CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/12/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. OB ZZ Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. NN PO Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.245/2022 RGCA
Promossa da
, nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall Avv.Filippo Giangrasso per procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello
Appellante
Contro
1 2
nato a sì a [...] il [...],c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.Angela per procura C.F._2
allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 7.03.2025
Appellato e appellante incidentale
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in riforma della sentenza impugnata, accertare, ritenere e dichiarare che la sentenza impugnata è affetta da errori di valutazione, di giudizio di mancata pronunzia
- Ritenere e dichiarare che il signor ha posseduto uti dominus, Pt_1
ininterrottamente, pubblicamente la porzione di terreno relativo alla particella 697 del foglio 79 in territorio del comune di Nicosia, alla contrada Chiusa San Michele ed individuata, nella rappresentazione grafica che si allega, con il colore arancione, specificata con lettere AAB dell'estensione di A 0,1 CA 25, ed AAE dell'estensione di CA 39, per un'estensione complessiva così di 164 mq, pari ad A1 CA 64.
Tale porzione di fondo confina a nord con la strada che ricade sulla proprietà identificata con le lettere AAC ed AAD- e che quindi trova CP_1
il suo confine nell'esistenza della strada, e viene delimitata a sud della particella 780, ad est dalla particella 780 nella sua parte definita AAG, ad ovest dalla particella 785 e con la prosecuzione della strada che insiste sulla proprietà Persona_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'Appellato
Dichiarare inammissibile l'appello ex art 348 bis c.p.c. Rigettare l'appello proposto con qualsiasi statuizione confermando la sentenza impugnata ad eccezione della parte impugnata con il presente appello incidentale,
2 3
posta l'infondatezza della domanda di acquisto della proprietà per usucapione avanzata dal in quanto difetta il requisito del possesso Pt_1
ad usucapionem, i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 1158
c.c.; in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la parte di sentenza che rigetta la domanda riconvenzionale e condannare il signor a restituire libero e sgombro da cose al proprietario, il Parte_1
tratto di terreno dallo stesso meramente detenuto, facente parte della particella 697 foglio 79 territorio del Comune di Nicosia esteso 164 mq ordinando allo stesso la rimozione della recensione;
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di Enna per ottenere la declaratoria Controparte_1
dell'acquisto per usucapione su una porzione di fondo sito in Nicosia,C/da
Chiusa S.Michele di mq. 164 identificato alla particella 697,foglio 79 intestata al convenuto, confinante con le part.lle 785 e 780 del f.79 di proprietà dell'attore esponendo:
- che dall'ottobre 1993, aveva esercitato in modo pacifico e indisturbato il possesso della particella realizzandovi un canile, coltivandola e apponendovi una recinzione;
-che era avvenuta l'usucapione del fondo per il decorso del tempo ex art.1158 c.c.
Chiedeva pertanto, al tribunale di dichiarare l'avvenuta usucapione della suddetta porzione di terreno.
Costituitosi in giudizio il convenuto, contestando la domanda spiegata:
- eccepiva di non avere mai perduto il dominio sulla porzione di terreno di cui l'attore chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione;
3 4
deduceva l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti richiesti dall'articolo 1158 c.c. posto che il tratto di terreno di cui l'attore chiedeva l'acquisto per usucapione (tratteggiata in nero nella planimetria allegata alla comparsa di costituzione e risposta) costituisce una lingua di terreno derivato dalla realizzazione della porzione di strada ricadente sulla proprietà del signor (tracciata in rosso nella planimetria Controparte_1
collegata con il resto della proprietà di esso convenuto) è stata oggetto di mera detenzione da parte dell'attore per spirito di accondiscendenza e rapporti di buon vicinato essendo l'attore consapevole che il tratto di terreno era stato destinato all'ampliamento della strada non appena nella disponibilità economica del e dei titolari del diritto di passaggio. CP_1
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e contestualmente, proponeva in via riconvenzionale domanda di rilascio della porzione del fondo, estesa circa mq.164, part.697 del foglio 79 del Comune di Nicosia, libera da presone e cose e da ogni manufatto realizzato dall'attore in atto da esso detenuta, domanda formalizzata con la diffida in atti(racc.A.R.8.8.2014).
L'iter istruttorio veniva compiuto con prova testimoniale e produzione di documenti.
Con sentenza depositata il il Tribunale di Enna rigettava la domanda di accertamento della maturata usucapione, in capo a , della Pt_1
porzione di terreno in contestazione, rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto compensando tra le parti le spese processuali.
****
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma Pt_1
sulla base di due motivi attinenti alla erronea valutazione degli elementi acquisiti in giudizio per la dichiarazione di usucapione ai sensi dell'articolo
1158 c.c. e alla erronea valutazione della prova testimoniale, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4 5
L'appellato , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, nel merito, ne ha chiesto il rigetto perché infondato con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado.
In corso di giudizio, con ordinanza riservata del 27.01.2023 la Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per pronunciare ordinanza ex articolo
348 bis e 348 ter c.p.c. e le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'appellante, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al
27.03.2025 poi anticipata al 27.02.2025
All'udienza del 13.03.2025, viste le conclusioni depositate dalle parti, nell'ambito della disposta trattazione scritta , la Corte ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
L'appellante, reiterando le precedenti doglianze, lamenta che il primo giudice, nel motivare la sentenza, abbia violato i principi dettati dall'art.1158 c.c. ed inoltre, male interpretato le risultanze della prova testimoniale offerta dall'appellante ritenendola contraddittoria e pertanto non idonea a dimostrare il possesso del terreno, laddove invece le dichiarazioni dei testi di parte attrice sarebbero concordi nell'affermare che esso possiede il terreno oggetto del giudizio da vent'anni o 15 Pt_1
anni. A fondamento delle proprie allegazioni l'appellante ha posto in dubbio l'attendibilità dei testi di parte convenuta odierno appellato/appellante che hanno interesse specifico nella causa in quanto proprietari …
L'appellato, preliminarmente, ha chiesto di dichiarare inammissibile l' appello o rigettarlo perché infondato e tramite appello incidentale ha reiterato la domanda riconvenzionale di restituzione del terreno, libero di persone e di cose, rimuovendone la recinzione, terreno detenuto dal per mera tolleranza di esso con il favore delle Pt_1 Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio.
***
5 6
Le censure spiegate con l' atto di appello, da trattare congiuntamente in quanto connesse tra loro, sono infondate.
Invero, la sentenza appellata ha dato conto della insussistenza degli elementi di fatto rassegnati in giudizio dall'attore, ricostruendo con esattezza la fattispecie che ci occupa all'esito della compiuta istruttoria, alla cui stregua ha correttamente ritenuto insussistente in favore del una valida possessio ad usucapionem e ciò, sia dal punto di vista Pt_1
oggettivo per cui a fronte della allegazione dell'attore secondo la quale l'occupazione del terreno sarebbe avvenuta fin dall'ottobre 1993, il convenuto ha sostenuto essere avvenuta al massimo 10 anni addietro. La prova con i testi escussi parimenti attendibili in quanto tutti congiunti delle parti in causa, hanno confermato le rispettive contrastanti posizioni delle parti, sicché la contraddittorietà su tale punto, non ha consentito al tribunale, con motivazione che il Collegio approva e alla quale rinvia, di ritenere raggiunta la prova in ordine all'esercizio di un possesso qualificato da parte dell'attore da un ventennio, come previsto dalla norma di riferimento sulla porzione di terreno de qua.
Di nessuna utilità, dunque, deve ritenersi la richiesta di c.t.u. formulata dall'appellante per procedere all'esatta individuazione dell'area oggetto di domanda di usucapione per procedere all'accatastamento.
Di fatto, la CTU richiesta in questo grado avrebbe valore esplorativo al solo fine di colmare un vuoto probatorio.
Pertanto non ha pregio quanto dedotto dall'appellante al fine di criticare la sentenza impugnata per cui il primo giudice avrebbe dato prevalenza alla prova con i testi offerti dal convenuto tacciati di interesse privato nella causa, atteso che gli stessi come risulta dagli atti hanno donato al figlio la loro proprietà antencedentemente alla loro escussione.
Quanto alla dedotta usucapione , tenuto conto dei principi che regolano la materia (segnatamente dei due presupposti essenziali che connotano la
6 7
categoria del possesso, corpus ed animus) e dell'insanabile contrasto tra le deposizioni dei testi di parte attrice e dei testi di parte convenuta - che questa Corte concorda col Tribunale nel ravvisare, non potendosi predicare con certezza l'inattendibilità degli uni o degli altri -che non può ritenersi che sia stata fornita la prova certa che la porzione di terreno in contestazione fosse stata posseduta sempre dal con continuità e Pt_1
senza interruzione, per un periodo ultraventennale come delineato dall' art.1158 c.c..
dal tenore delle indicate deposizioni è evincibile soltanto una mera ed apodittica conferma della prospettazione svolta dal convenuto in sede di costituzione, ma che non è stata offerta una prova sicura del possesso uti dominus atteso che chi agisce in giudizio per essere dichiarato titolare del diritto usucapito deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva.
