TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4452 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. CELIA Parte_1
MARISA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Saracena, via G. La Pira
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dal CP_2
dott. DE LUCA ANTONINO, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento assegno-pensione invalidità civile.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
Con atto di ricorso depositato il 29.11.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che:
- in data 9.5.2023 presentava all' domanda intesa ad ottenere il CP_1
riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
- in data 6.6.2023 veniva sottoposta a visita medica presso la Commissione Invalidi
Civili che le attribuiva un grado di invalidità nella misura del 40%.
Assumendo l'illegittimità di tale provvedimento, poiché affetta da patologie di gravità tale da giustificare la concessione giudiziale delle prestazioni previdenziali richieste adiva questo Tribunale al fine di ottenere, previo accertamento del suo stato di invalidità civile nella misura pari o superiore al 74%, il riconoscimento del
CP_ diritto all'assegno di invalidità e, per l'effetto, condannare l' alla corresponsione dei relativi ratei, nella misura e con le decorrenze di legge, oltre interessi legali sui ratei arretrati e con vittoria di spese legali.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_1
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo con contestuale motivazione, pubblicamente letto.
Orbene, preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dalla azione ex art. 42 co. 3 del d.l. n. 269/2003 poiché l'azione è stata tempestivamente esperita con ricorso depositato in data 29.11.2023 nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale come risulta dalla documentazione in atti.
Nonostante ciò il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il diritto all'assegno è subordinato alla sussistenza del requisito dell'età compresa tra i 18 e i 65 anni, del requisito medico-sanitario consistente in una diminuzione della capacità lavorativa in misura pari al 74%, dello stato di incollocamento al lavoro e della titolarità di reddito inferiore alla soglia fissata dalla legge.
Quanto allo stato di incollocamento, va precisato che esso è cosa diversa dallo stato di mera disoccupazione in quanto presuppone che l'interessato sia iscritto o nelle liste speciali di collocamento degli invalidi di cui alla L. n. 482/68.
Pertanto, ritenuto che l'incollocazione al lavoro sussiste solo in caso di iscrizione nelle liste speciali di collocamento degli invalidi, la mancata iscrizione in tali liste,
come nel caso che ci occupa, integra il difetto di un elemento costitutivo del diritto all'assegno ( Cass. SS.UU. n. 203 del 10.1.92)
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c. , come da documentazione in atti.
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio.
Castrovillari, 4.6.2025 IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo