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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/09/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 29.9.25
Causa n. 1188 2024
Sono comparsi
• l'avv. Giorgio Cugola per la parte ricorrente;
• l'avv. Daniela Guarino per . CP_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense il dott. e la dr.ssa Persona_1 Per_2
[...]
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti,
autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 29.9.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1188 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 12.6.24 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUGOLA Parte_1 C.F._1
GIORGIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CUGOLA GIORGIO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA presso il difensore avv. GUARINO
DANIELA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.6.24 , titolare di pensione categoria Parte_1
superstiti, evidenzia che:
- in data 05/04/22, le fu notificato un provvedimento di “recupero importo non dovuto pagato sulla pensione” (doc. 1) col quale l le comunicava di averle pagato un importo CP_1 non dovuto sulla pensione di € 42.934,04 lordi relativamente al periodo 01/10/2022 –
31/03/2023 (originato dalla parziale eccedente erogazione della quota di pensione di reversibilità nei periodi in cui il di lei figlio maggiorenne contitolare non aveva diritto alla propria ulteriore relativa quota per non essere iscritto a corsi di frequenza universitaria);
- le fu conseguentemente intimato il pagamento di € 31.975,39 netti (dedotte le trattenute fiscali) da versare quanto ad € 10.663,56 con avviso PA ed il rimanente in trattenute mensili sulla pensione di € 280,41 a decorrere dalla rata 05/2023 ed € 298.81 a decorrere dalla rata 04/2024;
1 - la ricorrente, nel detto periodo, aveva ricevuto solo i pagamenti dall' come CP_1
indicati negli allegati documenti (doc. 3) che dimostrano documentalmente come non fosse stato percepito nulla di più del dovuto;
- all'esito del ricorso proposto in via amministrativa (doc 4) l rettificò (doc 5) il CP_1 precedente provvedimento quanto a importo e periodo dell'indebito, così motivando:
<< A seguito del decesso del sig. avvenuto in data 17/03/2020 si è provveduto a Persona_3 liquidare con rata 05/2020, con arretrati dal 01/04/2020, alla ricorrente sig.ra , vedova del de Parte_1 cuis, la pensione indiretta n. 504374634, pari al 60% di quella spettante al dante causa, e al sig. Parte_2
, orfano maggiorenne studente, la pensione indiretta n. 50437462, pari al 20%.
[...]
L'orfano risultava infatti iscritto al terzo anno di Università (data immatricolazione anno accademico
2017/2018) fino al 31/10/2020.
Con la rata di novembre 2020 la ricorrente è rimasta vedova da sola senza orfani compartecipi e la sede ha pertanto provveduto ad applicare l'abbattimento di cui alla tabella F della legge 335/95.
A seguito della successiva domanda di pensione presentata il 05/10/2022 dal contitolare Parte_2
per il ripristino della propria quota di pensione per la nuova iscrizione alla laurea specialistica per
[...]
l'anno accademico 2022/2023 l'ufficio ha provveduto a riliquidare contestualmente la pensione della ricorrente revocando la trattenuta di alla tabella F per i mesi in cui è stata concessa la pensione al contitolare fino al
compimento del 26esimo anno di età dell'orfano, avvenuto il 31/01/2023.
In tale sede sono stati verificati i redditi all'Agenzia delle Entrate della sig.ra e la Parte_1 trattenuta per legge 335/95 è risultata inferiore a quella prevista dalla tabella F che prevede un abbattimento
nel caso specifico del 50% per tutto il periodo in cui l'orfano non è stato compartecipe, ossia dal 01/11/2020 al
31/10/2022 e dal 01/02/2023 in poi.
Da verifica effettuata su punto Fisco sono stati inseriti i seguenti redditi:
anno 2020 € 74.012 come da 730/2020 redditi 2019;
anno 2021 € 76.850 come da 730/2021 redditi 2020;
anno 2022 € 84.410 come da 730/2022 redditi 2021;
anno 2023 € 86.502 come da 730/2023 redditi 2022.
Dopo l'appuntamento con la ricorrente in data 17/05/2023 si è provveduto ad un ulteriore verifica dell'indebito e si è ricalcolata la pensione. Il debito è stato ridotto dell'importo di € 1.317,68 lordo. L'importo da restituire ammonta ora a 40.916,36 euro (42.934,04 - 1.317,68 euro).
Si evidenzia che il provvedimento impugnato riporta un errore formale relativo al periodo dell'indebito, che, come sopra rappresentato, risulta essere calcolato dal 01/11/2020 al 31/10/2022 e successivamente dal
01/02/2023 fino al 30/04/2023, con esclusione del periodo nel quale c'è stata la compartecipazione dell'orfano
(01/05/2020 - 31/10/2020 e successivamente 01/11/2022 - 31/01/2023)>>.
- l a decorrere dal primo provvedimento (come detto poi revocato) aveva CP_1
cominciato a trattenere dalla pensione gli importi mensili di cui alla tabella di pag.3 ric.;
- la ricorrente ha contestato (senza esito) anche questa rettifica “in quanto nel nostro ordinamento è prevista la irripetibilità delle somme percepite in buona fede” ed anche
2 perché “l'Istituto avrebbe dovuto chiedere non la somma lorda ma quella depurata dalle tasse pagate sulle somme erogate dall'Ente”; e comunque non era dovuto il rimborso della rata di aprile 2023 per la quale era stata correttamente operata la trattenuta al 50%.
