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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'8 gennaio 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1140/2024
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Giovanni XXIII, C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonida C.F._1
Bianchimano e Annamaria Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sibari di
Cassano allo Jonio, alla Via Sparta n. 20, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.3.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
, lamentando il mancato pagamento da parte del resistente del bonus cd Controparte_1
“carta docenti”.
Parte istante ha descritto di aver prestato servizio come insegnante su posto comune nella scuola statale in forza di plurimi contratti di lavoro annuali o a termine per gli anni scolastici 2022/2023.
Ha narrato di aver svolto, in questi periodi, attività di docente con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo ma di non aver fruito della “Carta elettronica del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121 della legge 13.7.2015 n. 107 ovvero un bonus annuo dal valore nominale di € 500,00 concesso mediante accredito su carta elettronica, da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il . Controparte_2
Ha rilevato che la “Carta elettronica del docente”, ai sensi dei DPCM del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, è assegnata solo:
1. ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
2. ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D. lgs. del 16/04/94 n.
297, e successive modificazioni,
3. ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
4. ai docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari;
con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato.
Ha dedotto, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63
e 64 del CCNL del 29.11.2007 e dal successivo contratto integrativo del 19.11.2019.
Ha lamentato che la disciplina dettata in materia, determina una discriminazione vietata dalla clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 ed ha eccepito il contrasto della normativa con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Ha concluso, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di
Stato n. 1842/2022 e della CGUE (sezione VI causa C 450-21) del 18.05.2022 nonché precedenti di merito, per l'accertamento del suo diritto e, per l'effetto, per la condanna del alla CP_1 corresponsione dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati o per i diversi anni risultanti dovuti. Con vittoria delle spese di lite da distrarre.
Il non si è costituito in giudizio, pur essendo stati regolarmente Controparte_1 notificati sia il ricorso che il decreto di fissazione dell'udienza.
La causa viene decisa alla odierna udienza, avendo carattere documentale.
***
Il ricorso va accolto nel merito, alla luce delle seguenti motivazioni.
In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte istante, di riconoscimento del bonus della cd. “carta elettronica del docente” - finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali - non solo al personale di ruolo assunto a tempo indeterminato ma anche al personale docente a tempo determinato.
Come evidenziato in memoria anche dal resistente, in luce delle precitata sentenza del CP_1
Consiglio di Stato e dell'ordinanza della CGUE, è ormai consolidata una lettura della disciplina in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio (anche attraverso lo strumento in questione), che deve essere assicurata a tutto il personale docente, nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento.
Dunque, il ha riconosciuto astrattamente il diritto per lungo tempo in contestazione che, CP_1
quindi, non è più controverso, pur non avendo provveduto, nel caso di specie, alla concreta erogazione del beneficio in relazione agli anni richiesti, sulla base delle prefate eccezioni di operatività dei limiti di cui all'art. 6, comma 7 del DPCM 28.11.2016.
Sulla questione si è pronunziata da ultimo la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Alla luce delle argomentazioni fin qui svolte va, quindi, dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguentemente condanna del
[...]
all'erogazione della prestazione oggetto di causa, nelle forme di legge. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata, oltre che della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023, e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta elettronica del docente” di cui all'art. 1
[...] della Legge n. 107/2015, dell'importo nominale di € 500,00.
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dei Controparte_1 procuratori costituiti, dichiaratisi procuratori antistatari, che liquida in € 500,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuto.
Castrovillari, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'8 gennaio 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1140/2024
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Giovanni XXIII, C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonida C.F._1
Bianchimano e Annamaria Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sibari di
Cassano allo Jonio, alla Via Sparta n. 20, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.3.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
, lamentando il mancato pagamento da parte del resistente del bonus cd Controparte_1
“carta docenti”.
Parte istante ha descritto di aver prestato servizio come insegnante su posto comune nella scuola statale in forza di plurimi contratti di lavoro annuali o a termine per gli anni scolastici 2022/2023.
Ha narrato di aver svolto, in questi periodi, attività di docente con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo ma di non aver fruito della “Carta elettronica del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121 della legge 13.7.2015 n. 107 ovvero un bonus annuo dal valore nominale di € 500,00 concesso mediante accredito su carta elettronica, da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il . Controparte_2
Ha rilevato che la “Carta elettronica del docente”, ai sensi dei DPCM del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, è assegnata solo:
1. ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
2. ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D. lgs. del 16/04/94 n.
297, e successive modificazioni,
3. ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
4. ai docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari;
con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato.
Ha dedotto, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63
e 64 del CCNL del 29.11.2007 e dal successivo contratto integrativo del 19.11.2019.
Ha lamentato che la disciplina dettata in materia, determina una discriminazione vietata dalla clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 ed ha eccepito il contrasto della normativa con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Ha concluso, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di
Stato n. 1842/2022 e della CGUE (sezione VI causa C 450-21) del 18.05.2022 nonché precedenti di merito, per l'accertamento del suo diritto e, per l'effetto, per la condanna del alla CP_1 corresponsione dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati o per i diversi anni risultanti dovuti. Con vittoria delle spese di lite da distrarre.
Il non si è costituito in giudizio, pur essendo stati regolarmente Controparte_1 notificati sia il ricorso che il decreto di fissazione dell'udienza.
La causa viene decisa alla odierna udienza, avendo carattere documentale.
***
Il ricorso va accolto nel merito, alla luce delle seguenti motivazioni.
In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte istante, di riconoscimento del bonus della cd. “carta elettronica del docente” - finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali - non solo al personale di ruolo assunto a tempo indeterminato ma anche al personale docente a tempo determinato.
Come evidenziato in memoria anche dal resistente, in luce delle precitata sentenza del CP_1
Consiglio di Stato e dell'ordinanza della CGUE, è ormai consolidata una lettura della disciplina in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio (anche attraverso lo strumento in questione), che deve essere assicurata a tutto il personale docente, nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento.
Dunque, il ha riconosciuto astrattamente il diritto per lungo tempo in contestazione che, CP_1
quindi, non è più controverso, pur non avendo provveduto, nel caso di specie, alla concreta erogazione del beneficio in relazione agli anni richiesti, sulla base delle prefate eccezioni di operatività dei limiti di cui all'art. 6, comma 7 del DPCM 28.11.2016.
Sulla questione si è pronunziata da ultimo la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Alla luce delle argomentazioni fin qui svolte va, quindi, dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguentemente condanna del
[...]
all'erogazione della prestazione oggetto di causa, nelle forme di legge. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata, oltre che della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023, e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta elettronica del docente” di cui all'art. 1
[...] della Legge n. 107/2015, dell'importo nominale di € 500,00.
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dei Controparte_1 procuratori costituiti, dichiaratisi procuratori antistatari, che liquida in € 500,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuto.
Castrovillari, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone