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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/07/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1902/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del giudice unico, dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile sub n. 1902/2023 R.G. vertente tra
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 sulla minore , rappresentati e difesi dall'avv. Christian Perathoner del Foro di Persona_1
Bolzano, giusta procura in atti, presso il cui studio hanno eletto domicilio;
attori;
e
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Martin Mayrhofer del Foro di Bolzano, presso il cui studio ha eletto domicilio, convenuta;
In punto: responsabilità ex art. 1218 c.c.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI del Procuratore degli attori:
“1) accertata e dichiarata la responsabilità in ordine alla causazione dell'incidente sopra descritto, condannare la convenuta a risarcire agli attori i danni da questi subiti ed indicati in narrativa, che ammontano ad Euro 10.289,84, o a quel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia, oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e di negoziazione assistita, oltre CAP ed IVA, oltre al rimborso delle spese di C.T.P. pari ad Euro 829,60.-.
In via istruttoria si insiste in tutte le istanze formulate e non ammesse”. del procuratore della convenuta:
pagina 1 di 7 “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via principale, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti della convenuta
[...]
per i motivi di cui sopra;
Controparte_1
2) in subordine, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui, accertarsi e dichiararsi la gravità delle colpe di parte attrice stessa e della convenuta e l'entità Controparte_1 dei danni che ne sono derivati;
conseguentemente ridursi la condanna della convenuta al Controparte_1 risarcimento, in favore di parte attrice, della corrispondente quota dei danni concretamente provati;
detrarre eventuali somme ricevute da polizze infortuni e/o di malattia.
3) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi, CAP ed IVA
4) in via istruttoria: insiste nelle istanze istruttorie formulate e non ammesse.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dd.09.06.2023 gli attori hanno citato in giudizio la convenuta
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dalla propria figlia Controparte_1 minore che nell'anno 2020 frequentava la scuola dell'infanzia a Egna. Persona_1
Gli attori hanno dedotto che in data 16.12.2020 durante una passeggiata in campagna effettuata dalle Per_ maestre insieme ai bambini la piccola giocando tra i filari e vicino a delle piante di rose, si sarebbe ferita al volto con i fili di ferro presenti in loco. Ad avviso degli attori la responsabilità dell'accaduto sarebbe imputabile alle insegnanti dell'asilo, per aver condotto la minore in un luogo pericoloso e non idoneo, nonché per aver omesso ogni controllo e sorveglianza.
Con comparsa di costituzione e di risposta dd. 02.10.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando le deduzioni e domande di parte attrice in fatto e in diritto, Controparte_1 allegando che la minore sarebbe caduta improvvisamente, e senza alcuna influenza esterna, nonché sotto la sorveglianza di un insegnante dell'asilo e di una collaboratrice pedagogica che nulla avrebbero potuto fare per evitare l'evento.
A seguito della formulazione delle istanze istruttorie il Giudice ha assunto le prove orali e ha disposto l'espletamento di una consulenza medico legale. All'esito le parti hanno precisato le conclusioni e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per comparse conclusionali e di replica.
2. All'esito del processo possono ritenersi provate le seguenti circostanze:
- la piccola , nata a [...] il [...], nel 2020 ha frequentato regolarmente la Persona_1 scuola dell'infanzia di lingua tedesca di Egna “Mitterdorf”; pagina 2 di 7 - in data 16.12.2020 i bambini dell'asilo effettuavano una passeggiata in campagna, tra i vigneti del comune di Egna, ad alcune centinaia di metri dall'asilo, sotto la sorveglianza dell'educatrice Per_2
e della collaboratrice pedagogica;
[...] Controparte_2
- in tale occasione la bambina mentre stava correndo in uno spazio aperto ove erano presente alcune piante di rose è caduta ferendosi al volto, probabilmente con un rovo;
- l'educatrice si trovava a circa un metro dalla minore al momento dell'accaduto;
- successivamente al sinistro la minore è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza.
3. In considerazione di quanto emerso nel corso della fase istruttoria, la fattispecie in esame va ricondotta ad un'ipotesi di danno autocagionatosi dal minore con conseguente inapplicabilità dell'art. 2048 c.c., come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 9346/2002 (alla quale questo giudice aderisce), componendo così un contrasto giurisprudenziale in precedenza creatosi sul punto. Con detta sentenza la Corte di Cassazione ha statuito “che l'art. 2048, comma 2, si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presupponendo quindi un fatto obbiettivamente antigiuridico […], lesivo di un terzo. Ed allora, poiché non può ritenersi fatto illecito, obbiettivamente antigiuridico, la condotta dell'allievo che procuri danno, non già ad un terzo, ma a sé stesso […], questa ipotesi deve restare fuori dall'area dell'art. 2048 , comma 2.
[…] è utile precisare che, nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.
Quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso […]. Quanto al precettore dipendente dall'istituto scolastico, osta alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche un specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. […]” (In ordine alla natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico in caso di danno autocagionatosi dall'allievo vedasi anche Cass. 2010 n. 5067 e pagina 3 di 7 in ordine alla natura contrattuale del vincolo che si instaura con l'iscrizione scolastica Cass. 2013 n.
22752).
Seguendo la giurisprudenza della Suprema Corte deve dunque concludersi che anche nel caso di specie la convenuta risponde a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 cc. “[…] Circa
l'onere probatorio, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà quindi soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile […].”(cfr. Cass. S.U. 2002 n.
9346).
4. Ciò doverosamente premesso in diritto, le domande attoree sono fondate in punto an debeatur per le ragioni di seguito esposte.
La non ha saputo dimostrare la non imputabilità dell'evento al Controparte_1 personale della scuola dell'infanzia frequentata dalla minore. Nello specifico, non è stato provato che il personale scolastico ha fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ponendo in essere misure di prevenzione idonee a tal fine.
Sebbene infatti sia stata provata la presenza di un'educatrice e di una collaboratrice pedagogica che sorvegliavano i bambini, la condotta della prima che per sua stessa ammissione nel corso della propria audizione testimoniale si trovava a solo un metro di distanza dalla minore, appare censurabile nella misura in cui, data la presenza delle piante di rose, notoriamente pericolose perché spinose, non ha indicato ai bambini di allontanarsi, acconsentendo che gli stessi corressero nelle loro vicinanze.
Trattandosi di bambini in tenera età (la figlia degli attori aveva solo tre anni e mezzo), non poteva ritenersi imprevedibile un'eventuale caduta e, pertanto, il personale scolastico avrebbe dovuto consentire il gioco a distanza rispetto alla fonte di pericolo.
La convenuta dovrà dunque risarcire agli attori il danno subito dalla Controparte_1 minore . Persona_1
5. Nel corso del giudizio è stata assunta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare la tipologia delle lesioni subite, la durata dell'inabilità temporanea, totale e parziale, oltre che l'entità di eventuali postumi permanenti a carico della minore.
Il CTU nominato Dott. le cui determinazioni vengono condivise e fatte proprie dallo Persona_3 scrivente giudice, in quanto adeguatamente motivate, prive di contraddizioni logiche e fondate sulla documentazione medica prodotta, ha accertato che in conseguenza del sinistro la minore ha riportato una “…ferita abbastanza superficiale di ca 2,5 cm in sede zigomatica sinistra…”.
pagina 4 di 7 Il CTU ha confermato la sussistenza del nesso causale tra le circostanze del fatto traumatico dedotto in atto di citazione e le lesioni conseguenti. Il CTU ha accertato inoltre che il sinistro ha comportato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali della minore rispetto a quelle preesistenti valutando il danno invalidità temporanea subita nei termini che seguono:
- parziale al 75%: giorni 7;
- parziale al 50%: giorni 7;
- parziale al 25%: giorni 10.