In punto di diritto allega l'irripetibilità delle somme ex artt. 52 c.2 L.88/89 e 13 c.1
L.412/91 mancando il dolo della pensionata;
né furono da lei omesse segnalazioni di fatti incidenti su an e quantum della prestazione, essendo l'ente a conoscenza della mancata iscrizione ai corsi universitari del di lei figlio avendo l sospeso i Parte_2 CP_1 pagamenti della pensione al figlio sin dal 30.9.20. Ribadisce l'erroneità delle somme richieste sia perché “al lordo delle trattenute fiscali” invece che al netto sia per l'aver richiesto la restituzione della rata di aprile 2023, da ritenersi esclusa dall'indebito.
L si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, allegando in fatto che: CP_1
1) quanto al conteggio delle somme asseritamente avvenuto “al lordo” secondo la ricorrente, la nota del 30/03/23 indica chiaramente l'importo del debito al lordo delle tasse
(Euro 42.934,04) e l'importo del debito al netto da restituire (Euro 31.975,39).
Precisamente, come specificato nel provvedimento stesso, l'importo lordo del debito di
€ 42.934,04 per il periodo 01/10/2022 al 31/03/2023 è suddiviso tra anni precedenti (€
39.849,62) ed anno corrente (€ 3.084,42).
L'importo degli anni precedenti è stato nettizzato con aliquota al 27,50% risultando un netto di € 28.890,97. A questo importo si aggiungono € 3.084,42 del residuo anno 2023 per un totale da restituire di € 31.975,39.
All'interno del periodo durante il quale il figlio contitolare della ricorrente non è stato iscritto all'Università e quindi si sarebbe dovuto operare l'abbattimento del 50% sulla quota della sig.ra , vi sono i tre mesi in cui la pensione non doveva essere assoggettata Pt_1
alla TAB. F legge 335/95, quelli dal 01/11/2022 al 31/01/2023 (iscrizione universitaria dell'orfano , nato nel gennaio 1997, fino al compimento del 26° anno Parte_2 di età). Il relativo importo di € 1.317,68 che invece spettava alla ricorrente è stato portato in compensazione con il maggior debito netto che si è ridotto ad Euro 30.657,71.
Infine, da tale ultimo importo vanno detratte le trattenute già effettuate che alla data del
31/03/2024 rendevano l'importo residuo pari ad Euro € 28.694,84.
2) quanto all'erroneo computo del mese di aprile 2023 l'ente rileva come gli Uffici dell avessero già confermato “l'errore” (meramente formale e non sostanziale) CP_1
risultando che sulla rata di aprile 2023 della prestazione fosse già stata in effetti applicata la trattenuta del 50% come rilevato dal ricorrente: l'errore, poi formalmente rettificato, non si è
3 riversato sull'entità dell'importo richiesto in restituzione poiché (seppur indicato anche il mese di aprile 2023 nel precedente provvedimento di “autotutela”, a diminuzione dell'indebito richiesto in prima istanza, in realtà l'ultimo mese considerato nei conteggi sarebbe stato quello di marzo 2023, come indicato anche nel provvedimento di rettifica del
30/03/23, ossia il provvedimento oggetto di rettifica.
In punto di diritto l sostiene che la fattispecie in esame esuli dalle ipotesi CP_1 contemplate nell'art. 52 cit., che presuppone il rilievo dell'elemento soggettivo del percipiente e la sussistenza di un errore commesso dall'ente nel liquidare prestazioni in realtà non dovute che abbia determinato un affidamento nel pensionato ignaro.
Dalla sospensione della quota di pensione spettante al figlio non Parte_2 poteva derivare automaticamente un “ricalcolo” della pensione della ricorrente poiché non è altrettanto automatico che il reddito della titolare sia, anno per anno, superiore al limite di legge previsto o di entità intermedia da provocare la decurtazione solo del 25% o del 40% e non del 50 o addirittura sia inferiore e quindi ininfluente sulla quota dal 60% che permarrebbe intatta a quella in corso di erogazione alla cessazione della contitolarità.
All'esito della prima udienza è stata acquisita documentazione integrativa dalla ricorrente che si è richiamata integralmente alla giurisprudenza del Tribunale di Mantova
(n.102/25 RG 861/24 pubbl. il 26.3.25) a suo dire vertente su questione identica.
La causa è stata rinviata con termine per note, all'udienza 28.2.25 e, quindi, all'odierna udienza, nella quale le parti hanno concluso come da verbale. La causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della sentenza.
* * *
1. Si affrontano preliminarmente le questioni attinenti alla sussistenza dell'an della prestazione indebita e, in seguito, del quantum della relativa somma.
In punto di diritto non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza mantovana indicata, che concerne chiaramente un caso diverso di indebito di natura assistenziale e non di indebito previdenziale. In quel caso l aveva peraltro sostenuto (ma non provato) che CP_1 la ricorrente “avrebbe comunicato falsamente un reddito inferiore rispetto a quello percepito nel 2021”. In parte motiva il giudice chiarisce che: “In materia di indebito assistenziale non esiste una norma specifica che disciplina chiaramente e incontrovertibilmente la ripetizione dell'indebito nel caso di concessione del beneficio in assenza dei requisiti reddituali in quanto l'articolo 13 della Legge nr. 412/1991 riguarda il solo indebito previdenziale”.
Dunque, non è di utilità per la risoluzione delle questioni rilevanti nel caso in scrutinio.
4 2. La controversia poggia su dati circostanziali e documentali che non sono contestati tra le parti e che non richiedono approfondimenti istruttori.
