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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19155/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. PAOLA FALETTI e l'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
LAMBERTI
e
(c.f ) con l'avv. PAOLA FALETTI e l'avv. LAURA Controparte_1 C.F._2
LAMBERTI
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, in data 18.06.2005 nel Comune di Castellammare di ST (NA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellammare di ST (NA) al n. 174, parte II, serie A, anno
2005).
1 3. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori i quali continueranno ad Per_1
assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute. Il minore manterrà stabile residenza presso la madre. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della prole, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire al figlio un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico;
4. I genitori si impegnano a far sì che il figlio conservi e coltivi rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod. civ., ciascuno nei periodi di propria competenza;
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre vedrà e terrà con sé il figlio ogni qualvolta quest'ultimo lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli scolastici ed extrascolastici del figlio e comunque almeno:
- tre sere alla settimana, con possibilità per il padre di fermarsi a cena con il figlio presso l'abitazione della IG.ra ove il figlio lo desideri e compatibilmente con gli impegni della IG.ra . CP_1 CP_1
Gli incontri potranno essere concordati direttamente tra padre e figlio e successivamente comunicati alla IG.ra ; CP_1
- tutti i sabati a pranzo, con possibilità per il padre di fermarsi a pranzo con il figlio presso l'abitazione della IG.ra , ove il figlio lo desideri e compatibilmente con gli impegni della IG.ra . CP_1 CP_1
Gli incontri potranno essere concordati direttamente tra padre e figlio e successivamente comunicati alla IG.ra ; CP_1
- in ogni altro momento della settimana, compresi il sabato pomeriggio e la domenica, compatibilmente con gli impegni del figlio e previo accordo con la IG.ra ; - il padre potrà fermarsi a dormire con il CP_1 figlio presso l'abitazione della IG.ra , ogni qualvolta quest'ultima si assenterà da casa per più CP_1
giorni.
La IG.ra comunicherà al IG. con congruo anticipo le date in cui non sarà a casa;
CP_1 Pt_1
- durante le vacanze natalizie, pasquali, estive e negli altri periodi di vacanza i genitori si accorderanno per tenere con sé il figlio, secondo quanto da quest'ultimo desiderato e compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli scolastici ed extrascolatici del figlio;
6. Considerate le attuali eIGenze del figlio, il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza, le risorse economiche e reddituali di entrambi i genitori, i rispettivi tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti, le parti concordano che il padre verserà alla madre, entro il giorno 28 di ogni mese, un importo pari al 50% delle spese di volta in volta sostenute
2 dalla madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio , sino a quando quest'ultimo manterrà Per_1 la residenza presso l'abitazione della madre. Le spese che dovranno essere rimborsate nella misura del 50%, previa presentazione dei documenti giustificativi, attengono a: vitto (inteso come generi alimentari), utenze dell'abitazione (ivi comprese le spese per il depuratore dell'acqua), connessione internet, n. 1 piattaforma televisiva streaming, spese di trasporto di (abbonamento mezzi pubblici), parrucchiere ed estetista Per_1
del figlio, cancelleria per la scuola, abbigliamento di base necessario, medicinali da banco. Resta inteso che, nel caso in cui il figlio decida di andare a vivere con il padre, la madre sarà tenuta a versare a titolo di contributo al mantenimento un importo mensile pari a € 200,00, sino a quando non sarà stabilito giudizialmente l'esatto importo del contributo al mantenimento dovuto sulla base dei redditi della madre.
L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, dopo un anno dall'emissione della sentenza di omologazione della separazione.
