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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 268/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Merli Giovanni per il la dott. Marcella Gori Controparte_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 268/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. , detenuto presso la Casa Circondariale di Livorno, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per vedere accolte le seguenti conclusioni: Controparte_1 pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € 24.612,37, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di Legge e sentenza provvisoriamente esecutiva >>.
2. Il ricorrente ha allegato che: durante il periodo di detenzione presso la casa circondariale di Livorno ha svolto attività lavorativa di inserviente di cucina nel mese di marzo 2019, di inserviente di cucina, addetto alle pulizie e distribuzione dei pasti nei mesi di gennaio, marzo e aprile 2020, di giardiniere e addetto alla distribuzione pasti nei mesi da maggio a aprile 2021, di cameriere, giardiniere, addetto alle pulizie e addetto alla distribuzione pasti da maggio a dicembre 2021, di assistente alla persona, addetto alle pulizie e addetto alla spesa dei detenuti nei mesi di gennaio, febbraio, aprile e maggio 2022.; dai cedolini paga emerge la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi CCNL rispetto alle concrete mansioni svolte in ragione alla quantità e qualità del lavoro nonché del livello e categoria di riferimento, oltre alla mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità.
3. Si è costituito in giudizio il che, eccepita la prescrizione dei crediti maturati nel Controparte_1 quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo (del 26.4.2024) o di eventuali altri atti interruttivi versati in atti, ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
1 4. La causa, istruita per documenti e CTU contabile, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. La remunerazione del lavoro carcerario è regolata dall'art. 22 della legge n. 354/1975 (legge sull'ordinamento penitenziario) che, sul punto, nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie, stabilisce: “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi” piano nazionale...”.
7. Quanto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute la spettanza ai detenuti lavoratori non può essere negata, una volta riconosciuto il diritto alle ferie (cfr Corte Cost sent. n. 158/01).
8. Il CTU, chiamato a verificare i conteggi allegati al ricorso sul presupposto della condivisibilità in astratto delle ragioni giuridiche poste a fondamento della domanda, ha accertato l'inesistenza di un credito a favore del ricorrente.
9. In particolare l'ausiliario - preso a riferimento il CCNL Lavoro Domestico come prospettato dal ricorrente e come di fatto ritenuto congruo, in ragione delle mansioni svolte dal dalla Commissione istituita ai Pt_1 sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, nonché in relazione al lavoro prestato nei giorni festivi, la circolare DAP n. 2294/4748 del 9 marzo 1976 – ha in primo luogo rilevato che << Dall'analisi puntuale dei cedolini in atti…emerge che l'effettivo orario di lavoro prestato dal ricorrente nel periodo oggetto di analisi risulta essere significativamente inferiore rispetto a quello dichiarato, attestandosi complessivamente a n. 1.805,32 ore… Tenuto conto delle considerazioni precedentemente esposte, il computo delle differenze retributive operato dalla parte ricorrente non può che essere considerato sovrastimato>>.
10. L'ausiliario ha altresì evidenziato che che su un diverso monte ore, si fonda anche sull'ulteriore presupposto che spetti al ricorrente una retribuzione oraria pari a quella individuata dal CCNL Lavoro Domestico per un lavoratore inquadrato al livello B, indicata pari ad euro 5,86, retribuzione oraria superiore rispetto a quella effettivamente pagata dall'amministrazione penitenziaria, pari a circa euro 5,30. Al riguardo, lo scrivente ritiene opportuno evidenziare che il periodo oggetto di contestazione è interamente successivo al 10 novembre 2018, data di entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 22 dell'Ordinamento Penitenziario. Tale disposizione normativa prevede che "La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi".
2 In ottemperanza a tale previsione legislativa, al fine di verificare la congruita della retribuzione oraria riconosciuta dall'Amministrazione Penitenziaria rispetto a quella effettivamente dovuta, lo scrivente ha proceduto a comparare l'ammontare della paga oraria corrisposta al ricorrente, desunta dai cedolini paga in atti, con l'importo della paga oraria minima stabilita dal CCNL di categoria, adeguatamente ridotta ai due terzi del valore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Ordinamento Penitenziario (…). In conclusione di questa analisi, come chiaramente emerge dal prospetto appena presentato, in nessuna mensilità l'Amministrazione Penitenziaria ha corrisposto al ricorrente una retribuzione oraria - e conseguentemente una mercede complessiva - inferiore alla soglia dei due terzi del trattamento economico minimo stabilito dal CCNL di riferimento per la categoria.