L'art. 1 c.41 L.335/95 stabilisce che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F, e che i limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, e che la cessazione della contitolarità di uno o più soggetti - nel caso di specie determinata dall'essere o meno iscritto il figlio della ricorrente ai corsi universitari nel periodo fino al suo Parte_2
compimento del 26° anno di età, ovvero sino al mese di gennaio 2023 - determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando l'importo della pensione (con decorrenza ed aumenti perequativi e di legge intervenuti nel tempo) in base alle aliquote di pertinenza dei restanti titolari aventi diritto “pro quota”.
3. Nel presente giudizio la ricorrente richiama le regole generali di irripetibilità dell'indebito per motivi reddituali ed allega, in sostanza, che, avendo sempre correttamente dichiarato i propri redditi al fisco e disponendo l'ente erogante di tutte le indicazioni (anche in relazione alla sospensione della pensione di reversibilità “pro quota” al figlio nel Parte_2 periodo di mancata iscrizione all'università), l fosse in condizione di conoscere tutti i CP_1
dati per calcolare le prestazioni pensionistiche di reversibilità (per madre vedova e figlio orfano) e per operare l'esatto calcolo delle rate e della quota di incumulabilità della pensione superstiti, avendo tutti i dati disponibili.
In realtà il principio di irripetibilità affermato dalla parte ricorrente, e dalla giurisprudenza richiamata, si riferiscono all'indebito per prestazioni di natura assistenziale, per le quali si è venuto affermando e consolidando il principio per cui “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita
l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando
l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”
5 (Cass. 28771/2018; conformi le successive Cass. 26036/2019, Cass. 31372/2019, Cass.
24133/2021, Cass. 24617/2022).
E sempre in materia di indebito assistenziale si è ribadito che “…in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.
38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020).
Nella disciplina delle prestazioni di assistenza sociale, quindi, in armonia con l'articolo
38 della Costituzione, non trova applicazione la regola civilistica della ripetizione dell'indebito prevalendo le esigenze di tutela dell'assicurato, a meno che questo non versi in dolo, situazione soggettiva idonea a far venire meno l'affidamento e la necessità di tutela del soggetto percettore.
4. Nel caso in esame si verte, al contrario, in materia di indebito su prestazioni di natura previdenziale - e non assistenziale – ambito nel quale il principio che regge il 'sottosistema previdenziale' è quello per cui l'irripetibilità della prestazione è subordinata al ricorrere di specifiche condizioni espressamente disciplinate dalla legge.
Il principio, sufficientemente consolidatosi, viene confermato anche nelle recenti sentenze della Suprema Corte laddove si ribadisce che “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 10337/2023; conforme la precedente
Cass. 5984/2022) (v. pure Trib. Roma 18/04/2024, n. 4689, est. Orrù; Tribunale sez. lav. -
Roma, 22/02/2023, n. 1816; Cass. Civ. Sez. lav. - 31/05/2025, n. 14673).
6 La disciplina dell'indebito previdenziale, e le condizioni cui è subordinata l'irripetibilità della prestazione, è dettata dall'articolo 52 della legge 88/1989, come autenticamente interpretato dall'articolo 13 della legge 412/1991.
Nel caso di specie, ai fini dell'irripetibilità sussistono i primi due elementi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ossia il pagamento di somme in base a formale e definitivo provvedimento debitamente comunicato all'interessato. Non sussiste, invece, il terzo elemento dell'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore. CP_
L , infatti, ha correttamente liquidato all'odierno appellante la prestazione ai superstiti in data 1.4.20 sulla base dei dati indicati nella domanda, mentre la necessità di procedere alla riliquidazione della stessa è originata dall'esame dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi incrociando i dati anche con la situazione reddituale del figlio della ricorrente e della sua permanenza nel circuito universitario.
Sul punto non si concorda con quanto affermato da parte ricorrente sul fatto che l CP_1
fosse onerato di operare in qualsiasi momento il ricalcolo disponendo di tutti i dati per effettuare il calcolo delle rate e della quota di incumulabilità della pensione ai superstiti.
Infatti, tralasciando di considerare il fatto che la riliquidazione della pensione superstiti avrebbe comunque necessitato di un provvedimento, è evidente che la verifica della situazione reddituale non poteva che avvenire secondo il dettato dell'articolo 13 L.412/91.
5. Quanto al quadro normativo di riferimento, si rileva che ai sensi dell'art. 52 L. n.
88/1989 "1 Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo
o colpa grave".
7 L'art. 13 L. 412/1991 prevede che "1 Le disposizioni di cui all'articolo 52 comma 2 della legge 9 marzo n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'Ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti CP_ dall'Ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2 L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
La Cassazione ha precisato che “In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l provvede al recupero di quanto eventualmente pagato CP_1
in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (Cass. sez. lav. sent. n. 13918 del
20.5.2021).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o
l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di CP_1
recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”
(Cass. sez. lav. ordin. n.15039 del 31/05/2019).
6. Dall'esame degli atti risulta che la prima nota di contestazione dell'indebito è il
CP_ provvedimento impugnato datato 05/04/2022, seguito dalla nota di rettifica dell
(emessa su ricorso della ricorrente) in data 13.11.23, e che dunque il debito della ricorrente, dovuto al ricalcolo della pensione per gli anni 2020 e 2021 (e poi, nella successiva rettifica, per gli anni 2022 e 2023), è scaturito a seguito della lettura automatica
8 dei redditi dichiarati dalla ricorrente (e dal ) all'Agenzia delle Entrate negli anni Parte_2
oggetto delle dichiarazioni reddituali successive.
CP_
La prima nota con la quale l ha comunicato l'indebito è dell'aprile 2022 e quindi il relativo procedimento di recupero è stato intrapreso ritualmente per gli anni dal 2020 entro lo scadere dell'anno successivo, il 2022, a quello della verifica, avvenuta a partire dalle dichiarazioni del 2020. Del resto, la stessa parte ricorrente non ha espressamente eccepito la decadenza dell'ente ex art. 13 comma 2 cit.
7. Ciò posto, deve ritenersi che la questione attinente al ricalcolo della pensione in conseguenza di intervenute modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli “errori” e dunque esula dalla sfera della “non ripetibilità”, soggiacendo invece alla regola di
“ripetibilità”, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2, che però nel caso in esame non viene in rilievo sia per la tempestività del ricalcolo che per mancanza di espressa eccezione in tal senso.
Il che deriva dalla circostanza fattuale per la quale, tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa, si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano
“immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così Corte Cost. n.166/96).
Nel caso di specie si verte in materia di pensione di reversibilità sogetta a trattenute che aumentano/diminuiscono al variare dei redditi comunicati anno per anno ed al ricorrere o venir meno del presupposto di iscrizione universitaria del figlio della ricorrente Parte_2
nel periodo dall'erogazione della pensione e fino al suo compimento del 26° anno di
[...]
età, ovvero sino al mese di gennaio 2023: il dato determina, difatti, la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolandosi l'importo della pensione (con decorrenza ed aumenti perequativi e di legge intervenuti nel tempo) in base alle aliquote di pertinenza dei restanti titolari aventi diritto “pro quota”.
Correttamente, dunque, l ha chiesto la restituzione dell'indebito originatosi dalla CP_1
parziale eccedente erogazione della quota di pensione di reversibilità della ricorrente nei periodi in cui il di lei figlio maggiorenne contitolare non avrebbe avuto diritto alla propria ulteriore relativa quota per non essere iscritto a corsi di frequenza universitaria: in sede di
9 verifica dei redditi all'Agenzia delle Entrate della ricorrente la trattenuta ex lege 335/95 è risultata inferiore a quella prevista dalla tabella F che prevede un abbattimento nel caso specifico del 50% per tutto il periodo in cui l'orfano non è stato compartecipe, ossia dal
01/11/2020 al 31/10/2022 e dal 01/02/2023 in poi.
8. Venendo a valutare il tema del quantum delle somme che l ha diritto a chiedere in CP_1
restituzione, parte ricorrente si duole del fatto che il debito avrebbe dovuto essere calcolato CP_ dall al netto di imposta e non al lordo.
Dai conteggi dimessi risulta che l'ammontare dell'indebito sia stato effettivamente calcolato al lordo delle imposte (lo stesso ente indica in € 42.934,04 la somma lorda, nettizzandola in € 28.890,97 con calcolo di aliquota al 27,5 %).
Il conteggio viene però operato con l'applicazione di un'aliquota valida in via generale ed astratta ma non riferibile al caso concreto, come può e deve avvenire nel caso in esame.
In tal senso coglie nel segno l'obiezione di parte ricorrente che, calcolando l'importo lordo in euro 39.765,08 alla luce dei cedolini versati in atti (v. note autorizzate 25.11.24), provvede a ricavarne il netto a fronte dei redditi della ricorrente per gli anni in esame: quindi, per gli anni 2020 e 2021 la tassazione aggiuntiva determinata dalla pensione scontava l'aliquota del 41% (redditi da 55.001 a 75 mila euro) e per gli anni 2022 e 2023 la aliquota del 43% (redditi oltre 75 mila euro) come da sottostante tabella
Ne consegue che la somma netta indebitamente corrisposta alla ricorrente e da restituire all è pari ad € 23.210,88 (ovvero € 39.765,08 - € 16.544,20), dalla quale CP_1 andranno detratti i ratei degli importi già restituiti all'ente mediante trattenuta sui ratei di pensione erogati alla ricorrente sino ad oggi.
10 Nel superiore conteggio non viene correttamente computato il mese di aprile 2023 per il quale lo stesso ente previdenziale aveva già confermato “l'errore” dovendosi escludere detta mensilità dal computo dell'indebito previdenziale.
9. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori in prossimità ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza della parte ricorrente, apprezzandosi fondate ragioni (nella determinazione astratta da parte dell CP_1 dell'aliquota fiscale non adeguata ai redditi effettivamente percepiti dalla ricorrente) per dichiarare compensate le spese di lite del presente giudizio nella misura di un terzo, gravando la parte ricorrente del carico dei restanti due terzi, liquidati come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata nelle tre fasi
(esclusa quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la legittimità della richiesta dell di restituzione degli importi erogati a parte ricorrente in CP_1
eccedenza a titolo di pensione di reversibilità nr 09914898 Pt_3
limitatamente all'importo di € 23.210,88, dalla quale andranno detratti i ratei degli importi già corrisposti mediante trattenuta sui ratei di pensione erogati alla ricorrente sino ad oggi, rigettando nel resto il ricorso;
2. dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, che globalmente determina in euro 3.300,00, e condanna a rifondere all i Parte_1 CP_1
rimanenti due terzi che liquida in complessivi €.2.200,00 per compensi oltre rimborso forf. 15%, IVA e CPA di legge se dovuti. Verona, 29 settembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
11
Causa n. 1188 2024
Sono comparsi
• l'avv. Giorgio Cugola per la parte ricorrente;
• l'avv. Daniela Guarino per . CP_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense il dott. e la dr.ssa Persona_1 Per_2
[...]
