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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11865/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Alessandro Cassandra, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in
Caserta, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2025 il ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue: di aver presentato in data 13.04.2021 domanda di reddito di cittadinanza prot. n. DC-2021-
4396073, in presenza dei requisiti di legge;
di aver ricevuto in pagamento la prestazione da maggio 2021 a ottobre 2022 per l'importo totale di € 8.496,75; di aver ricevuto in data
31.12.2024 lettera di sollecito per la restituzione di somme non dovute a seguito di revoca del beneficio reddito di cittadinanza per: “DSU trovata con nuovo soggetto rispetto alla precedente al netto di decessi e nascite (art. 3, co. 13, L.26/2019)”; di essersi trasferito in data 30.03.2021 nell'abitazione della defunta nonna, sita nel medesimo stabile dell'abitazione del nucleo familiare d'origine ma iscritta al catasto con diversa particella e ingresso indipendente, con conseguente cancellazione dallo stato di famiglia dei genitori.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di revoca e della conseguente pretesa restitutoria dell' allegando di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il CP_1 godimento del beneficio. Ha, quindi, chiesto l'accertamento dell'illegittimità della revoca con conseguente accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall' e condanna CP_1
dello stesso alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute a tale titolo. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 04.11.2025 ex art. 127ter
c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Venendo al merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre richiamare la normativa di riferimento.
Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4/2019, è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, erogato ai nuclei che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultino in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
L'art. 1, in particolare, dispone: “1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili…”.
L'art. 2 individua i beneficiari sulla base di requisiti anagrafici, sociali e reddituali, prevedendo, per quanto qui di interesse, al comma 5, lett. b) che “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Ai fini del riconoscimento del nucleo come monocomponente e della connessa corresponsione del reddito di cittadinanza agli under 26 occorre avere un reddito proprio superiore a € 4.000,00 se under 24, o a € 2.840,51 se under 26, così da non essere più fiscalmente a carico dei genitori, ovvero essere sposato, ovvero avere figli.
La mancanza delle condizioni indicate dalla citata norma comporta, quindi, l'impossibilità da parte del richiedente di costituire un nucleo familiare a sè (c.d. nucleo Parte_2
monocomponente), salvo casi residuali.
La casistica giurisprudenziale ha individuato come legittimamente costituito il nucleo
“monocomponente”, così come dichiarato in DSU, anche nelle seguenti ipotesi: 1) la pregressa revoca della potestà dei genitori riguardo ai figli divenuti maggiorenni di età inferiore ai 26 anni;
2) la presenza di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ex art. 333 cc, riferito al figlio richiedente il RDC o ai suoi genitori;
3) la condizione del maggiorenne di età inferiore ai 26 anni di orfano di entrambi i genitori (o con genitori sconosciuti, o con un genitore deceduto e l'altro genitore ignoto); 4) la presenza di un provvedimento di affidamento temporaneo del figlio fino di 21 anni di età che scelga di fare nucleo a sé stante;
5) l'estraneità di uno o entrambi i genitori in termini di rapporti affettivi ed economici, accertata dal provvedimento del giudice;
6) l'eventuale esistenza di figli del richiedente, non individuabili dall'esame della DSU né tramite consultazione di ANPR.
Si tratta evidentemente di situazioni (tranne quella sub 6) in cui il soggetto infraventiseienne è privo di ambo i genitori o in situazione di estraneità/conflitto con entrambi.
Ciò premesso, occorre richiamare i principi regolatori della materia dell'indebito assistenziale, in particolare sotto il profilo degli oneri di allegazione e prova.
È noto, infatti, che “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Come chiarito dalla Suprema Corte, quindi, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Nella fattispecie, parte ricorrente non ha offerto alcuna allegazione circa la sussistenza dei requisiti di legge per il valido riconoscimento del proprio nucleo come monocomponente e, quindi, per il conseguente diritto alla percezione del reddito di cittadinanza.
In particolare, il non si è premurato di allegare e provare in alcun modo di rientrare nei Pt_1
casi residuali previsti dalla normativa sopra richiamata per il beneficio del RdC agli infra- ventiseienni, limitandosi a dedurre di aver trasferito la propria residenza nell'abitazione della defunta nonna e di non fare, perciò, più parte dell'originario stato di famiglia.
