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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 301 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Di Stasio presso cui ele. dom.ta in GO (av) in Parte_1 piazza Alcide De Gasperi 24
Appellante
E
e rapp.ti e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato presso cui ele.te dom.ti in Napoli alla via Diaz 11 Appellati
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 19.2.2025 , l'appellante chiedeva la parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese senza adeguata motivazione atteso che la domanda era stata accolta nella sua interezza.
Si costituiva la parte appellata ed eccepiva l'infondatezza dell'appello e chiedeva sul punto la conferma della sentenza correttamente motivata.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione
L'appello è fondato nei limiti di cui in motivazione . L'allora ricorrente il 5.3.2024 aveva presentato domanda per ottenere il pagamento dell'indennità per la cd. “ carta docenti”.
La sentenza impugnata del Tribunale di Avellino aveva riconosciuto fondata l'intera domanda e aveva disposto l'attribuzione della Carta docenti per tutti gli anni richiesti. Il Giudice di prime cure aveva però compensato interamente le spese dato il contrasto giurisprudenziale presente nella giurisprudenza di merito risolto solo con la sentenza del Suprema Corte del 27.10.2023 n.
29661.
Tuttavia si deve in parte dissentire da tale statuizione poiché prima della sentenza della Corte di Cassazione era intervenuta nel marzo del 2022 una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18.5.2022 che aveva ritenuto fondata la domanda di attribuzione della Carta docenti anche al personale scolastico precario poiché la durata del contratto non costituiva una “ ragione obbiettiva “ per una discriminazione tenuto conto del fatto che i lavori erano identici o simili e quindi comparabili.
Inoltre la Cassazione era intervenuta nel 2023 e quindi prima sia del deposito del ricorso del marzo 2024 sia della sentenza di primo grado del 2025.
Quindi la questione non era del tutto nuovo ma era stata decisa a ridosso della presentazione del ricorso in primo grado del gennaio del 2023 .
Pertanto sia la Corte di Giustizia europea che la Cassazione si erano espresse sulla questione quando era stato deposito il ricorso e non poco tempo prima . Ciò costituisce una valida ragione per accogliere l'appello e condannare il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna il al CP_1 pagamento della somma di euro 332,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
B) Condanna il al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 180,00 CP_1 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione .
Napoli 10.6.2025 Il Presidente rel.
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 301 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Di Stasio presso cui ele. dom.ta in GO (av) in Parte_1 piazza Alcide De Gasperi 24
Appellante
E
e rapp.ti e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato presso cui ele.te dom.ti in Napoli alla via Diaz 11 Appellati
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 19.2.2025 , l'appellante chiedeva la parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese senza adeguata motivazione atteso che la domanda era stata accolta nella sua interezza.
Si costituiva la parte appellata ed eccepiva l'infondatezza dell'appello e chiedeva sul punto la conferma della sentenza correttamente motivata.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione
L'appello è fondato nei limiti di cui in motivazione . L'allora ricorrente il 5.3.2024 aveva presentato domanda per ottenere il pagamento dell'indennità per la cd. “ carta docenti”.
La sentenza impugnata del Tribunale di Avellino aveva riconosciuto fondata l'intera domanda e aveva disposto l'attribuzione della Carta docenti per tutti gli anni richiesti. Il Giudice di prime cure aveva però compensato interamente le spese dato il contrasto giurisprudenziale presente nella giurisprudenza di merito risolto solo con la sentenza del Suprema Corte del 27.10.2023 n.
29661.
Tuttavia si deve in parte dissentire da tale statuizione poiché prima della sentenza della Corte di Cassazione era intervenuta nel marzo del 2022 una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18.5.2022 che aveva ritenuto fondata la domanda di attribuzione della Carta docenti anche al personale scolastico precario poiché la durata del contratto non costituiva una “ ragione obbiettiva “ per una discriminazione tenuto conto del fatto che i lavori erano identici o simili e quindi comparabili.
Inoltre la Cassazione era intervenuta nel 2023 e quindi prima sia del deposito del ricorso del marzo 2024 sia della sentenza di primo grado del 2025.
Quindi la questione non era del tutto nuovo ma era stata decisa a ridosso della presentazione del ricorso in primo grado del gennaio del 2023 .
Pertanto sia la Corte di Giustizia europea che la Cassazione si erano espresse sulla questione quando era stato deposito il ricorso e non poco tempo prima . Ciò costituisce una valida ragione per accogliere l'appello e condannare il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna il al CP_1 pagamento della somma di euro 332,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
B) Condanna il al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 180,00 CP_1 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione .
Napoli 10.6.2025 Il Presidente rel.