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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12935/2023 R.G.
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12935/2023 promossa da:
(C.F. E P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Stefano Ferla e Simone Marinucci ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi telematici alle PEC
e Email_1 Email_2
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. e (C.F. , in
[...] P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 persona dei rispettivi Sindaci pro rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Giovanni CP_4
Calugi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, via Capponi n. 26
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza, eccezione e domanda avversaria respinta, così pagina 1 di 7 giudicare: nel merito per le ragioni esposte in atti e, comunque, dato atto dell'inesistenza, nel lodo arbitrale ex adverso invocato quale titolo esecutivo, di una statuizione condannatoria in regime di solidarietà attiva in favore dei tre soggetti opposti, annullare e/o dichiarare illegittimo e, comunque, privo di ogni effetto, il precetto notificato in data 27.10.2023, dal e Controparte_1 [...]
, dal e dal nonché accertare e dichiarare CP_1 Controparte_2 Controparte_3
l'inesistenza, in capo ai predetti Comuni, del diritto ad agire nei confronti della società Parte_1 per l'esecuzione della statuizione condannatoria contenuta nel suddetto lodo arbitrale;
in ogni caso condannare i su citati Comuni alla rifusione integrale delle spese di lite, ivi comprese le spese forfetarie, oltre IVA, CPA e rimborso contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo e le ulteriori spese che saranno documentate.”
Per i convenuti:
“affinché l'On.le Tribunale voglia dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione proposta da
e per l'effetto respingere tutte le domande ex adverso proposte, con vittoria delle spese Parte_1 del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., Parte_1 adiva dinanzi l'intestato Tribunale i Comuni di e , di e di al CP_1 CP_1 CP_2 CP_3 fine di ottenere l'annullamento di un atto di precetto, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia del titolo esecutivo giudiziale.
Deduceva infatti parte attrice, in premessa, che: è concessionaria del servizio di distribuzione del gas nei Comuni evocati in giudizio e che, con intimazione del 27 ottobre 2023, i suddetti Comuni chiedevano a di pagare entro dieci giorni dalla notifica la complessiva somma di euro Parte_1
3.645.828,90 oltre spese legali ed interessi di mora;
che l'intimazione di pagamento scaturiva da un lodo arbitrale sottoscritto a Roma in data 18 maggio 2022, che aveva avuto ad oggetto l'accertamento dei canoni da corrispondere da parte della concessionaria uscente in relazione al periodo Parte_1
successivo alla scadenza della concessione in attesa della decorrenza del nuovo affidamento, in base a quanto previsto dall'art. 14, comma 7 del D.lgs. n. 164/2000; che il lodo arbitrale si concludeva con la condanna in via riconvenzionale di al pagamento di una somma per canoni non corrisposti Parte_1
in favore di un creditore unitariamente considerato e dopo, che con lo stesso lodo, era stata rigettata la domanda di ripartizione avanzata dai tre Comuni.
Deduceva quindi nel merito l'opponente che: non vi era efficacia esecutiva delle statuizioni pagina 2 di 7 azionate con l'atto di precetto, considerato che l'intimazione di pagamento non indicava le somme asseritamente spettanti a ciascun singolo ente amministrativo dato che i tre Comuni non avevano mai inteso far valere, in via tra loro solidale, la posizione di credito azionata in via riconvenzionale;
che il precetto era formalmente irregolare per incompletezza e/o indeterminatezza dato che, in base al suo contenuto, la società intimata non era in grado di individuare il soggetto cui destinare il pagamento, né di quantificare la somma da pagare. Deduceva inoltre l'opponente che la Corte di Appello di Roma aveva differito la decisione sulla domanda di sospensione in attesa della decisione della istanza promossa nel presente giudizio. Concludeva quindi parte attrice come in epigrafe, chiedendo preliminarmente disporsi la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Si costituivano in giudizio i Comuni citati i quali, in premessa, rilevavano di aver proposto domanda riconvenzionale nel giudizio arbitrale introdotto da per l'inadempimento della Parte_1
società concessionaria nel pagamento della quota variabile per il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del contratto di concessione e la decorrenza del nuovo affidamento e che, all'esito, il Collegio arbitrale aveva rigettato la domande proposta dalla ricorrente ed accolto quella riconvenzionale, condannando la concessionaria al pagamento in favore delle amministrazioni concedenti della somma complessiva di euro 3.300.718,81, oltre Iva ed interessi di mora, relativa alla parte dei canoni non corrisposti per le annualità 2016, 2017 e 2018.
