Articolo 5 della Legge 8 luglio 1986, n. 349
Articolo 4Articolo 6
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30 luglio 1986
Art. 5. 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell' articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , su proposta del Ministro dell'ambiente.
2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.
3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresi' al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale.
Nota all' art. 5 :
Il comma quarto dell'art. 83 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ) prevede che: "Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potesta' per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale".
Entrata in vigore il 30 luglio 1986
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