TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1725/2015 promossa da:
), con l'avv. Parte_1 C.F._1
GIULIANO GIULIO (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE in riassunzione nei confronti di
), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. RIVELLESE
ANTONELLO (C.F. giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE CONVENUTA nonché di
(C.F. , con l'avv. Controparte_2 C.F._4
SEBASTIANO TANZOLA (C.F. , giusta procura in C.F._5 atti;
pagina 1 di 20 nonché di
, nato il [...] a [...] Parte_2
NA (Sa) ed ivi residente alla Via XX Settembre s.n.c. (C.F.
), con l'avv. RENIVALDO LAGRECA (C.F. C.F._6
), giusta procura in atti;
C.F._7 nonché di nato a [...] S/M il 21/04/1947 ed Parte_3 ivi residente a[...] (C.F. ), con C.F._8
l'avv. GUGLIELMO BOSCO (C.F. ), giusta procura C.F._9 in atti;
nonché di
(C.F. , con l'avv. Parte_4 C.F._10
GUGLIELMO BOSCO (C.F. ), giusta procura in C.F._9 atti;
nonché di
(C.F. ), con gli avv.ti Parte_5 C.F._11
UMBERTO CASALE (C.F. ) e FEDERICO MAGGIO C.F._12
(C.F. , giusta procura in atti;
C.F._13 nonché di
(C.F. ), con gli Parte_6 C.F._14 avv.ti LA CE (C.F. ) e GIUSEPPE C.F._15
MARIA RICCIO (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._16 nonché di
(C.F. , con gli avv.ti LA Parte_7 C.F._17
CE (C.F. ) e GIUSEPPE MARIA RICCIO (C.F. C.F._15
, giusta procura in atti;
C.F._16 nonché di pagina 2 di 20 (C.F. , con gli avv.ti Parte_8 C.F._18
LA CE (C.F. ) e GIUSEPPE MARIA C.F._15
RICCIO (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._16 nonché di
LA CE (C.F. ), difeso da sé stesso ex C.F._15 art. 86 c.p.c. e dall'avv. GIUSEPPE MARIA RICCIO (C.F.
, giusta procura in atti;
C.F._16
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il 19 novembre 2015, l'ing. conveniva in giudizio Parte_1 il , , Controparte_1 CP_3
, Parte_4 Controparte_4 Parte_2
, LA CE, Controparte_2 Parte_3
, nonché , P_ Parte_8 Parte_7 premettendo che il aveva Controparte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 112/04 in favore dell'odierno attore AR emesso dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino per un importo pari ad Euro
146.951,61, a titolo di competenze professionali maturate per incarichi espletati per il comune medesimo, e che nel giudizio di opposizione si costitutiva lo stesso spiegando domanda pagina 3 di 20 riconvenzionale e la chiamata in causa dei terzi, oggi convenuti in atti, chiamata che veniva autorizzata, esponeva che i chiamati si costituivano in giudizio contestando in toto la domanda;
che il giudizio, istruito mediante prove testimoniali, a seguito di revoca della disposta consulenza, veniva definito dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 3432/2015 depositata in data 16.07.2015 che, previa revoca del d.i., dichiarava l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Lagonegro e che pertanto era intenzione dell'opposto riassumere il giudizio facendo proprie tutte le domande e difese svolte in comparsa di costituzione e relativa domanda riconvenzionale.
2. Per le premesse svolte, così Parte_1 concludeva: ''accogliere la domanda principale condannando il
in persona del sindaco p.t., al Controparte_1 pagamento delle somme di cui all'originario decreto opposto pari ad €
146.951,61, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata e nel solo caso in cui non venga accolta la domanda principale, condannare il in persona del sindaco p.t., anche CP_1 in solido a tutti i terzi chiamati in causa, al pagamento dell'attività svolta dall'opposto o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alle somme necessarie ad indennizzare l'opposto in relazione alla diminuzione patrimoniale subita, consistente nel pagamento degli interessi bancari, per la sola parte relativa al supero di quelli legali oltre rivalutazione;
ancora più in subordine, condannare
l'amministrazione comunale come apparato unico, per responsabilità da illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ed in subordine essi convenuti in solido – opponente e chiamati in causa – per
pagina 4 di 20 responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c.. In entrambi i casi quantificando tali danni nelle somme di cui al decreto ingiuntivo, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre indennizzo come indicato nel punto precedente;
in residuale subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande sopra riportate, condannare il opponente in solido a tutti gli CP_1 amministratori e al Responsabile Tecnico Arch. al Parte_2 pagamento di un indennizzo quantificato come sopra ex art. 2041 c.c.
o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
condannare in ogni caso l'opponente ed i terzi chiamati in causa al pagamento del compenso di avvocato''.
3. Si costitutiva in data 23.02.2016 il Controparte_1
che, riportandosi alle precedenti difese, ovvero
[...]
l'inammissibilità della domanda poiché fondata su credito inesistente, per altro contestato tempestivamente, esponeva che con delibera di
G.M. 262 del 28.06.1999 veniva conferito incarico di consulente all'ing. AR per partecipare al per partecipare alle iniziative comunitarie (finanziamento europeo) per la ristrutturazione del complesso con un compenso pattuito pari a Lire 5.000.000, Parte_9 iva ed oneri inclusi;
che dopo l'approvazione del progetto a seguito dell'istanza dell'odierno attore in riassunzione, con determinazione n.
446 del 26.08.1999 veniva liquidata la prestazione per il suddetto importo e che, tuttavia, lo stesso lamentava a mezzo raccomandata del 20.06.2003 di dover percepire dal la somma di Euro CP_1
116.883,68; che il Comune eccepiva che per queste somme non era stata stipulata nessuna convenzione e pertanto nulla si doveva e che quindi, in assenza di apposita convenzione, ogni rapporto era da pagina 5 di 20 ritenersi nullo;
contestava poi la ricostruzione operata dal professionista sugli interessi legali e chiedeva la condanna del AR alla lite temeraria.