7. I genitori si accollano inoltre nella misura del 50% ciascuno le spese non comprese nel mantenimento ordinario, come disposto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia ed in particolare:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III. trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV. tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II. cure termali e fisioterapiche;
III. farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III. gite scolastiche senza pernottamento;
IV. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II. corsi di specializzazione;
III. gite scolastiche con pernottamento;
IV. corsi di recupero e lezioni private;
V. alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne a) spese che non richiedono il preventivo accordo: I. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Il. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: I. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II. corsi di lingua straniera;
III. viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
3 8. I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o carta d'identità – o documento valido ai fini dell'espatrio - del figlio, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
9. L'assegno unico continuerà ad essere erogato nella misura del 100% al padre il quale provvederà a versarlo sulla carta prepagata del figlio a titolo di paghetta mensile. Nel momento in cui il figlio non avrà più diritto all'assegno unico e/o dovesse avere l'eIGenza di avere a disposizione maggiori somme di denaro,
i coniugi concordano sin da ora di integrare e/o corrispondere al figlio una paghetta mensile, nella misura del 50% ciascuno, sino alla concorrenza di € 200,00 mensili;
10. I genitori si impegnano a trasferire la somma di € 9.000,00, attualmente depositata sul conto corrente intestato al IG. su un conto corrente intestato al figlio ovvero ad investire tale cifra in titoli Pt_1 Per_1
di stato o postali o in altre forme di investimento non a rischio di capitale;
11. La casa familiare sita in Brescia, via Traversa IV n. 179 Villaggio Sereno di proprietà della IG.ra resterà alla stessa assegnata con tutti gli arredi, i mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili CP_1
contenuti nella predetta abitazione.
12. Il IG. si impegna a lasciare la casa familiare, restituendone le chiavi, entro 10 giorni Parte_1
dalla data di omologa della separazione prelevando tutti i propri effetti personali e cambiando il proprio indirizzo di residenza.
13. I coniugi concordano di effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura Clio targata FM778PW in favore della IG.ra che se ne assumerà il relativo costo e di lasciare in comodato d'uso alla madre CP_1 del IG. l'autovettura Clio targata ED013FH sino a quando necessario. Ognuno si farà carico delle Pt_1 spese della propria autovettura (assicurazione, bollo, manutenzione ecc…).
14. I coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere, anche a titolo di mantenimento l'uno dell'altro e viceversa, ad esclusione di quanto convenuto nei punti precedenti.
15. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/06/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Castellammare Di ST (atto n. 174, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19155/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. PAOLA FALETTI e l'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
LAMBERTI
e
(c.f ) con l'avv. PAOLA FALETTI e l'avv. LAURA Controparte_1 C.F._2
LAMBERTI
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, in data 18.06.2005 nel Comune di Castellammare di ST (NA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellammare di ST (NA) al n. 174, parte II, serie A, anno
2005).
1 3. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori i quali continueranno ad Per_1
assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute. Il minore manterrà stabile residenza presso la madre. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della prole, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire al figlio un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico;
4. I genitori si impegnano a far sì che il figlio conservi e coltivi rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod. civ., ciascuno nei periodi di propria competenza;
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre vedrà e terrà con sé il figlio ogni qualvolta quest'ultimo lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli scolastici ed extrascolastici del figlio e comunque almeno:
- tre sere alla settimana, con possibilità per il padre di fermarsi a cena con il figlio presso l'abitazione della IG.ra ove il figlio lo desideri e compatibilmente con gli impegni della IG.ra . CP_1 CP_1
Gli incontri potranno essere concordati direttamente tra padre e figlio e successivamente comunicati alla IG.ra ; CP_1
- tutti i sabati a pranzo, con possibilità per il padre di fermarsi a pranzo con il figlio presso l'abitazione della IG.ra , ove il figlio lo desideri e compatibilmente con gli impegni della IG.ra . CP_1 CP_1
Gli incontri potranno essere concordati direttamente tra padre e figlio e successivamente comunicati alla IG.ra ; CP_1
- in ogni altro momento della settimana, compresi il sabato pomeriggio e la domenica, compatibilmente con gli impegni del figlio e previo accordo con la IG.ra ; - il padre potrà fermarsi a dormire con il CP_1 figlio presso l'abitazione della IG.ra , ogni qualvolta quest'ultima si assenterà da casa per più CP_1
giorni.
