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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della trattazione ai sensi dell'artt. 127 ter c.p.c. e 281 sexies, co. 3, c.p.c., considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale delle parti costituite, preso atto del contenuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 532 del Registro Generale Contenzioso dell'anno
2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come in atti, da sé medesimo e dall'avv. Foti EF, e OT ST (C.F.:
), rappresentata e difesa da sé medesima e dall'avv. C.F._2 [...]
, entrambi elettivamente domiciliati in Delianuova (RC), Via G. Parte_1
Cantore, 36.
- Parte opponente -
E
(C.F.: ,), tramite la procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. e num. iscrizione Camera di Commercio Controparte_2
Metropolitana Milano-Monza-Brianza-Lodi 1031 1000961), in persona della procuratrice, Dott.ssa , giusta procura speciale Controparte_3 autenticata dal Dott. , Notaio in Milano, in data 08.03.2022, Persona_1 rep./racc. , rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Flavio P.IVA_2
Garrone (C.F.: ), presso il cui studio, sito in Bergamo Via CodiceFiscale_3
Gian Maria Scotti n. 11, è elettivamente domicilia;
1 - Parte opposta –
Oggetto: opposizione a precetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Foti EF Parte_1 spiegavano opposizione avverso l'atto di precetto notificato da CP_1 in data 23.02.2023, di importo pari ad € 108.942,91, oltre spese generali,
[...] fondato su contratto di mutuo stipulato nel 2008 con Banca Carime S.p.a. (oggi
, avente ad oggetto un finanziamento di € 160.000,00 da Controparte_4 restituire in 15 anni, in rate mensili di circa € 1.415,00 ciascuna, successivamente rideterminate in circa € 690,00 ciascuna, a seguito di un accordo intercorso con la banca mutuante il 20.02.2017, avente ad oggetto la riduzione del tasso di interessi al 3,75% in luogo di quello originario fissato al
6,75%.
1.2. A sostegno della spiegata opposizione dli attori eccepivano:
- la nullità del precetto per mancata trascrizione del titolo esecutivo;
- l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- l'infondatezza della pretesa stante l'intervenuto accordo di “rinegoziazione” del mutuo, intercorso con la Banca mutuante in data 20.02.2017, avente ad oggetto la riduzione del tasso di interesse e delle rate, con decorrenza luglio 2017, di guisa che le rate insolute avrebbero dovuto essere “spalmate” secondo l'accordo di rinegoziazione;
Contr
- che, nel novembre 2018, aveva già notificato atto di precetto dichiarato nullo con sentenza Tribunale di Palmi n. 534/2021;
- l'infondatezza della pretesa per avere la Banca applicato il piano di ammortamento cd. alla francese, sicché le rate già versate, imputate agli interessi, avrebbero già integralmente estinto l'importo mutuato.
1.3. Sulla scorta di tali premesse, i debitori intimati concludevano per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e per la revoca del precetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2 2. Si costituiva in giudizio la quale contestava quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito insistendo, in via preliminare, per il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'opponente e nel merito, per la reiezione della spiegata opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
2.1. La società opposta deduceva in particolare:
- che la pretesa trovava fondamento nel contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca, stipulato con Banca Carime s.p.a., di importo pari ad € 160.000,00 da rimborsare in n. 180 rate mensili secondo il metodo di ammortamento alla francese, come da rogito Notaio Dott.ssa di Palmi in data Persona_2
24.06.2008, Rep. n. 87889 Racc. n.17974 in atti;
- che, a seguito di un'operazione di fusione, è subentrata in tutti i CP_4 rapporti giuridici facenti capo a Banca Carime s.p.a.;
- che, da dicembre 2015, i mutuatari hanno iniziato a rendersi inadempienti all'obbligo di versamento delle rate secondo le scadenze pattuite, adducendo difficoltà correlate ad una riduzione dell'attività professionale;
circostanza dagli stessi dedotta nel procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Palmi con r.g.n. 2133/2018;
- in ragione delle dedotte difficoltà, nel 2017 i mutuatari chiedevano alla Banca una rinegoziazione del mutuo;
- che tale richiesta, tuttavia, non aveva potuto trovare accoglimento, nonostante la disponibilità manifestata dalla Banca, per non avere i debitori provveduto al saldo delle rate scadute e agli altri adempimenti cui era subordinata la proposta di rinegoziazione;
- che, stante l'inadempimento dei ratei insoluti, alcun accordo di rinegoziazione veniva mai perfezionato, circostanza evincibile dalla documentazione prodotta dagli opponenti (doc. 4) dalla quale emerge che quanto concordato il
20.02.2027, costituiva esclusivamente una richiesta di variazione del tasso di interesse contrattuale dal 6,25 % al 3,25 %, richiesta approvata dalla Banca, che tuttavia non implicava una rinegoziazione delle condizioni originariamente contratte in ordine alla durata del mutuo e soprattutto, alle modalità di pagamento delle rate scadute rimaste insolute;
3 - che la sentenza n. 534/2021 del Tribunale di Palmi, richiamata dagli attori a sostegno delle proprie ragioni, si è limitata ad accogliere l'opposizione a precetto per motivi esclusivamente in rito (carenza di legittimazione ad agire di
[...]
