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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 130/2023 R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Baldino Parte_4
-ricorrente-
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocatessa Florenza Russo
[...]
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione “tempo tuta”;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti, dipendenti dell' resistente con le Controparte_1
qualifiche di infermieri professionali, agiscono in giudizio per chiedere la condanna
Pag. 1 a 10 della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute in conseguenza della remunerazione del c.d. “tempo tuta”.
1.1. Espongono, in particolare: di lavorare presso l' Controparte_2
di Catanzaro, nelle unità operative analiticamente indicate in ricorso (nello specifico: presso il reparto di Radiologia;
presso il Parte_1 Parte_2
Blocco Operatorio;
presso il reparto di Terapia Intensiva Parte_3
Neonatale; presso il reparto di Neurologia); di espletare, fin Parte_4
dalle loro rispettive assunzioni, attività lavorativa per 26 giorni al mese e per complessive 36 ore settimanali, distribuite su turni di 6 ore giornaliere o, per i turni notturni, di 12 ore;
di essere obbligati, al fine di rispettare l'orario di lavoro imposto dall'Azienda, a giungere sul posto di lavoro 15 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio del turno, al fine di recarsi presso il , effettuare le Controparte_3
operazioni di vestizione nello spogliatoio (situato al piano -2 del plesso), per poi raggiungere il rispettivo reparto di appartenenza, al fine di prendere le consegne dai colleghi del turno precedente;
di essere, inoltre, tenuti, alla fine del turno di servizio, dopo aver effettuato presso il reparto le operazioni di passaggio di consegna ai colleghi del turno successivo, a recarsi presso il suindicato spogliatoio per effettuare le operazioni di svestizione della divisa, impiegando anche in tal caso un tempo quantificato in 15 minuti;
che il tempo dedicato alle operazioni di vestizione/svestizione della divisa ed al passaggio delle consegne deve considerarsi a tutti gli effetti orario lavorativo mai retribuito dall' ; di avere, Controparte_1 pertanto, diritto alla retribuzione del c.d. “tempo tuta” ed alle conseguenti differenze retributive, quantificate complessivamente in € 15.899,01 (da corrispondere ad ogni singolo ricorrente, così come specificato al punto n. 8 del ricorso).
2. La parte resistente (d'ora in avanti, anche ) eccepisce CP_4
l'infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.
3. La domanda è infondata.
Pag. 2 a 10 4. Oggetto di controversia è il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, ossia il c.d. “tempo tuta”.
5. Conviene prendere le mosse dagli insegnamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo i quali le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria.
Trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell ma dell'igiene CP_1
pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell stessa. In particolare, per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, CP_1
anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (v. Cass. 11 febbraio
2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n.
27799).
5.1. Tali affermazioni, come chiarito dalla Suprema Corte, non si pongono in contrasto con il principio espresso da Cass. 7 giugno 2012, n. 9215, secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (“tempo-tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
5.2. Infatti, il più recente orientamento rappresenta uno sviluppo del precedente indirizzo (del tutto in linea con il principio) ed una integrazione della relativa ricostruzione, ponendo l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle
Pag. 3 a 10 superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (si vedano anche Cass. 28 marzo 2018, n. 7738 e Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352).
5.3. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di “eterodirezione implicita”, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di “autorizzazione implicita”, è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
5.4. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE. Ed, invero, il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. anche Cass. n. 1352/2016).
5.5. Da quanto sin qui esposto, consegue che l'attività di vestizione/svestizione della divisa da lavoro deve essere qualificata come attività lavorativa sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore (che ne stabilisca i tempi e le modalità di attuazione), sia laddove - in ragione della tipologia di attività esercitata - l'obbligo di vestire la divisa risulti imposto da prioritarie esigenze di igiene e sicurezza pubblica (cd. eterodirezione implicita o in re ipsa).
6. Ciò posto, venendo all'accertamento del diritto per cui è causa, deve essere preliminarmente rilevato che il CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sottoscritto il 21.5.2018 e concernente il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre
Pag. 4 a 10 2018 (art. 2), ha per la prima volta espressamente normato la questione del c.d.