Il danno biologico permanente causalmente riconducibile al sinistro è stato determinato dal CTU nella misura del 4%.
6. Si procede dunque alla liquidazione del danno subito dall'attrice sulla base di quanto accertato dalla
CTU.
Per quanto attiene al danno di natura patrimoniale, agli attori vanno rimborsati i costi sostenuti per la redazione della perizia stragiudiziale a firma del dott. documentati sub doc. 11 in misura pari ad Per_4
€ 463,60. Non risultano provate altre spese.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Nel caso in esame, data la tenera età della vittima al momento del sinistro, si ritiene equo riconoscere la diaria nella misura massima stabilita dalle tabelle applicate.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. pagina 5 di 7 Nella liquidazione va riconosciuto anche il danno da ritardo nella prestazione in via equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce a titolo di interessi compensativi calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione, liquidati al tasso nella misura legale e calcolati sulle somme via via rivalutate di anno in anno.
Non si ravvisano gli estremi per procedere ad una personalizzazione del danno, in assenza di allegazione e prova di specifiche circostanze a supporto della richiesta svolta dagli attori. Per quanto attiene al danno morale, questo Giudice ritiene che il pregiudizio da sofferenza sia adeguatamente ristorato mediante l'applicazione della menzionata tabella che prevede una quota di componente morale per ogni punto di invalidità riconosciuto.
Di seguito si allega la tabella riassuntiva della liquidazione del danno:
Utilizzata colonna 4 per 3 anni compiuti Data di nascita: 19-03-2017 Età: 3 anni e 9 mesi
Danno non patrimoniale (biologico – Tabelle di liquidazione)
Punto tabellare di invalidità (4 anni): 2.037,25
Diaria giornaliera da tabella: 143,75 Diaria giornaliera scelta liberamente dall'utente: 172,50
A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 4,0%) €. 8.149,00
Sub totale A1) devalutato alla data della fine della inabilità temporanea €. 7.028,77
A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni -- €. 0,00
A3) Invalidità temporanea al 75% Giorni 7 €. 905,63
A4) Invalidità temporanea al 50% Giorni 7 €. 603,75
A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 10 €. 431,25
Sub totale A2)-A6) devalutato alla data del sinistro €. 1.664,09
Totale A €. 10.089,63
Totale A devalutato alle date indicate €. 8.692,86
Danni patrimoniale da esborsi materiali
B) Spese mediche €. 463,50
Totale B €. 463,50
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) €. 1.566,42
Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 1.014,52
Totale dovuto €. 11.737,30
La somma così ottenuta andrà maggiorata degli interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
7. In ragione dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità della convenuta, questa va condannata alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio in favore degli attori.
pagina 6 di 7 Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario con valore da €
5.201,00 ad € 26.000,00.
Agli attori andranno rimborsate le spese di CTP, come documentate sub doc. 12a) in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12.02.2025
Le spese di CTU liquidate con decreto di data 07.04.2025 vanno definitivamente poste a carico della convenuta, con sua condanna a restituire agli attori quanto da questi eventualmente già corrisposto al
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico, dott. Morris Recla, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_1 in relazione al sinistro descritto in parte motiva;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori Controparte_1 dell'importo di € 11.737,30, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo a titolo di risarcimento del danno subito dalla minore;
Persona_1
3) condanna la convenuta a rifondere agli attori spese del Controparte_1 presente giudizio che vengono liquidate in € 5.077,00 per compenso di avvocato, € 264,00 per anticipazioni e spese, € 366,00 per spese di CTP, oltre oneri accessori di legge, rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso e spese successive occorrende;
4) pone le spese di CTU liquidate con decreto di data 07.04.2025 definitivamente poste a carico della convenuta con condanna della convenuta a restituire agli Controparte_1 attori quanto da questi eventualmente già corrisposto al CTU.
Così deciso, in Bolzano il 22.07.2023.