senza entrare nel merito della pretesa;
CP_4
2.2. Nel merito, la società opposta contestava le opposte eccezioni deducendo:
- la validità ed efficacia del precetto siccome fondato su un contratto di mutuo fondiario ex artt. 38 s.s. TUB, spedito in forma esecutiva l'8 luglio 2008, per il quale l'art. 41 TUB testualmente esclude l'obbligo di notificazione, nonché
l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto per omessa trascrizione del titolo atteso che nessuna norma impone la trascrizione del contratto di mutuo fondiario notarile all'interno dell'atto di precetto;
- l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda atteso che l'art. 5 comma 4 del Dl.gs 28/2010 esclude la procedura obbligatoria di mediazione per i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- la certezza, liquidità ed esigibilità del credito stante il persistente inadempimento dei mutuatari. La società convenuta contestava puntualmente le opposte deduzioni in ordine ad un presunto accordo di rinegoziazione deducendo che l'unico accordo concluso il 20.02.2017 concerneva la richiesta di riduzione del tasso di interessi (dal 6,75% al 3,75%) senza alcuna modifica della durata del mutuo e delle modalità delle rate scadute rimaste insolute. Rilevava, in particolare, che la circostanza era comprovata dalla copiosa corrispondenza successiva al 20.02.2017, con cui i mutuatari sollecitavano la rinegoziazione, richieste non accolte a causa dell'inadempimento dei debitori;
- la genericità ed infondatezza delle opposte deduzioni in ordine alla presunta estinzione del debito in ragione del piano di ammortamento applicato (cd. alla francese), rilevando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva di CP_1 in ordine alle eccezioni di merito.
2.3. La società opposta concludeva, dunque, per la reiezione della spiegata opposizione siccome generica e infondata sotto tutti i profili.
4 3. In esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale sostituita da note uniche di trattazione scritta e conclusive ex art. 127 ter
c.p.c.
4. Preliminarmente si rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del
D. Lgs. 28/2010, non essendo l'atto di precetto un atto introduttivo di giudizio bensì atto stragiudiziale, preliminare all'esecuzione, destinato esclusivamente al debitore e finalizzato a chiedere l'adempimento della pretesa risultante da un titolo esecutivo. Mentre, il decreto legislativo 28/2010 esclude chiaramente l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione e incidentali di cognizione relativi – come il presente giudizio di opposizione – all'esecuzione forzata (art. 5, comma 4, lett. E D. Lgs. 28/2010).
Le procedure esecutive si fondano infatti su un titolo esecutivo che accerta l'esistenza e l'entità della pretesa, con il conseguente venir meno dei presupposti e delle esigenze deflattive sottese alla mediazione obbligatoria.
4.1. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del precetto per omessa trascrizione e/o notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
La norma processuale da ultimo citata prescrive invero la trascrizione del titolo nell'atto di precetto nei soli casi previsti dalla legge: art. 63 R.D. 14.12.1933 n.
1669 (Cambiale e vaglia cambiario); art. 55 R.D. 21.12.1933 n. 1736 (assegno bancario e circolare). Mentre non vi è alcuna norma che imponga la trascrizione nell'atto di precetto del contratto di mutuo ipotecario notarile. Al contrario, l'art. 41 TUB sancisce testualmente che “nel procedimento di espropriazione relativo
a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
La prescrizione formale richiamata dagli opponenti (notifica o trascrizione del titolo) non è dunque applicabile, neppure in via analogica, al mutuo fondiario essendo lo stesso un titolo contrattuale, esecutivo ab origine, già noto al debitore o, comunque, conoscibile, anche dagli aventi causa dell'originario mutuatario, siccome accompagnato da un'iscrizione ipotecaria (ex multis, Cass. Civ. 11242 del 6 aprile 2022). Si aggiunga che, nella fattispecie, il precetto recava in sé
5 puntuale riferimento al titolo contrattuale e alla data di apposizione della formula esecutiva.