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti,
autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 29.9.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1188 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 12.6.24 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUGOLA Parte_1 C.F._1
GIORGIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CUGOLA GIORGIO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA presso il difensore avv. GUARINO
DANIELA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.6.24 , titolare di pensione categoria Parte_1
superstiti, evidenzia che:
- in data 05/04/22, le fu notificato un provvedimento di “recupero importo non dovuto pagato sulla pensione” (doc. 1) col quale l le comunicava di averle pagato un importo CP_1 non dovuto sulla pensione di € 42.934,04 lordi relativamente al periodo 01/10/2022 –
31/03/2023 (originato dalla parziale eccedente erogazione della quota di pensione di reversibilità nei periodi in cui il di lei figlio maggiorenne contitolare non aveva diritto alla propria ulteriore relativa quota per non essere iscritto a corsi di frequenza universitaria);
- le fu conseguentemente intimato il pagamento di € 31.975,39 netti (dedotte le trattenute fiscali) da versare quanto ad € 10.663,56 con avviso PA ed il rimanente in trattenute mensili sulla pensione di € 280,41 a decorrere dalla rata 05/2023 ed € 298.81 a decorrere dalla rata 04/2024;
1 - la ricorrente, nel detto periodo, aveva ricevuto solo i pagamenti dall' come CP_1
indicati negli allegati documenti (doc. 3) che dimostrano documentalmente come non fosse stato percepito nulla di più del dovuto;
- all'esito del ricorso proposto in via amministrativa (doc 4) l rettificò (doc 5) il CP_1 precedente provvedimento quanto a importo e periodo dell'indebito, così motivando:
<< A seguito del decesso del sig. avvenuto in data 17/03/2020 si è provveduto a Persona_3 liquidare con rata 05/2020, con arretrati dal 01/04/2020, alla ricorrente sig.ra , vedova del de Parte_1 cuis, la pensione indiretta n. 504374634, pari al 60% di quella spettante al dante causa, e al sig. Parte_2
, orfano maggiorenne studente, la pensione indiretta n. 50437462, pari al 20%.
[...]
L'orfano risultava infatti iscritto al terzo anno di Università (data immatricolazione anno accademico
2017/2018) fino al 31/10/2020.
Con la rata di novembre 2020 la ricorrente è rimasta vedova da sola senza orfani compartecipi e la sede ha pertanto provveduto ad applicare l'abbattimento di cui alla tabella F della legge 335/95.
A seguito della successiva domanda di pensione presentata il 05/10/2022 dal contitolare Parte_2
per il ripristino della propria quota di pensione per la nuova iscrizione alla laurea specialistica per
[...]
l'anno accademico 2022/2023 l'ufficio ha provveduto a riliquidare contestualmente la pensione della ricorrente revocando la trattenuta di alla tabella F per i mesi in cui è stata concessa la pensione al contitolare fino al
compimento del 26esimo anno di età dell'orfano, avvenuto il 31/01/2023.
In tale sede sono stati verificati i redditi all'Agenzia delle Entrate della sig.ra e la Parte_1 trattenuta per legge 335/95 è risultata inferiore a quella prevista dalla tabella F che prevede un abbattimento
nel caso specifico del 50% per tutto il periodo in cui l'orfano non è stato compartecipe, ossia dal 01/11/2020 al
31/10/2022 e dal 01/02/2023 in poi.
Da verifica effettuata su punto Fisco sono stati inseriti i seguenti redditi:
anno 2020 € 74.012 come da 730/2020 redditi 2019;
anno 2021 € 76.850 come da 730/2021 redditi 2020;
anno 2022 € 84.410 come da 730/2022 redditi 2021;
anno 2023 € 86.502 come da 730/2023 redditi 2022.
Dopo l'appuntamento con la ricorrente in data 17/05/2023 si è provveduto ad un ulteriore verifica dell'indebito e si è ricalcolata la pensione. Il debito è stato ridotto dell'importo di € 1.317,68 lordo. L'importo da restituire ammonta ora a 40.916,36 euro (42.934,04 - 1.317,68 euro).
Si evidenzia che il provvedimento impugnato riporta un errore formale relativo al periodo dell'indebito, che, come sopra rappresentato, risulta essere calcolato dal 01/11/2020 al 31/10/2022 e successivamente dal
01/02/2023 fino al 30/04/2023, con esclusione del periodo nel quale c'è stata la compartecipazione dell'orfano
(01/05/2020 - 31/10/2020 e successivamente 01/11/2022 - 31/01/2023)>>.
- l a decorrere dal primo provvedimento (come detto poi revocato) aveva CP_1
cominciato a trattenere dalla pensione gli importi mensili di cui alla tabella di pag.3 ric.;
- la ricorrente ha contestato (senza esito) anche questa rettifica “in quanto nel nostro ordinamento è prevista la irripetibilità delle somme percepite in buona fede” ed anche
2 perché “l'Istituto avrebbe dovuto chiedere non la somma lorda ma quella depurata dalle tasse pagate sulle somme erogate dall'Ente”; e comunque non era dovuto il rimborso della rata di aprile 2023 per la quale era stata correttamente operata la trattenuta al 50%.
