Art. 7.
Si osservano, nei riguardi dei contributi previsti dalla presente legge, le disposizioni degli articoli 19 , 20 , 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 .
Si osservano, nei riguardi dei contributi previsti dalla presente legge, le disposizioni degli articoli 19 , 20 , 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 .