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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/10/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1878/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, viale Giovanni Paolo II, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Vittorio Vecchio (PEC: e Email_1
l'avv. Guglielmo Lentini (PEC: che congiuntamente e disgiuntamente Email_2 la rappresentano e difendono giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito da Reddito di cittadinanza. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/08/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando I) di aver ricevuto, il 17.8.2023, comunicazione di revoca del reddito di cittadinanza motivata “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU” contenente la richiesta di restituzione della somma di 3.999,69€, imputata alle prestazioni percepite da febbraio a settembre 2022; II) di aver presentato, il 14.1.2022, la DSU per il calcolo dell'ISEE, dichiarando un nucleo familiare monocomponente;
III) di aver svolto, ottenendo apposita retribuzione, il servizio civile, dal 30.4.2020 per un anno, IV) di essere in possesso dei requisiti, anche economici, utili a conservare il reddito di cittadinanza.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare che in capo alla Sig.ra al momento della presentazione domanda presentata per Parte_1
l'ottenimento del reddito di cittadinanza nell'anno 2022 sussistevano tutti i requisiti previsti dall'art. 2, comma 5, lett. B) del D.L. 4/2019 convertito nella L. 26/2019 - per l'effetto dichiarare l'annullabilità e/o illegittimità del provvedimento impugnato - Con vittoria di spese e compensi professionali”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Premettendo come l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L: 28.01.2019, n.4, stabilisca che il RDC “è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
(…)”, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, non si evince la sussistenza (in capo alla medesima) dei presupposti previsti dalla legge per ottenere la prestazione richiesta.
3. Lo stesso art. 2, ai commi 4 e 5, stabilisce che “4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”. Infine, per quanto di interesse, ai commi 7 e 8 è previsto che “Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il
2 mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, l'ammontare eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali”.
4. Occorre sottolineare che – in considerazione della richiesta della prestazione avanzata il 3.4.2023 – la verifica della sussistenza dei requisiti sia circoscritta all'anno 2022, risulta che la ricorrente, poiché maggiorenne ma di età inferiore ai 26 anni e poiché titolare di una situazione reddituale, nel 2022, pari a 960,00€, pertanto inferiore alla soglia (pari a complessivi 2.840,51€), risulta rientrare nel nucleo familiare dei genitori e non, all'opposto, capace di formare nucleo monocomponente utile ai fini di ottenere il RdC.
5. Pertanto, secondo quanto risulta dagli atti di causa, non ricorrono in capo alla ricorrente i requisiti necessari a beneficiare della prestazione in discussione, considerando, per tale motivo, legittima la richiesta di ripetizione di indebito avanzata da CP_1
6. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
900,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 30/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, viale Giovanni Paolo II, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Vittorio Vecchio (PEC: e Email_1
l'avv. Guglielmo Lentini (PEC: che congiuntamente e disgiuntamente Email_2 la rappresentano e difendono giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito da Reddito di cittadinanza. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/08/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando I) di aver ricevuto, il 17.8.2023, comunicazione di revoca del reddito di cittadinanza motivata “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU” contenente la richiesta di restituzione della somma di 3.999,69€, imputata alle prestazioni percepite da febbraio a settembre 2022; II) di aver presentato, il 14.1.2022, la DSU per il calcolo dell'ISEE, dichiarando un nucleo familiare monocomponente;
III) di aver svolto, ottenendo apposita retribuzione, il servizio civile, dal 30.4.2020 per un anno, IV) di essere in possesso dei requisiti, anche economici, utili a conservare il reddito di cittadinanza.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare che in capo alla Sig.ra al momento della presentazione domanda presentata per Parte_1
l'ottenimento del reddito di cittadinanza nell'anno 2022 sussistevano tutti i requisiti previsti dall'art. 2, comma 5, lett. B) del D.L. 4/2019 convertito nella L. 26/2019 - per l'effetto dichiarare l'annullabilità e/o illegittimità del provvedimento impugnato - Con vittoria di spese e compensi professionali”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Premettendo come l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L: 28.01.2019, n.4, stabilisca che il RDC “è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
(…)”, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, non si evince la sussistenza (in capo alla medesima) dei presupposti previsti dalla legge per ottenere la prestazione richiesta.
3. Lo stesso art. 2, ai commi 4 e 5, stabilisce che “4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”. Infine, per quanto di interesse, ai commi 7 e 8 è previsto che “Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il
2 mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, l'ammontare eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali”.
4. Occorre sottolineare che – in considerazione della richiesta della prestazione avanzata il 3.4.2023 – la verifica della sussistenza dei requisiti sia circoscritta all'anno 2022, risulta che la ricorrente, poiché maggiorenne ma di età inferiore ai 26 anni e poiché titolare di una situazione reddituale, nel 2022, pari a 960,00€, pertanto inferiore alla soglia (pari a complessivi 2.840,51€), risulta rientrare nel nucleo familiare dei genitori e non, all'opposto, capace di formare nucleo monocomponente utile ai fini di ottenere il RdC.
5. Pertanto, secondo quanto risulta dagli atti di causa, non ricorrono in capo alla ricorrente i requisiti necessari a beneficiare della prestazione in discussione, considerando, per tale motivo, legittima la richiesta di ripetizione di indebito avanzata da CP_1
6. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
900,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 30/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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