“tempo tuta”, prevedendo all'art. 27 che: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
6.1. Anche il successivo CCNL 2019-2021, sottoscritto il 2.11.2022 e concernente il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, ha previsto una pressoché identica disciplina (cfr. art. 43, co. 11 e 12).
6.2. Tali disposizioni non possono che intendersi nel senso che il c.d. “tempo tuta” è già compreso nell'orario contrattuale, donde la retribuzione percepita dal lavoratore riguarda necessariamente anche il tempo impiegato per indossare e poi togliere la divisa.
6.3. Invero, la contrattazione collettiva, sul punto, non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, “15 minuti complessivi” per le operazioni di
“vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate”. Al datore impone, pertanto, l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale (così, Corte appello Catanzaro – sez. lav., sent. n. 1050/2023).
Pag. 5 a 10 6.4. Ne deriva che, per le prestazioni lavorative rese in epoca successiva all'entrata in vigore del citato CCNL (considerato che, nel ricorso introduttivo, le differenze retributive rivendicate coprono il periodo 2018-2022), nessuna
“indennità di divisa” o retribuzione del “tempo tuta” può essere accordata agli istanti, dal momento che il tempo necessario alle operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne, dovendo essere ricompreso nell'orario di lavoro, risulta già regolarmente retribuito sulla base delle risultanze del sistema di rilevazione delle presenze (c.d. badge).
7. Del resto, anche la stessa Contrattazione Integrativa Decentrata Aziendale per gli anni in questione, ricalcando la disciplina prevista dal CCNL del Comparto, ha previsto che l'orario di lavoro degli operatori del ruolo sanitario e di quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza ricomprende 10 minuti per le operazioni di vestizione e svestizione (15 minuti nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore – cfr. art. 25 CIDA 2018, art. 25
CIDA 2019, art. 26 CIDA 2020).
7.1. Il CIDA 2020, inoltre, ha stabilito espressamente che “giusta previsione del
CCNL, i tempi di vestizione e svestizione non sono da considerarsi quale lavoro straordinario bensì rappresentano il normale orario di lavoro e, come tale, non sono da considerarsi quale 'accessorio' bensì sono remunerati quale attività lavorativa ordinaria” (art. 26, ultimo capoverso).
8. In senso analogo si esprime, infine, la regolamentazione dell'orario di lavoro, approvata con deliberazione n. 14/2019 del 7.1.2019 del DG dell'Azienda resistente: “Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza debbano indossare apposite divise per lo svolgimento dell'attività lavorativa e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario riconosciuto ricomprende (art.27 commi 11 e 12 CCNL): · tempi di vestizione/svestizione senza cambio di consegne 10 minuti come previsto
Pag. 6 a 10 dall'art.27 comma 11; · tempi di vestizione/svestizione con scambio di consegne 15 minuti come previsto dall'art.27 comma 12”.
9. Posta, dunque, l'inclusione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e per il passaggio di consegne nell'orario di lavoro ordinariamente retribuito, occorre verificare se detto tempo possa essere, eventualmente, remunerato come attività di lavoro straordinario.
9.1. La risposta è, anche in tal caso, negativa, essendo mancata la dimostrazione
– che era onere della parte ricorrente offrire, trattandosi di un elemento integrante il fatto costitutivo della pretesa fatta valere – che tale tempo fosse eccedentario rispetto a quello regolarmente retribuito dall'Azienda.
9.2. In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., infatti, è specifico onere del lavoratore la dimostrazione dell'esecuzione di tale attività di vestizione e svestizione (rispettivamente, prima e dopo l'orario di lavoro), delle sue concrete modalità di esecuzione e della sua effettiva durata.
9.3. In altri termini, sarebbe stato onere della parte ricorrente quello di dimostrare, in relazione a tutto l'arco temporale dedotto in giudizio (2018/2022), che ogni singolo operatore istante si fosse recato sul posto di lavoro quindici minuti prima dell'inizio del proprio turno di lavoro per indossare la propria divisa e si fosse allontanato dallo stesso posto di lavoro dieci minuti dopo il termine del turno stesso, allo scopo di procedere alla svestizione della divisa.
