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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/04/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N……………... R.G. LIQ. GIUD. N……………... SENT. N……………... CRONOLOGICO
N……………... REPERTORIO N……………... MOD.2/A/SG REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Veronica Milone Presidente
Federico Maida Giudice Rel. Est.
Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 13-1/2025 P.U. avente ad oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PROMOSSO DA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Carmelita RAUSA e dell'avv. Salvatore MAGGIULLI, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Marzio SALVI, giusta procura in atti;
RESISTENTE e con l'intervento di
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, in persona del rappresentante del Pubblico Ministero, dott. e Controparte_2 CP_3
[...]
***
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
[...]
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che si è provveduto alla convocazione della debitrice che è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria, e che ha depositato memoria difensiva;
rilevato che è intervenuto nel procedimento il Pubblico Ministero, che ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione del rilevante debito maturato nei confronti dell'Erario; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la società risulta cancellata dal registro delle imprese in data
9/4/2024, sicché non risulta ancora decorso il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come richiamato dall'art. 121 CCII, al fine della non assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale, dovendosi anzi constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti
(bilanci 2023, 2022) risulta che i ricavi lordi sono superiori alla soglia di euro
200.000; rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 49, comma 5, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di euro
30.000,00; dall'istruttoria è infatti emerso che parte ricorrente vanta crediti per euro 76.980,00 e che risultano dagli atti altri debiti nei confronti dell'Erario per euro 258.562,84;
ritenuto che
la debitrice si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, emergendo i seguenti elementi sintomatici:
- dal bilancio finale di liquidazione al 31/12/2024 emerge che la società aveva un patrimonio netto negativo pari ad euro -352.994;
- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr., tra le altre, Cass., n.
13644/2013);
- la Suprema Corte ha altresì precisato che, nel caso di società in liquidazione, il raffronto tra le poste patrimoniali attive e quelle passive va condotto analizzando la prospettiva concreta e la relativa tempistica, in quanto funzionali alla soddisfazione integrale dei creditori, occorrendo verificare non solo la consistenza patrimoniale, ma anche la disponibilità in concreto della provvista dal punto di vista temporale, avuto riguardo al tempo di scadenza delle obbligazioni
(Cass. n. 24948/2019, Cass. n. 18137/2018);
- nel caso a mano risulta accertato che non sussistono concrete possibilità di eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali in tempi ragionevoli, atteso che la società è posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, senza che si sia provveduto al pagamento del debito erariale, ed espone un patrimonio netto negativo, il rende evidente che non vi è alcuna concreta possibilità di soddisfacimento dei creditori;
ritenuto che
, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 Siracusa, viale Tica n. 46H/46L, n. R.E.A. SR - 158461, liquidatore
; Controparte_4
nomina il dott. Federico Maida Giudice delegato per la procedura nomina curatore il l'avv. Maria Concetta PARISI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 125, comma 3, CCI, in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata
Sezione del Tribunale con circolare del 27 giugno 2018; invita il Curatore ad acquisire, presso la cancelleria, l'informativa depositata dalla
Guardia di Finanza nel presente procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale, invita il curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, CCI, ad attivare, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene (salvo che comunichino il proprio domicilio digitale con le domande di ammissione al passivo o di restituzione di beni); b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società che ne siano sprovvisti;
invita il curatore a depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.,
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 26/06/2025 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
da atto che la procedura non dispone del denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge, sicché le spese sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 01/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Federico Maida Veronica Milone
N……………... REPERTORIO N……………... MOD.2/A/SG REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Veronica Milone Presidente
Federico Maida Giudice Rel. Est.
Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 13-1/2025 P.U. avente ad oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PROMOSSO DA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Carmelita RAUSA e dell'avv. Salvatore MAGGIULLI, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Marzio SALVI, giusta procura in atti;
RESISTENTE e con l'intervento di
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, in persona del rappresentante del Pubblico Ministero, dott. e Controparte_2 CP_3
[...]
***
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
[...]
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che si è provveduto alla convocazione della debitrice che è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria, e che ha depositato memoria difensiva;
rilevato che è intervenuto nel procedimento il Pubblico Ministero, che ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione del rilevante debito maturato nei confronti dell'Erario; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la società risulta cancellata dal registro delle imprese in data
9/4/2024, sicché non risulta ancora decorso il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come richiamato dall'art. 121 CCII, al fine della non assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale, dovendosi anzi constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti
(bilanci 2023, 2022) risulta che i ricavi lordi sono superiori alla soglia di euro
200.000; rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 49, comma 5, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di euro
30.000,00; dall'istruttoria è infatti emerso che parte ricorrente vanta crediti per euro 76.980,00 e che risultano dagli atti altri debiti nei confronti dell'Erario per euro 258.562,84;
ritenuto che
la debitrice si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, emergendo i seguenti elementi sintomatici:
- dal bilancio finale di liquidazione al 31/12/2024 emerge che la società aveva un patrimonio netto negativo pari ad euro -352.994;
- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr., tra le altre, Cass., n.
13644/2013);
- la Suprema Corte ha altresì precisato che, nel caso di società in liquidazione, il raffronto tra le poste patrimoniali attive e quelle passive va condotto analizzando la prospettiva concreta e la relativa tempistica, in quanto funzionali alla soddisfazione integrale dei creditori, occorrendo verificare non solo la consistenza patrimoniale, ma anche la disponibilità in concreto della provvista dal punto di vista temporale, avuto riguardo al tempo di scadenza delle obbligazioni
(Cass. n. 24948/2019, Cass. n. 18137/2018);
- nel caso a mano risulta accertato che non sussistono concrete possibilità di eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali in tempi ragionevoli, atteso che la società è posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, senza che si sia provveduto al pagamento del debito erariale, ed espone un patrimonio netto negativo, il rende evidente che non vi è alcuna concreta possibilità di soddisfacimento dei creditori;
ritenuto che
, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 Siracusa, viale Tica n. 46H/46L, n. R.E.A. SR - 158461, liquidatore
; Controparte_4
nomina il dott. Federico Maida Giudice delegato per la procedura nomina curatore il l'avv. Maria Concetta PARISI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 125, comma 3, CCI, in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata
Sezione del Tribunale con circolare del 27 giugno 2018; invita il Curatore ad acquisire, presso la cancelleria, l'informativa depositata dalla
Guardia di Finanza nel presente procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale, invita il curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, CCI, ad attivare, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene (salvo che comunichino il proprio domicilio digitale con le domande di ammissione al passivo o di restituzione di beni); b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società che ne siano sprovvisti;
invita il curatore a depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.,
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 26/06/2025 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
da atto che la procedura non dispone del denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge, sicché le spese sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 01/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Federico Maida Veronica Milone