Il Giudice
Morris Recla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del giudice unico, dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile sub n. 1902/2023 R.G. vertente tra
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 sulla minore , rappresentati e difesi dall'avv. Christian Perathoner del Foro di Persona_1
Bolzano, giusta procura in atti, presso il cui studio hanno eletto domicilio;
attori;
e
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Martin Mayrhofer del Foro di Bolzano, presso il cui studio ha eletto domicilio, convenuta;
In punto: responsabilità ex art. 1218 c.c.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI del Procuratore degli attori:
“1) accertata e dichiarata la responsabilità in ordine alla causazione dell'incidente sopra descritto, condannare la convenuta a risarcire agli attori i danni da questi subiti ed indicati in narrativa, che ammontano ad Euro 10.289,84, o a quel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia, oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e di negoziazione assistita, oltre CAP ed IVA, oltre al rimborso delle spese di C.T.P. pari ad Euro 829,60.-.
In via istruttoria si insiste in tutte le istanze formulate e non ammesse”. del procuratore della convenuta:
pagina 1 di 7 “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via principale, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti della convenuta
[...]
per i motivi di cui sopra;
Controparte_1
2) in subordine, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui, accertarsi e dichiararsi la gravità delle colpe di parte attrice stessa e della convenuta e l'entità Controparte_1 dei danni che ne sono derivati;
conseguentemente ridursi la condanna della convenuta al Controparte_1 risarcimento, in favore di parte attrice, della corrispondente quota dei danni concretamente provati;
detrarre eventuali somme ricevute da polizze infortuni e/o di malattia.
3) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi, CAP ed IVA
4) in via istruttoria: insiste nelle istanze istruttorie formulate e non ammesse.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dd.09.06.2023 gli attori hanno citato in giudizio la convenuta
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dalla propria figlia Controparte_1 minore che nell'anno 2020 frequentava la scuola dell'infanzia a Egna. Persona_1
Gli attori hanno dedotto che in data 16.12.2020 durante una passeggiata in campagna effettuata dalle Per_ maestre insieme ai bambini la piccola giocando tra i filari e vicino a delle piante di rose, si sarebbe ferita al volto con i fili di ferro presenti in loco. Ad avviso degli attori la responsabilità dell'accaduto sarebbe imputabile alle insegnanti dell'asilo, per aver condotto la minore in un luogo pericoloso e non idoneo, nonché per aver omesso ogni controllo e sorveglianza.
Con comparsa di costituzione e di risposta dd. 02.10.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando le deduzioni e domande di parte attrice in fatto e in diritto, Controparte_1 allegando che la minore sarebbe caduta improvvisamente, e senza alcuna influenza esterna, nonché sotto la sorveglianza di un insegnante dell'asilo e di una collaboratrice pedagogica che nulla avrebbero potuto fare per evitare l'evento.
A seguito della formulazione delle istanze istruttorie il Giudice ha assunto le prove orali e ha disposto l'espletamento di una consulenza medico legale. All'esito le parti hanno precisato le conclusioni e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per comparse conclusionali e di replica.
2. All'esito del processo possono ritenersi provate le seguenti circostanze:
- la piccola , nata a [...] il [...], nel 2020 ha frequentato regolarmente la Persona_1 scuola dell'infanzia di lingua tedesca di Egna “Mitterdorf”; pagina 2 di 7 - in data 16.12.2020 i bambini dell'asilo effettuavano una passeggiata in campagna, tra i vigneti del comune di Egna, ad alcune centinaia di metri dall'asilo, sotto la sorveglianza dell'educatrice Per_2
e della collaboratrice pedagogica;
[...] Controparte_2
- in tale occasione la bambina mentre stava correndo in uno spazio aperto ove erano presente alcune piante di rose è caduta ferendosi al volto, probabilmente con un rovo;
- l'educatrice si trovava a circa un metro dalla minore al momento dell'accaduto;
- successivamente al sinistro la minore è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza.
