Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/1967, n. 1541
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Sentenza 23 giugno 1967

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L'indagine del giudice di merito rivolta ad identificare il contenuto obiettivo e la finalita dei mezzi istruttori dedotti per la prima volta in appello e a stabilire se essi riguardino, o meno, fatti nuovi implica un apprezzamento di fatto, come tale non censurabile in Sede di legittimita. ( Conf. 733-65).*

A differenza di quanto e da ritenere per il contratto di lavoro subordinato, al contratto di prestazione d'opera, materiale o intellettuale, non repugna la situazione di aleatorieta connessa all'incertezza dell'evento, che sia stato dedotto in condizione, anche nell'ipotesi in cui sia stata condizionata l'efficacia dell'Obbligo del solo committente dell'opera,in guisa da esporre l'altra parte, rispetto alla quale il contratto e immediatamente efficace,al rischio di vedersi negato il compenso pattuito, se la condizione non si verifichi. ( nella specie,e stata ritenuta la validita della clausola che subordinava alla realizzazione dell'opera la corresponsione del compenso all'ingegnere progettista di un albergo). ( Conf. 2247-57).*

Per il principio della contestualita ed unitarieta della prova per testimoni, condizione essenziale dell'ammissione di tale prova in appello e il requisito della novita, concretantesi nell'esigenza che la prova verta su circostanze del tutto distinte e diverse da quelle che hanno formato oggetto delle prove gia espletate nel giudizio di primo grado, in guisa che si possa escludere che l'indagine sollecitata in secondo grado sia diretta a rinnovare o a riproporre,sia pure per completarne i risultati, quella gia esaurita o chiusa, ovvero a contraddire o modificare, comunque, le risultanze gia acquisite. ( Conf. 1784-66 1131-66 Cfr. Anche 1533-67).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/1967, n. 1541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1541
    Data del deposito : 23 giugno 1967

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