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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 314/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da: rappresentato e difeso, per mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Christian Pacella, presso il cui studio in Genova, v.le Saulo
5/28, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Alfonso Giordani, presso il cui studio in Genova, V. Carducci
5/9, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dal
Dott. previa sospensione della efficacia esecutiva e/o della Parte_1 esecuzione della sentenza medesima ai sensi dell'art. 351 c.p.c.: 1) in via princi- pale: in totale riforma della Sentenza n. 1/2022, emessa dal Tribunale di Genova il
03/01/2022 nel procedimento R.G. n. 1478/2018 e depositata in data 03/01/2022, non notificata, rigettare tutte le domande proposte dal signor Controparte_1 nei confronti del Dott. per i motivi di cui alla narrativa del pre- Parte_1 sente atto;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della conclusione sub. 1), in parziale riforma della Sentenza impu- gnata, previa, occorrendo, rinnovazione della Ctu espletata in primo grado, con-
1 dannare il Dott. al pagamento della minor somma ritenuta per i Parte_1 motivi di cui al punto 4)(motivi d'appello) del presente atto;
3) con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte Appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, respinge- re i motivi di gravame proposti e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza. Confermare la reiezione dell'avversa immotivata istanza di rinnovazione della CTU in quanto inammissibile in rito ed infondata nel merito per i motivi esposti in narrativa. Vinte le spese legali e tecniche di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
evocava in giudizio allegando che questi, Controparte_1 Parte_1 commercialista dell'attore, del di lui fratello e della in essere Controparte_2 tra i due, gli aveva fornito errate indicazioni circa la detraibilità dell'IVA relati- va all'acquisto di un'unità immobiliare in comproprietà tra i due fratelli, aveva portato in detrazione ai fini IVA nella dichiarazione per l'anno 2024 l'importo di € 26.000,00 relativo, appunto, all'acquisto di tale immobile ed aveva iscrit- to nelle immobilizzazioni materiali il valore dell'immobile medesimo, com- prensivo di spese notarili, per complessivi € 130.372,04.
L'attore aveva poi ricevuto nel 2009 dall'Agenzia delle Entrate la notifica di un avviso di accertamento e il convenuto lo aveva indirizzato a un avvocato per la proposizione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, ricor- so che tuttavia (come quello successivamente presentato alla Commissione
Regionale) aveva avuto esito negativo.
aveva pertanto dovuto corrispondere all'Agenzia delle Entrate la P_ somma di € 68.282,56, che chiedeva gli venisse rimborsata dal convenuto unitamente all'importo di € 3.755,04 corrisposto all'avvocato che aveva cura- to il procedimento tributario. si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione delle domande Parte_1 attoree, sia perché non rispondeva al vero che gli avesse chiesto P_ un parere circa la scelta migliore dal punto di vista fiscale, sia perché
l'immobile era strumentale ed era quindi corretto recare l'IVA in detrazione, sia, infine, perché non aveva fatto valere le sue ragioni nei confronti P_ dell'Agenzia delle Entrate sino all'ultimo grado di giudizio.
2 Istruita la controversia attraverso l'audizione di testimoni e il licenziamento di
CTU, con sentenza n. 1 del 3 gennaio 2022 il Tribunale di Genova così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, condanna il convenuto Dott. al pagamento, a favore Parte_1 dell'attore Sig. , della somma di € 57.060,44 oltre a rivalu- Controparte_1 tazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligazione indicata in parte motiva.
Condanna il medesimo convenuto al pagamento a favore del Sig. P_
, delle spese di giudizio che liquida in € 786,00 per esborsi e in €
[...]
8.705,00 per compensi (€ 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 2.700,00 per la fase istruttoria ed € 2.050,00 per quella decisionale), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico del Dott. le spese Parte_1 dell'espletata CTU, così come già liquidate con decreto in data 22/4/2020.”.