9.4. Onere che, nella specie, non è stato assolto, non risultando prodotte in giudizio le registrazioni dei cartellini marca tempo, onde dimostrare l'effettivo orario di inizio del turno e quello di fine dello stesso, nonché che il tempo eccedente il normale orario di lavoro fosse stato debitamente registrato con le apposite codifiche indicate nel citato regolamento dell'orario di servizio (cfr. punto n. 2: “La registrazione mediante badge personale deve essere effettuata avvalendosi dei seguenti codici, validi per qualunque tipologia di attività prestata
(pronta disponibilità, attività di supporto alla libera professione, prestazioni
Pag. 7 a 10 aggiuntive, ecc.): · l'uscita ed il rientro per esigenze di servizio devono essere registrate digitando il codice 8, sia in uscita che in entrata, prima di strisciare il cartellino;
· l'uscita ed il rientro in occasione delle pause pranzo devono essere registrate digitando il codice 3, sia in uscita che in entrata, prima di strisciare il cartellino;
· l'entrata e l'uscita per chiamate in pronta disponibilità devono essere registrate digitando il codice 2, sia in uscita che in entrata, prima di strisciare il cartellino;
· l'entrata e l'uscita per straordinario devono essere registrate digitando il codice 1, sia in uscita che in entrata, prima di strisciare il cartellino;
·
l'entrata e l'uscita per prestazioni aggiuntive devono essere registrate digitando il codice 6, sia in uscita che in entrata, prima di strisciare il cartellino;
· l'entrata e
l'uscita per il recupero del debito orario devono essere registrate digitando il codice 4, sia in uscita che in entrata, prima di strisciare il cartellino”).
9.5. A ciò si aggiunga che l' resistente ha espressamente contestato le CP_1
circostanze dedotte in ricorso, circa il fatto che la vestizione e svestizione della divisa avvenisse rispettivamente prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita e che vi fosse alcuno specifico obbligo imposto dalla parte datoriale in tal senso.
9.6. Né di ausilio alla prospettazione attorea è l'espletata istruttoria orale, dal momento che i testi escussi in corso di causa e , Testimone_1 Tes_2
parimenti dipendenti della resistente) hanno riferito, in maniera generica, circa l'esistenza di un obbligo imposto dall'Azienda resistente di effettuare le operazioni di vestizione e svestizione, rispettivamente, prima e dopo la fine del turno (salvo poi specificare, entrambi, che manca un vero e proprio ordine di servizio da parte del datore;
che, quella descritta, è una prassi aziendale e che, comunque, alla fine del turno, la svestizione avviene prima della timbratura dell'uscita); e che lo spogliatoio ove le divise vengono indossate e smesse è ubicato al piano -2 dell' ” di Catanzaro (con l'ulteriore specificazione che, Controparte_2
presso il suddetto spogliatoio, vengono indossati la divisa e gli zoccoli, ma eventuali ulteriori dispositivi, quali camici, calzari, cappellini o mascherine, che
Pag. 8 a 10 vengono indossati a seconda del reparto al quale si è addetti, vengono indossati prima di accedere al reparto stesso, per motivi di igiene, e, quindi, dopo la timbratura in entrata).
9.7. Le riportate dichiarazioni si palesano, tuttavia, inidonee ad offrire la prova dell'effettivo orario di ingresso ed uscita dei singoli lavoratori ricorrenti presso il luogo di lavoro, nonché delle concrete modalità di effettuazione delle operazioni di vestizione, svestizione e passaggio consegne, tenendo conto delle specifiche esigenze dell'unità operativa alla quale ciascuno era addetto.
9.8. Peraltro, come già accennato, manca la prova della eteroimposizione/eterodirezione esplicita, perché alcunché è dedotto in ordine alle modalità di comunicazione della procedura di vestizione e svestizione, a chi fosse il soggetto preposto al controllo della stessa, o quello che materialmente avesse impartito l'ordine stesso e, comunque, ad eventuali provvedimenti disciplinari sofferti che, nel corso del tempo, fossero stati comminati ai dipendenti per il mancato rispetto degli orari di lavoro.