L'oggettiva ed insuperabile incertezza derivante dalle contrastanti dichiarazioni dei testi, restando impossibile stabilire chi fra loro sia mendace o veritiero, non può che ridondare a danno della parte attrice ed appellante, in quanto onerata della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato.
Per le ragioni esposte l'appello non merita accoglimento.
Passando all'esame dell'appello incidentale, il Collegio rileva che il giudice di primo grado abbia frettolosamente liquidato la domanda riconvenzionale proposta in prime cure dal convenuto odierno appellato/appellante incidentale: un più attento vaglio critico del materiale probatorio, e segnatamente dei documenti prodotti, nonché delle testimonianze rese anche dai testi dell'appellante (Teste Vallese) avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere fondata la domanda riconvenzionale esplicitata oggi con l'appello incidentale. Invero diversamente da quanto afferma il primo giudice nella fattispecie non si tratta di probatio diabolica sottesa ad una domanda di rivendica della particella di terreno oggetto del giudizio ma piuttosto della valutazione di
7 8
un potere di fatto corrispondente all' esercizio della proprietà da parte del ai fini dell'acquisto per usucapione della particella de qua, che Pt_1
una volta riconosciuto insussistente per assenza dei presupposti richiesti dalla legge, riafferma il diritto di proprietà del peraltro mai CP_1
contestato dal con la conseguenza di uno scrutinio positivo della Pt_1
domanda riconvenzionale.
In ogni caso i certificati catastali, la visura per soggetto della Agenzie delle entrate, il pagamento delle tasse relative al terreno de quo, l'atto di donazione in Not. L. Messina del 23maggio 2011, mostrano senza alcun dubbio la titolarità della particella in contestazione in capo a
[...]
e ad abbundatiam, la diffida formale inviata dal l'8.9.2014 CP_1 CP_1
in atti (all.n.3del fascicolo di parte di ), la stessa..citazione ove si Pt_2
riconosce “in realtà, il signor ha posseduto la detta Parte_1
porzione di terreno con il consenso del signor , precedente CP_2
proprietario del terreno, e poi del signor (cfr pag.3 atto di Controparte_1
citazione di )… ed infine la proposta di acquisto Parte_1
confermata dal teste “né io ,ne mio figlio abbiamo intenzione CP_2
di vendere il terreno…”
Circostanza confermata oggettivamente dalla produzione da parte dell'appellante di una proposta di frazionamento nel quale era prevista una permuta tra le parti tra la particella oggetto del giudizio ed altra di proprietà dell'appellate; circostanza ancora confermata in soggettivo da un teste dell'appellante, , che riferiva di un tacito Testimone_1
accordo tra il suocero( l'appellante) e CP_3
Ciò che conferma che la particella detenuta dal era frutto di un Pt_1
accordo con i , con il dante causa, padre dell'odierno appellato, CP_1
prima e poi, con il , e che gli stessi, legittimi proprietari Controparte_1
consentivano al la mera detenzione per ragioni di buon vicinato, in Pt_1
attesa di utilizzarla, quando sarebbe stato loro possibile, per realizzare l'allargamento della strada di accesso ai propri fondi. Con l'ovvia conseguenza che il consenso del proprietario esclude per orientamento
8 9
costante della giurisprudenza, un valido possesso ad usucapionem (ex multis Cass.n.4092/92).
Conclusivamente, perciò, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, di guisa che, in accoglimento dell'appello incidentale, deve essere ordinata la restituzione al Sig. Controparte_1
della particella 697 del foglio 79 sita in territorio di Nicosia estesa 164 mq previa rimozione della recinzione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e l'appellante deve essere condannato a rifondere le spese dei due gradi di giudizio, che tenuto conto del modesto valore della lite si liquidano in complessivi euro
1.700,00, per il primo grado e 1.300 per il presente grado oltre, per ciascuno, rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e
C.p.A. come per legge.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dello appellante principale il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r.
n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.84/2022 pubblicata dal Tribunale di Enna il
7.02.2022, appellata in via principale da ed in via Parte_1
incidentale da Controparte_1
accoglie l'appello incidentale;
conferma nel resto l'appellata sentenza;
Condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del primo grado e del presente grado liquidate come in parte motiva.