Deduceva quindi parte convenuta, in via preliminare, che l'odierna opposizione era inammissibile dato che le contestazioni sollevate da potevano essere fatte valere solo in sede Parte_1
di impugnazione del titolo e nel giudizio in cui questo si era formato;
nel merito, che il precetto contenuto nel lodo era chiaro e richiamava il contenuto letterale della convenzione stipulata nel 2002 nella quale non veniva precisata la quota di canone da corrispondere ad ogni singolo Comune, dato che il concedente era individuato come un singolo soggetto (“affidante”).
Deduceva inoltre che l'impugnazione incidentale del lodo da parte dei Comuni in ordine alla mancata suddivisione degli importi dovuti da a ciascuna singola amministrazione, era del Parte_1 tutto irrilevante ai fini dell'opposizione, rappresentando un minus rispetto alla domanda principale.
Evidenziava che le somme intimate erano altresì determinate e determinabili risultando quindi del tutto infondata la contestazione di controparte secondo cui il contenuto del precetto non consentiva alla debitrice di provvedere all'esatto adempimento.
Concludeva quindi parte convenuta per il rigetto integrale dell'opposizione promossa da Pt_1
[...
così come dell'istanza di sospensione.
Con ordinanza del 21 marzo 2024, a definizione del procedimento sub 1, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza di parte attrice, anche in attesa del gravame pendente dinanzi la Corte di pagina 3 di 7 Appello di Roma, sospendeva la efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato con il precetto oggetto di opposizione.
In data 10 luglio 2024 il reclamo formulato dai Comuni opposti ex art. 669 terdecies c.p.c. veniva accolto dal Collegio del Tribunale di Firenze, che revocava l'ordinanza di sospensione.
Venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6 dicembre 2024, tenuta seconda la modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., applicabile al giudizio introdotto con il rito disciplinato dal d.lgs. n. 149/2022
*****
La presente opposizione è stata proposta da società concessionaria del servizio di Parte_1
fornitura e distribuzione del gas in virtù della Convenzione conclusa nel 2002 con i Comuni di CP_1
e , di e di nei confronti dell'atto di precetto notificato in data 27 CP_1 CP_2 CP_3 ottobre 2023 dai Comuni concedenti per l'importo totale di euro 4.160.634,92 Iva ed interessi moratori compresi.
La Convenzione, stipulata tra l'odierna opponente e i Comuni convenuti, prevedeva una durata di dodici anni e, dopo la scadenza, la prosecuzione del rapporto tra le parti, in forza dell'art. 14 comma
7 del D. Lgs. 164/2000, fino al nuovo affidamento che veniva sottoscritto nel novembre 2014 per la durata di anni cinque;
tra la scadenza della concessione ed il nuovo affidamento, si Parte_1
impegnava a continuare la gestione alle medesime condizione previste dalla Convezione.
La concessionaria, tuttavia, provvedeva a corrispondere il canone sino al 2015 rendendosi poi inadempiente all'obbligo di pagare la quota variabile per l'anno 2016 e l'intero corrispettivo per gli anni successivi.
Con il giudizio arbitrale introdotto da dinanzi la Camera Arbitrale per i contratti Parte_1 pubblici, costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, veniva chiesto di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo della concessionaria di corrispondere alle amministrazioni il canone di concessione nella medesima misura prevista dall'art. 6 della convenzione per tutto il periodo di gestione ope legis di cui all'art. 14, comma 7, del D.lgs n. 164/2000, intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento o, in subordine, di rideterminare il canone dovuto ai Comuni. Si costituivano in tale giudizio le amministrazioni, chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento dei canoni Parte_1
per gli anni dal 2016 al 2018.
Il primo lodo parziale dichiarava l'obbligo della concessionaria di corrispondere ai Comuni il medesimo canone stabilito nell'accordo del 2014, mentre con il lodo definitivo del maggio 2022 il pagina 4 di 7 collegio arbitrale rigettava la domanda della ricorrente ed accoglieva quella riconvenzionale formulata dai tre Comuni concedenti senza disporre una condanna ripartita in favore di ciascun Comune, in quanto l'art. 6 della Convenzione originaria si limitava a prevedere il pagamento in favore dell'affidante, senza distinzione tra le singole amministrazioni.
