguente estromissione dal giudizio de quo;
con vittoria delle spese di lite”.
Con note di trattazione scritta per l'udienza dell'01/04/2025 parte ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto pagamento, da parte dell'Inps, con valuta del 21.05.2024 di euro 39.400,88 a titolo di TFR comprensivo di interessi per ritardato pagamento, al netto delle imposte sulla maggiore somma lorda richiesta in ricorso di euro 40.565,56. All'udienza dell'1-4-2025 il GL decideva con sentenza contestuale all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc le cui motivazioni di seguito si illustrano. Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte .La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto, con valuta del 21/05/2024, come da prospetto di liquidazione, il pagamento dell'importo di euro 39.400,88 comprensivo di interessi per ritardato pagamento e al netto delle imposte sulla maggiore somma lorda richiesta in ricorso di euro 40.565,56. Va rilevato che pur essendo l'importo corrisposto dall'Istituto inferiore a quello richiesto dalla parte in ricorso, la richiesta da parte della stessa di dichiararsi la cessazione della materia del contendere reca in sé la rinuncia all'eccedenza, ritenendosi evidentemente satisfattivo tale minore importo.
Residua la questione delle spese da liquidare secondo il principio della soccombenza virtuale- Considerato che il pagamento della prestazione rivendicata è intervenuto nel corso del giudizio (21/05/2024) le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l'INPS sono compensate per metà con condanna dell'Inps al pagamento in favore della parte ricorrente della somma residua liquidata in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 con applicazione dei parametri minimi e senza liquidazione della fase istruttoria. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed il CUB per la mancanza di res controversa in ordine alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
PQM
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per metà le spese di lite nei rapporti con l'Inps e condanna l'Istituto al pagamento della restante parte che liquida in euro 1.645,00 oltre ad Iva e cpa come per legge e rimborso forfettario in misura pari al 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
- Compensa integralmente le spese tra la parte ricorrente ed il CUB.
Si Comunichi
Così' deciso in Nola 01/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Fucci