Tali allegazioni appaiono del tutto insufficienti oltre che inconferenti alla luce della normativa di riferimento.
Al contrario, il ricorrente, che al momento dell'inoltro della domanda amministrativa era soggetto under 24, ha dichiarato della DSU allegata alla domanda di essere l'unico componente del nucleo familiare, nonostante la mancata indicazione di alcun reddito.
Erroneamente, pertanto, la difesa del ritiene ingiustificata la revoca della prestazione e la Pt_1
conseguente restituzione di quanto percepito, entrambi invero previsti ex lege.
Ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.L. n. 4/2019, infatti, è stata stabilita la immediata revoca, con efficacia retroattiva e con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, quando l'amministrazione erogante accerta:
- la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza;
- l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.
Parallelamente, in base all'art. 7, co. 6, D.L. n. 4/2019, è stata disposta “la decadenza dal beneficio nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Per quanto sopra, quindi, si procede alla revoca laddove di accerti che la falsa/mendace od omessa dichiarazione/comunicazione sia funzionale ad ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella di legge.
Si tratta, evidentemente, di una norma con chiara finalità antielusiva e con funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false allo scopo di promuovere il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico.
Deve rilevarsi che le disposizioni sopra richiamate sono inserite nell'articolo riguardante le
“sanzioni” applicabili ai soggetti che pongono in essere dichiarazioni false e/o si sottraggono agli obblighi previsti dalla legge per i fruitori della prestazione.
Dalla lettera della norma e dalla sua collocazione sistematica, pertanto, si deve ritenere che, fatti salvi i casi di falso totalmente irrilevante sulla percezione e sull'ammontare della prestazione, non sia necessario determinare in quale minor misura essa sarebbe stata erogata, qualora la dichiarazione fosse stata veritiera.
Data la natura sanzionatoria della norma, a essa va attribuita una generale funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false, sicché il falso, comunque incidente sul diritto o sulla misura della prestazione, comporta sempre e comunque la revoca della stessa, con efficacia retroattiva.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in CP_1
e 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 05.11.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11865/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Alessandro Cassandra, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in
Caserta, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2025 il ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue: di aver presentato in data 13.04.2021 domanda di reddito di cittadinanza prot. n. DC-2021-
4396073, in presenza dei requisiti di legge;
di aver ricevuto in pagamento la prestazione da maggio 2021 a ottobre 2022 per l'importo totale di € 8.496,75; di aver ricevuto in data
31.12.2024 lettera di sollecito per la restituzione di somme non dovute a seguito di revoca del beneficio reddito di cittadinanza per: “DSU trovata con nuovo soggetto rispetto alla precedente al netto di decessi e nascite (art. 3, co. 13, L.26/2019)”; di essersi trasferito in data 30.03.2021 nell'abitazione della defunta nonna, sita nel medesimo stabile dell'abitazione del nucleo familiare d'origine ma iscritta al catasto con diversa particella e ingresso indipendente, con conseguente cancellazione dallo stato di famiglia dei genitori.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di revoca e della conseguente pretesa restitutoria dell' allegando di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il CP_1 godimento del beneficio. Ha, quindi, chiesto l'accertamento dell'illegittimità della revoca con conseguente accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall' e condanna CP_1
dello stesso alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute a tale titolo. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 04.11.2025 ex art. 127ter
c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Venendo al merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre richiamare la normativa di riferimento.
Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4/2019, è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, erogato ai nuclei che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultino in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
L'art. 1, in particolare, dispone: “1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili…”.
L'art. 2 individua i beneficiari sulla base di requisiti anagrafici, sociali e reddituali, prevedendo, per quanto qui di interesse, al comma 5, lett. b) che “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Ai fini del riconoscimento del nucleo come monocomponente e della connessa corresponsione del reddito di cittadinanza agli under 26 occorre avere un reddito proprio superiore a € 4.000,00 se under 24, o a € 2.840,51 se under 26, così da non essere più fiscalmente a carico dei genitori, ovvero essere sposato, ovvero avere figli.
La mancanza delle condizioni indicate dalla citata norma comporta, quindi, l'impossibilità da parte del richiedente di costituire un nucleo familiare a sè (c.d. nucleo Parte_2
monocomponente), salvo casi residuali.