4. Per tutte le premesse svolte, il Controparte_1
così concludeva: ''Voglia l'On.le Tribunale adito,
[...] contrariis reiectis, dichiarare in rito e nel merito inammissibile, improcedibile ed improponibile la pretesa dell'Ing. AR perché infondata in fatto ed in diritto e basata su credito inesistente.
Condannare in riconvenzionale lo stesso al risarcimento dei danni tutti per lite temeraria da quantificarsi secondo equità. Con vittoria di spese e compensi.''
5. In pari data si costitutiva anch'egli Controparte_2 riportandosi alla propria comparsa di costituzione depositata il
07.07.2005, insistendo per l'integrale rigetto dell'atto di chiamata in causa in causa perché improponibile, inammissibile ed improcedibile.
6. Per tutte le premesse svolte, così Controparte_2 concludeva: ''Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare in rito e nel merito inammissibile, improcedibile ed improponibile la pretesa dell'Ing. AR perché infondata in fatto ed in diritto e basata su credito inesistente. Con vittoria di spese e compensi.''
7. In data 01.03.2016 si costitutiva che si Parte_2 riportava alle difese già svolte;
nello specifico, al di là delle eccezioni di incompetenza territoriale che qui si intendono superate stante l'instaurazione del giudizio presso il tribunale competente, preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto mai per propria utilità o per utilità pubblica aveva commesso pagina 6 di 20 personalmente all'ing. AR e che la domanda non poteva essere estesa al funzionario persona fisica che solo per doveri di ufficio aveva rappresentato il comune nei rapporti con l'attore; nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto il aveva onerato CP_1
l'impegno di spesa pari a Lire 5.000.000 in dovuto rispetto agli obblighi contrattuali, non avendo la giunta municipale formato nessuna ulteriore convenzione, riservandosi esclusivamente, per il futuro, la regolamentazione con apposita convenzione del prosieguo dell'iniziativa riguardante lavori, tanto che lo stesso professionista il
21.04.2001 scriveva al sindaco di di Controparte_1 attendere la delibera integrativa di incarico;
eccepiva carenza di presupposto proprio perché era stato saldato quanto dovuto all'ingegnere e che gli elaborati tecnici allegati alla richiesta di contributo erano tutti promanazione dell'UTC; da ultimo, in ordine al preteso indennizzo per arricchimento, evidenziava che tale eventualità poteva ridondare nei confronti della P.A. e non di certo sull'architetto
Pt_2
8. Per tutte le premesse svolte, così Parte_2 concludeva: ''Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: in limine dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con immediata Parte_2 estromissione dal giudizio;
nel merito rigettare la domanda del Signor
come volta nei confronti di perché Parte_1 Pt_2 infondata in fatto e diritto;
in conseguenza rigettare del pari ogni richiesta di allegazione di responsabilità e indennizzi ad esito vittoria di spese diritti ed onorari''.
9. In data 21.03.2016 si costituivano ed Controparte_6
, che, seppure con due comparse distinte, per Parte_4
pagina 7 di 20 identicità di difese e conclusioni possono essere esposte congiuntamente, eccependo, in rito, la carenza di legittimazione passiva;
nel merito esponevano che la manifestazione di volontà di obbligarsi non poteva evincersi “per facta concludentia” ma con l'osservanza della forma scritta ad substantiam, trattandosi qui di contratto d'opera professionale, risultando irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'ente pubblico in merito al conferimento di un incarico ove non risultava poi trasfusa in un atto contrattuale, specie se il conferimento di incarichi professionali riguardi complesse opere di progettazione e che quindi, nel caso di specie, non era sorto nessun contratto tra il AR ed il da ultimo, evidenziava che CP_1
l'incarico conferito al AR aveva ad oggetto soltanto una mera consulenza, per giunta già saldata, all'UTC, in persona del responsabile, terzo chiamato, che era l'unico esclusivo Pt_2 titolare della progettazione e che gli elaborati erano proprio a firma di costui.
10. Per tutte le premesse svolte, ed Controparte_6 così concludevano: ''rilevare la carenza di Parte_4 legittimazione passiva del concludente indi estrometterlo dal giudizio;
rigettare la chiamata in causa per essere stato il convenuto opposto, nonché chiamante in casa, remunerato in toto per la prestata consulenza professionale;
rigettare la chiamata in causa perché all'ing. AR più nulla aspetta indi più nulla è dovuto;
rigettare, comunque ed in ogni modo, la chiamata in causa perché infondata in fatto ed indiritto, vinte spese e competenze del giudizio.''
11. In data 22.04.2016 si costituiva all'epoca Parte_5 amministratore del Comune di , Controparte_1
pagina 8 di 20 lamentando, preliminarmente, la carenza di legittima passiva, in quanto estraneo al rapporto giuridico sostanziale, chiamato in causa solo perché l'attore avrebbe espressamente ed implicitamente richiesto ed utilizzato la presunta attività professionale da questi svolta;
che tuttavia nessuna prestazione professionale era stata richiesta e non era nota l'eventuale utilità che il chiamato avrebbe ricavato per un'attività svolta esclusivamente in favore del comune;
che altresì la chiamata in causa travalicava i presupposti ex art. 106
c.p.c.; nel merito osservava che il aveva già liquidato il CP_1 professionista con la determinazione di pagamento n. 446 del
26.08.1999 e che il non aveva mai conferito al professionista CP_1 alcun incarico di progettazione e che, in ogni caso, non potevano valere le deliberazioni di giunta comunale quale giustificativo del pagamento, non avendo avuto seguito un contratto scritto, previsto a pena di nullità ex artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923; in merito alla doglianza circa il presunto ingiustificato arricchimento, era da disattendere considerato che non vi era alcun riconoscimento da parte del comune all'utilità dell'opera prestata dal professionista, requisito per la sussistenza della lamentata fattispecie, teso proprio a limitare il pericolo di spese prive di copertura e di impegno di risorse destinate ad altri scopi.