La IG.ra comunicherà al IG. con congruo anticipo le date in cui non sarà a casa;
CP_1 Pt_1
- durante le vacanze natalizie, pasquali, estive e negli altri periodi di vacanza i genitori si accorderanno per tenere con sé il figlio, secondo quanto da quest'ultimo desiderato e compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli scolastici ed extrascolatici del figlio;
6. Considerate le attuali eIGenze del figlio, il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza, le risorse economiche e reddituali di entrambi i genitori, i rispettivi tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti, le parti concordano che il padre verserà alla madre, entro il giorno 28 di ogni mese, un importo pari al 50% delle spese di volta in volta sostenute
2 dalla madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio , sino a quando quest'ultimo manterrà Per_1 la residenza presso l'abitazione della madre. Le spese che dovranno essere rimborsate nella misura del 50%, previa presentazione dei documenti giustificativi, attengono a: vitto (inteso come generi alimentari), utenze dell'abitazione (ivi comprese le spese per il depuratore dell'acqua), connessione internet, n. 1 piattaforma televisiva streaming, spese di trasporto di (abbonamento mezzi pubblici), parrucchiere ed estetista Per_1
del figlio, cancelleria per la scuola, abbigliamento di base necessario, medicinali da banco. Resta inteso che, nel caso in cui il figlio decida di andare a vivere con il padre, la madre sarà tenuta a versare a titolo di contributo al mantenimento un importo mensile pari a € 200,00, sino a quando non sarà stabilito giudizialmente l'esatto importo del contributo al mantenimento dovuto sulla base dei redditi della madre.
L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, dopo un anno dall'emissione della sentenza di omologazione della separazione.
7. I genitori si accollano inoltre nella misura del 50% ciascuno le spese non comprese nel mantenimento ordinario, come disposto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia ed in particolare:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III. trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV. tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II. cure termali e fisioterapiche;
III. farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III. gite scolastiche senza pernottamento;
IV. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II. corsi di specializzazione;
III. gite scolastiche con pernottamento;
IV. corsi di recupero e lezioni private;
V. alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne a) spese che non richiedono il preventivo accordo: I. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Il. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: I. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II. corsi di lingua straniera;
III. viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
3 8. I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o carta d'identità – o documento valido ai fini dell'espatrio - del figlio, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
9. L'assegno unico continuerà ad essere erogato nella misura del 100% al padre il quale provvederà a versarlo sulla carta prepagata del figlio a titolo di paghetta mensile. Nel momento in cui il figlio non avrà più diritto all'assegno unico e/o dovesse avere l'eIGenza di avere a disposizione maggiori somme di denaro,
i coniugi concordano sin da ora di integrare e/o corrispondere al figlio una paghetta mensile, nella misura del 50% ciascuno, sino alla concorrenza di € 200,00 mensili;
10. I genitori si impegnano a trasferire la somma di € 9.000,00, attualmente depositata sul conto corrente intestato al IG. su un conto corrente intestato al figlio ovvero ad investire tale cifra in titoli Pt_1 Per_1
di stato o postali o in altre forme di investimento non a rischio di capitale;
11. La casa familiare sita in Brescia, via Traversa IV n. 179 Villaggio Sereno di proprietà della IG.ra resterà alla stessa assegnata con tutti gli arredi, i mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili CP_1
contenuti nella predetta abitazione.
12. Il IG. si impegna a lasciare la casa familiare, restituendone le chiavi, entro 10 giorni Parte_1
dalla data di omologa della separazione prelevando tutti i propri effetti personali e cambiando il proprio indirizzo di residenza.
13. I coniugi concordano di effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura Clio targata FM778PW in favore della IG.ra che se ne assumerà il relativo costo e di lasciare in comodato d'uso alla madre CP_1 del IG. l'autovettura Clio targata ED013FH sino a quando necessario. Ognuno si farà carico delle Pt_1 spese della propria autovettura (assicurazione, bollo, manutenzione ecc…).
14. I coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere, anche a titolo di mantenimento l'uno dell'altro e viceversa, ad esclusione di quanto convenuto nei punti precedenti.
15. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/06/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Castellammare Di ST (atto n. 174, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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