9.9. Tantomeno può ritenersi, nella specie, che si possa parlare di eterodirezione implicita derivante dalla natura degli indumenti.
9.10. Se, infatti, si volesse pur configurare una eterodirezione implicita, derivante dalla natura dell'indumento, allora i ricorrenti, deducendo di essersi dovuti vestire prima della timbratura del cartellino, il cui dispositivo per la rilevazione è allocato
(come emerso dall'istruttoria orale) in vari punti per ogni ingresso del
[...]
, avrebbero posto in essere una condotta volta a contaminare la divisa CP_3
da lavoro, attraversando il presidio e la parte aperta al pubblico per la timbratura, circostanza questa del tutto paradossale se si considera la natura della vestizione ed il bene dell'igiene pubblica che deve essere garantito attraverso la stessa.
9.11. Anche volendosi fare ricorso, pertanto, al concetto di eterodirezione implicita, è evidente come essa non ricorra nel caso di specie.
Pag. 9 a 10 10. Si rileva, da ultimo, che la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità in atti, costantemente richiamata dai ricorrenti a supporto delle proprie ragioni, non
è idonea, di per sé sola, a fondare l'accoglimento delle domande, non potendosi prescindere dalle peculiarità dei singoli casi (come, ad esempio, le sentenze del
Cont Tribunale di Cosenza rese contro la locale il cui CIDA, tuttavia, espressamente prevede, all'art. 30, che il tempo di vestizione/svestizione della divisa debba aggiungersi all'orario di lavoro e non essere in esso ricompreso) e dall'adempimento degli oneri allegatori e probatori posti dalla legge a carico delle parti.
11. Conclusivamente, atteso che la giurisprudenza formatasi in materia è concorde nel ritenere che, ai fini della retribuibilità del “tempo tuta”, occorre la prova - che nel caso di specie non sussiste - che la parte datoriale abbia imposto la timbratura in un momento successivo alla vestizione e in fase precedente alla svestizione, nonché dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro rispetto a quello retribuito, il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato.
12. Alla luce della novità e della complessità delle questioni affrontate, nonché dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 05/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 130/2023 R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Baldino Parte_4
-ricorrente-
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocatessa Florenza Russo
[...]
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione “tempo tuta”;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti, dipendenti dell' resistente con le Controparte_1
qualifiche di infermieri professionali, agiscono in giudizio per chiedere la condanna
Pag. 1 a 10 della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute in conseguenza della remunerazione del c.d. “tempo tuta”.
1.1. Espongono, in particolare: di lavorare presso l' Controparte_2
di Catanzaro, nelle unità operative analiticamente indicate in ricorso (nello specifico: presso il reparto di Radiologia;
presso il Parte_1 Parte_2
Blocco Operatorio;
presso il reparto di Terapia Intensiva Parte_3
Neonatale; presso il reparto di Neurologia); di espletare, fin Parte_4
dalle loro rispettive assunzioni, attività lavorativa per 26 giorni al mese e per complessive 36 ore settimanali, distribuite su turni di 6 ore giornaliere o, per i turni notturni, di 12 ore;
di essere obbligati, al fine di rispettare l'orario di lavoro imposto dall'Azienda, a giungere sul posto di lavoro 15 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio del turno, al fine di recarsi presso il , effettuare le Controparte_3
operazioni di vestizione nello spogliatoio (situato al piano -2 del plesso), per poi raggiungere il rispettivo reparto di appartenenza, al fine di prendere le consegne dai colleghi del turno precedente;
di essere, inoltre, tenuti, alla fine del turno di servizio, dopo aver effettuato presso il reparto le operazioni di passaggio di consegna ai colleghi del turno successivo, a recarsi presso il suindicato spogliatoio per effettuare le operazioni di svestizione della divisa, impiegando anche in tal caso un tempo quantificato in 15 minuti;
che il tempo dedicato alle operazioni di vestizione/svestizione della divisa ed al passaggio delle consegne deve considerarsi a tutti gli effetti orario lavorativo mai retribuito dall' ; di avere, Controparte_1 pertanto, diritto alla retribuzione del c.d. “tempo tuta” ed alle conseguenti differenze retributive, quantificate complessivamente in € 15.899,01 (da corrispondere ad ogni singolo ricorrente, così come specificato al punto n. 8 del ricorso).
2. La parte resistente (d'ora in avanti, anche ) eccepisce CP_4
l'infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.
3. La domanda è infondata.
Pag. 2 a 10 4. Oggetto di controversia è il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, ossia il c.d. “tempo tuta”.
5. Conviene prendere le mosse dagli insegnamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo i quali le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria.
Trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell ma dell'igiene CP_1
pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell stessa. In particolare, per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, CP_1
anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (v. Cass. 11 febbraio
2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n.
27799).
5.1. Tali affermazioni, come chiarito dalla Suprema Corte, non si pongono in contrasto con il principio espresso da Cass. 7 giugno 2012, n. 9215, secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (“tempo-tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
5.2. Infatti, il più recente orientamento rappresenta uno sviluppo del precedente indirizzo (del tutto in linea con il principio) ed una integrazione della relativa ricostruzione, ponendo l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle
Pag. 3 a 10 superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (si vedano anche Cass. 28 marzo 2018, n. 7738 e Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352).
5.3. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di “eterodirezione implicita”, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di “autorizzazione implicita”, è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
5.4. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE. Ed, invero, il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. anche Cass. n. 1352/2016).
5.5. Da quanto sin qui esposto, consegue che l'attività di vestizione/svestizione della divisa da lavoro deve essere qualificata come attività lavorativa sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore (che ne stabilisca i tempi e le modalità di attuazione), sia laddove - in ragione della tipologia di attività esercitata - l'obbligo di vestire la divisa risulti imposto da prioritarie esigenze di igiene e sicurezza pubblica (cd. eterodirezione implicita o in re ipsa).
6. Ciò posto, venendo all'accertamento del diritto per cui è causa, deve essere preliminarmente rilevato che il CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sottoscritto il 21.5.2018 e concernente il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre
Pag. 4 a 10 2018 (art. 2), ha per la prima volta espressamente normato la questione del c.d.
“tempo tuta”, prevedendo all'art. 27 che: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
6.1. Anche il successivo CCNL 2019-2021, sottoscritto il 2.11.2022 e concernente il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, ha previsto una pressoché identica disciplina (cfr. art. 43, co. 11 e 12).
6.2. Tali disposizioni non possono che intendersi nel senso che il c.d. “tempo tuta” è già compreso nell'orario contrattuale, donde la retribuzione percepita dal lavoratore riguarda necessariamente anche il tempo impiegato per indossare e poi togliere la divisa.
6.3. Invero, la contrattazione collettiva, sul punto, non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, “15 minuti complessivi” per le operazioni di
“vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate”. Al datore impone, pertanto, l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale (così, Corte appello Catanzaro – sez. lav., sent. n. 1050/2023).
Pag. 5 a 10 6.4. Ne deriva che, per le prestazioni lavorative rese in epoca successiva all'entrata in vigore del citato CCNL (considerato che, nel ricorso introduttivo, le differenze retributive rivendicate coprono il periodo 2018-2022), nessuna
“indennità di divisa” o retribuzione del “tempo tuta” può essere accordata agli istanti, dal momento che il tempo necessario alle operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne, dovendo essere ricompreso nell'orario di lavoro, risulta già regolarmente retribuito sulla base delle risultanze del sistema di rilevazione delle presenze (c.d. badge).
7. Del resto, anche la stessa Contrattazione Integrativa Decentrata Aziendale per gli anni in questione, ricalcando la disciplina prevista dal CCNL del Comparto, ha previsto che l'orario di lavoro degli operatori del ruolo sanitario e di quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza ricomprende 10 minuti per le operazioni di vestizione e svestizione (15 minuti nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore – cfr. art. 25 CIDA 2018, art. 25
CIDA 2019, art. 26 CIDA 2020).
7.1. Il CIDA 2020, inoltre, ha stabilito espressamente che “giusta previsione del
CCNL, i tempi di vestizione e svestizione non sono da considerarsi quale lavoro straordinario bensì rappresentano il normale orario di lavoro e, come tale, non sono da considerarsi quale 'accessorio' bensì sono remunerati quale attività lavorativa ordinaria” (art. 26, ultimo capoverso).