La casistica giurisprudenziale ha individuato come legittimamente costituito il nucleo
“monocomponente”, così come dichiarato in DSU, anche nelle seguenti ipotesi: 1) la pregressa revoca della potestà dei genitori riguardo ai figli divenuti maggiorenni di età inferiore ai 26 anni;
2) la presenza di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ex art. 333 cc, riferito al figlio richiedente il RDC o ai suoi genitori;
3) la condizione del maggiorenne di età inferiore ai 26 anni di orfano di entrambi i genitori (o con genitori sconosciuti, o con un genitore deceduto e l'altro genitore ignoto); 4) la presenza di un provvedimento di affidamento temporaneo del figlio fino di 21 anni di età che scelga di fare nucleo a sé stante;
5) l'estraneità di uno o entrambi i genitori in termini di rapporti affettivi ed economici, accertata dal provvedimento del giudice;
6) l'eventuale esistenza di figli del richiedente, non individuabili dall'esame della DSU né tramite consultazione di ANPR.
Si tratta evidentemente di situazioni (tranne quella sub 6) in cui il soggetto infraventiseienne è privo di ambo i genitori o in situazione di estraneità/conflitto con entrambi.
Ciò premesso, occorre richiamare i principi regolatori della materia dell'indebito assistenziale, in particolare sotto il profilo degli oneri di allegazione e prova.
È noto, infatti, che “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Come chiarito dalla Suprema Corte, quindi, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Nella fattispecie, parte ricorrente non ha offerto alcuna allegazione circa la sussistenza dei requisiti di legge per il valido riconoscimento del proprio nucleo come monocomponente e, quindi, per il conseguente diritto alla percezione del reddito di cittadinanza.
In particolare, il non si è premurato di allegare e provare in alcun modo di rientrare nei Pt_1
casi residuali previsti dalla normativa sopra richiamata per il beneficio del RdC agli infra- ventiseienni, limitandosi a dedurre di aver trasferito la propria residenza nell'abitazione della defunta nonna e di non fare, perciò, più parte dell'originario stato di famiglia.
Tali allegazioni appaiono del tutto insufficienti oltre che inconferenti alla luce della normativa di riferimento.
Al contrario, il ricorrente, che al momento dell'inoltro della domanda amministrativa era soggetto under 24, ha dichiarato della DSU allegata alla domanda di essere l'unico componente del nucleo familiare, nonostante la mancata indicazione di alcun reddito.
Erroneamente, pertanto, la difesa del ritiene ingiustificata la revoca della prestazione e la Pt_1
conseguente restituzione di quanto percepito, entrambi invero previsti ex lege.
Ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.L. n. 4/2019, infatti, è stata stabilita la immediata revoca, con efficacia retroattiva e con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, quando l'amministrazione erogante accerta:
- la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza;
- l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.
Parallelamente, in base all'art. 7, co. 6, D.L. n. 4/2019, è stata disposta “la decadenza dal beneficio nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Per quanto sopra, quindi, si procede alla revoca laddove di accerti che la falsa/mendace od omessa dichiarazione/comunicazione sia funzionale ad ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella di legge.
Si tratta, evidentemente, di una norma con chiara finalità antielusiva e con funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false allo scopo di promuovere il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico.
Deve rilevarsi che le disposizioni sopra richiamate sono inserite nell'articolo riguardante le
“sanzioni” applicabili ai soggetti che pongono in essere dichiarazioni false e/o si sottraggono agli obblighi previsti dalla legge per i fruitori della prestazione.
Dalla lettera della norma e dalla sua collocazione sistematica, pertanto, si deve ritenere che, fatti salvi i casi di falso totalmente irrilevante sulla percezione e sull'ammontare della prestazione, non sia necessario determinare in quale minor misura essa sarebbe stata erogata, qualora la dichiarazione fosse stata veritiera.
Data la natura sanzionatoria della norma, a essa va attribuita una generale funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false, sicché il falso, comunque incidente sul diritto o sulla misura della prestazione, comporta sempre e comunque la revoca della stessa, con efficacia retroattiva.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in CP_1
e 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 05.11.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli