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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4182/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4182/2024, promossa con ricorso depositato il 10/10/2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...], C.F.: , cittadinanza: italiana C.F._1 residente in [...] e
2) Parte_2 nata a [...] il [...], C.F.: cittadinanza: italiana C.F._2 residente in [...], entrambi con avv.ti Sandro Lingua e Alessandra Peroni
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gemonio (VA) in data 3 marzo 2018
(anno 2018 atto n. 2 Parte I) separati consensualmente con sentenza n. 500/2024, pubblicata il 23/12/2024, passata in giudicato il 6 marzo 2025 senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/10/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare pagina1 di 4 la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 5/12/2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23/12/2024 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 6/3/2025 la sentenza di separazione n. 500/2024 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 3/7/2025, le parti hanno confermato la volontà di ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto a Gemonio il 3/3/2018 formulando le seguenti condizioni:
1) Dare atto che dal dì della separazione i coniugi non si sono riconciliati e che vivono separati di mensa, letto ed abitazione.
2) Pronunciare, sussistendone le condizioni, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 3 marzo 2018 nel Comune di Gemonio (VA), atto iscritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Gemonio (VA) al n. 2, Parte I, Serie - anno 2018, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze nei relativi registri.
3) Dare atto che le parti hanno già tra loro regolato i rapporti dare/avere tenendo conto di quanto reciprocamente spettante del rispettivo Secondo
(prestazione d'uscita del sistema previdenziale ), Parte_3 CP_1 maturato a decorrere dalla data di celebrazione del matrimonio e già calcolato sino alla data della dichiarazione dello scioglimento del matrimonio e che conseguentemente ciascuno rinuncia a pretendere la quota del Secondo dell'altro/a ritenendo detti importi, sin da ora, Pt_3 compensati.
Se comunque uno dei due coniugi dovesse mai in futuro incassare la quota del 50% del Secondo Pilastro dell'altro/a, dare atto che le parti si impegnano irrevocabilmente a restituire all'altro/a (o ai rispettivi eredi) la somma ridetta entro e non oltre i 10 giorni successivi . Tale irrevocabile impegno alla restituzione è da intendersi anche in caso di eventuale erogazione di detto emolumento sotto forma di rendita.
Dare atto che il mutuo acceso per far fronte all'acquisto della casa coniugale resterà a carico del marito, che si impegna a corrispondere in
pagina2 di 4 via esclusiva tutte le residue rate, incluso interessi spese e quant'altro ed a tenere indenne la moglie ed il di lei padre (garante) da ogni e qualunque esborso e ciò sino all'estinzione. In caso contrario la moglie potrà procedere contro il marito per quanto la medesima dovesse essere eventualmente tenuta a pagare nella sua qualità di cointestataria del mutuo, volto che l'importo di cui al ridetto finanziamento è stato utilizzato per l'acquisto/ristrutturazione di un bene di proprietà esclusiva del sig.
. Attestare altresì che il sig. si è già impegnato in sede di Pt_1 Pt_1 separazione - e per quanto occorrente in questa sede nuovamente si impegna - a farsi parte attiva per procedere all'accollo del mutuo a suo esclusivo carico e così liberare la sig.ra ed il di lei patrigno Pt_2
(garante), e che nell'ipotesi invece di cessione a terzi farà luogo all'estinzione del mutuo, avvertendo tempestivamente la moglie.
Dare atto che il finanziamento acceso presso Findomestic contratto n.
20221457905421 resterà invece ad esclusivo carico della moglie, che se ne accollerà il pagamento di tutte le rate, interessi, spese e quant'altro e ciò sino all'estinzione, liberando il marito da ogni e qualunque obbligo. In caso contrario il marito potrà procedere contro la moglie per quanto il medesimo dovesse essere eventualmente tenuto a pagare nella sua qualità di cointestatario solidale del debito di esclusiva pertinenza della sig.ra
Pt_2
4) Dare atto che i coniugi sono autosufficienti economicamente e che nulla pretendono reciprocamente a qualsivoglia titolo.
5) Dare atto che, fermo quanto precede, le parti hanno già regolamentato ogni
e qualunque altro rapporto economico
I ricorrenti e dichiaravano, inoltre, di non Parte_1 Parte_2 volersi riconciliare, di esonerarsi reciprocamente dal produrre i documenti di cui all'art. 473-bis 12 c.p.c.. e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza,
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina3 di 4 Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 3 marzo 2018 in Gemonio (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gemonio (anno 2018 atto n. 2 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4182/2024, promossa con ricorso depositato il 10/10/2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...], C.F.: , cittadinanza: italiana C.F._1 residente in [...] e
2) Parte_2 nata a [...] il [...], C.F.: cittadinanza: italiana C.F._2 residente in [...], entrambi con avv.ti Sandro Lingua e Alessandra Peroni
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gemonio (VA) in data 3 marzo 2018
(anno 2018 atto n. 2 Parte I) separati consensualmente con sentenza n. 500/2024, pubblicata il 23/12/2024, passata in giudicato il 6 marzo 2025 senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/10/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare pagina1 di 4 la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 5/12/2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23/12/2024 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 6/3/2025 la sentenza di separazione n. 500/2024 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 3/7/2025, le parti hanno confermato la volontà di ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto a Gemonio il 3/3/2018 formulando le seguenti condizioni:
1) Dare atto che dal dì della separazione i coniugi non si sono riconciliati e che vivono separati di mensa, letto ed abitazione.
2) Pronunciare, sussistendone le condizioni, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 3 marzo 2018 nel Comune di Gemonio (VA), atto iscritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Gemonio (VA) al n. 2, Parte I, Serie - anno 2018, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze nei relativi registri.
3) Dare atto che le parti hanno già tra loro regolato i rapporti dare/avere tenendo conto di quanto reciprocamente spettante del rispettivo Secondo
(prestazione d'uscita del sistema previdenziale ), Parte_3 CP_1 maturato a decorrere dalla data di celebrazione del matrimonio e già calcolato sino alla data della dichiarazione dello scioglimento del matrimonio e che conseguentemente ciascuno rinuncia a pretendere la quota del Secondo dell'altro/a ritenendo detti importi, sin da ora, Pt_3 compensati.
Se comunque uno dei due coniugi dovesse mai in futuro incassare la quota del 50% del Secondo Pilastro dell'altro/a, dare atto che le parti si impegnano irrevocabilmente a restituire all'altro/a (o ai rispettivi eredi) la somma ridetta entro e non oltre i 10 giorni successivi . Tale irrevocabile impegno alla restituzione è da intendersi anche in caso di eventuale erogazione di detto emolumento sotto forma di rendita.
Dare atto che il mutuo acceso per far fronte all'acquisto della casa coniugale resterà a carico del marito, che si impegna a corrispondere in
pagina2 di 4 via esclusiva tutte le residue rate, incluso interessi spese e quant'altro ed a tenere indenne la moglie ed il di lei padre (garante) da ogni e qualunque esborso e ciò sino all'estinzione. In caso contrario la moglie potrà procedere contro il marito per quanto la medesima dovesse essere eventualmente tenuta a pagare nella sua qualità di cointestataria del mutuo, volto che l'importo di cui al ridetto finanziamento è stato utilizzato per l'acquisto/ristrutturazione di un bene di proprietà esclusiva del sig.
. Attestare altresì che il sig. si è già impegnato in sede di Pt_1 Pt_1 separazione - e per quanto occorrente in questa sede nuovamente si impegna - a farsi parte attiva per procedere all'accollo del mutuo a suo esclusivo carico e così liberare la sig.ra ed il di lei patrigno Pt_2
(garante), e che nell'ipotesi invece di cessione a terzi farà luogo all'estinzione del mutuo, avvertendo tempestivamente la moglie.
Dare atto che il finanziamento acceso presso Findomestic contratto n.
20221457905421 resterà invece ad esclusivo carico della moglie, che se ne accollerà il pagamento di tutte le rate, interessi, spese e quant'altro e ciò sino all'estinzione, liberando il marito da ogni e qualunque obbligo. In caso contrario il marito potrà procedere contro la moglie per quanto il medesimo dovesse essere eventualmente tenuto a pagare nella sua qualità di cointestatario solidale del debito di esclusiva pertinenza della sig.ra
Pt_2
4) Dare atto che i coniugi sono autosufficienti economicamente e che nulla pretendono reciprocamente a qualsivoglia titolo.
5) Dare atto che, fermo quanto precede, le parti hanno già regolamentato ogni
e qualunque altro rapporto economico
I ricorrenti e dichiaravano, inoltre, di non Parte_1 Parte_2 volersi riconciliare, di esonerarsi reciprocamente dal produrre i documenti di cui all'art. 473-bis 12 c.p.c.. e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza,
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina3 di 4 Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 3 marzo 2018 in Gemonio (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gemonio (anno 2018 atto n. 2 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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