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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 6580/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
promosso con ricorso congiunto depositato in data 13/11/2024,
da:
e con l'avv. DE PECOL MARICA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina dell'affidamento dei figli minori nati dalla loro relazione more uxorio, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e il diritto di mantenimento, sulla base delle condizioni concordemente indicate. Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 20.12.2024, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 27.11.2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse dei minori e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 6580/2024, provvedendo in conformità alle condizioni indicate dalle parti, così dispone:
-affida, in via condivisa, i minori e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la
[...]
madre, sig.ra ; Parte_1
- il padre potrà vedere e nei seguenti giorni: Per_1 Per_2
• a fine settimana alternati, dal venerdì sera prima di cena al lunedì mattina alle ore 7 quando li riaccompagnerà a casa della mamma;
• il padre terrà con sé i figli per due pernottamenti infrasettimanali, dal martedì sera prima di cena fino al mercoledì mattina alle 7.00, quando li riaccompagnerà dalla mamma, e il giovedì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina alle 7.00, con riaccompagnamento dei minori dalla mamma;
• nel periodo natalizio i minori trascorreranno una settimana con il papà e una con la mamma, avendo cura di rispettare le tradizioni familiari ovvero, il giorno della Vigilia lo trascorreranno con la mamma mentre il giorno di Natale con il papà;
• durante le vacanze Pasquali, i genitori si alterneranno annualmente le giornate di Pasqua e di Pasquetta;
• i ponti e le festività infrannuali verranno alternati tra i genitori (ovvero un genitore terrà con sé i figli per l'intero ponte e l'altro genitore terrà con sé i figli nel ponte successivo);
• durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore quindici giorni di vacanza anche non consecutivi da comunicarsi entro il 15 maggio di ciascun anno, così da agevolare l'organizzazione delle rispettive vacanze;
• nei rispettivi periodi di permanenza dei minori, i genitori rispetteranno i loro impegni (scolastici, sportivi e ricreativi);
- il sig. parteciperà al mantenimento dei minori Pt_2
mediante il versamento alla sig.ra del contributo mensile di Pt_1
€ 150,00 per ciascun figlio fino alla raggiunta autosufficienza di ciascun figlio, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario da effettuare entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- le spese straordinarie per ciascun figlio osserveranno le disposizioni di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso
e saranno così ripartite: 70% a carico della sig.ra 30% a Pt_1
carico del sig. e andranno corrisposte entro il giorno 15 Pt_2
del mese successivo a quello della loro comunicazione all'altro genitore;
- l'assegno unico spetterà integralmente al padre sig. Pt_2
- dà atto che i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rinnovo del documento d'identità dei minori, valido per l'espatrio e si prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti,
e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
- dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 7/01/2025. Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi