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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/05/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Balba ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2180/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CRISMANICH CINZIA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI parte attrice TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
FATTO E DIRITTO
Il sig. con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha opposto il precetto Parte_1
ricevuto per € 55.857,10.
Alla base del precetto si colloca un decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo n.
258/2012 e notificato all'opponente in data 28.5.2013.
Parte ricorrente, precisato non aver ricevuto alcuna notifica di atto interruttivo prima del precetto, deduceva l'intervenuta prescrizione del credito.
Proponeva, inoltre, ulteriori doglianze quali la mancata prova della preventiva escussione della società debitrice, essendo il ricorrente mero garante, e la mancata prova della legittimazione attiva della creditrice stessa, asserita acquirente della posizione creditoria.
Da ultimo contestava la quantificazione della somma dovuta per interessi. TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Nessuno si costituiva per la convenuta che all'udienza del 7.5.2025 veniva dichiarata contumace.
Discussa la causa alla stessa udienza il contenzioso veniva trattenuto in decisione con riserva di deposito nel termine di gg. 30.
La domanda è fondata e, quindi, deve essere accolta in quanto non vi è prova in atti della legittimazione del creditore acquirente del credito e, comunque, il credito azionato risulta prescritto non essendo stata fornita la prova di atti interruttivi a decorrere dalla notifica del titolo avvenuta il 28.5.2013. e fino alla notifica del precetto in data 27.1.25.
Spese al soccombente come per legge valori medi parametro di riferimento, valore minimo per la fase decisionale orale) scaglione 52.000/260.000 ovvero:
Oltre iva se dovuta. TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così statuisce: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente nulla Parte_1
deve a con cosneguente inefficacia del precetto opposto;
Controparte_1
condanna a rifondere a le spese di lite che luquida Controparte_1 Parte_1
in € 6.307,00 oltre spese generali, cassa ed IVA.
Genova, 7.5.2025
Il Giudice
Andrea Balba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Balba ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2180/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CRISMANICH CINZIA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI parte attrice TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
FATTO E DIRITTO
Il sig. con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha opposto il precetto Parte_1
ricevuto per € 55.857,10.
Alla base del precetto si colloca un decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo n.
258/2012 e notificato all'opponente in data 28.5.2013.
Parte ricorrente, precisato non aver ricevuto alcuna notifica di atto interruttivo prima del precetto, deduceva l'intervenuta prescrizione del credito.
Proponeva, inoltre, ulteriori doglianze quali la mancata prova della preventiva escussione della società debitrice, essendo il ricorrente mero garante, e la mancata prova della legittimazione attiva della creditrice stessa, asserita acquirente della posizione creditoria.
Da ultimo contestava la quantificazione della somma dovuta per interessi. TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Nessuno si costituiva per la convenuta che all'udienza del 7.5.2025 veniva dichiarata contumace.
Discussa la causa alla stessa udienza il contenzioso veniva trattenuto in decisione con riserva di deposito nel termine di gg. 30.
La domanda è fondata e, quindi, deve essere accolta in quanto non vi è prova in atti della legittimazione del creditore acquirente del credito e, comunque, il credito azionato risulta prescritto non essendo stata fornita la prova di atti interruttivi a decorrere dalla notifica del titolo avvenuta il 28.5.2013. e fino alla notifica del precetto in data 27.1.25.
Spese al soccombente come per legge valori medi parametro di riferimento, valore minimo per la fase decisionale orale) scaglione 52.000/260.000 ovvero:
Oltre iva se dovuta. TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così statuisce: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente nulla Parte_1
deve a con cosneguente inefficacia del precetto opposto;
Controparte_1
condanna a rifondere a le spese di lite che luquida Controparte_1 Parte_1
in € 6.307,00 oltre spese generali, cassa ed IVA.
Genova, 7.5.2025
Il Giudice
Andrea Balba