In definitiva, in base alle verifiche effettuate, non si rilevano differenze retributive spettanti al ricorrente, né si riscontra un trattamento economico inferiore ai minimi inderogabilmente fissati dalla legge.>>.
11. Con riferimento, ancora, all'asserita mancata erogazione della tredicesima e quattordicesima mensilità,
l'ausiliario ha accertato che << Dall'analisi dei predetti cedolini paga e emerso che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'Amministrazione Penitenziaria ha regolarmente corrisposto, con cadenza mensile e per l'intera durata del rapporto lavorativo oggetto del presente giudizio, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati pro-quota dal lavoratore. In altri termini, l'Amministrazione non ha corrisposto le mensilità aggiuntive in soluzione unica nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, bensì ha liquidato mensilmente, in ciascuna busta paga, la frazione di tredicesima e quattordicesima mensilità progressivamente maturata nel corso del mese corrente. (…) Tale somma, appare correttamente quantificata dall'amministrazione penitenziaria: deve pertanto ritenersi che non spetti al ricorrente nessuna differenza retributiva a titolo di mancata corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità>>.
12. Analogamente, in punto di indennità sostitutiva delle ferie, il CTU ha accertato che <dall della documentazione risulta che l penitenziaria ha regolarmente corrisposto nei periodi in cui era dovuta per ferie maturate e non godute. tale erogazione stata effettuata mensilmente ottemperanza alle normative vigenti tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti relazione alla verifica congruit degli importi riconosciuti al ricorrente a titolo indennit godute si rende necessario puntualizzare il metodo calcolo adottato determinazione emolumento. retribuzione giornaliera calcolata utilizzando mensile lorda lavoratore un divisore giornaliero convenzionale nel caso specifico pari come prassi consolidata. importo viene poi proporzionalmente ridotto funzione dell effettivamente prestato ciascuna giornata. fondamentale evidenziare esame>3 peculiare natura del rapporto di lavoro comporta una variazione mensile dell'orario di lavoro, il quale, in ogni caso, non ha mai configurato un regime di tempo pieno. Parallelamente, anche il numero di giorni di ferie maturati mensilmente subisce una variazione, essendo proporzionale ai giorni di lavoro concretamente svolti nel periodo di riferimento. Conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile, il diritto alla maturazione di 26 giorni di ferie annui, corrispondenti a 2,16 giorni per ogni mese completo di lavoro, si traduce, per il ricorrente, nella maturazione di una frazione di 2,16 giorni per ciascuna mensilità, calcolata in proporzione ai giorni di effettivo lavoro.
Nel caso concreto, si rileva che il ricalcolo dell'indennità per ferie effettuato dal ricorrente si basa su una metodologia analoga a quella impiegata per il ricalcolo della retribuzione ordinaria. Tale ricalcolo e stato determinato applicando la paga oraria piena prevista dal CCNL (pari ad euro 5,86) e considerando un orario di lavoro a tempo pieno, ovvero 8 ore giornaliere. In tal modo, il ricorrente e pervenuto alla determinazione di un importo di indennità per ferie non godute superiore ad € 3.400,00.
Tuttavia, alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, in particolare in merito all'effettivo regime di lavoro a tempo parziale del ricorrente e alla correttezza della retribuzione oraria applicata dall'Amministrazione Penitenziaria, si ritiene che il computo delle differenze retributive operato dalla parte ricorrente presenti una evidente sovrastima.
Si reputa invece corretta la quantificazione dell'indennità effettuata dall'Amministrazione Penitenziaria, la quale, applicando le modalità di calcolo sopra descritte e utilizzando i parametri relativi alle ore/giorni lavorati e alla retribuzione oraria effettivamente spettante indicati nei cedolini paga del periodo, ha liquidato al ricorrente un importo complessivo a titolo di indennità per ferie non godute pari ad € 962,82, come da dettaglio fornito (…)
In conclusione deve quindi ritenersi che non spetti al ricorrente nessuna differenza retributiva a titolo di mancata corresponsione della indennità per ferie non godute>>.
13. Tanto chiarito, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU così come dettagliatamente argomentate con riferimento ai documenti in atti e ai presupposti normativi richiamati dallo stesso ricorrente, deve concludersi per il rigetto del ricorso
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del convenuto CP_1 secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM, in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, questioni risolte mediante CTU contabile, nonché del 20% ai sensi dell'art 152 bis disp att cpc in quanto l'amministrazione convenuta si è difesa tramite funzionari.
4 15. Le spese di CTU liquidate come separato decreto sono poste definitivamente a carico dell'Erario in quanto il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento a favore del delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 2155,00, oltre 15% rimborso spese forfettario.
- pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Livorno, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
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