CA
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/09/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE d'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1699 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonio Donno che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello ---------------------------------------------------------------------appellante E
Controparte_1 Controparte_2
domiciliata in Bari presso lo studio legale
[...] Controparte_3
e rappresentata in giudizio dagli avv.ti Paola Alberta Laterza e Roberta Maranò, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione depositata in grado d'appello---------------------------------------------appellata
Oggetto: rapporti bancari
Conclusioni: all'udienza cartolare del 18/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 4019/2022 resa il 3/11/2022, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda di ripetizione di indebito proposta da Parte_1 nei confronti della per Controparte_4 azioni, ritenendo infondata la tesi dell'usurarietà degli interessi pattuiti in pagina 1 di 7 relazione al prestito fiduciario n. 07-105-1043577 e condannando l'attore al pagamento delle spese di lite, compresi i costi di ctu.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 7/12/2022, il ha Pt_1 proposto tempestivo appello limitato al solo profilo della regolazione delle spese di lite, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, che tali spese venissero integralmente compensate tra le parti, in ragione del fatto che, all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado, l'orientamento della giurisprudenza di merito locale, supportato da alcune pronunce di legittimità, sarebbe stato nel senso dell'inclusione, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura, del cd. spread mora, oltre che della commissione di estinzione anticipata.
Si è costituita la banca appellata insistendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 18/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione ed erronea interpretazione/applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Si duole, in particolare, della propria condanna alle spese di lite, assumendo che, all'epoca di avvio del giudizio di primo grado (2017) e dunque prima della pronuncia della sentenza della Cass. a SS.UU. 2020/n. 19597 che ha definitivamente sancito il divieto del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usura, il pacifico indirizzo del Tribunale di Bari ed anche della Corte d'Appello di Bari sarebbe stato quello di includere nella formula di ricalcolo del TEG sia lo spread mora che la commissione di estinzione anticipata;
che nello stesso senso si sarebbe espressa in alcune pronunce (tra cui Cass. 2019/n, 26286) anche la giurisprudenza di legittimità dell'epoca.
La doglianza è infondata.
La richiesta di compensazione è stata espressamente vagliata dal giudice di prime cure che l'ha disattesa, così motivando: “con riferimento poi alla pagina 2 di 7 richiesta di parte attrice di compensazione delle spese processuali per mutamento giurisprudenziale che sostiene che l'orientamento originario di questo Tribunale prevedeva l'inclusione dello spread della mora all'interno della formula di calcolo del TEG, si rileva quanto segue.
Come è noto, l'art. 91 c.p.c. fissa la regola che le spese seguono la soccombenza, rispetto alla quale l'art. 92 c.p.c. prevede due eccezioni:
a) il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue e, a prescindere dalla soccombenza, può condannare anche la parte vittoriosa al rimborso delle spese causate alla controparte in violazione del principio di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.);
b) il giudice può compensare le spese, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca o (nella formulazione attualmente vigente) se la questione trattata è assolutamente nuova o si è verificato un mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti. In realtà, la soccombenza reciproca non costituisce propriamente un'eccezione alla regola, poiché il criterio di ripartizione è costituito sempre dalla soccombenza.
Orbene, i provvedimenti richiamati dall'attore indice – a suo dire - della pregressa esistenza presso il Tribunale di Bari di un pregresso orientamento giurisprudenziale considerato in ordine ai criteri di calcolo degli oneri che rileverebbero ai fini dell'usura successivamente mutato non appaiono significativi, tenuto conto che la parte ha menzionato semplici ordinanze istruttorie ammissive di CTU e richiamato un unico precedente della Corte d'Appello in cui si è semplicemente ribadita la necessità che anche gli interessi moratori siano soggetti alla l. 108/96 ma non che ne sia previsto il cumulo con i corrispettivi ai fini della verifica del rispetto della normativa cd antiusura”.
La statuizione va confermata.
Premesso che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità in base al quale l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo, il principio cardine che regola la materia è, com'è noto, il criterio della soccombenza, rispetto al quale la compensazione si pone oggi come un'eccezione.
pagina 3 di 7 Nella specie, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado nel 2017, la disciplina applicabile è infatti quella di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c., come sostituito dall'art. 13 DL 2014/n. 132 conv. con modifiche in L. 2014/n. 162, che prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per l'intero, oltre che nel caso (mai mutato) della soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi tipizzate di assoluta novità della questione trattata (vale a dire di assenza di precedenti giurisprudenziali in argomento) e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (cioè di novità dell'interpretazione prescelta dal giudice rispetto ad un pregresso consolidato orientamento) (cfr. Cass. 2018/n. 14624), cui si aggiungono, per effetto della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, quelle di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (sic Cass. 2020/n. 3977; conf. Cass. 2019/n. 4696), come ad es. il sopraggiungere di una norma di interpretazione autentica o di uno jus superveniens con efficacia retroattiva che mutino il quadro di riferimento della causa, alterando i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (cfr. in tal senso Cass. 2024/n. 12545).