9 10
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante principale il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta, 20 ottobre 2025
IL Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
NN PO Dott.OB ZZ
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. OB ZZ Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. NN PO Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.245/2022 RGCA
Promossa da
, nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall Avv.Filippo Giangrasso per procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello
Appellante
Contro
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nato a sì a [...] il [...],c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.Angela per procura C.F._2
allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 7.03.2025
Appellato e appellante incidentale
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in riforma della sentenza impugnata, accertare, ritenere e dichiarare che la sentenza impugnata è affetta da errori di valutazione, di giudizio di mancata pronunzia
- Ritenere e dichiarare che il signor ha posseduto uti dominus, Pt_1
ininterrottamente, pubblicamente la porzione di terreno relativo alla particella 697 del foglio 79 in territorio del comune di Nicosia, alla contrada Chiusa San Michele ed individuata, nella rappresentazione grafica che si allega, con il colore arancione, specificata con lettere AAB dell'estensione di A 0,1 CA 25, ed AAE dell'estensione di CA 39, per un'estensione complessiva così di 164 mq, pari ad A1 CA 64.
Tale porzione di fondo confina a nord con la strada che ricade sulla proprietà identificata con le lettere AAC ed AAD- e che quindi trova CP_1
il suo confine nell'esistenza della strada, e viene delimitata a sud della particella 780, ad est dalla particella 780 nella sua parte definita AAG, ad ovest dalla particella 785 e con la prosecuzione della strada che insiste sulla proprietà Persona_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'Appellato
Dichiarare inammissibile l'appello ex art 348 bis c.p.c. Rigettare l'appello proposto con qualsiasi statuizione confermando la sentenza impugnata ad eccezione della parte impugnata con il presente appello incidentale,
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posta l'infondatezza della domanda di acquisto della proprietà per usucapione avanzata dal in quanto difetta il requisito del possesso Pt_1
ad usucapionem, i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 1158
c.c.; in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la parte di sentenza che rigetta la domanda riconvenzionale e condannare il signor a restituire libero e sgombro da cose al proprietario, il Parte_1
tratto di terreno dallo stesso meramente detenuto, facente parte della particella 697 foglio 79 territorio del Comune di Nicosia esteso 164 mq ordinando allo stesso la rimozione della recensione;
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di Enna per ottenere la declaratoria Controparte_1
dell'acquisto per usucapione su una porzione di fondo sito in Nicosia,C/da
Chiusa S.Michele di mq. 164 identificato alla particella 697,foglio 79 intestata al convenuto, confinante con le part.lle 785 e 780 del f.79 di proprietà dell'attore esponendo:
- che dall'ottobre 1993, aveva esercitato in modo pacifico e indisturbato il possesso della particella realizzandovi un canile, coltivandola e apponendovi una recinzione;
-che era avvenuta l'usucapione del fondo per il decorso del tempo ex art.1158 c.c.
Chiedeva pertanto, al tribunale di dichiarare l'avvenuta usucapione della suddetta porzione di terreno.
Costituitosi in giudizio il convenuto, contestando la domanda spiegata:
- eccepiva di non avere mai perduto il dominio sulla porzione di terreno di cui l'attore chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione;
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deduceva l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti richiesti dall'articolo 1158 c.c. posto che il tratto di terreno di cui l'attore chiedeva l'acquisto per usucapione (tratteggiata in nero nella planimetria allegata alla comparsa di costituzione e risposta) costituisce una lingua di terreno derivato dalla realizzazione della porzione di strada ricadente sulla proprietà del signor (tracciata in rosso nella planimetria Controparte_1
collegata con il resto della proprietà di esso convenuto) è stata oggetto di mera detenzione da parte dell'attore per spirito di accondiscendenza e rapporti di buon vicinato essendo l'attore consapevole che il tratto di terreno era stato destinato all'ampliamento della strada non appena nella disponibilità economica del e dei titolari del diritto di passaggio. CP_1
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e contestualmente, proponeva in via riconvenzionale domanda di rilascio della porzione del fondo, estesa circa mq.164, part.697 del foglio 79 del Comune di Nicosia, libera da presone e cose e da ogni manufatto realizzato dall'attore in atto da esso detenuta, domanda formalizzata con la diffida in atti(racc.A.R.8.8.2014).
L'iter istruttorio veniva compiuto con prova testimoniale e produzione di documenti.
Con sentenza depositata il il Tribunale di Enna rigettava la domanda di accertamento della maturata usucapione, in capo a , della Pt_1
porzione di terreno in contestazione, rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto compensando tra le parti le spese processuali.