8. In senso analogo si esprime, infine, la regolamentazione dell'orario di lavoro, approvata con deliberazione n. 14/2019 del 7.1.2019 del DG dell'Azienda resistente: “Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza debbano indossare apposite divise per lo svolgimento dell'attività lavorativa e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario riconosciuto ricomprende (art.27 commi 11 e 12 CCNL): · tempi di vestizione/svestizione senza cambio di consegne 10 minuti come previsto
Pag. 6 a 10 dall'art.27 comma 11; · tempi di vestizione/svestizione con scambio di consegne 15 minuti come previsto dall'art.27 comma 12”.
9. Posta, dunque, l'inclusione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e per il passaggio di consegne nell'orario di lavoro ordinariamente retribuito, occorre verificare se detto tempo possa essere, eventualmente, remunerato come attività di lavoro straordinario.
9.1. La risposta è, anche in tal caso, negativa, essendo mancata la dimostrazione
– che era onere della parte ricorrente offrire, trattandosi di un elemento integrante il fatto costitutivo della pretesa fatta valere – che tale tempo fosse eccedentario rispetto a quello regolarmente retribuito dall'Azienda.
9.2. In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., infatti, è specifico onere del lavoratore la dimostrazione dell'esecuzione di tale attività di vestizione e svestizione (rispettivamente, prima e dopo l'orario di lavoro), delle sue concrete modalità di esecuzione e della sua effettiva durata.
9.3. In altri termini, sarebbe stato onere della parte ricorrente quello di dimostrare, in relazione a tutto l'arco temporale dedotto in giudizio (2018/2022), che ogni singolo operatore istante si fosse recato sul posto di lavoro quindici minuti prima dell'inizio del proprio turno di lavoro per indossare la propria divisa e si fosse allontanato dallo stesso posto di lavoro dieci minuti dopo il termine del turno stesso, allo scopo di procedere alla svestizione della divisa.
9.4. Onere che, nella specie, non è stato assolto, non risultando prodotte in giudizio le registrazioni dei cartellini marca tempo, onde dimostrare l'effettivo orario di inizio del turno e quello di fine dello stesso, nonché che il tempo eccedente il normale orario di lavoro fosse stato debitamente registrato con le apposite codifiche indicate nel citato regolamento dell'orario di servizio (cfr. punto n. 2: “La registrazione mediante badge personale deve essere effettuata avvalendosi dei seguenti codici, validi per qualunque tipologia di attività prestata
(pronta disponibilità, attività di supporto alla libera professione, prestazioni
Pag. 7 a 10 aggiuntive, ecc.): · l'uscita ed il rientro per esigenze di servizio devono essere registrate digitando il codice 8, sia in uscita che in entrata, prima di strisciare il cartellino;
· l'uscita ed il rientro in occasione delle pause pranzo devono essere registrate digitando il codice 3, sia in uscita che in entrata, prima di strisciare il cartellino;
· l'entrata e l'uscita per chiamate in pronta disponibilità devono essere registrate digitando il codice 2, sia in uscita che in entrata, prima di strisciare il cartellino;
· l'entrata e l'uscita per straordinario devono essere registrate digitando il codice 1, sia in uscita che in entrata, prima di strisciare il cartellino;
·
l'entrata e l'uscita per prestazioni aggiuntive devono essere registrate digitando il codice 6, sia in uscita che in entrata, prima di strisciare il cartellino;
· l'entrata e
l'uscita per il recupero del debito orario devono essere registrate digitando il codice 4, sia in uscita che in entrata, prima di strisciare il cartellino”).
9.5. A ciò si aggiunga che l' resistente ha espressamente contestato le CP_1
circostanze dedotte in ricorso, circa il fatto che la vestizione e svestizione della divisa avvenisse rispettivamente prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita e che vi fosse alcuno specifico obbligo imposto dalla parte datoriale in tal senso.