Nel caso in esame, non può dirsi verificato, nelle more del giudizio di primo grado, alcun mutamento o revirement giurisprudenziale rispetto ad un pregresso orientamento consolidato, che potesse giustificare l'invocata compensazione delle spese di lite.
Come condivisibilmente evidenziato in motivazione già dal giudice di prime cure, sin dall'epoca di introduzione del giudizio di primo grado non esisteva affatto, né nella giurisprudenza di merito locale (non essendo gli sparuti provvedimenti anche istruttori riportati per esteso nell'atto di appello indicativi di un filone consolidato), né in quella di legittimità, alcun indirizzo univoco e costante che affermasse la tesi del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura, ma vi era un chiaro contrasto di opinioni che è stato risolto solo da Cass. SS.UU. 2020/n. 19597, cui hanno fatto seguito Cass. 2021/n. 31615, Cass. 2022/n. 14214, Cass. 2024/n. 16526, così consolidando la tesi del divieto di cumulo.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa appellante, non esisteva, in altre parole, alcun orientamento granitico disatteso dal giudice di prime cure, ma, da un lato, vi erano alcune pronunce di legittimità, recepite da una parte pagina 4 di 7 della giurisprudenza di merito, che già affermavano l'impossibilità di sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori ai fini del ricalcolo del TEG, attesa la loro diversa funzione (vd. sentenze richiamate dal primo giudice, nonché Cass. 2019/n. 17447).
Dall'altro, ulteriori pronunce di legittimità (tra cui Cass. 2017/n, 23192) che affermavano l'opposto principio, cui si conformava un'altra parte della giurisprudenza di merito.
Non è invece richiamabile, nel senso voluto dalla difesa appellante, la sentenza della S.C. 2019/n. 26286 che, lungi dall'affermare la tesi del cumulo, ha solo precisato che “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.
Assodato dunque che, all'epoca di introduzione del giudizio di primo grado, non vi era affatto un'uniformità interpretativa conforme alla tesi sostenuta dall'attore/odierno appellante, ma una chiara divergenza di opinioni, l'esistenza di un contrasto (che riguardava anche la questione dell'inclusione o meno della commissione di estinzione anticipata, poi risolta da Cass. 2022/n. 7352) non integrava il presupposto del mutamento giurisprudenziale, atteso che la decisione impugnata non rappresentava in alcun modo una novità interpretativa rispetto ad un pregresso orientamento costante di segno contrario, ma costituiva solo espressione dell'adesione ad uno delle opzioni ermeneutiche già preesistenti.
Anzi, proprio la sussistenza di tale contrasto non accreditava un ragionevole affidamento dell'attore sulla sicura fondatezza delle proprie ragioni che possa esser stato incolpevolmente alterato dal risultato finale della lite, ma palesava, al contrario, il serio rischio che, all'esito della normale attività interpretativa affidata al giudice, le sorti del giudizio potessero essere diverse da quelle sperate. pagina 5 di 7 Né sono ravvisabili nella fattispecie le gravi ed eccezionali ragioni come delineate a seguito di Corte Cost. 2018/n. 77, posto che, già in relazione alla vecchia e più elastica formulazione dell'art. 92 c.p.c. introdotta dall'art. 45, co. 11 L. 2009/n. 69, si è precisato che “le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo” (sic Cass. 2023/n. 16130; conf. Cass. 2019/n. 9977).
In conclusione, ritiene il Collegio che l'obiettiva controvertibilità della questione affrontata poteva al più integrare i “giusti motivi” di compensazione di cui all'originaria formulazione dell'art. 92 c.p.c. antecedente alla novella del 2009, ma non in quella attuale, cui l'odierna controversia è soggetta.
Da tanto deriva che legittima è da ritenersi la disposta alla condanna alle spese di lite del primo grado, tenuto conto altresì del fatto che l'attore è rimasto comunque integralmente soccombente anche in relazione all'ulteriore questione dell'asserita indeterminatezza del TAEG.
