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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Art. 1957 c.c.: l’intimazione stragiudiziale di pagamento è un atto idoneo ad impedire la decadenzaEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 30 maggio 2025
L'intimazione stragiudiziale di pagamento è un atto idoneo ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 cc. Questo il principio espresso dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n.920/2025, pubblicata il 1 aprile 2025, che nel confermare la decisione di primo grado, è ritornata ad affrontare il rapporto tra la clausola c.d. a prima richiesta e la decadenza di cui all' 1957 c.c. nell'ambito della fideiussione. In particolare, la Corte, in adesione all'orientamento di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5186; 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza 26 settembre 2017, n. 22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078) ha ribadito che “ laddove la fideiussione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1576/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Imprese nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1576/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parma, via Padre Parte_1 C.F._1
Onorio n.1, presso lo studio dell'avv. Davide Zambrelli, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), quale società incorporante Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Milano, Corso IA n.13, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Marisa Olga Meroni, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Marianna Caldiera;
appellata
pagina 1 di 16 (C.F. ) e, per essa, , quale mandataria con CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
rappresentanza di con socio unico (già Controparte_5
), elettivamente domiciliata in Milano, via Correggio n.43, Controparte_6
presso lo studio dell'avv. Christian Faggella Pellegrino, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione omnibus – nullità – decadenza ex art. 1957 c.c.
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in via principale e nel merito,
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3510/2023 resa in esito al contenzioso R.G. 8055/2020
pubblicata il 2 maggio 2023 e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: in via principale, accertare e dichiarare la nullità ex art. 33 e 2 della L. 287/1990 del contratto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra in data 22 Aprile 2013 con cui quest'ultima Parte_1
garantiva le obbligazioni tutte assunte dalla società nei confronti Controparte_7
della convenuta e, per l'effetto, dichiarare la liberazione della sig.ra da ogni Parte_1 obbligazione;
ancora in via principale, accertate e dichiarata la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione a monte del quale “i diritti derivanti dalla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”, dichiarare la decadenza di , Controparte_2
pagina 2 di 16 ora - o di chicchessia figuri quale cessionaria del suo asserito credito - ai Controparte_1 sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere quest'ultima rivolto le proprie istanze nei confronti della garante sig.ra nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e, Parte_1
per l'effetto, dichiarare la liberazione di quest'ultima da ogni obbligazione. In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da controparte dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
In via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto dalla signora perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi del grado di giudizio, incluso il rimborso spese forfettario 15%, oltre Cpa e Iva come per legge”.
Per CP_3
“In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ., l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza Parte_1
n. 3510/2023 del Tribunale di Milano;
accertare e dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per il difetto dei requisiti di cui all'art. 283 c.p.c.; e per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato.
Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere,
l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 3510/2023 del Tribunale di Parte_1
Milano e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata, per tutti i motivi esposti in atti;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 3 di 16 - In via preliminare:
- respingere le domande di parte attrice e per l'effetto accertare la validità ed efficacia, in ogni sua parte, della fideiussione prestata dalla sig.ra per i motivi indicati in narrativa;
Parte_1
- in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. quale fideiussore di - (sino alla concorrenza Parte_1 Controparte_7
di euro 71.500,00, poi, elevata ad euro 150.800,00, in virtù di fideiussione omnibus del
22.4.2013) - conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Controparte_1
quale incorporante di , al fine di sentire accertare la nullità,
[...] Controparte_2
assoluta o relativa, della garanzia e, in quest'ultimo caso, limitatamente alle clausole nn. 2,
6, e 8, in quanto riproducevano le clausole del modello Abi dichiarate nulle da Banca
D'IA con provvedimento n. 55/2005.
2. Nel giudizio di primo grado, si costituivano e interveniva Controparte_1
volontariamente la cessionaria del credito , concludendo per il rigetto delle CP_3
proposte domande.
3. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con sentenza n.
3510/2023 pubblicata in data 2 maggio 2023, così disponeva:
“1) respinge tutte le domande dell'attrice Parte_1
2) condanna l'attrice al pagamento, in favore di delle spese processuali Controparte_1
che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e cpa;
3) compensa integralmente le spese di lite fra l'attrice e terzo intervenuto ”. CP_3
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
pagina 4 di 16 Innanzi tutto, il Tribunale delle Imprese osservava che la fideiussione omnibus oggetto di causa riproducesse le clausole dello schema Abi dichiarate nulle da Banca D'IA con il citato provvedimento.
Peraltro – si osservava – la fideiussione omnibus veniva sottoscritta da in data 22 Parte_1
aprile 2013 ed era, quindi, successiva all'adozione del provvedimento indicato.
Pertanto – si concludeva – la causa promossa da parte attrice si doveva inquadrare nelle cc.dd.
cause stand alone, tale che la medesima era onerata dell'onere di allegazione e prova della
“perdurante esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di un'intesa concorrenziale illecita fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema Abi censurate da Banca D'IA” (così, sentenza primo grado).
Tale prova non si riteneva assolta, con conseguente rigetto delle domande proposte da Pt_1
[...]
In particolare, si accertava la produzione di tre fideiussioni (specifiche) rilasciate in favore di e di Cassa Rurale Adamello – Brenta e risalenti ad anni diversi rispetto al 2013 Pt_2
(precisamente, agli anni 2007, 2010 e 2012).
Tale documentazione veniva ritenuta, quantitativamente e qualitativamente, insufficiente al fine di ritenere raggiunta la prova dell'intesa illecita.
Inoltre, non risultava allegato e provato che – così come previsto dall'art. 1419 c.c. – le parti non avrebbero sottoscritto la fideiussione omnibus senza le clausole dichiarate nulle.
Infine, si accertava che la dedotta nullità della garanzia non avesse ricadute pratiche sul caso controverso, in quanto le clausole di sopravvivenza e di riviviscenza non trovavano applicazione e, quanto alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., risultava prodotta la lettera di messa in mora, da parte della Banca, del 26 novembre 2015 e la risposta di el CP_7
15.12.2015, a firma dell'amministratore con la quale veniva riconosciuto il debito Pt_1
proponendosi un pagamento rateale.
Detto riconoscimento di debito valeva a impedire la decadenza dell'azione contro il garante ex art. 2966 c.c.
pagina 5 di 16 5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 2510/2023 pubblicata in data 2 maggio Parte_1
2023, per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Sull'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale – sulla prova della persistenza dell'intesa illecita”;
II^ motivo: “Sulla nullità del contratto di fideiussione”;
III^ motivo: “Sulla decadenza ex art. 1957 c.c. (esclusione)”.
6. e si sono costituite in appello e hanno concluso per Controparte_8 CP_3
l'inammissibilità o per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
7. La causa veniva avviata per discussione orale, avanti al collegio, all'udienza del 12 marzo 2025 ex art. 350 bis c.p.c., con l'assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
La decisione veniva assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Preliminarmente, questa Corte ritiene di affrontare la dedotta inammissibilità dell'appello, sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per non avere individuato il capo CP_3
della sentenza che si intende impugnare e non avere espresso una puntuale critica alle valutazioni del Giudice di primo grado, oltre che per non avere proposto un “progetto di sentenza” alternativo, quindi, per non avere offerto “un angolo visuale della vicenda diverso da quello assunto in primo grado” (pg. 7 comparsa appello).
La Corte ritiene che la questione, così come proposta, sia infondata.
Innanzi tutto, si osserva che – diversamente da quanto dedotto dall'appellata – al CP_3 presente giudizio sia applicabile il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., così come novellato dal d.lgs.
149/2022 (Riforma Cartabia), essendo l'appello stato introdotto in data successiva al 28 febbraio
2023.
L'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le
pagina 6 di 16 censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione della stessa data dalla Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata che si vogliono contestare e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
B. Le considerazioni sopra svolte assorbono ogni ulteriore valutazione in ordine alla dedotta applicabilità, al presente giudizio, del previgente disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. (il c.d. filtro in appello) – (disposto che risultava già novellato al momento di proposizione del presente giudizio di appello).
I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui, ha affermato che – per le fideiussioni omnibus sottoscritte in epoca successiva all'anno 2005 (anno in cui è stato emesso il citato provvedimento 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;
pagina 7 di 16 n. 55/2005 da parte dell'Autorità di Vigilanza 3) – detto accertamento non è “prova privilegiata” dell'intesa illecita a monte;
quindi, che il fideiussore deve allegare e provare la persistenza dell'intesa illecita e che, nella specie, l'onere della prova non risulta assolto, stante che la produzione documentale di parte attrice (peraltro, relativa a fideiussioni specifiche), inerisce ad annualità diverse rispetto all'anno 2013, allorquando veniva sottoscritta la fideiussione.
Prospetta, invece, l'appellante che l'ampia giurisprudenza di merito, così come allegata alla comparsa conclusionale del primo grado, abbia accertato l'utilizzo, nel periodo successivo all'anno
2005, da parte di numerosi Istituti Bancari, di modelli contrattuali che hanno riprodotto dette clausole. 3 In particolare, Banca D'IA, chiamata a verificare la compatibilità dello schema predisposto dall'ABI con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza, aveva così deciso:
“a) gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale disposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/90”.
In particolare:
- l'art. 2) - la c.d. clausola di riviviscenza - prevedeva che il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”;
- l'art. 6) che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione r estano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato”;
- l'art. 8) - la c.d. clausola di sopravvivenza - l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è obbligato nei confronti della banca, disponendo che
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
pagina 8 di 16 Inoltre, si richiamano diverse pronunce rese da questa Corte di Appello di Milano, in casi analoghi, con le quali si è affermato che, ai fini della prova della persistenza dell'intesa illecita, non è determinante il riferimento temporale all'anno 2005, ma la coincidenza oggettiva delle clausole presenti nella fideiussione omnibus, ancorchè sottoscritta in epoca successiva, rispetto a quelle dichiarate nulle dall'Autorità di Vigilanza con il citato provvedimento n. 55/2005; infatti, su tali basi, può dirsi ancora sussistente il collegamento funzionale fra il contratto a valle e l'intesa illecita a monte e di cui la fideiussione ne rappresenta la concreta attuazione.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo e al terzo - in quanto logicamente connessi - con i quali, rispettivamente, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'essenzialità di dette clausole ai fini della declaratoria di nullità totale del contratto di garanzia;
nonché laddove ha ritenuto che la comunicazione del debitore principale datata 15.12.2015 sia valutabile in termini di “atto di riconoscimento di debito” ex art. 2966 c.c.; infine, evidenziandosi che l'atto di intimazione stragiudiziale del pagamento non possa impedire la decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la sentenza di primo grado sia meritevole di conferma, sia pure per le diverse motivazioni che si vanno ad evidenziare.