9.6. Né di ausilio alla prospettazione attorea è l'espletata istruttoria orale, dal momento che i testi escussi in corso di causa e , Testimone_1 Tes_2
parimenti dipendenti della resistente) hanno riferito, in maniera generica, circa l'esistenza di un obbligo imposto dall'Azienda resistente di effettuare le operazioni di vestizione e svestizione, rispettivamente, prima e dopo la fine del turno (salvo poi specificare, entrambi, che manca un vero e proprio ordine di servizio da parte del datore;
che, quella descritta, è una prassi aziendale e che, comunque, alla fine del turno, la svestizione avviene prima della timbratura dell'uscita); e che lo spogliatoio ove le divise vengono indossate e smesse è ubicato al piano -2 dell' ” di Catanzaro (con l'ulteriore specificazione che, Controparte_2
presso il suddetto spogliatoio, vengono indossati la divisa e gli zoccoli, ma eventuali ulteriori dispositivi, quali camici, calzari, cappellini o mascherine, che
Pag. 8 a 10 vengono indossati a seconda del reparto al quale si è addetti, vengono indossati prima di accedere al reparto stesso, per motivi di igiene, e, quindi, dopo la timbratura in entrata).
9.7. Le riportate dichiarazioni si palesano, tuttavia, inidonee ad offrire la prova dell'effettivo orario di ingresso ed uscita dei singoli lavoratori ricorrenti presso il luogo di lavoro, nonché delle concrete modalità di effettuazione delle operazioni di vestizione, svestizione e passaggio consegne, tenendo conto delle specifiche esigenze dell'unità operativa alla quale ciascuno era addetto.
9.8. Peraltro, come già accennato, manca la prova della eteroimposizione/eterodirezione esplicita, perché alcunché è dedotto in ordine alle modalità di comunicazione della procedura di vestizione e svestizione, a chi fosse il soggetto preposto al controllo della stessa, o quello che materialmente avesse impartito l'ordine stesso e, comunque, ad eventuali provvedimenti disciplinari sofferti che, nel corso del tempo, fossero stati comminati ai dipendenti per il mancato rispetto degli orari di lavoro.
9.9. Tantomeno può ritenersi, nella specie, che si possa parlare di eterodirezione implicita derivante dalla natura degli indumenti.
9.10. Se, infatti, si volesse pur configurare una eterodirezione implicita, derivante dalla natura dell'indumento, allora i ricorrenti, deducendo di essersi dovuti vestire prima della timbratura del cartellino, il cui dispositivo per la rilevazione è allocato
(come emerso dall'istruttoria orale) in vari punti per ogni ingresso del
[...]
, avrebbero posto in essere una condotta volta a contaminare la divisa CP_3
da lavoro, attraversando il presidio e la parte aperta al pubblico per la timbratura, circostanza questa del tutto paradossale se si considera la natura della vestizione ed il bene dell'igiene pubblica che deve essere garantito attraverso la stessa.
9.11. Anche volendosi fare ricorso, pertanto, al concetto di eterodirezione implicita, è evidente come essa non ricorra nel caso di specie.
Pag. 9 a 10 10. Si rileva, da ultimo, che la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità in atti, costantemente richiamata dai ricorrenti a supporto delle proprie ragioni, non
è idonea, di per sé sola, a fondare l'accoglimento delle domande, non potendosi prescindere dalle peculiarità dei singoli casi (come, ad esempio, le sentenze del
Cont Tribunale di Cosenza rese contro la locale il cui CIDA, tuttavia, espressamente prevede, all'art. 30, che il tempo di vestizione/svestizione della divisa debba aggiungersi all'orario di lavoro e non essere in esso ricompreso) e dall'adempimento degli oneri allegatori e probatori posti dalla legge a carico delle parti.
11. Conclusivamente, atteso che la giurisprudenza formatasi in materia è concorde nel ritenere che, ai fini della retribuibilità del “tempo tuta”, occorre la prova - che nel caso di specie non sussiste - che la parte datoriale abbia imposto la timbratura in un momento successivo alla vestizione e in fase precedente alla svestizione, nonché dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro rispetto a quello retribuito, il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato.
12. Alla luce della novità e della complessità delle questioni affrontate, nonché dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 05/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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