L'importo precettato oggetto della presente opposizione scaturisce dunque dal lodo definitivo che ha condannato al pagamento in favore delle amministrazioni concedenti della quota Parte_1 variabile per il canone relativo all'anno 2016, nonché dell'intero corrispettivo per gli anni 2017 e 2018, per una somma complessiva pari a euro 3.300,718,81 al netto dell'Iva, oltre agli interessi di mora.
Con la presente opposizione, l'odierna attrice sostiene che i convenuti non avrebbero potuto notificare un unico precetto per l'intero importo, atteso che nel titolo azionato non è esplicitata alcuna solidarietà attiva tra le amministrazioni, sicché l'intimazione a corrispondere l'intero importo ai tre comuni, senza indicazione di quale sia l'effettiva somma dovuta a ciascun creditore, determinerebbe una intrinseca inefficacia esecutiva del contenuto del titolo, nonché una sua irregolarità formale.
Da ciò conseguirebbe altresì, a detta dell'opponente, l'impossibilità per la debitrice di adempiere spontaneamente l'obbligazione.
All'esito del presente giudizio l'opposizione è risultata inammissibile per le ragioni e nei limiti di seguito spiegati.
In conformità con quanto stabilito dal Collegio del Tribunale di Firenze all'esito del reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. dai Comuni opposti nei confronti dell'ordinanza di sospensione disposta da questo Tribunale in data 21 marzo 2024, deve infatti osservarsi che le censure sollevate da investono, in ultima analisi, il contenuto nel merito del titolo esecutivo e sono quindi Parte_1
inammissibili in sede di opposizione alla esecuzione.
Infatti, le contestazioni formulate con la presente opposizione hanno ad oggetto la parte del lodo che condanna il gestore al pagamento dei canoni non corrisposti in favore di un unico affidante, senza distinguere la posizione dei singoli Comuni, ciò, secondo l'interpretazione del Collegio arbitrale, sulla base di quanto sancito nella Convenzione stipulata tra le parti.
Pertanto, se è pur vero che con l'opposizione viene fatta valere l'inidoneità della condanna stabilita dal lodo arbitrale sotto l'aspetto esecutivo quale motivo di invalidità del precetto notificato dalle controparti, va tuttavia rilevato che le censure proposte si basano su fatti preesistenti alla formazione del titolo esecutivo. La contestazione relativa alla condanna in favore dei Comuni in regime di solidarietà attiva è, in ultima analisi, censura da considerarsi afferente al merito del titolo esecutivo dato che fa valere un difetto originario del titolo che, a suo dire, trova riscontro nella Parte_1
disciplina convenzionale contenuta nel contratto di concessione.
pagina 5 di 7 La stessa parte opponente, nell'osservare che la condanna al pagamento è stata disposta dal lodo in favore di un soggetto unitariamente considerato senza distinzione di posizione tra i singoli creditori come richiesto dai tre Comuni, richiama, a sostegno della propria tesi, la parte del lodo arbitrale che trova fondamento nell'art. 6 della Convenzione originaria conclusa inter partes la quale “si limita a prevedere il pagamento in favore «dell'affidante», senza distinguere la posizione dei singoli Comuni, né risultano successivi accordi esplicativi sul punto. Il Collegio ritiene dunque che la condanna debba essere pronunciata in favore dell'affidante unitariamente considerato” (cfr. pagina 22 lodo arbitrale).
Il lodo ha quindi statuito una condanna unitaria in favore della concedente affidante alla luce di quanto previsto dalla originaria Convenzione, come rimarcato dalla stessa opponente.
Tale richiamo alla Convenzione stipulata tra le parti in causa dal quale fa discendere Parte_1 il “vizio intrinseco” (cit. pag. 5 atto citazione) del titolo esecutivo opposto, fa sì che le contestazioni sollevate sul punto dall'opponente risalgano a fatti precedenti la formazione del titolo esecutivo giudiziale, quale è senza dubbio il lodo arbitrale in oggetto, e siano quindi inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione.
Ciò posto, deve ricordarsi che il titolo esecutivo azionato è costituito da un lodo arbitrale dichiarato esecutivo che ha, quindi, natura di provvedimento giudiziale: ne consegue che le doglianze relative a fatti anteriori alla pronuncia del lodo arbitrale dichiarato esecutivo e quindi, in ultima analisi, relativi al contenuto stesso della pronuncia arbitrale, sono inammissibili dinanzi al giudice dell'esecuzione.
In base all'ormai granitico principio fissato dalla Suprema Corte di legittimità, infatti, in sede di opposizione all'esecuzione nei confronti di un titolo giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo stesso e non sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, avrebbero potuto essere fatte valere nel procedimento di cognizione (ex multis Cass. n. 22090 del 2021).
Inoltre, recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito tale principio (Cass. n. 14234/2023) proprio con riferimento alla ipotesi del precetto notificato sulla scorta di lodo arbitrale esecutivo, avendo rilevato che “Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo – rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente
pagina 6 di 7 al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 – potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione)”.
In conclusione, alla luce dei motivi in fatto e diritto sopra esposti, l'opposizione proposta da
è risultata inammissibile e va quindi riconosciuto il diritto dei Comuni opposti di agire in via Parte_1
esecutiva sulla base del lodo arbitrale azionato, nelle forme di cui al precetto contro cui è stata proposta la opposizione.
La circostanza che, dopo la pronuncia della ordinanza collegiale, le parti abbiano raggiunto un accordo per una dilazione del pagamento dovuto non modifica il contenuto della presente decisione, dal momento che tale pagamento è avvenuto senza pregiudizio per il presente giudizio né per il giudizio di appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
DM 147/2022 in ragione del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dai difensori delle parti, anche in sede cautelare (non con riferimento anche alla attività nell'ambito del giudizio di reclamo, avendo il Collegio già liquidato tali spese).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 11543/2023:
1. rigetta l'opposizione proposta da in quanto inammissibile per le ragioni indicate in Parte_1 narrativa, confermando la revoca dell'ordinanza di sospensione emessa dal Tribunale di Firenze in data
21 marzo 2024;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta complessa, che liquida in euro 27.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Firenze, 2 gennaio 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12935/2023 promossa da:
(C.F. E P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Stefano Ferla e Simone Marinucci ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi telematici alle PEC
e Email_1 Email_2
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. e (C.F. , in
[...] P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 persona dei rispettivi Sindaci pro rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Giovanni CP_4
Calugi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, via Capponi n. 26
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza, eccezione e domanda avversaria respinta, così pagina 1 di 7 giudicare: nel merito per le ragioni esposte in atti e, comunque, dato atto dell'inesistenza, nel lodo arbitrale ex adverso invocato quale titolo esecutivo, di una statuizione condannatoria in regime di solidarietà attiva in favore dei tre soggetti opposti, annullare e/o dichiarare illegittimo e, comunque, privo di ogni effetto, il precetto notificato in data 27.10.2023, dal e Controparte_1 [...]
, dal e dal nonché accertare e dichiarare CP_1 Controparte_2 Controparte_3
l'inesistenza, in capo ai predetti Comuni, del diritto ad agire nei confronti della società Parte_1 per l'esecuzione della statuizione condannatoria contenuta nel suddetto lodo arbitrale;
in ogni caso condannare i su citati Comuni alla rifusione integrale delle spese di lite, ivi comprese le spese forfetarie, oltre IVA, CPA e rimborso contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo e le ulteriori spese che saranno documentate.”
Per i convenuti:
“affinché l'On.le Tribunale voglia dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione proposta da
e per l'effetto respingere tutte le domande ex adverso proposte, con vittoria delle spese Parte_1 del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., Parte_1 adiva dinanzi l'intestato Tribunale i Comuni di e , di e di al CP_1 CP_1 CP_2 CP_3 fine di ottenere l'annullamento di un atto di precetto, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia del titolo esecutivo giudiziale.
Deduceva infatti parte attrice, in premessa, che: è concessionaria del servizio di distribuzione del gas nei Comuni evocati in giudizio e che, con intimazione del 27 ottobre 2023, i suddetti Comuni chiedevano a di pagare entro dieci giorni dalla notifica la complessiva somma di euro Parte_1
3.645.828,90 oltre spese legali ed interessi di mora;
che l'intimazione di pagamento scaturiva da un lodo arbitrale sottoscritto a Roma in data 18 maggio 2022, che aveva avuto ad oggetto l'accertamento dei canoni da corrispondere da parte della concessionaria uscente in relazione al periodo Parte_1
successivo alla scadenza della concessione in attesa della decorrenza del nuovo affidamento, in base a quanto previsto dall'art. 14, comma 7 del D.lgs. n. 164/2000; che il lodo arbitrale si concludeva con la condanna in via riconvenzionale di al pagamento di una somma per canoni non corrisposti Parte_1
in favore di un creditore unitariamente considerato e dopo, che con lo stesso lodo, era stata rigettata la domanda di ripartizione avanzata dai tre Comuni.
Deduceva quindi nel merito l'opponente che: non vi era efficacia esecutiva delle statuizioni pagina 2 di 7 azionate con l'atto di precetto, considerato che l'intimazione di pagamento non indicava le somme asseritamente spettanti a ciascun singolo ente amministrativo dato che i tre Comuni non avevano mai inteso far valere, in via tra loro solidale, la posizione di credito azionata in via riconvenzionale;
che il precetto era formalmente irregolare per incompletezza e/o indeterminatezza dato che, in base al suo contenuto, la società intimata non era in grado di individuare il soggetto cui destinare il pagamento, né di quantificare la somma da pagare. Deduceva inoltre l'opponente che la Corte di Appello di Roma aveva differito la decisione sulla domanda di sospensione in attesa della decisione della istanza promossa nel presente giudizio. Concludeva quindi parte attrice come in epigrafe, chiedendo preliminarmente disporsi la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Si costituivano in giudizio i Comuni citati i quali, in premessa, rilevavano di aver proposto domanda riconvenzionale nel giudizio arbitrale introdotto da per l'inadempimento della Parte_1
società concessionaria nel pagamento della quota variabile per il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del contratto di concessione e la decorrenza del nuovo affidamento e che, all'esito, il Collegio arbitrale aveva rigettato la domande proposta dalla ricorrente ed accolto quella riconvenzionale, condannando la concessionaria al pagamento in favore delle amministrazioni concedenti della somma complessiva di euro 3.300.718,81, oltre Iva ed interessi di mora, relativa alla parte dei canoni non corrisposti per le annualità 2016, 2017 e 2018.
Deduceva quindi parte convenuta, in via preliminare, che l'odierna opposizione era inammissibile dato che le contestazioni sollevate da potevano essere fatte valere solo in sede Parte_1
di impugnazione del titolo e nel giudizio in cui questo si era formato;
nel merito, che il precetto contenuto nel lodo era chiaro e richiamava il contenuto letterale della convenzione stipulata nel 2002 nella quale non veniva precisata la quota di canone da corrispondere ad ogni singolo Comune, dato che il concedente era individuato come un singolo soggetto (“affidante”).
Deduceva inoltre che l'impugnazione incidentale del lodo da parte dei Comuni in ordine alla mancata suddivisione degli importi dovuti da a ciascuna singola amministrazione, era del Parte_1 tutto irrilevante ai fini dell'opposizione, rappresentando un minus rispetto alla domanda principale.
Evidenziava che le somme intimate erano altresì determinate e determinabili risultando quindi del tutto infondata la contestazione di controparte secondo cui il contenuto del precetto non consentiva alla debitrice di provvedere all'esatto adempimento.
Concludeva quindi parte convenuta per il rigetto integrale dell'opposizione promossa da Pt_1
[...
così come dell'istanza di sospensione.
Con ordinanza del 21 marzo 2024, a definizione del procedimento sub 1, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza di parte attrice, anche in attesa del gravame pendente dinanzi la Corte di pagina 3 di 7 Appello di Roma, sospendeva la efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato con il precetto oggetto di opposizione.
In data 10 luglio 2024 il reclamo formulato dai Comuni opposti ex art. 669 terdecies c.p.c. veniva accolto dal Collegio del Tribunale di Firenze, che revocava l'ordinanza di sospensione.
Venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6 dicembre 2024, tenuta seconda la modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., applicabile al giudizio introdotto con il rito disciplinato dal d.lgs. n. 149/2022
*****
La presente opposizione è stata proposta da società concessionaria del servizio di Parte_1
fornitura e distribuzione del gas in virtù della Convenzione conclusa nel 2002 con i Comuni di CP_1
e , di e di nei confronti dell'atto di precetto notificato in data 27 CP_1 CP_2 CP_3 ottobre 2023 dai Comuni concedenti per l'importo totale di euro 4.160.634,92 Iva ed interessi moratori compresi.
La Convenzione, stipulata tra l'odierna opponente e i Comuni convenuti, prevedeva una durata di dodici anni e, dopo la scadenza, la prosecuzione del rapporto tra le parti, in forza dell'art. 14 comma
7 del D. Lgs. 164/2000, fino al nuovo affidamento che veniva sottoscritto nel novembre 2014 per la durata di anni cinque;
tra la scadenza della concessione ed il nuovo affidamento, si Parte_1
impegnava a continuare la gestione alle medesime condizione previste dalla Convezione.
La concessionaria, tuttavia, provvedeva a corrispondere il canone sino al 2015 rendendosi poi inadempiente all'obbligo di pagare la quota variabile per l'anno 2016 e l'intero corrispettivo per gli anni successivi.
Con il giudizio arbitrale introdotto da dinanzi la Camera Arbitrale per i contratti Parte_1 pubblici, costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, veniva chiesto di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo della concessionaria di corrispondere alle amministrazioni il canone di concessione nella medesima misura prevista dall'art. 6 della convenzione per tutto il periodo di gestione ope legis di cui all'art. 14, comma 7, del D.lgs n. 164/2000, intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento o, in subordine, di rideterminare il canone dovuto ai Comuni. Si costituivano in tale giudizio le amministrazioni, chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento dei canoni Parte_1
per gli anni dal 2016 al 2018.
Il primo lodo parziale dichiarava l'obbligo della concessionaria di corrispondere ai Comuni il medesimo canone stabilito nell'accordo del 2014, mentre con il lodo definitivo del maggio 2022 il pagina 4 di 7 collegio arbitrale rigettava la domanda della ricorrente ed accoglieva quella riconvenzionale formulata dai tre Comuni concedenti senza disporre una condanna ripartita in favore di ciascun Comune, in quanto l'art. 6 della Convenzione originaria si limitava a prevedere il pagamento in favore dell'affidante, senza distinzione tra le singole amministrazioni.
L'importo precettato oggetto della presente opposizione scaturisce dunque dal lodo definitivo che ha condannato al pagamento in favore delle amministrazioni concedenti della quota Parte_1 variabile per il canone relativo all'anno 2016, nonché dell'intero corrispettivo per gli anni 2017 e 2018, per una somma complessiva pari a euro 3.300,718,81 al netto dell'Iva, oltre agli interessi di mora.
Con la presente opposizione, l'odierna attrice sostiene che i convenuti non avrebbero potuto notificare un unico precetto per l'intero importo, atteso che nel titolo azionato non è esplicitata alcuna solidarietà attiva tra le amministrazioni, sicché l'intimazione a corrispondere l'intero importo ai tre comuni, senza indicazione di quale sia l'effettiva somma dovuta a ciascun creditore, determinerebbe una intrinseca inefficacia esecutiva del contenuto del titolo, nonché una sua irregolarità formale.
Da ciò conseguirebbe altresì, a detta dell'opponente, l'impossibilità per la debitrice di adempiere spontaneamente l'obbligazione.
All'esito del presente giudizio l'opposizione è risultata inammissibile per le ragioni e nei limiti di seguito spiegati.
In conformità con quanto stabilito dal Collegio del Tribunale di Firenze all'esito del reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. dai Comuni opposti nei confronti dell'ordinanza di sospensione disposta da questo Tribunale in data 21 marzo 2024, deve infatti osservarsi che le censure sollevate da investono, in ultima analisi, il contenuto nel merito del titolo esecutivo e sono quindi Parte_1
inammissibili in sede di opposizione alla esecuzione.
Infatti, le contestazioni formulate con la presente opposizione hanno ad oggetto la parte del lodo che condanna il gestore al pagamento dei canoni non corrisposti in favore di un unico affidante, senza distinguere la posizione dei singoli Comuni, ciò, secondo l'interpretazione del Collegio arbitrale, sulla base di quanto sancito nella Convenzione stipulata tra le parti.