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di cita- Parte_1 zione ritualmente notificato in data 4 aprile 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata in data 17 P_ giugno 2022, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza riservata 20 luglio 2022 la Corte, ritenuto non necessario di- sporre la rinnovazione della CTU richiesta dall'appellante, rinviava la
contro
- versia per precisazione delle conclusioni al 21 febbraio 2024, incombente poi posticipato al 25 settembre 2024, stante la necessità di assegnazione a nuovo relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 2 ottobre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Inesistenza di un incarico profes- sionale avente ad oggetto l'attività di consulenza fiscale. Mancata prova. Ca- renza di legittimazione attiva, Inesistenza di nesso causale ai fini della sus- sistenza del danno lamentato”, si duole che il Tribunale abbia Parte_1 ritenuto irrilevante l'inesistenza di un incarico professionale di consulenza
3 fiscale, che era invece presupposto imprescindibile per invocare un inadem- pimento e una conseguente responsabilità professionale. svolgeva unicamente a favore di attività di tenuta della Parte_1 P_ contabilità (come confermato dalla teste impiegata di e Tes_1 Parte_1
l'originario attore non gli aveva chiesto alcuna consulenza sull'operazione immobiliare, bensì gli aveva comunicato la decisione già assunta insieme al fratello.
Il Giudice avrebbe dunque errato nel ritenere che vi fosse stata una consu- lenza e che chi tiene la contabilità sia responsabile delle scelte compiute dal cliente in autonomia.
Il danno lamentato non è causalmente riconducibile alla condotta professio- nale dell'odierno appellante.
Le circostanze dedotte dall'attore circa l'avere egli e il fratello chiesto un pa- rere e l'avere seguito le indicazioni di non sono state provate e Parte_1 le fatture emesse dall'odierno appellante erano per tenuta della contabilità, non per consulenza fiscale.
La deposizione di , prosegue l'appellante, era inammissibi- Testimone_2 le e comunque inattendibile, poiché questi era interessato all'esito del giudi- zio ed era stato ideatore e autore dell'operazione.
Il motivo è, ad avviso del Collegio, infondato.
E' pacifico che, nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui è causa,
l'odierno appellante si occupava della contabilità dell'appellato e, in partico- lare, della presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado pur negando Parte_1 che gli avesse chiesto una vera e propria consulenza in Controparte_1 ordine al regime fiscale applicabile all'operazione immobiliare che egli aveva intenzione di compiere insieme al fratello , ha tuttavia ammesso di Tes_2 avere discusso della questione con quest'ultimo (cfr. punti da 6 a 10 parte in fatto comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 23 aprile 2018, dove si legge, tra l'altro – punti 9 e 10 – che l'odierno appellante ipotizzò al- meno l'intestazione del mutuo al 100% a per avere la de- Testimone_2 trazione degli interessi ma che i due fratelli conclusero l'operazione come già tra loro deciso).
E' altrettanto pacifico che, nelle dichiarazioni dei redditi predisposte e pre- sentate da su incarico di , siano state effet- Parte_1 Controparte_1 tuate le detrazioni IVA e le iscrizioni nelle immobilizzazioni materiali la cui
4 irregolarità è poi stata oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate e ha condotto all'erogazione delle sanzioni al cui rimborso Pt_2
è stato condannato dal Giudice di prime cure.
[...]
Dati tali fatti pacifici, a nulla rileva se il trattamento fiscale dell'operazione immobiliare intrapresa da sia o meno stato oggetto di una vera e P_ propria consulenza da parte di poiché, secondo l'id quod ple- Parte_1 rumque accidit, il cliente si rimette alle valutazioni del professionista in ordi- ne agli aspetti tecnici della dichiarazione dei redditi, né l'odierno appellante ha provato (e prima ancora neppure allegato) di avere effettuato le annota- zioni contestate dall'Agenzia delle Entrate dietro insistenza del cliente e con- tro la propria volontà (nel qual caso, per andare esente da responsabilità ri- sarcitoria, avrebbe peraltro dovuto ottenere dal cliente medesimo una di- chiarazione da cui emergesse che questi, reso edotto della non correttezza dell'operazione, insisteva ciò nonostante perché venisse effettuata).