5. Nel merito, l'opposizione è priva di fondamento.
È utile premettere, in termini generali, che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo, con la conseguenza che spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito1.
Nel caso di specie, gli opponenti, a fronte delle puntuali allegazioni e deduzioni della società opposta concernenti la validità ed esistenza del titolo (contratto di mutuo fondiario notarile, depositato in atti), l'inadempimento dei mutuatari alle obbligazioni contrattualmente assunte (essendo pacifico ed incontestato che gli stessi abbiano interrotto i pagamenti lasciando insolute diverse rate del piano di ammortamento concordato), la certezza, esigibilità e liquidità del credito, non hanno assolto agli oneri di allegazione e prova sugli stessi incombenti circa l'esistenza di fatti estintivi della pretesa.
5.1. Dalla documentazione in atti emerge infatti che l'accordo del 22.02.2017, che nelle allegazioni di parte opponente dovrebbe costituire una rinegoziazione del mutuo, costituisce in realtà una richiesta di variazione in diminuzione del tasso di interesse, formulata dai mutuatari attraverso la compilazione di un modulo prestampato della banca e da questa stessa accettata, non avente tuttavia carattere novativo dell'originaria obbligazione né in relazione all'oggetto e alla causa né per quanto concerne le modalità di estinzione delle rate scadute rimaste insolute, il cui integrale e tempestivo pagamento è stato espressamente dalla Banca individuato quale condizione imprescindibile per l'accoglimento delle richieste di rinegoziazione formulate dai debitori, con avvertimento che in mancanza, gli stessi sarebbero decaduti dal beneficio del termine.
La novazione oggettiva si configura infatti, quale contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche. 1 Ex multis, Cass. Civ. sez III, 7 marzo 2017, n. 5635. 6 Sono elementi costitutivi imprescindibili del contatto di novazione, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente obbligazione produca novazione2. Ne deriva, che neppure la semplice variazione di elementi accessori (quali, nella specie, gli interessi) può avere efficacia novativa dell'originaria obbligazione rimasta immutata nell'oggetto e nel titolo.
Quanto sopra argomentato trova puntuale riscontro nella corrispondenza successiva al 22.02.2017, dalla quale emergono una serie di trattative tra la banca e i mutuatari finalizzate alla rinegoziazione del mutuo, più volte richiesta dai debitori, il cui esito negativo è ascrivibile al mancato assolvimento, da parte di questi ultimi, delle condizioni poste dalla banca per la concessione delle variazioni richieste tra cui: l'acquisizione della certificazione di variazione catastale dell'immobile ipotecato, la produzione della documentazione attestante lo stato del contenzioso in atto con Equitalia in relazione all'immobile ipotecato e l'immediata ripresa dei pagamenti (adempimenti non assolti dagli opponenti).
In particolare, le comunicazioni del 2.08.2017 e del 02.05.2017, con cui la Banca ha dato riscontro alle richieste dei debitori, confermano che condizione imprescindibile per la rinegoziazione era, tra le altre, l'immediato pagamento delle rate scadute rimaste insolute (n. 17 rate), con avvertenza che il mancato tempestivo versamento avrebbe comportato la decadenza dal beneficio del termine.
6. Sussistono nella fattispecie validi motivi per disporre la compensazione delle spese processuali in considerazione: della condotta processuale delle parti, della disponibilità manifestata dagli opponenti ad accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice mediante il pagamento, a saldo e stralcio, di una somma prossima a quella precettata;
della circostanza che la società opposta, omettendo di formulare una controproposta, ha immotivatamente rifiutato la 2 ex multis, Cass. Civ. sentenza n. 27028/2022 7 proposta conciliativa, che avrebbe quasi integralmente soddisfatto le ragioni creditorie, considerati i costi da anticipare per l'avvio della procedura esecutiva immobiliare e i tempi processuali necessari alla sua definizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli
Avv.ti e EF Foti, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione al precetto;
- Compensa integralmente le spese.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 19/04/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della trattazione ai sensi dell'artt. 127 ter c.p.c. e 281 sexies, co. 3, c.p.c., considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale delle parti costituite, preso atto del contenuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 532 del Registro Generale Contenzioso dell'anno
2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come in atti, da sé medesimo e dall'avv. Foti EF, e OT ST (C.F.:
), rappresentata e difesa da sé medesima e dall'avv. C.F._2 [...]