In punto di diritto allega l'irripetibilità delle somme ex artt. 52 c.2 L.88/89 e 13 c.1
L.412/91 mancando il dolo della pensionata;
né furono da lei omesse segnalazioni di fatti incidenti su an e quantum della prestazione, essendo l'ente a conoscenza della mancata iscrizione ai corsi universitari del di lei figlio avendo l sospeso i Parte_2 CP_1 pagamenti della pensione al figlio sin dal 30.9.20. Ribadisce l'erroneità delle somme richieste sia perché “al lordo delle trattenute fiscali” invece che al netto sia per l'aver richiesto la restituzione della rata di aprile 2023, da ritenersi esclusa dall'indebito.
L si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, allegando in fatto che: CP_1
1) quanto al conteggio delle somme asseritamente avvenuto “al lordo” secondo la ricorrente, la nota del 30/03/23 indica chiaramente l'importo del debito al lordo delle tasse
(Euro 42.934,04) e l'importo del debito al netto da restituire (Euro 31.975,39).
Precisamente, come specificato nel provvedimento stesso, l'importo lordo del debito di
€ 42.934,04 per il periodo 01/10/2022 al 31/03/2023 è suddiviso tra anni precedenti (€
39.849,62) ed anno corrente (€ 3.084,42).
L'importo degli anni precedenti è stato nettizzato con aliquota al 27,50% risultando un netto di € 28.890,97. A questo importo si aggiungono € 3.084,42 del residuo anno 2023 per un totale da restituire di € 31.975,39.
All'interno del periodo durante il quale il figlio contitolare della ricorrente non è stato iscritto all'Università e quindi si sarebbe dovuto operare l'abbattimento del 50% sulla quota della sig.ra , vi sono i tre mesi in cui la pensione non doveva essere assoggettata Pt_1
alla TAB. F legge 335/95, quelli dal 01/11/2022 al 31/01/2023 (iscrizione universitaria dell'orfano , nato nel gennaio 1997, fino al compimento del 26° anno Parte_2 di età). Il relativo importo di € 1.317,68 che invece spettava alla ricorrente è stato portato in compensazione con il maggior debito netto che si è ridotto ad Euro 30.657,71.
Infine, da tale ultimo importo vanno detratte le trattenute già effettuate che alla data del
31/03/2024 rendevano l'importo residuo pari ad Euro € 28.694,84.
2) quanto all'erroneo computo del mese di aprile 2023 l'ente rileva come gli Uffici dell avessero già confermato “l'errore” (meramente formale e non sostanziale) CP_1
risultando che sulla rata di aprile 2023 della prestazione fosse già stata in effetti applicata la trattenuta del 50% come rilevato dal ricorrente: l'errore, poi formalmente rettificato, non si è
3 riversato sull'entità dell'importo richiesto in restituzione poiché (seppur indicato anche il mese di aprile 2023 nel precedente provvedimento di “autotutela”, a diminuzione dell'indebito richiesto in prima istanza, in realtà l'ultimo mese considerato nei conteggi sarebbe stato quello di marzo 2023, come indicato anche nel provvedimento di rettifica del
30/03/23, ossia il provvedimento oggetto di rettifica.
In punto di diritto l sostiene che la fattispecie in esame esuli dalle ipotesi CP_1 contemplate nell'art. 52 cit., che presuppone il rilievo dell'elemento soggettivo del percipiente e la sussistenza di un errore commesso dall'ente nel liquidare prestazioni in realtà non dovute che abbia determinato un affidamento nel pensionato ignaro.
Dalla sospensione della quota di pensione spettante al figlio non Parte_2 poteva derivare automaticamente un “ricalcolo” della pensione della ricorrente poiché non è altrettanto automatico che il reddito della titolare sia, anno per anno, superiore al limite di legge previsto o di entità intermedia da provocare la decurtazione solo del 25% o del 40% e non del 50 o addirittura sia inferiore e quindi ininfluente sulla quota dal 60% che permarrebbe intatta a quella in corso di erogazione alla cessazione della contitolarità.
All'esito della prima udienza è stata acquisita documentazione integrativa dalla ricorrente che si è richiamata integralmente alla giurisprudenza del Tribunale di Mantova
(n.102/25 RG 861/24 pubbl. il 26.3.25) a suo dire vertente su questione identica.
La causa è stata rinviata con termine per note, all'udienza 28.2.25 e, quindi, all'odierna udienza, nella quale le parti hanno concluso come da verbale. La causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della sentenza.
* * *
1. Si affrontano preliminarmente le questioni attinenti alla sussistenza dell'an della prestazione indebita e, in seguito, del quantum della relativa somma.
In punto di diritto non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza mantovana indicata, che concerne chiaramente un caso diverso di indebito di natura assistenziale e non di indebito previdenziale. In quel caso l aveva peraltro sostenuto (ma non provato) che CP_1 la ricorrente “avrebbe comunicato falsamente un reddito inferiore rispetto a quello percepito nel 2021”. In parte motiva il giudice chiarisce che: “In materia di indebito assistenziale non esiste una norma specifica che disciplina chiaramente e incontrovertibilmente la ripetizione dell'indebito nel caso di concessione del beneficio in assenza dei requisiti reddituali in quanto l'articolo 13 della Legge nr. 412/1991 riguarda il solo indebito previdenziale”.
Dunque, non è di utilità per la risoluzione delle questioni rilevanti nel caso in scrutinio.
4 2. La controversia poggia su dati circostanziali e documentali che non sono contestati tra le parti e che non richiedono approfondimenti istruttori.
L'art. 1 c.41 L.335/95 stabilisce che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F, e che i limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, e che la cessazione della contitolarità di uno o più soggetti - nel caso di specie determinata dall'essere o meno iscritto il figlio della ricorrente ai corsi universitari nel periodo fino al suo Parte_2
compimento del 26° anno di età, ovvero sino al mese di gennaio 2023 - determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando l'importo della pensione (con decorrenza ed aumenti perequativi e di legge intervenuti nel tempo) in base alle aliquote di pertinenza dei restanti titolari aventi diritto “pro quota”.
3. Nel presente giudizio la ricorrente richiama le regole generali di irripetibilità dell'indebito per motivi reddituali ed allega, in sostanza, che, avendo sempre correttamente dichiarato i propri redditi al fisco e disponendo l'ente erogante di tutte le indicazioni (anche in relazione alla sospensione della pensione di reversibilità “pro quota” al figlio nel Parte_2 periodo di mancata iscrizione all'università), l fosse in condizione di conoscere tutti i CP_1
dati per calcolare le prestazioni pensionistiche di reversibilità (per madre vedova e figlio orfano) e per operare l'esatto calcolo delle rate e della quota di incumulabilità della pensione superstiti, avendo tutti i dati disponibili.
In realtà il principio di irripetibilità affermato dalla parte ricorrente, e dalla giurisprudenza richiamata, si riferiscono all'indebito per prestazioni di natura assistenziale, per le quali si è venuto affermando e consolidando il principio per cui “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita
l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando
l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”
5 (Cass. 28771/2018; conformi le successive Cass. 26036/2019, Cass. 31372/2019, Cass.
24133/2021, Cass. 24617/2022).
E sempre in materia di indebito assistenziale si è ribadito che “…in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.
38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020).
Nella disciplina delle prestazioni di assistenza sociale, quindi, in armonia con l'articolo
38 della Costituzione, non trova applicazione la regola civilistica della ripetizione dell'indebito prevalendo le esigenze di tutela dell'assicurato, a meno che questo non versi in dolo, situazione soggettiva idonea a far venire meno l'affidamento e la necessità di tutela del soggetto percettore.
4. Nel caso in esame si verte, al contrario, in materia di indebito su prestazioni di natura previdenziale - e non assistenziale – ambito nel quale il principio che regge il 'sottosistema previdenziale' è quello per cui l'irripetibilità della prestazione è subordinata al ricorrere di specifiche condizioni espressamente disciplinate dalla legge.
Il principio, sufficientemente consolidatosi, viene confermato anche nelle recenti sentenze della Suprema Corte laddove si ribadisce che “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 10337/2023; conforme la precedente
Cass. 5984/2022) (v. pure Trib. Roma 18/04/2024, n. 4689, est. Orrù; Tribunale sez. lav. -
Roma, 22/02/2023, n. 1816; Cass. Civ. Sez. lav. - 31/05/2025, n. 14673).
6 La disciplina dell'indebito previdenziale, e le condizioni cui è subordinata l'irripetibilità della prestazione, è dettata dall'articolo 52 della legge 88/1989, come autenticamente interpretato dall'articolo 13 della legge 412/1991.
Nel caso di specie, ai fini dell'irripetibilità sussistono i primi due elementi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ossia il pagamento di somme in base a formale e definitivo provvedimento debitamente comunicato all'interessato. Non sussiste, invece, il terzo elemento dell'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore. CP_
L , infatti, ha correttamente liquidato all'odierno appellante la prestazione ai superstiti in data 1.4.20 sulla base dei dati indicati nella domanda, mentre la necessità di procedere alla riliquidazione della stessa è originata dall'esame dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi incrociando i dati anche con la situazione reddituale del figlio della ricorrente e della sua permanenza nel circuito universitario.
Sul punto non si concorda con quanto affermato da parte ricorrente sul fatto che l CP_1
fosse onerato di operare in qualsiasi momento il ricalcolo disponendo di tutti i dati per effettuare il calcolo delle rate e della quota di incumulabilità della pensione ai superstiti.
Infatti, tralasciando di considerare il fatto che la riliquidazione della pensione superstiti avrebbe comunque necessitato di un provvedimento, è evidente che la verifica della situazione reddituale non poteva che avvenire secondo il dettato dell'articolo 13 L.412/91.
5. Quanto al quadro normativo di riferimento, si rileva che ai sensi dell'art. 52 L. n.
88/1989 "1 Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo
o colpa grave".
7 L'art. 13 L. 412/1991 prevede che "1 Le disposizioni di cui all'articolo 52 comma 2 della legge 9 marzo n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'Ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti CP_ dall'Ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2 L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
La Cassazione ha precisato che “In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l provvede al recupero di quanto eventualmente pagato CP_1
in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (Cass. sez. lav. sent. n. 13918 del
20.5.2021).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o
l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di CP_1
recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”
(Cass. sez. lav. ordin. n.15039 del 31/05/2019).
6. Dall'esame degli atti risulta che la prima nota di contestazione dell'indebito è il
CP_ provvedimento impugnato datato 05/04/2022, seguito dalla nota di rettifica dell
(emessa su ricorso della ricorrente) in data 13.11.23, e che dunque il debito della ricorrente, dovuto al ricalcolo della pensione per gli anni 2020 e 2021 (e poi, nella successiva rettifica, per gli anni 2022 e 2023), è scaturito a seguito della lettura automatica
8 dei redditi dichiarati dalla ricorrente (e dal ) all'Agenzia delle Entrate negli anni Parte_2
oggetto delle dichiarazioni reddituali successive.