I.A. Quanto alla prima censura e, dunque, al perimetro temporale di applicazione del provvedimento di Banca D'IA n. 55/2005 - (sia esso riferibile alle sole fideiussioni omnibus sottoscritte entro l'anno 2005 o anche a quelle relative agli anni successivi) - si osserva brevemente quanto segue.
Secondo un primo orientamento interpretativo (al quale, così come osservato da parte appellante,
ha aderito questa stessa Corte di Appello in diversi precedenti analoghi)4, la coincidenza oggettiva, nella fideiussione omnibus, benchè successiva all'anno 2005, delle clausole dichiarate nulle da
Banca D'IA e contenute nel modello Abi sanzionato, consente di presumere la persistenza dell'intesa illecita a monte.
Trattasi di una presunzione iuris tantum e l'onere della prova contraria è a carico della Banca - in ragione dell'asimmetria che connota la posizione (sostanziale) delle parti coinvolte e del principio pagina 9 di 16 di c.d. vicinanza della prova – quest'ultima conoscendo e avendo a disposizione la modulistica bancaria utilizzata nel corso degli anni dalle maggiori Banche italiane e predisposta dall'Associazione di categoria (l'ABI).
Secondo altro e diverso orientamento – sostenuto dal Tribunale delle Imprese con la pronuncia impugnata e che, di recente, ha trovato conferma anche in sede di legittimità5 – al contrario, il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza n. 55/2005 è “prova privilegiata” dell'intesa illecita a monte solo in relazione alle fideiussioni omnibus sottoscritte entro l'anno 2005.
Per le fideiussioni omnibus di epoca successiva – così come quella oggetto di controversia (che è
del 22.4.2013) – è onere della parte che vuole farne dichiarare la nullità allegare e provare la persistenza dell'intesa illecita, quindi, l'applicazione tendenzialmente uniforme, sul territorio nazionale, di moduli standard che contengano congiuntamente dette clausole contrattuali.
Orbene, fatta tale doverosa premessa – pure ritenendosi preferibile, dal punto di vista interpretativo, la prima delle opzioni ermeneutiche sopra indicate, per le ragioni già in sintesi esposte - si osserva che, in ogni caso, l'appello vada respinto, per le seguenti principali ragioni.
I.B. Innanzi tutto, si rileva che la dedotta nullità della fideiussione omnibus non sarebbe comunque valutabile in termini di “nullità totale”, così come auspicato da parte appellante con il secondo motivo di appello, ma di sola “nullità parziale”, limitatamente alle clausole già indicate.
Trattasi, in particolare, delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus 22.04.2013 e che riproducono le stesse clausole nn. 2, 6, e 8 del modello Abi - in precedenza trascritte in nota n. 1) -
e dichiarate nulle da Banca D'IA per violazione della concorrenza.
In ordine alle conseguenze dell'intesa illecita a monte sul contratto a valle, si richiama la sentenza n.41994/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, sul punto, in base al principio “utile per inutile non vitiatur”, hanno affermato che la nullità di singole clausole, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte colpita da nullità.6
In relazione al caso in esame, detto onere di allegazione non appare adeguatamente assolto da parte appellante, essendosi quest'ultima limitata ad affermare che l'essenzialità di tali clausole trovi conferma nel fatto che le Banche, anche dopo il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005, abbiano continuato a utilizzare analoga modulistica contenente le clausole nulle.
L'appellante non risulta, per converso, avere fatto riferimento alcuno alla volontà dei contraenti al momento di sottoscrizione della fideiussione e, quindi, al singolo caso in esame, non apparendo – a detti fini - sufficiente una così generica valutazione relativa al modus operandi del sistema bancario nel suo complesso e nulla risultando dedotto in ordine all'essenzialità di tali clausole dall'angolo visuale del fideiussore. 6 Evidenziando, peraltro, che: “… tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame.
Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento
a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” – (cfr. par. 2.15.3,
SS.UU. Civili cit.).
pagina 11 di 16 I.C. Oltre a ciò, la Corte rileva che alcuna ricaduta pratica, sul rapporto controverso, si avrebbe -
anche ad ipotizzare la nullità parziale delle clausole indicate - atteso che alcuna decadenza della banca, dall'azione di garanzia, si è in concreto verificata ex art. 1957 c.c.
Ciò – si osserva – per due ordini di ragioni, ciascuna delle quali idonea a fondare il rigetto dell'appello.
a) Sotto un primo profilo, appare corretta la valutazione del Tribunale delle Imprese nella parte in cui ha ritenuto che la comunicazione di del 15.12.2015, a firma CP_7 dell'amministratore Dander (doc. n. 8 Dander), contenga un sostanziale riconoscimento di debito, come tale idoneo a impedire la decadenza ex art. 2699 c.c.
Invero, con tale comunicazione, così scriveva, rispondendo alla revoca degli CP_7
affidamenti ed alla richiesta di rientro inviata dalla Banca il 26.11.2015 (doc. n. 3 Dander):
“Spett.le Credito Valtellinese, in risposta alla Vs raccomandata del 26/11/2015, prendiamo atto della Vs decisione di revoca degli affidamenti per un totale di 91.222,42 euro totali.
Facciamo presente che, previa Vs convocazione, intendiamo liberarVi dei titoli per 20.000,00 euro messi a garanzia e concederli per la restituzione del debito, quota parte.
Quanto al restante garantito da EU al 60%, Vi liberiamo e concediamo la possibilità di riscuotere il 60% del nostro debito presso di loro.
La parte restante intendiamo risolverla con rateizzazione di 1.000,00 euro mensili. In attesa di una Vs risposta, ringraziamo anticipatamente.
Distinti saluti
CP_7
Ritiene parte appellante che non si tratti di un riconoscimento di debito, non contenendo detta comunicazione una dichiarazione univoca in tale senso.
In realtà - tenuto conto dell'intimazione stragiudiziale di pagamento del 26.11.2015, con la quale la Banca, revocati gli affidamenti in essere, chiedeva il pagamento di euro 91.222,42; nonchè della risposta di con la quale, richiamato lo stesso importo a debito CP_7 pagina 12 di 16 (= euro 91.222,42), autorizzava lo svincolo dei titoli dati in garanzia, il pagamento da parte di
EU del 60% dell'intero debito e si impegnava al pagamento del residuo debito mediante rate di euro 1.000,00 mensili – questa Corte ritiene che tale dichiarazione sia univoca nell'individuare il debito maturato, con chiaro riconoscimento della sussistenza e della sua entità7.
Infine, si ritiene infondata la dedotta inidoneità di tale comunicazione, laddove valutata in termini di atto di riconoscimento di debito, a produrre effetti anche nei confronti del fideiussore, ostandovi, secondo quanto ritenuto dall'appellante, il disposto di cui all'art. 1309
c.c. (in base al quale Il riconoscimento di debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri …”).
Si ritiene, infatti, che il “fideiussore” non sia un “debitore in solido” – quale unico soggetto che ha la disponibilità del diritto che viene fatto valere e in ciò apprezzandosi la generale previsione di cui all'art. 1309 c.c. – ma si trova in posizione di subordinazione ed accessorietà rispetto al soggetto garantito, tale che il riconoscimento di debito effettuato dal debitore principale ha effetto, ad ogni fine, anche nei suoi confronti.
b) Sotto altro profilo, si rileva che la citata intimazione stragiudiziale di pagamento, da parte della Banca, del 26 novembre 2015, appaia comunque idonea – (anche prescindendosi dall'atto di riconoscimento di debito) – a impedire la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. Secondo l'orientamento già seguito da questa Corte e in adesione all'insegnamento della Corte di
Cassazione che si intende ribadire8, laddove la fideiussione omnibus contenga la “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, allorquando gli venga richiesto, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale.
La diversa interpretazione richiamata da parte appellante (mediante rimando a Cass. Civ. n.
20668/2024 e Cass. Civ. 25197/2023) appare contraria alla finalità della clausola indicata (i.e.
garantire al creditore il sollecito soddisfacimento del credito) e, quindi, al fatto che – in tale ipotesi
– il debitore è tenuto al pagamento immediato, salvo successivamente agire nei confronti del debitore principale (in base al principio solve et repete).9
Su tali basi, tenuto conto che l'art. 7 comma 1° della fideiussione omnibus in esame conteneva detta clausola di pagamento a prima richiesta10, l'intimazione stragiudiziale inviata dalla Banca in data 26.11.2015, contestualmente alla revoca dagli affidamenti ed al recesso dai rapporti in essere,
ha impedito la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.11 8 In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5186; 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza
26 settembre 2017, n. 22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078; 9 In ogni caso si osserva che la richiamata Cass. Civ. n. 25197/2023 sembra avere affrontato una fattispecie diversa, in quanto – dalla ricostruzione dei fatti che emerge dalla sentenza indicata - non risulta accertata alcuna
“clausola di pagamento a prima richiesta”, tale che ivi si è ritenuto di applicare la tradizionale interpretazione dell'art. 1957 c.c. e che richiede l'avvio di istanza giudiziale entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. 10 Avente il seguente tenore: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”;
pagina 14 di 16 Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto, con conferma della sentenza impugnata.
II. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i valori medi, in ragione del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Stante la sostanziale unicità della posizione processuale delle appellate, che hanno svolto analoghe difese, viene liquidato un unico importo complessivo a titolo di compensi, aumentato del 20% ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014 - (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 17393 del 13 luglio 2017).
Infine, si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo, a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
quale mandataria di e, per l'effetto, conferma la sentenza Controparte_4 CP_3
n.3510/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, in data 2 maggio 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
quale mandataria delle ulteriori spese del grado che liquida in CP_4 CP_3
complessivi euro 11.989,20 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, Iva e cpa come per legge;
concessi alla Società, ma abbia anche formulato espressa richiesta di pagamento delle passività ivi indicate, tanto a quest'ultima, quanto all'odierna ricorrente, quale erede del fideiussore , risultando Persona_1 rispettato il termine semestrale, ex art. 1957 c.c.”. pagina 15 di 16 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo, Parte_1
a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; 4 Cfr., fra molte, C.A. Milano, sentenze nn. 524, 1315, 1441, 1439 e 2227 /2024; 5 così: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30383 ove, in relazione all'epoca della fideiussione ha affermato che la stessa deve “essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca D'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” – (cfr. par.
4.2.3 lett. iii). pagina 10 di 16 77 Sul punto, si richiama Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 20 agosto 2024, n. 22948 e che ha ribadito il seguente principi di diritto:
“Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà”. pagina 13 di 16 11 Si rileva che Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 5186/2025 cit. – nel confermare la sentenza di C.A. Milano n.
2773/2022, pronunciata in un caso similare a quello in decisione – abbia, sul punto, così motivato:
“Quanto alla nullità relativa normalmente deducibile in tale ipotesi, inoltre, [il ricorrente] non si confronta con il fatto che la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto non solo inammissibile la deduzione, ma anche infondata in quanto - anche laddove si ravvisasse la nullità parziale del contratto e la tempestività delle eccezioni in esame - risulta per tabulas che, in data 4 Aprile 2014, la banca non abbia solo revocato gli affidamenti a suo tempo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Imprese nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1576/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parma, via Padre Parte_1 C.F._1
Onorio n.1, presso lo studio dell'avv. Davide Zambrelli, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), quale società incorporante Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Milano, Corso IA n.13, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Marisa Olga Meroni, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Marianna Caldiera;
appellata
pagina 1 di 16 (C.F. ) e, per essa, , quale mandataria con CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
rappresentanza di con socio unico (già Controparte_5
), elettivamente domiciliata in Milano, via Correggio n.43, Controparte_6
presso lo studio dell'avv. Christian Faggella Pellegrino, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione omnibus – nullità – decadenza ex art. 1957 c.c.
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in via principale e nel merito,
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3510/2023 resa in esito al contenzioso R.G. 8055/2020
pubblicata il 2 maggio 2023 e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: in via principale, accertare e dichiarare la nullità ex art. 33 e 2 della L. 287/1990 del contratto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra in data 22 Aprile 2013 con cui quest'ultima Parte_1
garantiva le obbligazioni tutte assunte dalla società nei confronti Controparte_7
della convenuta e, per l'effetto, dichiarare la liberazione della sig.ra da ogni Parte_1 obbligazione;
ancora in via principale, accertate e dichiarata la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione a monte del quale “i diritti derivanti dalla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”, dichiarare la decadenza di , Controparte_2
pagina 2 di 16 ora - o di chicchessia figuri quale cessionaria del suo asserito credito - ai Controparte_1 sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere quest'ultima rivolto le proprie istanze nei confronti della garante sig.ra nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e, Parte_1
per l'effetto, dichiarare la liberazione di quest'ultima da ogni obbligazione. In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da controparte dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
In via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto dalla signora perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi del grado di giudizio, incluso il rimborso spese forfettario 15%, oltre Cpa e Iva come per legge”.
Per CP_3
“In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ., l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza Parte_1
n. 3510/2023 del Tribunale di Milano;
accertare e dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per il difetto dei requisiti di cui all'art. 283 c.p.c.; e per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato.
Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere,
l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 3510/2023 del Tribunale di Parte_1
Milano e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata, per tutti i motivi esposti in atti;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 3 di 16 - In via preliminare:
- respingere le domande di parte attrice e per l'effetto accertare la validità ed efficacia, in ogni sua parte, della fideiussione prestata dalla sig.ra per i motivi indicati in narrativa;
Parte_1
- in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. quale fideiussore di - (sino alla concorrenza Parte_1 Controparte_7
di euro 71.500,00, poi, elevata ad euro 150.800,00, in virtù di fideiussione omnibus del
22.4.2013) - conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Controparte_1
quale incorporante di , al fine di sentire accertare la nullità,
[...] Controparte_2
assoluta o relativa, della garanzia e, in quest'ultimo caso, limitatamente alle clausole nn. 2,
6, e 8, in quanto riproducevano le clausole del modello Abi dichiarate nulle da Banca
D'IA con provvedimento n. 55/2005.
2. Nel giudizio di primo grado, si costituivano e interveniva Controparte_1
volontariamente la cessionaria del credito , concludendo per il rigetto delle CP_3
proposte domande.
3. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con sentenza n.
3510/2023 pubblicata in data 2 maggio 2023, così disponeva:
“1) respinge tutte le domande dell'attrice Parte_1
2) condanna l'attrice al pagamento, in favore di delle spese processuali Controparte_1
che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e cpa;
3) compensa integralmente le spese di lite fra l'attrice e terzo intervenuto ”. CP_3
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
pagina 4 di 16 Innanzi tutto, il Tribunale delle Imprese osservava che la fideiussione omnibus oggetto di causa riproducesse le clausole dello schema Abi dichiarate nulle da Banca D'IA con il citato provvedimento.
Peraltro – si osservava – la fideiussione omnibus veniva sottoscritta da in data 22 Parte_1
aprile 2013 ed era, quindi, successiva all'adozione del provvedimento indicato.
Pertanto – si concludeva – la causa promossa da parte attrice si doveva inquadrare nelle cc.dd.
cause stand alone, tale che la medesima era onerata dell'onere di allegazione e prova della
“perdurante esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di un'intesa concorrenziale illecita fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema Abi censurate da Banca D'IA” (così, sentenza primo grado).
Tale prova non si riteneva assolta, con conseguente rigetto delle domande proposte da Pt_1
[...]
In particolare, si accertava la produzione di tre fideiussioni (specifiche) rilasciate in favore di e di Cassa Rurale Adamello – Brenta e risalenti ad anni diversi rispetto al 2013 Pt_2
(precisamente, agli anni 2007, 2010 e 2012).
Tale documentazione veniva ritenuta, quantitativamente e qualitativamente, insufficiente al fine di ritenere raggiunta la prova dell'intesa illecita.
Inoltre, non risultava allegato e provato che – così come previsto dall'art. 1419 c.c. – le parti non avrebbero sottoscritto la fideiussione omnibus senza le clausole dichiarate nulle.
Infine, si accertava che la dedotta nullità della garanzia non avesse ricadute pratiche sul caso controverso, in quanto le clausole di sopravvivenza e di riviviscenza non trovavano applicazione e, quanto alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., risultava prodotta la lettera di messa in mora, da parte della Banca, del 26 novembre 2015 e la risposta di el CP_7
15.12.2015, a firma dell'amministratore con la quale veniva riconosciuto il debito Pt_1
proponendosi un pagamento rateale.
Detto riconoscimento di debito valeva a impedire la decadenza dell'azione contro il garante ex art. 2966 c.c.
pagina 5 di 16 5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 2510/2023 pubblicata in data 2 maggio Parte_1
2023, per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Sull'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale – sulla prova della persistenza dell'intesa illecita”;
II^ motivo: “Sulla nullità del contratto di fideiussione”;
III^ motivo: “Sulla decadenza ex art. 1957 c.c. (esclusione)”.
6. e si sono costituite in appello e hanno concluso per Controparte_8 CP_3
l'inammissibilità o per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
7. La causa veniva avviata per discussione orale, avanti al collegio, all'udienza del 12 marzo 2025 ex art. 350 bis c.p.c., con l'assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
La decisione veniva assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Preliminarmente, questa Corte ritiene di affrontare la dedotta inammissibilità dell'appello, sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per non avere individuato il capo CP_3
della sentenza che si intende impugnare e non avere espresso una puntuale critica alle valutazioni del Giudice di primo grado, oltre che per non avere proposto un “progetto di sentenza” alternativo, quindi, per non avere offerto “un angolo visuale della vicenda diverso da quello assunto in primo grado” (pg. 7 comparsa appello).
La Corte ritiene che la questione, così come proposta, sia infondata.
Innanzi tutto, si osserva che – diversamente da quanto dedotto dall'appellata – al CP_3 presente giudizio sia applicabile il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., così come novellato dal d.lgs.
149/2022 (Riforma Cartabia), essendo l'appello stato introdotto in data successiva al 28 febbraio
2023.
L'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le
pagina 6 di 16 censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione della stessa data dalla Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata che si vogliono contestare e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
B. Le considerazioni sopra svolte assorbono ogni ulteriore valutazione in ordine alla dedotta applicabilità, al presente giudizio, del previgente disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. (il c.d. filtro in appello) – (disposto che risultava già novellato al momento di proposizione del presente giudizio di appello).
I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui, ha affermato che – per le fideiussioni omnibus sottoscritte in epoca successiva all'anno 2005 (anno in cui è stato emesso il citato provvedimento 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;
pagina 7 di 16 n. 55/2005 da parte dell'Autorità di Vigilanza 3) – detto accertamento non è “prova privilegiata” dell'intesa illecita a monte;
quindi, che il fideiussore deve allegare e provare la persistenza dell'intesa illecita e che, nella specie, l'onere della prova non risulta assolto, stante che la produzione documentale di parte attrice (peraltro, relativa a fideiussioni specifiche), inerisce ad annualità diverse rispetto all'anno 2013, allorquando veniva sottoscritta la fideiussione.
Prospetta, invece, l'appellante che l'ampia giurisprudenza di merito, così come allegata alla comparsa conclusionale del primo grado, abbia accertato l'utilizzo, nel periodo successivo all'anno
2005, da parte di numerosi Istituti Bancari, di modelli contrattuali che hanno riprodotto dette clausole. 3 In particolare, Banca D'IA, chiamata a verificare la compatibilità dello schema predisposto dall'ABI con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza, aveva così deciso:
“a) gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale disposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/90”.
In particolare:
- l'art. 2) - la c.d. clausola di riviviscenza - prevedeva che il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”;
- l'art. 6) che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione r estano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato”;
- l'art. 8) - la c.d. clausola di sopravvivenza - l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è obbligato nei confronti della banca, disponendo che
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
pagina 8 di 16 Inoltre, si richiamano diverse pronunce rese da questa Corte di Appello di Milano, in casi analoghi, con le quali si è affermato che, ai fini della prova della persistenza dell'intesa illecita, non è determinante il riferimento temporale all'anno 2005, ma la coincidenza oggettiva delle clausole presenti nella fideiussione omnibus, ancorchè sottoscritta in epoca successiva, rispetto a quelle dichiarate nulle dall'Autorità di Vigilanza con il citato provvedimento n. 55/2005; infatti, su tali basi, può dirsi ancora sussistente il collegamento funzionale fra il contratto a valle e l'intesa illecita a monte e di cui la fideiussione ne rappresenta la concreta attuazione.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo e al terzo - in quanto logicamente connessi - con i quali, rispettivamente, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'essenzialità di dette clausole ai fini della declaratoria di nullità totale del contratto di garanzia;
nonché laddove ha ritenuto che la comunicazione del debitore principale datata 15.12.2015 sia valutabile in termini di “atto di riconoscimento di debito” ex art. 2966 c.c.; infine, evidenziandosi che l'atto di intimazione stragiudiziale del pagamento non possa impedire la decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la sentenza di primo grado sia meritevole di conferma, sia pure per le diverse motivazioni che si vanno ad evidenziare.
I.A. Quanto alla prima censura e, dunque, al perimetro temporale di applicazione del provvedimento di Banca D'IA n. 55/2005 - (sia esso riferibile alle sole fideiussioni omnibus sottoscritte entro l'anno 2005 o anche a quelle relative agli anni successivi) - si osserva brevemente quanto segue.
Secondo un primo orientamento interpretativo (al quale, così come osservato da parte appellante,
ha aderito questa stessa Corte di Appello in diversi precedenti analoghi)4, la coincidenza oggettiva, nella fideiussione omnibus, benchè successiva all'anno 2005, delle clausole dichiarate nulle da
Banca D'IA e contenute nel modello Abi sanzionato, consente di presumere la persistenza dell'intesa illecita a monte.
Trattasi di una presunzione iuris tantum e l'onere della prova contraria è a carico della Banca - in ragione dell'asimmetria che connota la posizione (sostanziale) delle parti coinvolte e del principio pagina 9 di 16 di c.d. vicinanza della prova – quest'ultima conoscendo e avendo a disposizione la modulistica bancaria utilizzata nel corso degli anni dalle maggiori Banche italiane e predisposta dall'Associazione di categoria (l'ABI).
Secondo altro e diverso orientamento – sostenuto dal Tribunale delle Imprese con la pronuncia impugnata e che, di recente, ha trovato conferma anche in sede di legittimità5 – al contrario, il provvedimento dell'Autorità di Vigilanza n. 55/2005 è “prova privilegiata” dell'intesa illecita a monte solo in relazione alle fideiussioni omnibus sottoscritte entro l'anno 2005.
Per le fideiussioni omnibus di epoca successiva – così come quella oggetto di controversia (che è
del 22.4.2013) – è onere della parte che vuole farne dichiarare la nullità allegare e provare la persistenza dell'intesa illecita, quindi, l'applicazione tendenzialmente uniforme, sul territorio nazionale, di moduli standard che contengano congiuntamente dette clausole contrattuali.
Orbene, fatta tale doverosa premessa – pure ritenendosi preferibile, dal punto di vista interpretativo, la prima delle opzioni ermeneutiche sopra indicate, per le ragioni già in sintesi esposte - si osserva che, in ogni caso, l'appello vada respinto, per le seguenti principali ragioni.
I.B. Innanzi tutto, si rileva che la dedotta nullità della fideiussione omnibus non sarebbe comunque valutabile in termini di “nullità totale”, così come auspicato da parte appellante con il secondo motivo di appello, ma di sola “nullità parziale”, limitatamente alle clausole già indicate.
Trattasi, in particolare, delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus 22.04.2013 e che riproducono le stesse clausole nn. 2, 6, e 8 del modello Abi - in precedenza trascritte in nota n. 1) -
e dichiarate nulle da Banca D'IA per violazione della concorrenza.
In ordine alle conseguenze dell'intesa illecita a monte sul contratto a valle, si richiama la sentenza n.41994/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, sul punto, in base al principio “utile per inutile non vitiatur”, hanno affermato che la nullità di singole clausole, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte colpita da nullità.6
In relazione al caso in esame, detto onere di allegazione non appare adeguatamente assolto da parte appellante, essendosi quest'ultima limitata ad affermare che l'essenzialità di tali clausole trovi conferma nel fatto che le Banche, anche dopo il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005, abbiano continuato a utilizzare analoga modulistica contenente le clausole nulle.
L'appellante non risulta, per converso, avere fatto riferimento alcuno alla volontà dei contraenti al momento di sottoscrizione della fideiussione e, quindi, al singolo caso in esame, non apparendo – a detti fini - sufficiente una così generica valutazione relativa al modus operandi del sistema bancario nel suo complesso e nulla risultando dedotto in ordine all'essenzialità di tali clausole dall'angolo visuale del fideiussore. 6 Evidenziando, peraltro, che: “… tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame.
Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento
a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” – (cfr. par. 2.15.3,
SS.UU. Civili cit.).
pagina 11 di 16 I.C. Oltre a ciò, la Corte rileva che alcuna ricaduta pratica, sul rapporto controverso, si avrebbe -
anche ad ipotizzare la nullità parziale delle clausole indicate - atteso che alcuna decadenza della banca, dall'azione di garanzia, si è in concreto verificata ex art. 1957 c.c.
Ciò – si osserva – per due ordini di ragioni, ciascuna delle quali idonea a fondare il rigetto dell'appello.
a) Sotto un primo profilo, appare corretta la valutazione del Tribunale delle Imprese nella parte in cui ha ritenuto che la comunicazione di del 15.12.2015, a firma CP_7 dell'amministratore Dander (doc. n. 8 Dander), contenga un sostanziale riconoscimento di debito, come tale idoneo a impedire la decadenza ex art. 2699 c.c.
Invero, con tale comunicazione, così scriveva, rispondendo alla revoca degli CP_7
affidamenti ed alla richiesta di rientro inviata dalla Banca il 26.11.2015 (doc. n. 3 Dander):
“Spett.le Credito Valtellinese, in risposta alla Vs raccomandata del 26/11/2015, prendiamo atto della Vs decisione di revoca degli affidamenti per un totale di 91.222,42 euro totali.
Facciamo presente che, previa Vs convocazione, intendiamo liberarVi dei titoli per 20.000,00 euro messi a garanzia e concederli per la restituzione del debito, quota parte.
Quanto al restante garantito da EU al 60%, Vi liberiamo e concediamo la possibilità di riscuotere il 60% del nostro debito presso di loro.
La parte restante intendiamo risolverla con rateizzazione di 1.000,00 euro mensili. In attesa di una Vs risposta, ringraziamo anticipatamente.
Distinti saluti
CP_7
Ritiene parte appellante che non si tratti di un riconoscimento di debito, non contenendo detta comunicazione una dichiarazione univoca in tale senso.
In realtà - tenuto conto dell'intimazione stragiudiziale di pagamento del 26.11.2015, con la quale la Banca, revocati gli affidamenti in essere, chiedeva il pagamento di euro 91.222,42; nonchè della risposta di con la quale, richiamato lo stesso importo a debito CP_7 pagina 12 di 16 (= euro 91.222,42), autorizzava lo svincolo dei titoli dati in garanzia, il pagamento da parte di
EU del 60% dell'intero debito e si impegnava al pagamento del residuo debito mediante rate di euro 1.000,00 mensili – questa Corte ritiene che tale dichiarazione sia univoca nell'individuare il debito maturato, con chiaro riconoscimento della sussistenza e della sua entità7.
Infine, si ritiene infondata la dedotta inidoneità di tale comunicazione, laddove valutata in termini di atto di riconoscimento di debito, a produrre effetti anche nei confronti del fideiussore, ostandovi, secondo quanto ritenuto dall'appellante, il disposto di cui all'art. 1309
c.c. (in base al quale Il riconoscimento di debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri …”).
Si ritiene, infatti, che il “fideiussore” non sia un “debitore in solido” – quale unico soggetto che ha la disponibilità del diritto che viene fatto valere e in ciò apprezzandosi la generale previsione di cui all'art. 1309 c.c. – ma si trova in posizione di subordinazione ed accessorietà rispetto al soggetto garantito, tale che il riconoscimento di debito effettuato dal debitore principale ha effetto, ad ogni fine, anche nei suoi confronti.
b) Sotto altro profilo, si rileva che la citata intimazione stragiudiziale di pagamento, da parte della Banca, del 26 novembre 2015, appaia comunque idonea – (anche prescindendosi dall'atto di riconoscimento di debito) – a impedire la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. Secondo l'orientamento già seguito da questa Corte e in adesione all'insegnamento della Corte di
Cassazione che si intende ribadire8, laddove la fideiussione omnibus contenga la “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, allorquando gli venga richiesto, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale.
La diversa interpretazione richiamata da parte appellante (mediante rimando a Cass. Civ. n.
20668/2024 e Cass. Civ. 25197/2023) appare contraria alla finalità della clausola indicata (i.e.
garantire al creditore il sollecito soddisfacimento del credito) e, quindi, al fatto che – in tale ipotesi
– il debitore è tenuto al pagamento immediato, salvo successivamente agire nei confronti del debitore principale (in base al principio solve et repete).9
Su tali basi, tenuto conto che l'art. 7 comma 1° della fideiussione omnibus in esame conteneva detta clausola di pagamento a prima richiesta10, l'intimazione stragiudiziale inviata dalla Banca in data 26.11.2015, contestualmente alla revoca dagli affidamenti ed al recesso dai rapporti in essere,
ha impedito la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.11 8 In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5186; 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza
26 settembre 2017, n. 22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078; 9 In ogni caso si osserva che la richiamata Cass. Civ. n. 25197/2023 sembra avere affrontato una fattispecie diversa, in quanto – dalla ricostruzione dei fatti che emerge dalla sentenza indicata - non risulta accertata alcuna
“clausola di pagamento a prima richiesta”, tale che ivi si è ritenuto di applicare la tradizionale interpretazione dell'art. 1957 c.c. e che richiede l'avvio di istanza giudiziale entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. 10 Avente il seguente tenore: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”;
pagina 14 di 16 Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto, con conferma della sentenza impugnata.
II. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i valori medi, in ragione del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Stante la sostanziale unicità della posizione processuale delle appellate, che hanno svolto analoghe difese, viene liquidato un unico importo complessivo a titolo di compensi, aumentato del 20% ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014 - (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 17393 del 13 luglio 2017).
Infine, si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo, a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
quale mandataria di e, per l'effetto, conferma la sentenza Controparte_4 CP_3
n.3510/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, in data 2 maggio 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
quale mandataria delle ulteriori spese del grado che liquida in CP_4 CP_3
complessivi euro 11.989,20 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, Iva e cpa come per legge;
concessi alla Società, ma abbia anche formulato espressa richiesta di pagamento delle passività ivi indicate, tanto a quest'ultima, quanto all'odierna ricorrente, quale erede del fideiussore , risultando Persona_1 rispettato il termine semestrale, ex art. 1957 c.c.”. pagina 15 di 16 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo, Parte_1
a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; 4 Cfr., fra molte, C.A. Milano, sentenze nn. 524, 1315, 1441, 1439 e 2227 /2024; 5 così: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30383 ove, in relazione all'epoca della fideiussione ha affermato che la stessa deve “essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca D'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” – (cfr. par.
4.2.3 lett. iii). pagina 10 di 16 77 Sul punto, si richiama Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 20 agosto 2024, n. 22948 e che ha ribadito il seguente principi di diritto:
“Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà”. pagina 13 di 16 11 Si rileva che Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 5186/2025 cit. – nel confermare la sentenza di C.A. Milano n.
2773/2022, pronunciata in un caso similare a quello in decisione – abbia, sul punto, così motivato:
“Quanto alla nullità relativa normalmente deducibile in tale ipotesi, inoltre, [il ricorrente] non si confronta con il fatto che la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto non solo inammissibile la deduzione, ma anche infondata in quanto - anche laddove si ravvisasse la nullità parziale del contratto e la tempestività delle eccezioni in esame - risulta per tabulas che, in data 4 Aprile 2014, la banca non abbia solo revocato gli affidamenti a suo tempo