3. In considerazione di quanto emerso nel corso della fase istruttoria, la fattispecie in esame va ricondotta ad un'ipotesi di danno autocagionatosi dal minore con conseguente inapplicabilità dell'art. 2048 c.c., come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 9346/2002 (alla quale questo giudice aderisce), componendo così un contrasto giurisprudenziale in precedenza creatosi sul punto. Con detta sentenza la Corte di Cassazione ha statuito “che l'art. 2048, comma 2, si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presupponendo quindi un fatto obbiettivamente antigiuridico […], lesivo di un terzo. Ed allora, poiché non può ritenersi fatto illecito, obbiettivamente antigiuridico, la condotta dell'allievo che procuri danno, non già ad un terzo, ma a sé stesso […], questa ipotesi deve restare fuori dall'area dell'art. 2048 , comma 2.
[…] è utile precisare che, nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.
Quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso […]. Quanto al precettore dipendente dall'istituto scolastico, osta alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche un specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. […]” (In ordine alla natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico in caso di danno autocagionatosi dall'allievo vedasi anche Cass. 2010 n. 5067 e pagina 3 di 7 in ordine alla natura contrattuale del vincolo che si instaura con l'iscrizione scolastica Cass. 2013 n.
22752).
Seguendo la giurisprudenza della Suprema Corte deve dunque concludersi che anche nel caso di specie la convenuta risponde a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 cc. “[…] Circa
l'onere probatorio, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà quindi soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile […].”(cfr. Cass. S.U. 2002 n.
9346).
4. Ciò doverosamente premesso in diritto, le domande attoree sono fondate in punto an debeatur per le ragioni di seguito esposte.
La non ha saputo dimostrare la non imputabilità dell'evento al Controparte_1 personale della scuola dell'infanzia frequentata dalla minore. Nello specifico, non è stato provato che il personale scolastico ha fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ponendo in essere misure di prevenzione idonee a tal fine.
Sebbene infatti sia stata provata la presenza di un'educatrice e di una collaboratrice pedagogica che sorvegliavano i bambini, la condotta della prima che per sua stessa ammissione nel corso della propria audizione testimoniale si trovava a solo un metro di distanza dalla minore, appare censurabile nella misura in cui, data la presenza delle piante di rose, notoriamente pericolose perché spinose, non ha indicato ai bambini di allontanarsi, acconsentendo che gli stessi corressero nelle loro vicinanze.
Trattandosi di bambini in tenera età (la figlia degli attori aveva solo tre anni e mezzo), non poteva ritenersi imprevedibile un'eventuale caduta e, pertanto, il personale scolastico avrebbe dovuto consentire il gioco a distanza rispetto alla fonte di pericolo.
La convenuta dovrà dunque risarcire agli attori il danno subito dalla Controparte_1 minore . Persona_1
5. Nel corso del giudizio è stata assunta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare la tipologia delle lesioni subite, la durata dell'inabilità temporanea, totale e parziale, oltre che l'entità di eventuali postumi permanenti a carico della minore.
Il CTU nominato Dott. le cui determinazioni vengono condivise e fatte proprie dallo Persona_3 scrivente giudice, in quanto adeguatamente motivate, prive di contraddizioni logiche e fondate sulla documentazione medica prodotta, ha accertato che in conseguenza del sinistro la minore ha riportato una “…ferita abbastanza superficiale di ca 2,5 cm in sede zigomatica sinistra…”.
pagina 4 di 7 Il CTU ha confermato la sussistenza del nesso causale tra le circostanze del fatto traumatico dedotto in atto di citazione e le lesioni conseguenti. Il CTU ha accertato inoltre che il sinistro ha comportato un peggioramento temporaneo delle condizioni generali della minore rispetto a quelle preesistenti valutando il danno invalidità temporanea subita nei termini che seguono:
- parziale al 75%: giorni 7;
- parziale al 50%: giorni 7;
- parziale al 25%: giorni 10.