CP_
La prima nota con la quale l ha comunicato l'indebito è dell'aprile 2022 e quindi il relativo procedimento di recupero è stato intrapreso ritualmente per gli anni dal 2020 entro lo scadere dell'anno successivo, il 2022, a quello della verifica, avvenuta a partire dalle dichiarazioni del 2020. Del resto, la stessa parte ricorrente non ha espressamente eccepito la decadenza dell'ente ex art. 13 comma 2 cit.
7. Ciò posto, deve ritenersi che la questione attinente al ricalcolo della pensione in conseguenza di intervenute modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli “errori” e dunque esula dalla sfera della “non ripetibilità”, soggiacendo invece alla regola di
“ripetibilità”, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2, che però nel caso in esame non viene in rilievo sia per la tempestività del ricalcolo che per mancanza di espressa eccezione in tal senso.
Il che deriva dalla circostanza fattuale per la quale, tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa, si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano
“immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così Corte Cost. n.166/96).
Nel caso di specie si verte in materia di pensione di reversibilità sogetta a trattenute che aumentano/diminuiscono al variare dei redditi comunicati anno per anno ed al ricorrere o venir meno del presupposto di iscrizione universitaria del figlio della ricorrente Parte_2
nel periodo dall'erogazione della pensione e fino al suo compimento del 26° anno di
[...]
età, ovvero sino al mese di gennaio 2023: il dato determina, difatti, la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolandosi l'importo della pensione (con decorrenza ed aumenti perequativi e di legge intervenuti nel tempo) in base alle aliquote di pertinenza dei restanti titolari aventi diritto “pro quota”.
Correttamente, dunque, l ha chiesto la restituzione dell'indebito originatosi dalla CP_1
parziale eccedente erogazione della quota di pensione di reversibilità della ricorrente nei periodi in cui il di lei figlio maggiorenne contitolare non avrebbe avuto diritto alla propria ulteriore relativa quota per non essere iscritto a corsi di frequenza universitaria: in sede di
9 verifica dei redditi all'Agenzia delle Entrate della ricorrente la trattenuta ex lege 335/95 è risultata inferiore a quella prevista dalla tabella F che prevede un abbattimento nel caso specifico del 50% per tutto il periodo in cui l'orfano non è stato compartecipe, ossia dal
01/11/2020 al 31/10/2022 e dal 01/02/2023 in poi.
8. Venendo a valutare il tema del quantum delle somme che l ha diritto a chiedere in CP_1
restituzione, parte ricorrente si duole del fatto che il debito avrebbe dovuto essere calcolato CP_ dall al netto di imposta e non al lordo.
Dai conteggi dimessi risulta che l'ammontare dell'indebito sia stato effettivamente calcolato al lordo delle imposte (lo stesso ente indica in € 42.934,04 la somma lorda, nettizzandola in € 28.890,97 con calcolo di aliquota al 27,5 %).
Il conteggio viene però operato con l'applicazione di un'aliquota valida in via generale ed astratta ma non riferibile al caso concreto, come può e deve avvenire nel caso in esame.
In tal senso coglie nel segno l'obiezione di parte ricorrente che, calcolando l'importo lordo in euro 39.765,08 alla luce dei cedolini versati in atti (v. note autorizzate 25.11.24), provvede a ricavarne il netto a fronte dei redditi della ricorrente per gli anni in esame: quindi, per gli anni 2020 e 2021 la tassazione aggiuntiva determinata dalla pensione scontava l'aliquota del 41% (redditi da 55.001 a 75 mila euro) e per gli anni 2022 e 2023 la aliquota del 43% (redditi oltre 75 mila euro) come da sottostante tabella
Ne consegue che la somma netta indebitamente corrisposta alla ricorrente e da restituire all è pari ad € 23.210,88 (ovvero € 39.765,08 - € 16.544,20), dalla quale CP_1 andranno detratti i ratei degli importi già restituiti all'ente mediante trattenuta sui ratei di pensione erogati alla ricorrente sino ad oggi.
10 Nel superiore conteggio non viene correttamente computato il mese di aprile 2023 per il quale lo stesso ente previdenziale aveva già confermato “l'errore” dovendosi escludere detta mensilità dal computo dell'indebito previdenziale.
9. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori in prossimità ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza della parte ricorrente, apprezzandosi fondate ragioni (nella determinazione astratta da parte dell CP_1 dell'aliquota fiscale non adeguata ai redditi effettivamente percepiti dalla ricorrente) per dichiarare compensate le spese di lite del presente giudizio nella misura di un terzo, gravando la parte ricorrente del carico dei restanti due terzi, liquidati come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata nelle tre fasi
(esclusa quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la legittimità della richiesta dell di restituzione degli importi erogati a parte ricorrente in CP_1
eccedenza a titolo di pensione di reversibilità nr 09914898 Pt_3
limitatamente all'importo di € 23.210,88, dalla quale andranno detratti i ratei degli importi già corrisposti mediante trattenuta sui ratei di pensione erogati alla ricorrente sino ad oggi, rigettando nel resto il ricorso;
2. dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, che globalmente determina in euro 3.300,00, e condanna a rifondere all i Parte_1 CP_1
rimanenti due terzi che liquida in complessivi €.2.200,00 per compensi oltre rimborso forf. 15%, IVA e CPA di legge se dovuti. Verona, 29 settembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
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