Pertanto, se è pur vero che con l'opposizione viene fatta valere l'inidoneità della condanna stabilita dal lodo arbitrale sotto l'aspetto esecutivo quale motivo di invalidità del precetto notificato dalle controparti, va tuttavia rilevato che le censure proposte si basano su fatti preesistenti alla formazione del titolo esecutivo. La contestazione relativa alla condanna in favore dei Comuni in regime di solidarietà attiva è, in ultima analisi, censura da considerarsi afferente al merito del titolo esecutivo dato che fa valere un difetto originario del titolo che, a suo dire, trova riscontro nella Parte_1
disciplina convenzionale contenuta nel contratto di concessione.
pagina 5 di 7 La stessa parte opponente, nell'osservare che la condanna al pagamento è stata disposta dal lodo in favore di un soggetto unitariamente considerato senza distinzione di posizione tra i singoli creditori come richiesto dai tre Comuni, richiama, a sostegno della propria tesi, la parte del lodo arbitrale che trova fondamento nell'art. 6 della Convenzione originaria conclusa inter partes la quale “si limita a prevedere il pagamento in favore «dell'affidante», senza distinguere la posizione dei singoli Comuni, né risultano successivi accordi esplicativi sul punto. Il Collegio ritiene dunque che la condanna debba essere pronunciata in favore dell'affidante unitariamente considerato” (cfr. pagina 22 lodo arbitrale).
Il lodo ha quindi statuito una condanna unitaria in favore della concedente affidante alla luce di quanto previsto dalla originaria Convenzione, come rimarcato dalla stessa opponente.
Tale richiamo alla Convenzione stipulata tra le parti in causa dal quale fa discendere Parte_1 il “vizio intrinseco” (cit. pag. 5 atto citazione) del titolo esecutivo opposto, fa sì che le contestazioni sollevate sul punto dall'opponente risalgano a fatti precedenti la formazione del titolo esecutivo giudiziale, quale è senza dubbio il lodo arbitrale in oggetto, e siano quindi inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione.
Ciò posto, deve ricordarsi che il titolo esecutivo azionato è costituito da un lodo arbitrale dichiarato esecutivo che ha, quindi, natura di provvedimento giudiziale: ne consegue che le doglianze relative a fatti anteriori alla pronuncia del lodo arbitrale dichiarato esecutivo e quindi, in ultima analisi, relativi al contenuto stesso della pronuncia arbitrale, sono inammissibili dinanzi al giudice dell'esecuzione.
In base all'ormai granitico principio fissato dalla Suprema Corte di legittimità, infatti, in sede di opposizione all'esecuzione nei confronti di un titolo giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo stesso e non sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, avrebbero potuto essere fatte valere nel procedimento di cognizione (ex multis Cass. n. 22090 del 2021).
Inoltre, recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito tale principio (Cass. n. 14234/2023) proprio con riferimento alla ipotesi del precetto notificato sulla scorta di lodo arbitrale esecutivo, avendo rilevato che “Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo – rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente
pagina 6 di 7 al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 – potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione)”.
In conclusione, alla luce dei motivi in fatto e diritto sopra esposti, l'opposizione proposta da
è risultata inammissibile e va quindi riconosciuto il diritto dei Comuni opposti di agire in via Parte_1
esecutiva sulla base del lodo arbitrale azionato, nelle forme di cui al precetto contro cui è stata proposta la opposizione.
La circostanza che, dopo la pronuncia della ordinanza collegiale, le parti abbiano raggiunto un accordo per una dilazione del pagamento dovuto non modifica il contenuto della presente decisione, dal momento che tale pagamento è avvenuto senza pregiudizio per il presente giudizio né per il giudizio di appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
DM 147/2022 in ragione del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dai difensori delle parti, anche in sede cautelare (non con riferimento anche alla attività nell'ambito del giudizio di reclamo, avendo il Collegio già liquidato tali spese).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 11543/2023:
1. rigetta l'opposizione proposta da in quanto inammissibile per le ragioni indicate in Parte_1 narrativa, confermando la revoca dell'ordinanza di sospensione emessa dal Tribunale di Firenze in data
21 marzo 2024;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta complessa, che liquida in euro 27.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Firenze, 2 gennaio 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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