Il danno biologico permanente causalmente riconducibile al sinistro è stato determinato dal CTU nella misura del 4%.
6. Si procede dunque alla liquidazione del danno subito dall'attrice sulla base di quanto accertato dalla
CTU.
Per quanto attiene al danno di natura patrimoniale, agli attori vanno rimborsati i costi sostenuti per la redazione della perizia stragiudiziale a firma del dott. documentati sub doc. 11 in misura pari ad Per_4
€ 463,60. Non risultano provate altre spese.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Nel caso in esame, data la tenera età della vittima al momento del sinistro, si ritiene equo riconoscere la diaria nella misura massima stabilita dalle tabelle applicate.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. pagina 5 di 7 Nella liquidazione va riconosciuto anche il danno da ritardo nella prestazione in via equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce a titolo di interessi compensativi calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione, liquidati al tasso nella misura legale e calcolati sulle somme via via rivalutate di anno in anno.
Non si ravvisano gli estremi per procedere ad una personalizzazione del danno, in assenza di allegazione e prova di specifiche circostanze a supporto della richiesta svolta dagli attori. Per quanto attiene al danno morale, questo Giudice ritiene che il pregiudizio da sofferenza sia adeguatamente ristorato mediante l'applicazione della menzionata tabella che prevede una quota di componente morale per ogni punto di invalidità riconosciuto.
Di seguito si allega la tabella riassuntiva della liquidazione del danno:
Utilizzata colonna 4 per 3 anni compiuti Data di nascita: 19-03-2017 Età: 3 anni e 9 mesi
Danno non patrimoniale (biologico – Tabelle di liquidazione)
Punto tabellare di invalidità (4 anni): 2.037,25
Diaria giornaliera da tabella: 143,75 Diaria giornaliera scelta liberamente dall'utente: 172,50
A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 4,0%) €. 8.149,00
Sub totale A1) devalutato alla data della fine della inabilità temporanea €. 7.028,77
A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni -- €. 0,00
A3) Invalidità temporanea al 75% Giorni 7 €. 905,63
A4) Invalidità temporanea al 50% Giorni 7 €. 603,75
A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 10 €. 431,25
Sub totale A2)-A6) devalutato alla data del sinistro €. 1.664,09
Totale A €. 10.089,63
Totale A devalutato alle date indicate €. 8.692,86
Danni patrimoniale da esborsi materiali
B) Spese mediche €. 463,50
Totale B €. 463,50
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) €. 1.566,42
Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 1.014,52
Totale dovuto €. 11.737,30
La somma così ottenuta andrà maggiorata degli interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
7. In ragione dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità della convenuta, questa va condannata alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio in favore degli attori.
pagina 6 di 7 Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario con valore da €
5.201,00 ad € 26.000,00.
Agli attori andranno rimborsate le spese di CTP, come documentate sub doc. 12a) in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12.02.2025
Le spese di CTU liquidate con decreto di data 07.04.2025 vanno definitivamente poste a carico della convenuta, con sua condanna a restituire agli attori quanto da questi eventualmente già corrisposto al
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico, dott. Morris Recla, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_1 in relazione al sinistro descritto in parte motiva;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori Controparte_1 dell'importo di € 11.737,30, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo a titolo di risarcimento del danno subito dalla minore;
Persona_1
3) condanna la convenuta a rifondere agli attori spese del Controparte_1 presente giudizio che vengono liquidate in € 5.077,00 per compenso di avvocato, € 264,00 per anticipazioni e spese, € 366,00 per spese di CTP, oltre oneri accessori di legge, rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso e spese successive occorrende;
4) pone le spese di CTU liquidate con decreto di data 07.04.2025 definitivamente poste a carico della convenuta con condanna della convenuta a restituire agli Controparte_1 attori quanto da questi eventualmente già corrisposto al CTU.
Così deciso, in Bolzano il 22.07.2023.
Il Giudice
Morris Recla
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