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Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma Pt_1
sulla base di due motivi attinenti alla erronea valutazione degli elementi acquisiti in giudizio per la dichiarazione di usucapione ai sensi dell'articolo
1158 c.c. e alla erronea valutazione della prova testimoniale, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
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L'appellato , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, nel merito, ne ha chiesto il rigetto perché infondato con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado.
In corso di giudizio, con ordinanza riservata del 27.01.2023 la Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per pronunciare ordinanza ex articolo
348 bis e 348 ter c.p.c. e le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'appellante, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al
27.03.2025 poi anticipata al 27.02.2025
All'udienza del 13.03.2025, viste le conclusioni depositate dalle parti, nell'ambito della disposta trattazione scritta , la Corte ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appellante, reiterando le precedenti doglianze, lamenta che il primo giudice, nel motivare la sentenza, abbia violato i principi dettati dall'art.1158 c.c. ed inoltre, male interpretato le risultanze della prova testimoniale offerta dall'appellante ritenendola contraddittoria e pertanto non idonea a dimostrare il possesso del terreno, laddove invece le dichiarazioni dei testi di parte attrice sarebbero concordi nell'affermare che esso possiede il terreno oggetto del giudizio da vent'anni o 15 Pt_1
anni. A fondamento delle proprie allegazioni l'appellante ha posto in dubbio l'attendibilità dei testi di parte convenuta odierno appellato/appellante che hanno interesse specifico nella causa in quanto proprietari …
L'appellato, preliminarmente, ha chiesto di dichiarare inammissibile l' appello o rigettarlo perché infondato e tramite appello incidentale ha reiterato la domanda riconvenzionale di restituzione del terreno, libero di persone e di cose, rimuovendone la recinzione, terreno detenuto dal per mera tolleranza di esso con il favore delle Pt_1 Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio.
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Le censure spiegate con l' atto di appello, da trattare congiuntamente in quanto connesse tra loro, sono infondate.
Invero, la sentenza appellata ha dato conto della insussistenza degli elementi di fatto rassegnati in giudizio dall'attore, ricostruendo con esattezza la fattispecie che ci occupa all'esito della compiuta istruttoria, alla cui stregua ha correttamente ritenuto insussistente in favore del una valida possessio ad usucapionem e ciò, sia dal punto di vista Pt_1
oggettivo per cui a fronte della allegazione dell'attore secondo la quale l'occupazione del terreno sarebbe avvenuta fin dall'ottobre 1993, il convenuto ha sostenuto essere avvenuta al massimo 10 anni addietro. La prova con i testi escussi parimenti attendibili in quanto tutti congiunti delle parti in causa, hanno confermato le rispettive contrastanti posizioni delle parti, sicché la contraddittorietà su tale punto, non ha consentito al tribunale, con motivazione che il Collegio approva e alla quale rinvia, di ritenere raggiunta la prova in ordine all'esercizio di un possesso qualificato da parte dell'attore da un ventennio, come previsto dalla norma di riferimento sulla porzione di terreno de qua.
Di nessuna utilità, dunque, deve ritenersi la richiesta di c.t.u. formulata dall'appellante per procedere all'esatta individuazione dell'area oggetto di domanda di usucapione per procedere all'accatastamento.
Di fatto, la CTU richiesta in questo grado avrebbe valore esplorativo al solo fine di colmare un vuoto probatorio.
Pertanto non ha pregio quanto dedotto dall'appellante al fine di criticare la sentenza impugnata per cui il primo giudice avrebbe dato prevalenza alla prova con i testi offerti dal convenuto tacciati di interesse privato nella causa, atteso che gli stessi come risulta dagli atti hanno donato al figlio la loro proprietà antencedentemente alla loro escussione.
Quanto alla dedotta usucapione , tenuto conto dei principi che regolano la materia (segnatamente dei due presupposti essenziali che connotano la
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categoria del possesso, corpus ed animus) e dell'insanabile contrasto tra le deposizioni dei testi di parte attrice e dei testi di parte convenuta - che questa Corte concorda col Tribunale nel ravvisare, non potendosi predicare con certezza l'inattendibilità degli uni o degli altri -che non può ritenersi che sia stata fornita la prova certa che la porzione di terreno in contestazione fosse stata posseduta sempre dal con continuità e Pt_1
senza interruzione, per un periodo ultraventennale come delineato dall' art.1158 c.c..
dal tenore delle indicate deposizioni è evincibile soltanto una mera ed apodittica conferma della prospettazione svolta dal convenuto in sede di costituzione, ma che non è stata offerta una prova sicura del possesso uti dominus atteso che chi agisce in giudizio per essere dichiarato titolare del diritto usucapito deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva.
