Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2492/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 22/05/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 22/05/2025 nella causa n. 2492/2023 avente ad oggetto “compensi avvocati” e vertente tra avv. BIONDI PASQUALE (C.F./P.IVA: ), col C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. DI PAOLA MARCO
- ricorrente -
e
(C.F./P.IVA: ), col CP_1 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. GUERRIERO ANGELO
- convenuto - Conclusioni All'udienza del 22/05/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, l'avv. BIONDI PASQUALE, deducendo di espletato attività professionale in favore della resistente nel giudizio di impugnazione del licenziamento comminatole (R.G. n. 3359/2021 - Tribunale di Avellino sez. Lavoro), conveniva in giudizio
, al fine di sentir […] condannare la convenuta al CP_1 pagamento della somma di € 10.747,88, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di competenze professionali per l'attività prestata nel summenzionato giudizio, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione delle competenze al soddisfo […].
Si costituiva in giudizio , la quale non contestava le CP_1 circostanze di fatto dedotte nel ricorso introduttivo, eccependo tuttavia l'eccessività della richiesta avanzata, da rigettarsi o in subordine da ridursi nei termini di legge.
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Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, la causa giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previo deposito di note conclusionali ad opere delle parti. II. Diritto Sul merito Fondata, seppure entro i limiti di cui in seguito, si ritiene la domanda così come proposta. Giova preliminarmente osservare che sotto il profilo sostanziale l'azione per il riconoscimento del compenso professionale dell'avvocato trova fondamento nell'art. 2233 c.c., il quale disciplina la commisurazione della retribuzione per le prestazioni d'opera intellettuale, prevedendo che essa sia determinata – in mancanza di accordo tra le parti e di tariffe professionali – dal Giudice, previo parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. Nel caso specifico dell'avvocato, la determinazione del compenso professionale è attualmente regolata dal D.M. n. 147/2022 (per le prestazioni svolte a partire dal 23 ottobre 2022) e, per le prestazioni antecedenti, dal D.M. n. 55/2014, che hanno sostituito il sistema delle tariffe professionali forensi, abrogato dal D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012. In tema di onere della prova, giova inoltre rammentare che, per giurisprudenza pacifica a partire da Cass., sez. U., sent. n. 13533 del 30 ottobre 2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ferma l'ulteriore precisazione secondo cui nella controversia fra un avvocato ed il proprio cliente, avente ad oggetto il pagamento di onorari professionali, compete al professionista l'onere di provare l'avvenuta prestazione della propria attività (nella specie, partecipazione alle udienze istruttorie) attraverso la esibizione in giudizio delle copie del fascicolo di ufficio o di certificazioni della cancelleria ed ove ciò non avvenga il giudice del merito non e tenuto a supplire all'inattività probatoria dell'interessato chiedendo , a sua volta, informazioni alla cancelleria, ovvero richiamando il fascicolo del procedimento, cui si riferiscono le prestazioni professionali di cui si chiede il compenso (V 2289/74, mass n 370677; 1765/72, mass n 358723) (Sez. 2, Sentenza n. 3292 del 13/10/1975). Nel caso di specie, il legale ricorrente ha dimostrato in maniera esauriente l'attività professionale espletata nell'interesse della propria cliente, CP_1
[...]
In particolare, è dimostrato il conferimento dell'incarico di patrocinio, come risulta dal mandato alle liti allegato al ricorso ex art. 1 comma 48 della
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Legge 28/06/2012 n. 92 depositato dinanzi al Tribunale di Avellino-Sez. Lavoro (R.G. n. 3359/2021). È altresì dimostrata l'assistenza legale del ricorrente per tutta la durata del giudizio fino alla data del 14/09/2022, allorquando la resistente a mezzo pec comunicava all'avv. Biondi la revoca del mandato (v. documentazione in atti). La resistente, peraltro, ha riconosciuto l'attività profusa dal professionista, pur avendo contestato il quantum dell'onorario richiesto, evidenziando peraltro come a seguito della ordinanza di accoglimento n. 1130/2023 del 26.01.2023, definitoria del giudizio di impugnazione del licenziamento, il Giudice del Lavoro abbia condannato la controparte al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 2.694,00, dunque un importo assolutamente inferiore a quello richiesto in questa sede. Orbene, sul punto giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, In tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla l. n. 247 del 2012, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25992 del 17/10/2018). Ed infatti, l'art. 5 comma 2, prima parte, del D.M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, prevede, che, nella liquidazione dei compensi “a carico del cliente”, si ha riguardo “al valore corrispondente all'entità della domanda” mentre, a norma dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 55 cit., solo nella liquidazione dei compensi “a carico del soccombente”, si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Nel caso di specie, ove è richiesta la liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine che il giudice di merito deve compiere è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita poiché, in quest'ultimo caso, il compenso preteso alla
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stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata (Cass. n. 1805 del 2012; Cass. n. 18507 del 2018). Pertanto, in ragione delle considerazioni che precedono, dovendo valutarsi la consistenza dell'attività difensiva effettivamente spiegata dall'avvocato, in una controversia di complessità comunque minima per i professionisti del settore ed avente in ogni caso connotazioni lato sensu di serialità, ed allo stesso tempo emendare eventuali sproporzioni tra quanto richiesto e quanto poi effettivamente attribuito alla parte assistita, anche in funzione dell'entità economica dell'interesse sostanziale perseguito con l'azione intentata (id est: ricorso ex art. 1 comma 48 della Legge 28/06/2012 n. 92, esitato nell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato, nella reintegra nel posto di lavoro della lavoratrice e nella condanna alla corresponsione in suo favore di dell'indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero € 2.767,66, con maggiorazione degli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino all'effettivo soddisfo, nonché ancora al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra), si ritiene di poter fare applicazione dei parametri di cui allo scaglione ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00. Ai sensi dell'art. 5, del citato DM, del resto, anche Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile (5 comma), con l'ulteriore precisazione che 6. Le cause di valore indeterminabile si considerano ((...)) a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, e dagli atti, per quanto sin qui riferito, non sono comunque emersi o risultati evincibili elementi di particolare importanza e/o specificità e/o complessità. Di conseguenza, in conformità con quanto sin qui statuito, ed in applicazione dei citati parametri ex D.M. 55/2014, così come previsti per le cause di lavoro, si ritiene di poter liquidare, per le fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e istruttoria, essendo la revoca del mandato intervenuta a ridosso dello svolgimento della fase decisionale) ed oggi in contestazione, un compenso di € 3.371,00 (= Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.545,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 573,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.253,00; Compenso tabellare (valori minimi) € 3.371,00). Al riguardo va evidenziato che, come imposto da recente e condivisa giurisprudenza, la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, non come modificati dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, atteso che quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano
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alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022…Diversamente, si effettuerebbe un'applicazione retroattiva del decreto, non giustificabile come d'altronde già rilevato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte per la normativa precedente alla luce del logico criterio interpretativo fondato sulla globalità della prestazione e pertanto del compenso (v. infatti S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405: "In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata."; e cfr. pure Cass. sez. 3, 18 dicembre 2012 n. 23318, Cass. sez. 6-3, ord. 2 luglio 2015 n. 13628, Cass. sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n. 2748, Cass. sez. 6-2, 19 ottobre 2016 n. 21205, Cass. sez. 6-3, ord. 28 agosto 2017 n. 20481 e Cass. sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018 n. 13541). (v. in parte motiva Sez. U, Ordinanza n. 33482 del 14/11/2022). Nel caso in esame, del resto, non si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, tutte le attività difensive essendo state invece compiute anteriormente a tale data. In conclusione, dunque, ed in parziale accoglimento della domanda, dovrà condannarsi l'odierna resistente al pagamento in favore CP_1 dell'avv. BIONDI PASQUALE della somma complessiva di € 3.371,00, oltre accessori come per legge, ed interessi legali a decorrere dalla presente pronuncia (v. Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 16/02/2016). Assorbita o comunque respinta deve intendersi ogni altra istanza, deduzione od eccezione sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese del giudizio, le stesse, stante l'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore rispetto al quantum richiesto, dovranno compensarsi per due terzi e vengono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino ad
€ 5.200,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
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il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. BIONDI PASQUALE nei confronti di CP_1
respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed
[...] eccezione, così provvede: accoglie in parte la domanda, così come proposta;
condanna
al pagamento in favore dell'avv. BIONDI PASQUALE CP_1 della somma complessiva di € 3.371,00, oltre accessori come per legge ed interessi legali a decorrere dalla presente pronuncia;
condanna
alla rifusione in favore di parte ricorrente BIONDI CP_1
PASQUALE di un terzo (1/3) delle spese del presente giudizio, liquidate in € 161,26 (3/3) per spese vive, € 1.278,00 (3/3) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dell'avv. Marco Di Paola;
dichiara compensate tra le parti le spese per i due terzi (2/3) residui;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 22/05/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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