12. Per le premesse svolte, così concludeva: ''in Parte_5 via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig.
nel merito rigettare la domanda proposta dall'Ing. Parte_5 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in Parte_1 tutti i casi con condanna al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione ai
pagina 9 di 20 procuratori antistatari”.
13. Alla prima udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. tenutasi il 27.04.2016 a seguito di rinvio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c., il Giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio dei convenuti, rinviava all'udienza del 07.06.2016 onerando parte attrice di dare prova delle regolari notifiche e onerando la cancelleria dell'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno.
14. Alla successiva udienza del 07.06.2016, veniva dichiarata la contumacia di , IC AR, , CP_3 P_ [...]
e ed il giudice, con provvedimento del giorno Pt_7 Parte_8 successivo, a scioglimento della riserva assunta, ricordando che a seguito di riassunzione innanzi al giudice competente, non potessero essere articolare dalle parti nuove istanze istruttorie, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.10.2017.
15. In data 14.10.2019, con distinte comparse ma con medesimo contenuto e a mezzo del medesimo difensore, si costituivano P_
, LA CE, e
[...] Parte_7 Parte_8 che, preliminarmente, eccepivano la nullità ed inammissibilità della chiamata in causa per violazione dell'art. 106 c.p.c., l'estraneità al rapporto intercorso tra l'opposto e il comune e pertanto la propria carenza di legittimazione passiva;
sempre preliminarmente, lamentavano la nullità della domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto in violazione dell'art. 183 comma 4 c.p.c.; nel merito, contestavano la domanda in quanto infondata stante la mancata prova del presunto inadempimento lamentato dal professionista.
pagina 10 di 20 16. Per le premesse svolte, , LA CE, P_
e così concludevano: Parte_7 Parte_8
''preliminarmente, ed in rito, dichiarare la nullità della chiamata in causa ex art. 106 e 269 c.p.c.; sempre in via preliminare, ed in rito, dichiari la carenza di legittimazione passiva del chiamato in causa;
in ogni caso dichiari inammissibile ed improponibile le domande riconvenzionali proposte da controparte, in violazione del principio del chiesto e pronunciato, nonché dell'art. 183, comma 4 c.p.c. costituendo vera e propria mutatio libelli, inammissibile nel presente giudizio;
per mero scrupolo difensivo e senza accettare sul punto il contradditorio, si chiede poi, nel merito il rigetto delle domande tutte principali, subordinate e riconvenzionali, dome proposte da controparte, perché infondate in fatto ed in diritto, ed in ogni caso carenti di prova;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.''
17. Dopo una serie di rinvii per il carico del ruolo, essendo questo giudicante divenuto titolare del ruolo il 18.11.2020, all'udienza c.d. cartolare dell'08.04.2023, le parti precisavano le conclusioni, ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
18. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002;
Cass. 19/8/2016 n. 17214)., nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297).
19. Come correttamente dedotto dal convenuto e dai terzi CP_1 chiamati, con eccezione formulata fin dall'atto di opposizione a d.i., il pagina 11 di 20 ha sostanzialmente dedotto la nullità delle obbligazioni poste CP_1
a base del decreto ingiuntivo, per difetto della forma scritta “ad substantiam”. In particolare, il ha dedotto con delibera di CP_1
G.M. 262 del 28.06.1999 veniva conferito incarico di consulente all'ing. AR per partecipare alle iniziative comunitarie
(finanziamento europeo) per la ristrutturazione del complesso
, per il quale era concordato un compenso pari a Lire Parte_9
5.000.000, iva ed oneri inclusi e che con determinazione n. 446 del
26.08.1999 veniva liquidata la prestazione per il suddetto come da fattura 63/1999 ed istanza del 17/8/1999 dell'ingegnere.
Successivamente in relazione alla consulenza del progetto Lago
Cessuta, pure oggetto di apposita convenzione, l'ing.AR emetteva fattura che gli veniva pure regolarmente liquidata.
20. Tale eccezione – il cui esame esime dall'affrontare le ulteriori deduzioni del e dei terzi – è fondata e va accolta. CP_1
21. A prescindere dalle deduzioni della creditrice, è pacifico che permane, pure nel vigente quadro normativo, peraltro sottoposto all'impero di leggi regionali, l'esigenza della forma scritta “ad substantiam” per le obbligazioni degli enti, tanto che lo stesso t.u. prevede che le obbligazioni siano assunte in base ad appositi accordi finanziari e per tempi predeterminati. In tale ambito, l'azione di adempimento espletata dall'ingegnere presuppone la sussistenza di un contratto valido ed ineseguito. Nonostante il nostro ordinamento abbia adottato il principio di libertà della forme nei contratti, nei rapporti con gli enti pubblici la forma scritta è prevista a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio (v. originariamente R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale pagina 12 di 20 dello Stato). La ratio di tale scelta, secondo quanto chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione, è rappresentata "dall'esigenza di individuare con esattezza il contenuto negoziale dell'atto, di rendere possibili i controlli delle autorità tutorie, di evitare elusioni al principio di copertura finanziaria degli atti di spesa" (Cass., n.
59/2001).
22. Nel caso di specie, il comune e l'ingegnere non risultano aver stipulato ulteriore contratto scritto, rispetto a quello già adempiuto, contratto che realizza una “condicio sine qua non” per avanzare domanda di adempimento contrattuale, non essendo tale prova sostituibile con ulteriori o diversi atti. Ciò consente anche di prescindere dall'esaminare se vi sia prova delle prestazioni effettivamente erogate.
23. Premessa la genericità delle affermazioni, in ogni caso, è noto che 'per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito' (Cass. civ., n. 1452 del
18/01/2019; Cass. n. 1249/1995; Cass. n. 7149/1995; Cass. civ.
n. 26174/2009, Cass. civ., sez. II, 28/06/2022, n.20779).
24. Quanto al profilo della responsabilità degli ulteriori soggetti, giova ricordare come il legislatore nel 1989 abbia stabilito che
"nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione da parte dell'ente locale di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma pagina 13 di 20 3 e cioè senza la deliberazione autorizzativa né l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionano che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni" (d.l. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, comma 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 1989, n. 144, art. 1, comma 1, cui fa riferimento il comune).
Successivamente, tale norma venne abrogata dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. (n), (recante
"Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"), e sostituita dall'art. 35, comma 4, dello stesso decreto, il quale ha introdotto in subiecta materia una importante novità, vale a dire la possibilità per l'ente locale di riconoscere, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni o servizi non autorizzate, "nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza". La legge è passata quindi da un sistema di "irresponsabilità assoluta" della p.a., nel caso di assunzione di beni o servizi non regolarmente deliberate, ad un sistema di "irresponsabilità relativa", nel quale a determinate condizioni la p.a. poteva decidere di "riconoscere" il debito fuori bilancio. L'ultima tappa dell'evoluzione normativa è rappresentata dall'approvazione del testo unico sugli enti locali già citato (d. lgs. 18 agosto 2000, n.
pagina 14 di 20 267), il cui art. 191 ha stabilito che "nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 e cioè in assenza dell'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".
Il successivo art. 194, comma 1, lett.(e), stabilisce poi che gli enti locali, con apposita deliberazione, possono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza". Il credito di chi ha fornito la prestazione od il servizio nei confronti della p.a. sussiste dunque direttamente nei confronti dell'amministratore o il funzionario. Questi, ove manchino i necessari adempimenti formali per la validità dell'impegno di spesa assunto dalla p.a., ne risponderà in proprio verso il fornitore. L'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente tra il fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione comporta l'impossibilità di esperire nei confronti del comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario pagina 15 di 20 requisito della sussidiarietà.
25. La S.C. anche recentemente ha ribadito, pure a SS.UU., che i contratti con la P.A., inclusi i Comuni, devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, salve alcune deroghe. Deve sussistere la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, in un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere
(cfr. Cass. SU n. 8770 del 12/05/2020 e Cass. n. 11190 del
09/05/2018, n. 12540 del 17/06/2016 e n. 6555 del 20/03/2014).
26. Mancando la prova di una valida fonte negoziale che era onere del creditore dimostrare, resta assorbita ogni altra questione in tema di prova delle prestazioni e delle tariffe applicabili. Deve dunque essere rigettata la domanda di adempimento della convenuta e quella subordinata di ingiustificato arricchimento che richiede comunque tale contratto.
27. Vanno parimenti rigettate le domande di risarcimento ex art. 2043 c.c ovvero per responsabilità precontrattuale, genericamente formulate dall'attrice e comunque sfornite di prova e di allegazioni specifiche circa l'an e il quantum.
28. Invero Sussiste responsabilità precontrattuale quando tra le pagina 16 di 20 parti siano intercorse trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio tale ad ingenerare –nel contraente che invoca la responsabilità altrui- il ragionevole affidamento sulla conclusione del negozio;
che esse siano state interrotte dal contraente cui si addebita siffatta responsabilità senza un giustificato motivo;
infine che, pur nell'ordinaria diligenza del contraente che chiede la responsabilità precontrattuale, non vi siano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del negozio. Elementi nella specie tutti assenti.
29. Quanto, invece, alla domanda di indebito arricchimento avanzata, la stessa risulta improponibile.
30. Non ignora questo giudice che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 10798/2015 hanno chiarito che 'La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve provare e il giudice accertare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole'.
31. Tuttavia, per espressa previsione normativa (art. 2042 c.c.)
l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza accertabile anche d'ufficio di pagina 17 di 20 un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (da ultimo, ma ex multis, v. Cassazione civile sez. III - 11/05/2022, n. 14944).
32. La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto 'ab origine' del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cassazione civile sez. II,
14/05/2018, n.11682).
33. Nella specie, quindi, l'azione subordinata ex art. 2041 c.c. dev'essere rigettata per difetto di residualità essendo stata l'azione principale promossa in virtù di un apposito titolo negoziale, di cui non è stata offerta alcuna prova.
34. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007;
pagina 18 di 20 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016; Cass.
Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n.
3376; Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass.
n. 3464 del 2017).
35. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a carico dell'attore, precedentemente opposta, l'ing. AR, che ha esteso il contraddittorio anche agli odierni terzi chiamati, con assorbimento anche degli ulteriori motivi anche in punto di legittimità della chiamata in causa.
36. Le spese vanno liquidate complessivamente per CP_6
ed stante la medesima ed unitaria
[...] Parte_4 difesa, così come per , e Parte_6 Parte_7
. Parte_8
37. Nulla per le spese per la parte che va CP_3 dichiarata contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
dichiara la contumacia di CP_3
pagina 19 di 20 rigetta la domanda di adempimento e di risarcimento del danno;
dichiara improponibile, per difetto di residualità, la domanda subordinata proposta ex art. 2041 c.c.;
condanna altresì l'ing. AR a rimborsare ai convenuti e terzi chiamati le spese di lite, che liquida per ciascun convenuto e terzo chiamato, come indicato in parte motiva, in complessivi € 7.000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione per gli avv. UMBERTO
CASALE (C.F. ) e FEDERICO MAGGIO (C.F. C.F._12
; C.F._13
Lagonegro, 20 gennaio 2025.
Il Giudice
Riccardo Sabato
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1725/2015 promossa da:
), con l'avv. Parte_1 C.F._1
GIULIANO GIULIO (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE in riassunzione nei confronti di
), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. RIVELLESE
ANTONELLO (C.F. giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE CONVENUTA nonché di
(C.F. , con l'avv. Controparte_2 C.F._4
SEBASTIANO TANZOLA (C.F. , giusta procura in C.F._5 atti;
pagina 1 di 20 nonché di
, nato il [...] a [...] Parte_2
NA (Sa) ed ivi residente alla Via XX Settembre s.n.c. (C.F.
), con l'avv. RENIVALDO LAGRECA (C.F. C.F._6
), giusta procura in atti;
C.F._7 nonché di nato a [...] S/M il 21/04/1947 ed Parte_3 ivi residente a[...] (C.F. ), con C.F._8
l'avv. GUGLIELMO BOSCO (C.F. ), giusta procura C.F._9 in atti;
nonché di
(C.F. , con l'avv. Parte_4 C.F._10
GUGLIELMO BOSCO (C.F. ), giusta procura in C.F._9 atti;
nonché di
(C.F. ), con gli avv.ti Parte_5 C.F._11
UMBERTO CASALE (C.F. ) e FEDERICO MAGGIO C.F._12
(C.F. , giusta procura in atti;
C.F._13 nonché di
(C.F. ), con gli Parte_6 C.F._14 avv.ti LA CE (C.F. ) e GIUSEPPE C.F._15
MARIA RICCIO (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._16 nonché di
(C.F. , con gli avv.ti LA Parte_7 C.F._17
CE (C.F. ) e GIUSEPPE MARIA RICCIO (C.F. C.F._15
, giusta procura in atti;
C.F._16 nonché di pagina 2 di 20 (C.F. , con gli avv.ti Parte_8 C.F._18
LA CE (C.F. ) e GIUSEPPE MARIA C.F._15
RICCIO (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._16 nonché di
LA CE (C.F. ), difeso da sé stesso ex C.F._15 art. 86 c.p.c. e dall'avv. GIUSEPPE MARIA RICCIO (C.F.
, giusta procura in atti;
C.F._16
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il 19 novembre 2015, l'ing. conveniva in giudizio Parte_1 il , , Controparte_1 CP_3
, Parte_4 Controparte_4 Parte_2
, LA CE, Controparte_2 Parte_3
, nonché , P_ Parte_8 Parte_7 premettendo che il aveva Controparte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 112/04 in favore dell'odierno attore AR emesso dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino per un importo pari ad Euro
146.951,61, a titolo di competenze professionali maturate per incarichi espletati per il comune medesimo, e che nel giudizio di opposizione si costitutiva lo stesso spiegando domanda pagina 3 di 20 riconvenzionale e la chiamata in causa dei terzi, oggi convenuti in atti, chiamata che veniva autorizzata, esponeva che i chiamati si costituivano in giudizio contestando in toto la domanda;
che il giudizio, istruito mediante prove testimoniali, a seguito di revoca della disposta consulenza, veniva definito dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 3432/2015 depositata in data 16.07.2015 che, previa revoca del d.i., dichiarava l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Lagonegro e che pertanto era intenzione dell'opposto riassumere il giudizio facendo proprie tutte le domande e difese svolte in comparsa di costituzione e relativa domanda riconvenzionale.
2. Per le premesse svolte, così Parte_1 concludeva: ''accogliere la domanda principale condannando il
in persona del sindaco p.t., al Controparte_1 pagamento delle somme di cui all'originario decreto opposto pari ad €
146.951,61, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata e nel solo caso in cui non venga accolta la domanda principale, condannare il in persona del sindaco p.t., anche CP_1 in solido a tutti i terzi chiamati in causa, al pagamento dell'attività svolta dall'opposto o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alle somme necessarie ad indennizzare l'opposto in relazione alla diminuzione patrimoniale subita, consistente nel pagamento degli interessi bancari, per la sola parte relativa al supero di quelli legali oltre rivalutazione;
ancora più in subordine, condannare
l'amministrazione comunale come apparato unico, per responsabilità da illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ed in subordine essi convenuti in solido – opponente e chiamati in causa – per
pagina 4 di 20 responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c.. In entrambi i casi quantificando tali danni nelle somme di cui al decreto ingiuntivo, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre indennizzo come indicato nel punto precedente;
in residuale subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande sopra riportate, condannare il opponente in solido a tutti gli CP_1 amministratori e al Responsabile Tecnico Arch. al Parte_2 pagamento di un indennizzo quantificato come sopra ex art. 2041 c.c.
o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
condannare in ogni caso l'opponente ed i terzi chiamati in causa al pagamento del compenso di avvocato''.
3. Si costitutiva in data 23.02.2016 il Controparte_1
che, riportandosi alle precedenti difese, ovvero
[...]
l'inammissibilità della domanda poiché fondata su credito inesistente, per altro contestato tempestivamente, esponeva che con delibera di
G.M. 262 del 28.06.1999 veniva conferito incarico di consulente all'ing. AR per partecipare al per partecipare alle iniziative comunitarie (finanziamento europeo) per la ristrutturazione del complesso con un compenso pattuito pari a Lire 5.000.000, Parte_9 iva ed oneri inclusi;
che dopo l'approvazione del progetto a seguito dell'istanza dell'odierno attore in riassunzione, con determinazione n.
446 del 26.08.1999 veniva liquidata la prestazione per il suddetto importo e che, tuttavia, lo stesso lamentava a mezzo raccomandata del 20.06.2003 di dover percepire dal la somma di Euro CP_1
116.883,68; che il Comune eccepiva che per queste somme non era stata stipulata nessuna convenzione e pertanto nulla si doveva e che quindi, in assenza di apposita convenzione, ogni rapporto era da pagina 5 di 20 ritenersi nullo;
contestava poi la ricostruzione operata dal professionista sugli interessi legali e chiedeva la condanna del AR alla lite temeraria.