, entrambi elettivamente domiciliati in Delianuova (RC), Via G. Parte_1
Cantore, 36.
- Parte opponente -
E
(C.F.: ,), tramite la procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. e num. iscrizione Camera di Commercio Controparte_2
Metropolitana Milano-Monza-Brianza-Lodi 1031 1000961), in persona della procuratrice, Dott.ssa , giusta procura speciale Controparte_3 autenticata dal Dott. , Notaio in Milano, in data 08.03.2022, Persona_1 rep./racc. , rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Flavio P.IVA_2
Garrone (C.F.: ), presso il cui studio, sito in Bergamo Via CodiceFiscale_3
Gian Maria Scotti n. 11, è elettivamente domicilia;
1 - Parte opposta –
Oggetto: opposizione a precetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Foti EF Parte_1 spiegavano opposizione avverso l'atto di precetto notificato da CP_1 in data 23.02.2023, di importo pari ad € 108.942,91, oltre spese generali,
[...] fondato su contratto di mutuo stipulato nel 2008 con Banca Carime S.p.a. (oggi
, avente ad oggetto un finanziamento di € 160.000,00 da Controparte_4 restituire in 15 anni, in rate mensili di circa € 1.415,00 ciascuna, successivamente rideterminate in circa € 690,00 ciascuna, a seguito di un accordo intercorso con la banca mutuante il 20.02.2017, avente ad oggetto la riduzione del tasso di interessi al 3,75% in luogo di quello originario fissato al
6,75%.
1.2. A sostegno della spiegata opposizione dli attori eccepivano:
- la nullità del precetto per mancata trascrizione del titolo esecutivo;
- l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- l'infondatezza della pretesa stante l'intervenuto accordo di “rinegoziazione” del mutuo, intercorso con la Banca mutuante in data 20.02.2017, avente ad oggetto la riduzione del tasso di interesse e delle rate, con decorrenza luglio 2017, di guisa che le rate insolute avrebbero dovuto essere “spalmate” secondo l'accordo di rinegoziazione;
Contr
- che, nel novembre 2018, aveva già notificato atto di precetto dichiarato nullo con sentenza Tribunale di Palmi n. 534/2021;
- l'infondatezza della pretesa per avere la Banca applicato il piano di ammortamento cd. alla francese, sicché le rate già versate, imputate agli interessi, avrebbero già integralmente estinto l'importo mutuato.
1.3. Sulla scorta di tali premesse, i debitori intimati concludevano per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e per la revoca del precetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2 2. Si costituiva in giudizio la quale contestava quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito insistendo, in via preliminare, per il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'opponente e nel merito, per la reiezione della spiegata opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
2.1. La società opposta deduceva in particolare:
- che la pretesa trovava fondamento nel contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca, stipulato con Banca Carime s.p.a., di importo pari ad € 160.000,00 da rimborsare in n. 180 rate mensili secondo il metodo di ammortamento alla francese, come da rogito Notaio Dott.ssa di Palmi in data Persona_2
24.06.2008, Rep. n. 87889 Racc. n.17974 in atti;
- che, a seguito di un'operazione di fusione, è subentrata in tutti i CP_4 rapporti giuridici facenti capo a Banca Carime s.p.a.;
- che, da dicembre 2015, i mutuatari hanno iniziato a rendersi inadempienti all'obbligo di versamento delle rate secondo le scadenze pattuite, adducendo difficoltà correlate ad una riduzione dell'attività professionale;
circostanza dagli stessi dedotta nel procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Palmi con r.g.n. 2133/2018;
- in ragione delle dedotte difficoltà, nel 2017 i mutuatari chiedevano alla Banca una rinegoziazione del mutuo;
- che tale richiesta, tuttavia, non aveva potuto trovare accoglimento, nonostante la disponibilità manifestata dalla Banca, per non avere i debitori provveduto al saldo delle rate scadute e agli altri adempimenti cui era subordinata la proposta di rinegoziazione;
- che, stante l'inadempimento dei ratei insoluti, alcun accordo di rinegoziazione veniva mai perfezionato, circostanza evincibile dalla documentazione prodotta dagli opponenti (doc. 4) dalla quale emerge che quanto concordato il
20.02.2027, costituiva esclusivamente una richiesta di variazione del tasso di interesse contrattuale dal 6,25 % al 3,25 %, richiesta approvata dalla Banca, che tuttavia non implicava una rinegoziazione delle condizioni originariamente contratte in ordine alla durata del mutuo e soprattutto, alle modalità di pagamento delle rate scadute rimaste insolute;
3 - che la sentenza n. 534/2021 del Tribunale di Palmi, richiamata dagli attori a sostegno delle proprie ragioni, si è limitata ad accogliere l'opposizione a precetto per motivi esclusivamente in rito (carenza di legittimazione ad agire di
[...]