L'oggettiva ed insuperabile incertezza derivante dalle contrastanti dichiarazioni dei testi, restando impossibile stabilire chi fra loro sia mendace o veritiero, non può che ridondare a danno della parte attrice ed appellante, in quanto onerata della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato.
Per le ragioni esposte l'appello non merita accoglimento.
Passando all'esame dell'appello incidentale, il Collegio rileva che il giudice di primo grado abbia frettolosamente liquidato la domanda riconvenzionale proposta in prime cure dal convenuto odierno appellato/appellante incidentale: un più attento vaglio critico del materiale probatorio, e segnatamente dei documenti prodotti, nonché delle testimonianze rese anche dai testi dell'appellante (Teste Vallese) avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere fondata la domanda riconvenzionale esplicitata oggi con l'appello incidentale. Invero diversamente da quanto afferma il primo giudice nella fattispecie non si tratta di probatio diabolica sottesa ad una domanda di rivendica della particella di terreno oggetto del giudizio ma piuttosto della valutazione di
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un potere di fatto corrispondente all' esercizio della proprietà da parte del ai fini dell'acquisto per usucapione della particella de qua, che Pt_1
una volta riconosciuto insussistente per assenza dei presupposti richiesti dalla legge, riafferma il diritto di proprietà del peraltro mai CP_1
contestato dal con la conseguenza di uno scrutinio positivo della Pt_1
domanda riconvenzionale.
In ogni caso i certificati catastali, la visura per soggetto della Agenzie delle entrate, il pagamento delle tasse relative al terreno de quo, l'atto di donazione in Not. L. Messina del 23maggio 2011, mostrano senza alcun dubbio la titolarità della particella in contestazione in capo a
[...]
e ad abbundatiam, la diffida formale inviata dal l'8.9.2014 CP_1 CP_1
in atti (all.n.3del fascicolo di parte di ), la stessa..citazione ove si Pt_2
riconosce “in realtà, il signor ha posseduto la detta Parte_1
porzione di terreno con il consenso del signor , precedente CP_2
proprietario del terreno, e poi del signor (cfr pag.3 atto di Controparte_1
citazione di )… ed infine la proposta di acquisto Parte_1
confermata dal teste “né io ,ne mio figlio abbiamo intenzione CP_2
di vendere il terreno…”
Circostanza confermata oggettivamente dalla produzione da parte dell'appellante di una proposta di frazionamento nel quale era prevista una permuta tra le parti tra la particella oggetto del giudizio ed altra di proprietà dell'appellate; circostanza ancora confermata in soggettivo da un teste dell'appellante, , che riferiva di un tacito Testimone_1
accordo tra il suocero( l'appellante) e CP_3
Ciò che conferma che la particella detenuta dal era frutto di un Pt_1
accordo con i , con il dante causa, padre dell'odierno appellato, CP_1
prima e poi, con il , e che gli stessi, legittimi proprietari Controparte_1
consentivano al la mera detenzione per ragioni di buon vicinato, in Pt_1
attesa di utilizzarla, quando sarebbe stato loro possibile, per realizzare l'allargamento della strada di accesso ai propri fondi. Con l'ovvia conseguenza che il consenso del proprietario esclude per orientamento
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costante della giurisprudenza, un valido possesso ad usucapionem (ex multis Cass.n.4092/92).
Conclusivamente, perciò, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, di guisa che, in accoglimento dell'appello incidentale, deve essere ordinata la restituzione al Sig. Controparte_1
della particella 697 del foglio 79 sita in territorio di Nicosia estesa 164 mq previa rimozione della recinzione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e l'appellante deve essere condannato a rifondere le spese dei due gradi di giudizio, che tenuto conto del modesto valore della lite si liquidano in complessivi euro
1.700,00, per il primo grado e 1.300 per il presente grado oltre, per ciascuno, rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e
C.p.A. come per legge.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dello appellante principale il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r.
n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.84/2022 pubblicata dal Tribunale di Enna il
7.02.2022, appellata in via principale da ed in via Parte_1
incidentale da Controparte_1
accoglie l'appello incidentale;
conferma nel resto l'appellata sentenza;
Condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del primo grado e del presente grado liquidate come in parte motiva.
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Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante principale il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta, 20 ottobre 2025
IL Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
NN PO Dott.OB ZZ
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