4. Per tutte le premesse svolte, il Controparte_1
così concludeva: ''Voglia l'On.le Tribunale adito,
[...] contrariis reiectis, dichiarare in rito e nel merito inammissibile, improcedibile ed improponibile la pretesa dell'Ing. AR perché infondata in fatto ed in diritto e basata su credito inesistente.
Condannare in riconvenzionale lo stesso al risarcimento dei danni tutti per lite temeraria da quantificarsi secondo equità. Con vittoria di spese e compensi.''
5. In pari data si costitutiva anch'egli Controparte_2 riportandosi alla propria comparsa di costituzione depositata il
07.07.2005, insistendo per l'integrale rigetto dell'atto di chiamata in causa in causa perché improponibile, inammissibile ed improcedibile.
6. Per tutte le premesse svolte, così Controparte_2 concludeva: ''Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare in rito e nel merito inammissibile, improcedibile ed improponibile la pretesa dell'Ing. AR perché infondata in fatto ed in diritto e basata su credito inesistente. Con vittoria di spese e compensi.''
7. In data 01.03.2016 si costitutiva che si Parte_2 riportava alle difese già svolte;
nello specifico, al di là delle eccezioni di incompetenza territoriale che qui si intendono superate stante l'instaurazione del giudizio presso il tribunale competente, preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto mai per propria utilità o per utilità pubblica aveva commesso pagina 6 di 20 personalmente all'ing. AR e che la domanda non poteva essere estesa al funzionario persona fisica che solo per doveri di ufficio aveva rappresentato il comune nei rapporti con l'attore; nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto il aveva onerato CP_1
l'impegno di spesa pari a Lire 5.000.000 in dovuto rispetto agli obblighi contrattuali, non avendo la giunta municipale formato nessuna ulteriore convenzione, riservandosi esclusivamente, per il futuro, la regolamentazione con apposita convenzione del prosieguo dell'iniziativa riguardante lavori, tanto che lo stesso professionista il
21.04.2001 scriveva al sindaco di di Controparte_1 attendere la delibera integrativa di incarico;
eccepiva carenza di presupposto proprio perché era stato saldato quanto dovuto all'ingegnere e che gli elaborati tecnici allegati alla richiesta di contributo erano tutti promanazione dell'UTC; da ultimo, in ordine al preteso indennizzo per arricchimento, evidenziava che tale eventualità poteva ridondare nei confronti della P.A. e non di certo sull'architetto
Pt_2
8. Per tutte le premesse svolte, così Parte_2 concludeva: ''Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: in limine dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con immediata Parte_2 estromissione dal giudizio;
nel merito rigettare la domanda del Signor
come volta nei confronti di perché Parte_1 Pt_2 infondata in fatto e diritto;
in conseguenza rigettare del pari ogni richiesta di allegazione di responsabilità e indennizzi ad esito vittoria di spese diritti ed onorari''.
9. In data 21.03.2016 si costituivano ed Controparte_6
, che, seppure con due comparse distinte, per Parte_4
pagina 7 di 20 identicità di difese e conclusioni possono essere esposte congiuntamente, eccependo, in rito, la carenza di legittimazione passiva;
nel merito esponevano che la manifestazione di volontà di obbligarsi non poteva evincersi “per facta concludentia” ma con l'osservanza della forma scritta ad substantiam, trattandosi qui di contratto d'opera professionale, risultando irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'ente pubblico in merito al conferimento di un incarico ove non risultava poi trasfusa in un atto contrattuale, specie se il conferimento di incarichi professionali riguardi complesse opere di progettazione e che quindi, nel caso di specie, non era sorto nessun contratto tra il AR ed il da ultimo, evidenziava che CP_1
l'incarico conferito al AR aveva ad oggetto soltanto una mera consulenza, per giunta già saldata, all'UTC, in persona del responsabile, terzo chiamato, che era l'unico esclusivo Pt_2 titolare della progettazione e che gli elaborati erano proprio a firma di costui.
10. Per tutte le premesse svolte, ed Controparte_6 così concludevano: ''rilevare la carenza di Parte_4 legittimazione passiva del concludente indi estrometterlo dal giudizio;
rigettare la chiamata in causa per essere stato il convenuto opposto, nonché chiamante in casa, remunerato in toto per la prestata consulenza professionale;
rigettare la chiamata in causa perché all'ing. AR più nulla aspetta indi più nulla è dovuto;
rigettare, comunque ed in ogni modo, la chiamata in causa perché infondata in fatto ed indiritto, vinte spese e competenze del giudizio.''
11. In data 22.04.2016 si costituiva all'epoca Parte_5 amministratore del Comune di , Controparte_1
pagina 8 di 20 lamentando, preliminarmente, la carenza di legittima passiva, in quanto estraneo al rapporto giuridico sostanziale, chiamato in causa solo perché l'attore avrebbe espressamente ed implicitamente richiesto ed utilizzato la presunta attività professionale da questi svolta;
che tuttavia nessuna prestazione professionale era stata richiesta e non era nota l'eventuale utilità che il chiamato avrebbe ricavato per un'attività svolta esclusivamente in favore del comune;
che altresì la chiamata in causa travalicava i presupposti ex art. 106
c.p.c.; nel merito osservava che il aveva già liquidato il CP_1 professionista con la determinazione di pagamento n. 446 del
26.08.1999 e che il non aveva mai conferito al professionista CP_1 alcun incarico di progettazione e che, in ogni caso, non potevano valere le deliberazioni di giunta comunale quale giustificativo del pagamento, non avendo avuto seguito un contratto scritto, previsto a pena di nullità ex artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923; in merito alla doglianza circa il presunto ingiustificato arricchimento, era da disattendere considerato che non vi era alcun riconoscimento da parte del comune all'utilità dell'opera prestata dal professionista, requisito per la sussistenza della lamentata fattispecie, teso proprio a limitare il pericolo di spese prive di copertura e di impegno di risorse destinate ad altri scopi.
12. Per le premesse svolte, così concludeva: ''in Parte_5 via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig.
nel merito rigettare la domanda proposta dall'Ing. Parte_5 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in Parte_1 tutti i casi con condanna al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione ai
pagina 9 di 20 procuratori antistatari”.
13. Alla prima udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. tenutasi il 27.04.2016 a seguito di rinvio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c., il Giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio dei convenuti, rinviava all'udienza del 07.06.2016 onerando parte attrice di dare prova delle regolari notifiche e onerando la cancelleria dell'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno.
14. Alla successiva udienza del 07.06.2016, veniva dichiarata la contumacia di , IC AR, , CP_3 P_ [...]
e ed il giudice, con provvedimento del giorno Pt_7 Parte_8 successivo, a scioglimento della riserva assunta, ricordando che a seguito di riassunzione innanzi al giudice competente, non potessero essere articolare dalle parti nuove istanze istruttorie, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.10.2017.
15. In data 14.10.2019, con distinte comparse ma con medesimo contenuto e a mezzo del medesimo difensore, si costituivano P_
, LA CE, e
[...] Parte_7 Parte_8 che, preliminarmente, eccepivano la nullità ed inammissibilità della chiamata in causa per violazione dell'art. 106 c.p.c., l'estraneità al rapporto intercorso tra l'opposto e il comune e pertanto la propria carenza di legittimazione passiva;
sempre preliminarmente, lamentavano la nullità della domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto in violazione dell'art. 183 comma 4 c.p.c.; nel merito, contestavano la domanda in quanto infondata stante la mancata prova del presunto inadempimento lamentato dal professionista.
pagina 10 di 20 16. Per le premesse svolte, , LA CE, P_
e così concludevano: Parte_7 Parte_8
''preliminarmente, ed in rito, dichiarare la nullità della chiamata in causa ex art. 106 e 269 c.p.c.; sempre in via preliminare, ed in rito, dichiari la carenza di legittimazione passiva del chiamato in causa;
in ogni caso dichiari inammissibile ed improponibile le domande riconvenzionali proposte da controparte, in violazione del principio del chiesto e pronunciato, nonché dell'art. 183, comma 4 c.p.c. costituendo vera e propria mutatio libelli, inammissibile nel presente giudizio;
per mero scrupolo difensivo e senza accettare sul punto il contradditorio, si chiede poi, nel merito il rigetto delle domande tutte principali, subordinate e riconvenzionali, dome proposte da controparte, perché infondate in fatto ed in diritto, ed in ogni caso carenti di prova;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.''
17. Dopo una serie di rinvii per il carico del ruolo, essendo questo giudicante divenuto titolare del ruolo il 18.11.2020, all'udienza c.d. cartolare dell'08.04.2023, le parti precisavano le conclusioni, ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
18. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002;
Cass. 19/8/2016 n. 17214)., nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297).
19. Come correttamente dedotto dal convenuto e dai terzi CP_1 chiamati, con eccezione formulata fin dall'atto di opposizione a d.i., il pagina 11 di 20 ha sostanzialmente dedotto la nullità delle obbligazioni poste CP_1
a base del decreto ingiuntivo, per difetto della forma scritta “ad substantiam”. In particolare, il ha dedotto con delibera di CP_1
G.M. 262 del 28.06.1999 veniva conferito incarico di consulente all'ing. AR per partecipare alle iniziative comunitarie
(finanziamento europeo) per la ristrutturazione del complesso
, per il quale era concordato un compenso pari a Lire Parte_9
5.000.000, iva ed oneri inclusi e che con determinazione n. 446 del
26.08.1999 veniva liquidata la prestazione per il suddetto come da fattura 63/1999 ed istanza del 17/8/1999 dell'ingegnere.
Successivamente in relazione alla consulenza del progetto Lago
Cessuta, pure oggetto di apposita convenzione, l'ing.AR emetteva fattura che gli veniva pure regolarmente liquidata.
20. Tale eccezione – il cui esame esime dall'affrontare le ulteriori deduzioni del e dei terzi – è fondata e va accolta. CP_1
21. A prescindere dalle deduzioni della creditrice, è pacifico che permane, pure nel vigente quadro normativo, peraltro sottoposto all'impero di leggi regionali, l'esigenza della forma scritta “ad substantiam” per le obbligazioni degli enti, tanto che lo stesso t.u. prevede che le obbligazioni siano assunte in base ad appositi accordi finanziari e per tempi predeterminati. In tale ambito, l'azione di adempimento espletata dall'ingegnere presuppone la sussistenza di un contratto valido ed ineseguito. Nonostante il nostro ordinamento abbia adottato il principio di libertà della forme nei contratti, nei rapporti con gli enti pubblici la forma scritta è prevista a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio (v. originariamente R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale pagina 12 di 20 dello Stato). La ratio di tale scelta, secondo quanto chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione, è rappresentata "dall'esigenza di individuare con esattezza il contenuto negoziale dell'atto, di rendere possibili i controlli delle autorità tutorie, di evitare elusioni al principio di copertura finanziaria degli atti di spesa" (Cass., n.
59/2001).
22. Nel caso di specie, il comune e l'ingegnere non risultano aver stipulato ulteriore contratto scritto, rispetto a quello già adempiuto, contratto che realizza una “condicio sine qua non” per avanzare domanda di adempimento contrattuale, non essendo tale prova sostituibile con ulteriori o diversi atti. Ciò consente anche di prescindere dall'esaminare se vi sia prova delle prestazioni effettivamente erogate.