senza entrare nel merito della pretesa;
CP_4
2.2. Nel merito, la società opposta contestava le opposte eccezioni deducendo:
- la validità ed efficacia del precetto siccome fondato su un contratto di mutuo fondiario ex artt. 38 s.s. TUB, spedito in forma esecutiva l'8 luglio 2008, per il quale l'art. 41 TUB testualmente esclude l'obbligo di notificazione, nonché
l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto per omessa trascrizione del titolo atteso che nessuna norma impone la trascrizione del contratto di mutuo fondiario notarile all'interno dell'atto di precetto;
- l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda atteso che l'art. 5 comma 4 del Dl.gs 28/2010 esclude la procedura obbligatoria di mediazione per i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- la certezza, liquidità ed esigibilità del credito stante il persistente inadempimento dei mutuatari. La società convenuta contestava puntualmente le opposte deduzioni in ordine ad un presunto accordo di rinegoziazione deducendo che l'unico accordo concluso il 20.02.2017 concerneva la richiesta di riduzione del tasso di interessi (dal 6,75% al 3,75%) senza alcuna modifica della durata del mutuo e delle modalità delle rate scadute rimaste insolute. Rilevava, in particolare, che la circostanza era comprovata dalla copiosa corrispondenza successiva al 20.02.2017, con cui i mutuatari sollecitavano la rinegoziazione, richieste non accolte a causa dell'inadempimento dei debitori;
- la genericità ed infondatezza delle opposte deduzioni in ordine alla presunta estinzione del debito in ragione del piano di ammortamento applicato (cd. alla francese), rilevando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva di CP_1 in ordine alle eccezioni di merito.
2.3. La società opposta concludeva, dunque, per la reiezione della spiegata opposizione siccome generica e infondata sotto tutti i profili.
4 3. In esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale sostituita da note uniche di trattazione scritta e conclusive ex art. 127 ter
c.p.c.
4. Preliminarmente si rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del
D. Lgs. 28/2010, non essendo l'atto di precetto un atto introduttivo di giudizio bensì atto stragiudiziale, preliminare all'esecuzione, destinato esclusivamente al debitore e finalizzato a chiedere l'adempimento della pretesa risultante da un titolo esecutivo. Mentre, il decreto legislativo 28/2010 esclude chiaramente l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione e incidentali di cognizione relativi – come il presente giudizio di opposizione – all'esecuzione forzata (art. 5, comma 4, lett. E D. Lgs. 28/2010).
Le procedure esecutive si fondano infatti su un titolo esecutivo che accerta l'esistenza e l'entità della pretesa, con il conseguente venir meno dei presupposti e delle esigenze deflattive sottese alla mediazione obbligatoria.
4.1. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del precetto per omessa trascrizione e/o notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
La norma processuale da ultimo citata prescrive invero la trascrizione del titolo nell'atto di precetto nei soli casi previsti dalla legge: art. 63 R.D. 14.12.1933 n.
1669 (Cambiale e vaglia cambiario); art. 55 R.D. 21.12.1933 n. 1736 (assegno bancario e circolare). Mentre non vi è alcuna norma che imponga la trascrizione nell'atto di precetto del contratto di mutuo ipotecario notarile. Al contrario, l'art. 41 TUB sancisce testualmente che “nel procedimento di espropriazione relativo
a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
La prescrizione formale richiamata dagli opponenti (notifica o trascrizione del titolo) non è dunque applicabile, neppure in via analogica, al mutuo fondiario essendo lo stesso un titolo contrattuale, esecutivo ab origine, già noto al debitore o, comunque, conoscibile, anche dagli aventi causa dell'originario mutuatario, siccome accompagnato da un'iscrizione ipotecaria (ex multis, Cass. Civ. 11242 del 6 aprile 2022). Si aggiunga che, nella fattispecie, il precetto recava in sé
5 puntuale riferimento al titolo contrattuale e alla data di apposizione della formula esecutiva.
5. Nel merito, l'opposizione è priva di fondamento.
È utile premettere, in termini generali, che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo, con la conseguenza che spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito1.
Nel caso di specie, gli opponenti, a fronte delle puntuali allegazioni e deduzioni della società opposta concernenti la validità ed esistenza del titolo (contratto di mutuo fondiario notarile, depositato in atti), l'inadempimento dei mutuatari alle obbligazioni contrattualmente assunte (essendo pacifico ed incontestato che gli stessi abbiano interrotto i pagamenti lasciando insolute diverse rate del piano di ammortamento concordato), la certezza, esigibilità e liquidità del credito, non hanno assolto agli oneri di allegazione e prova sugli stessi incombenti circa l'esistenza di fatti estintivi della pretesa.
5.1. Dalla documentazione in atti emerge infatti che l'accordo del 22.02.2017, che nelle allegazioni di parte opponente dovrebbe costituire una rinegoziazione del mutuo, costituisce in realtà una richiesta di variazione in diminuzione del tasso di interesse, formulata dai mutuatari attraverso la compilazione di un modulo prestampato della banca e da questa stessa accettata, non avente tuttavia carattere novativo dell'originaria obbligazione né in relazione all'oggetto e alla causa né per quanto concerne le modalità di estinzione delle rate scadute rimaste insolute, il cui integrale e tempestivo pagamento è stato espressamente dalla Banca individuato quale condizione imprescindibile per l'accoglimento delle richieste di rinegoziazione formulate dai debitori, con avvertimento che in mancanza, gli stessi sarebbero decaduti dal beneficio del termine.
La novazione oggettiva si configura infatti, quale contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche. 1 Ex multis, Cass. Civ. sez III, 7 marzo 2017, n. 5635. 6 Sono elementi costitutivi imprescindibili del contatto di novazione, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente obbligazione produca novazione2. Ne deriva, che neppure la semplice variazione di elementi accessori (quali, nella specie, gli interessi) può avere efficacia novativa dell'originaria obbligazione rimasta immutata nell'oggetto e nel titolo.
Quanto sopra argomentato trova puntuale riscontro nella corrispondenza successiva al 22.02.2017, dalla quale emergono una serie di trattative tra la banca e i mutuatari finalizzate alla rinegoziazione del mutuo, più volte richiesta dai debitori, il cui esito negativo è ascrivibile al mancato assolvimento, da parte di questi ultimi, delle condizioni poste dalla banca per la concessione delle variazioni richieste tra cui: l'acquisizione della certificazione di variazione catastale dell'immobile ipotecato, la produzione della documentazione attestante lo stato del contenzioso in atto con Equitalia in relazione all'immobile ipotecato e l'immediata ripresa dei pagamenti (adempimenti non assolti dagli opponenti).
In particolare, le comunicazioni del 2.08.2017 e del 02.05.2017, con cui la Banca ha dato riscontro alle richieste dei debitori, confermano che condizione imprescindibile per la rinegoziazione era, tra le altre, l'immediato pagamento delle rate scadute rimaste insolute (n. 17 rate), con avvertenza che il mancato tempestivo versamento avrebbe comportato la decadenza dal beneficio del termine.
6. Sussistono nella fattispecie validi motivi per disporre la compensazione delle spese processuali in considerazione: della condotta processuale delle parti, della disponibilità manifestata dagli opponenti ad accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice mediante il pagamento, a saldo e stralcio, di una somma prossima a quella precettata;
della circostanza che la società opposta, omettendo di formulare una controproposta, ha immotivatamente rifiutato la 2 ex multis, Cass. Civ. sentenza n. 27028/2022 7 proposta conciliativa, che avrebbe quasi integralmente soddisfatto le ragioni creditorie, considerati i costi da anticipare per l'avvio della procedura esecutiva immobiliare e i tempi processuali necessari alla sua definizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli
Avv.ti e EF Foti, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione al precetto;
- Compensa integralmente le spese.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 19/04/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
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