Il rigetto dell'appello fa sì che anche le spese di questo grado (avente tuttavia un oggetto più limitato rispetto a quello originario, dibattendosi delle sole spese di lite del primo grado) seguano l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del DM 2022/n. 147 sulla base dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000, corrispondente all'entità delle spese processuali liquidate nella sentenza gravata (€ 7.254, oltre accessori).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 7/12/2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
e azioni, avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 4019/2022 emessa il 3/11/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello; pagina 6 di 7 2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 5.809 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 7 di 7
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1699 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonio Donno che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello ---------------------------------------------------------------------appellante E
Controparte_1 Controparte_2
domiciliata in Bari presso lo studio legale
[...] Controparte_3
e rappresentata in giudizio dagli avv.ti Paola Alberta Laterza e Roberta Maranò, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione depositata in grado d'appello---------------------------------------------appellata
Oggetto: rapporti bancari
Conclusioni: all'udienza cartolare del 18/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 4019/2022 resa il 3/11/2022, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda di ripetizione di indebito proposta da Parte_1 nei confronti della per Controparte_4 azioni, ritenendo infondata la tesi dell'usurarietà degli interessi pattuiti in pagina 1 di 7 relazione al prestito fiduciario n. 07-105-1043577 e condannando l'attore al pagamento delle spese di lite, compresi i costi di ctu.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 7/12/2022, il ha Pt_1 proposto tempestivo appello limitato al solo profilo della regolazione delle spese di lite, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, che tali spese venissero integralmente compensate tra le parti, in ragione del fatto che, all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado, l'orientamento della giurisprudenza di merito locale, supportato da alcune pronunce di legittimità, sarebbe stato nel senso dell'inclusione, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura, del cd. spread mora, oltre che della commissione di estinzione anticipata.
Si è costituita la banca appellata insistendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 18/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione ed erronea interpretazione/applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Si duole, in particolare, della propria condanna alle spese di lite, assumendo che, all'epoca di avvio del giudizio di primo grado (2017) e dunque prima della pronuncia della sentenza della Cass. a SS.UU. 2020/n. 19597 che ha definitivamente sancito il divieto del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usura, il pacifico indirizzo del Tribunale di Bari ed anche della Corte d'Appello di Bari sarebbe stato quello di includere nella formula di ricalcolo del TEG sia lo spread mora che la commissione di estinzione anticipata;
che nello stesso senso si sarebbe espressa in alcune pronunce (tra cui Cass. 2019/n, 26286) anche la giurisprudenza di legittimità dell'epoca.
La doglianza è infondata.
La richiesta di compensazione è stata espressamente vagliata dal giudice di prime cure che l'ha disattesa, così motivando: “con riferimento poi alla pagina 2 di 7 richiesta di parte attrice di compensazione delle spese processuali per mutamento giurisprudenziale che sostiene che l'orientamento originario di questo Tribunale prevedeva l'inclusione dello spread della mora all'interno della formula di calcolo del TEG, si rileva quanto segue.
Come è noto, l'art. 91 c.p.c. fissa la regola che le spese seguono la soccombenza, rispetto alla quale l'art. 92 c.p.c. prevede due eccezioni:
a) il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue e, a prescindere dalla soccombenza, può condannare anche la parte vittoriosa al rimborso delle spese causate alla controparte in violazione del principio di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.);
b) il giudice può compensare le spese, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca o (nella formulazione attualmente vigente) se la questione trattata è assolutamente nuova o si è verificato un mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti. In realtà, la soccombenza reciproca non costituisce propriamente un'eccezione alla regola, poiché il criterio di ripartizione è costituito sempre dalla soccombenza.
Orbene, i provvedimenti richiamati dall'attore indice – a suo dire - della pregressa esistenza presso il Tribunale di Bari di un pregresso orientamento giurisprudenziale considerato in ordine ai criteri di calcolo degli oneri che rileverebbero ai fini dell'usura successivamente mutato non appaiono significativi, tenuto conto che la parte ha menzionato semplici ordinanze istruttorie ammissive di CTU e richiamato un unico precedente della Corte d'Appello in cui si è semplicemente ribadita la necessità che anche gli interessi moratori siano soggetti alla l. 108/96 ma non che ne sia previsto il cumulo con i corrispettivi ai fini della verifica del rispetto della normativa cd antiusura”.
La statuizione va confermata.
Premesso che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità in base al quale l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo, il principio cardine che regola la materia è, com'è noto, il criterio della soccombenza, rispetto al quale la compensazione si pone oggi come un'eccezione.
pagina 3 di 7 Nella specie, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado nel 2017, la disciplina applicabile è infatti quella di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c., come sostituito dall'art. 13 DL 2014/n. 132 conv. con modifiche in L. 2014/n. 162, che prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per l'intero, oltre che nel caso (mai mutato) della soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi tipizzate di assoluta novità della questione trattata (vale a dire di assenza di precedenti giurisprudenziali in argomento) e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (cioè di novità dell'interpretazione prescelta dal giudice rispetto ad un pregresso consolidato orientamento) (cfr. Cass. 2018/n. 14624), cui si aggiungono, per effetto della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, quelle di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (sic Cass. 2020/n. 3977; conf. Cass. 2019/n. 4696), come ad es. il sopraggiungere di una norma di interpretazione autentica o di uno jus superveniens con efficacia retroattiva che mutino il quadro di riferimento della causa, alterando i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (cfr. in tal senso Cass. 2024/n. 12545).
Nel caso in esame, non può dirsi verificato, nelle more del giudizio di primo grado, alcun mutamento o revirement giurisprudenziale rispetto ad un pregresso orientamento consolidato, che potesse giustificare l'invocata compensazione delle spese di lite.
Come condivisibilmente evidenziato in motivazione già dal giudice di prime cure, sin dall'epoca di introduzione del giudizio di primo grado non esisteva affatto, né nella giurisprudenza di merito locale (non essendo gli sparuti provvedimenti anche istruttori riportati per esteso nell'atto di appello indicativi di un filone consolidato), né in quella di legittimità, alcun indirizzo univoco e costante che affermasse la tesi del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura, ma vi era un chiaro contrasto di opinioni che è stato risolto solo da Cass. SS.UU. 2020/n. 19597, cui hanno fatto seguito Cass. 2021/n. 31615, Cass. 2022/n. 14214, Cass. 2024/n. 16526, così consolidando la tesi del divieto di cumulo.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa appellante, non esisteva, in altre parole, alcun orientamento granitico disatteso dal giudice di prime cure, ma, da un lato, vi erano alcune pronunce di legittimità, recepite da una parte pagina 4 di 7 della giurisprudenza di merito, che già affermavano l'impossibilità di sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori ai fini del ricalcolo del TEG, attesa la loro diversa funzione (vd. sentenze richiamate dal primo giudice, nonché Cass. 2019/n. 17447).
Dall'altro, ulteriori pronunce di legittimità (tra cui Cass. 2017/n, 23192) che affermavano l'opposto principio, cui si conformava un'altra parte della giurisprudenza di merito.
Non è invece richiamabile, nel senso voluto dalla difesa appellante, la sentenza della S.C. 2019/n. 26286 che, lungi dall'affermare la tesi del cumulo, ha solo precisato che “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.
Assodato dunque che, all'epoca di introduzione del giudizio di primo grado, non vi era affatto un'uniformità interpretativa conforme alla tesi sostenuta dall'attore/odierno appellante, ma una chiara divergenza di opinioni, l'esistenza di un contrasto (che riguardava anche la questione dell'inclusione o meno della commissione di estinzione anticipata, poi risolta da Cass. 2022/n. 7352) non integrava il presupposto del mutamento giurisprudenziale, atteso che la decisione impugnata non rappresentava in alcun modo una novità interpretativa rispetto ad un pregresso orientamento costante di segno contrario, ma costituiva solo espressione dell'adesione ad uno delle opzioni ermeneutiche già preesistenti.
Anzi, proprio la sussistenza di tale contrasto non accreditava un ragionevole affidamento dell'attore sulla sicura fondatezza delle proprie ragioni che possa esser stato incolpevolmente alterato dal risultato finale della lite, ma palesava, al contrario, il serio rischio che, all'esito della normale attività interpretativa affidata al giudice, le sorti del giudizio potessero essere diverse da quelle sperate. pagina 5 di 7 Né sono ravvisabili nella fattispecie le gravi ed eccezionali ragioni come delineate a seguito di Corte Cost. 2018/n. 77, posto che, già in relazione alla vecchia e più elastica formulazione dell'art. 92 c.p.c. introdotta dall'art. 45, co. 11 L. 2009/n. 69, si è precisato che “le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo” (sic Cass. 2023/n. 16130; conf. Cass. 2019/n. 9977).
In conclusione, ritiene il Collegio che l'obiettiva controvertibilità della questione affrontata poteva al più integrare i “giusti motivi” di compensazione di cui all'originaria formulazione dell'art. 92 c.p.c. antecedente alla novella del 2009, ma non in quella attuale, cui l'odierna controversia è soggetta.
Da tanto deriva che legittima è da ritenersi la disposta alla condanna alle spese di lite del primo grado, tenuto conto altresì del fatto che l'attore è rimasto comunque integralmente soccombente anche in relazione all'ulteriore questione dell'asserita indeterminatezza del TAEG.
Il rigetto dell'appello fa sì che anche le spese di questo grado (avente tuttavia un oggetto più limitato rispetto a quello originario, dibattendosi delle sole spese di lite del primo grado) seguano l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del DM 2022/n. 147 sulla base dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000, corrispondente all'entità delle spese processuali liquidate nella sentenza gravata (€ 7.254, oltre accessori).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 7/12/2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
e azioni, avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 4019/2022 emessa il 3/11/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello; pagina 6 di 7 2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 5.809 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 7 di 7