23. Premessa la genericità delle affermazioni, in ogni caso, è noto che 'per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito' (Cass. civ., n. 1452 del
18/01/2019; Cass. n. 1249/1995; Cass. n. 7149/1995; Cass. civ.
n. 26174/2009, Cass. civ., sez. II, 28/06/2022, n.20779).
24. Quanto al profilo della responsabilità degli ulteriori soggetti, giova ricordare come il legislatore nel 1989 abbia stabilito che
"nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione da parte dell'ente locale di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma pagina 13 di 20 3 e cioè senza la deliberazione autorizzativa né l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionano che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni" (d.l. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, comma 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 1989, n. 144, art. 1, comma 1, cui fa riferimento il comune).
Successivamente, tale norma venne abrogata dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. (n), (recante
"Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"), e sostituita dall'art. 35, comma 4, dello stesso decreto, il quale ha introdotto in subiecta materia una importante novità, vale a dire la possibilità per l'ente locale di riconoscere, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni o servizi non autorizzate, "nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza". La legge è passata quindi da un sistema di "irresponsabilità assoluta" della p.a., nel caso di assunzione di beni o servizi non regolarmente deliberate, ad un sistema di "irresponsabilità relativa", nel quale a determinate condizioni la p.a. poteva decidere di "riconoscere" il debito fuori bilancio. L'ultima tappa dell'evoluzione normativa è rappresentata dall'approvazione del testo unico sugli enti locali già citato (d. lgs. 18 agosto 2000, n.
pagina 14 di 20 267), il cui art. 191 ha stabilito che "nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 e cioè in assenza dell'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".
Il successivo art. 194, comma 1, lett.(e), stabilisce poi che gli enti locali, con apposita deliberazione, possono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza". Il credito di chi ha fornito la prestazione od il servizio nei confronti della p.a. sussiste dunque direttamente nei confronti dell'amministratore o il funzionario. Questi, ove manchino i necessari adempimenti formali per la validità dell'impegno di spesa assunto dalla p.a., ne risponderà in proprio verso il fornitore. L'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente tra il fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione comporta l'impossibilità di esperire nei confronti del comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario pagina 15 di 20 requisito della sussidiarietà.
25. La S.C. anche recentemente ha ribadito, pure a SS.UU., che i contratti con la P.A., inclusi i Comuni, devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, salve alcune deroghe. Deve sussistere la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, in un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere
(cfr. Cass. SU n. 8770 del 12/05/2020 e Cass. n. 11190 del
09/05/2018, n. 12540 del 17/06/2016 e n. 6555 del 20/03/2014).
26. Mancando la prova di una valida fonte negoziale che era onere del creditore dimostrare, resta assorbita ogni altra questione in tema di prova delle prestazioni e delle tariffe applicabili. Deve dunque essere rigettata la domanda di adempimento della convenuta e quella subordinata di ingiustificato arricchimento che richiede comunque tale contratto.
27. Vanno parimenti rigettate le domande di risarcimento ex art. 2043 c.c ovvero per responsabilità precontrattuale, genericamente formulate dall'attrice e comunque sfornite di prova e di allegazioni specifiche circa l'an e il quantum.
28. Invero Sussiste responsabilità precontrattuale quando tra le pagina 16 di 20 parti siano intercorse trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio tale ad ingenerare –nel contraente che invoca la responsabilità altrui- il ragionevole affidamento sulla conclusione del negozio;
che esse siano state interrotte dal contraente cui si addebita siffatta responsabilità senza un giustificato motivo;
infine che, pur nell'ordinaria diligenza del contraente che chiede la responsabilità precontrattuale, non vi siano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del negozio. Elementi nella specie tutti assenti.
29. Quanto, invece, alla domanda di indebito arricchimento avanzata, la stessa risulta improponibile.
30. Non ignora questo giudice che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 10798/2015 hanno chiarito che 'La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve provare e il giudice accertare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole'.
31. Tuttavia, per espressa previsione normativa (art. 2042 c.c.)
l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza accertabile anche d'ufficio di pagina 17 di 20 un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (da ultimo, ma ex multis, v. Cassazione civile sez. III - 11/05/2022, n. 14944).
32. La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto 'ab origine' del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cassazione civile sez. II,
14/05/2018, n.11682).
33. Nella specie, quindi, l'azione subordinata ex art. 2041 c.c. dev'essere rigettata per difetto di residualità essendo stata l'azione principale promossa in virtù di un apposito titolo negoziale, di cui non è stata offerta alcuna prova.
34. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007;
pagina 18 di 20 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016; Cass.
Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n.
3376; Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass.
n. 3464 del 2017).
35. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a carico dell'attore, precedentemente opposta, l'ing. AR, che ha esteso il contraddittorio anche agli odierni terzi chiamati, con assorbimento anche degli ulteriori motivi anche in punto di legittimità della chiamata in causa.
36. Le spese vanno liquidate complessivamente per CP_6
ed stante la medesima ed unitaria
[...] Parte_4 difesa, così come per , e Parte_6 Parte_7
. Parte_8
37. Nulla per le spese per la parte che va CP_3 dichiarata contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
dichiara la contumacia di CP_3
pagina 19 di 20 rigetta la domanda di adempimento e di risarcimento del danno;
dichiara improponibile, per difetto di residualità, la domanda subordinata proposta ex art. 2041 c.c.;
condanna altresì l'ing. AR a rimborsare ai convenuti e terzi chiamati le spese di lite, che liquida per ciascun convenuto e terzo chiamato, come indicato in parte motiva, in complessivi € 7.000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione per gli avv. UMBERTO
CASALE (C.F. ) e FEDERICO MAGGIO (C.F. C.F._12
; C.F._13
Lagonegro, 20 gennaio 2025.
Il Giudice
Riccardo Sabato
pagina 20 di 20