Il secondo motivo di gravame è rubricato “Ritenuta irrilevanza della manca- ta impugnazione della decisione della commissione tributaria regionale di- nanzi alla Corte di cassazione. Mancato esperimento dei tre gradi di giudi- zio. Inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado in quanto illegittimamente sostitutiva del giudizio di legittimità.” e per ragioni di connessione deve essere scrutinato unitamente al terzo motivo, che è rubricato “Inesistenza del danno lamentato: corretta qualificazione del bene come “strumentale” ai fini della detrazione IVA. Valutazione del CTU esorbi- tante (sostitutiva del giudice di legittimità), lacunosa (per non avere conside- rato l'attività locatizia svolta dal contribuente) ed in violazione dei dettami della corte di cassazione (indirizzo in materia di strumentalità del bene ai fini della detrazione IVA), In subordine, rinnovazione della CTU.”.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la de- trazione dell'IVA relativa all'acquisto dell'immobile di Genova, V. XX Settem- bre, fosse indebita, presupponendo che il ragionamento del CTU potesse sostituirsi all'interpretazione della normativa fiscale che avrebbe fornito la
Suprema Corte ove fosse stata adita.
La CTU licenziata è stata esplorativa e sostitutiva del giudizio, appunto, della
Suprema Corte, che sola poteva pronunciarsi sulla correttezza della condot- ta dell'odierno appellante nella redazione della dichiarazione dei redditi.
5 La questione di diritto è tutt'altro che pacifica e infatti la Commissione Tribu- taria Provinciale e quella Regionale hanno compensato le spese stante la complessità delle questioni trattate.
Altri professionisti hanno affermato la correttezza dell'operato dell'appellante e senza una pronuncia della Corte di Cassazione non vi è prova che la con- dotta dell'appellante, consistente nell'aver portato in detrazione l'IVA sull'acquisto dell'immobile, non sia stata corretta, tenuto conto del fatto che tra le attività svolte dal contribuente vi era quella di “locazione di immobili”, che consentiva di considerare il bene acquistato come interamente strumen- tale (per il 50% di proprietà di , in quanto vi esercitava la Testimone_2 propria attività commerciale e per il 50% di proprietà di , Controparte_1 ceduto in locazione al fratello, perché la strumentalità riguardava, appunto,
l'attività locatizia).
Richiamati alcuni arresti della Suprema Corte da cui si desumerebbe la de- traibilità dell'IVA in situazioni analoghe a quella per cui è causa, l'appellante prosegue con l'evidenziare che l'art. 43 II comma del Tuir contiene la defini- zione di immobili strumentali per destinazione e per natura: “si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immo- bili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si conside- rano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione...”, de- ducendo che le Commissioni Tributarie avrebbero macroscopicamente erra- to perché hanno sostenuto che avrebbe dovuto dimostra- Controparte_1 re di avere trasferito nell'unità immobiliare la propria attività commerciale, mentre nel caso di specie la detraibilità dell'imposta derivava dall'averla da- ta in locazione.
Anche sotto questo profilo le doglianze dell'appellante non colgono nel segno, stante l'evidente contraddittorietà tra l'assunto secondo cui il profes- sionista avrebbe da subito chiarito che vi sarebbero potuti essere problemi con la detrazione l'IVA per l'acquisto dell'immobile (cfr. ancora, punti da 6 a
10 comparsa costituzione e risposta in primo grado, nonché pag. 2 com- parsa conclusionale primo grado in data 23 novembre 2021, dove Pt_2 ribadisce di avere consigliato l'intestazione dell'Immobile al solo Raf-
[...]
) e l'allegazione secondo cui avrebbero invece errato Persona_1
6 l'Agenzia delle Entrate nell'emettere il relativo avviso di accertamento e le due commissioni tributarie nel rigettare i ricorsi di . Controparte_1
I precedenti di legittimità invocati dall'appellante a supporto della propria tesi secondo cui, ove coltivata sino all'ultimo grado di giudizio, l'opposizione di sarebbe stata accolta non sono pertinenti, poiché riguardano situa- P_ zioni in cui la strumentalità del bene immobile era sostenibile con riguardo all'attività in concreto esercitata mentre nel caso che ci occupa l'affermazione secondo cui la detrazione dell'IVA corrisposta per l'acquisto del 50% dell'immobile era corretta perché detta quota dell'immobile era poi stata ceduta in locazione e tra le attività svolte dal contribuente vi era quella di locazione di immobili (il che avrebbe consentito di considerare il bene co- me strumentale) è rimasta del tutto priva di prova.
L'appellante asserisce (cfr. pag. 27 dell'atto di citazione in appello) che l'esercizio dell'attività locatizia da parte di si desumerebbe dal fatto P_ che “Nel momento in cui ha acquistato, insieme al fratello , l'immo- Tes_2 bile di Via XX Settembre 69R, operava, oltre che con il Controparte_1 codice ATECO 52486 (Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria) e 5262B (Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria), anche tramite il codice ATECO
70200 ( Locazione di beni immobili propri e sublocazione )”, ma tale circo- stanza è destituita di prova e vi è, all'opposto, un'evidenza documentale contraria, rappresentata dai modelli UNICO 2005 e 2006 relativi, rispettiva- mente, agli anni di imposta 2004 (che è quello in cui venne perfezionato l'acquisto dell'immobile) e 2005, in cui i codici ATECO indicati sono 52486 e
5262B (cfr. doc. 32 e 33 fascicolo I grado e pag. 7 elaborato perita- P_ le).
Infondato si palesa parimenti il quarto motivo di gravame, con il quale ensura la quantificazione del danno operata dal Tribunale, Parte_1
L'appellante allega che l'originario attore avrebbe dovuto richiedere all'Ufficio il rimborso dell'IVA pagata al momento in cui ha estromesso l'immobile e che, non avendolo fatto, ha ingiustamente duplicato la voce di danno.
Egli avrebbe dovuto chiedere a rimborso gli importi pagati all'Agenzia delle
Entrate nel 2011 entro 48 mesi dall'avvenuto pagamento, ma nel 2011
[...] non curava più la contabilità di (che aveva già agito in giu- Pt_1 P_ dizio per il risarcimento) e il primo Giudice ha errato nel comprendere detto
7 importo nella liquidazione in favore di , così come non avrebbe do- P_ vuto comprendere quanto dovuto a titolo di imposta che, se dovuto, doveva restare a carico del contribuente
Rileva la Corte che il CTU, alle cui conclusioni il Giudice di prime cure ha dichiarato di volersi conformare, ha correttamente espunto sia gli importi re-
lativi alle imposte che il contribuente avrebbe in ogni caso dovuto versare, sia quelli versati a seguito delle intimazioni di pagamento dei quale “in pre- cedenza o in qualche modo” aveva beneficiato nel tempo (così l'elaborato peritale a pag. 16).
L'analisi è puntualmente condotta dal consulente alle pagg. da 17 a 19 della consulenza tecnica, e riassunta nella tavola sinottica di pag. 20, tenendo debitamente conto delle osservazioni che il CT di parte aveva Parte_1 svolto a seguito della ricezione della prima bozza di CTU, cui il CTU ha esaustivamente replicato (cfr., in particolare, pag. 3 allegato B a CTU), chia- rendo che non ha in concreto tratto alcun beneficio fiscale dalla de- P_ trazione di quote di ammortamento relative all'immobile per gli anni dal 2005 al 2008, poiché nel periodo considerato non vi era una sufficiente capienza imponibile per usufruire dell'ipotetico vantaggio.
In conclusione, il gravame deve essere integralmente rigettato.
Anche nel presente grado di giudizio le spese di lite, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e devono essere poste a cari- co dell'appellante.
Dette spese vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al
DM 147/2022, nei valori medi (minimi per la limitata fase di trattazione), te- nuto conto del valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e della na- tura della controversia:
1. fase di studio € 2.977,00
2. fase introduttiva € 1.911,00
3. fase di trattazione € 2.163,00
4. fase decisionale € 5.103,00
Totale complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002, occorre dare atto che l'appello è respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO, definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa o reietta:
8 1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che li- quida in € 12.154,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA;
3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, allì 14 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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