Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1648/2023 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE Parte_1
VETERE
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. UMBERTO FERRATO
resistente Oggetto: ricostruzione posizione contributiva ai fini pensionistici FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.04.2023 il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio l' esponendo che in seguito a una richiesta CP_1 dell'11.03.2022 l' aveva a lui inviato, in data 15.03.2022, l'estratto conto CP_1 certificativo contenente il dettaglio dei contributi maturati per il diritto alla pensione (cfr. all. 1). Ha dedotto che, risultando dal detto dettaglio il versamento dei soli contributi relativi alla gestione artigiani e non anche quello relativo alla gestione agricola, aveva inoltrato all'ente previdenziale, tramite pec del 28.11.2022, una richiesta di accesso agli atti (cfr. all. 2), al fine di prendere visione ed estrarre copia di tutti i versamenti effettuati sulla propria posizione contributiva nel corso del rapporto assicurativa. Ha rilevato che con tale istanza aveva comunicato, altresì, che il mancato conteggio di tutti i contributi versati era potenzialmente riconducibile all'errata indicazione di due distinti codici fiscali (differenti tra loro solo nell'ultima lettera) ovvero alla errata indicazione del nominativo del ricorrente e che a comprova aveva allegato certificazione rilasciata dalla
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“EBANA” – “AF” – “ARN”)”, allegando un prospetto “Incasso Contributi” elaborato in data 12.09.2016 dall'Agenzia delle Entrate e riepilogativo di tutti i versamenti contributivi effettuati nel medesimo periodo (cfr. all. 6). Ha rilevato e prodotto alcuni modelli di pagamento F24 quietanzati (cfr. all. 7), sostenendo che sono solo alcuni di quelli effettuati – ragion per cui era stata fatta richiesta di accesso agli atti all' – e deducendo che tutti i CP_1 pagamenti eseguiti previo utilizzo dei modelli F24, in ogni caso, sono relativi ai versamenti delle somme dovute ai fini previdenziali sulla propria posizione contributiva. Ha dedotto profili di responsabilità contrattuale nella condotta dell CP_2 per aver fornito al contribuente un estratto conto certificativo incompleto e non comprensivo della contribuzione versata anche alla “gestione speciale agricola”, da ciò inferendo la violazione degli specifici obblighi di verifica e certificazione di cui all'art. 54 della Legge n. 88/1989. Ha chiesto, pertanto, previa acquisizione di ulteriore documentazione in possesso dell'ente previdenziale - seppure deducendo che tali versamenti sono certificati ampiamente dalla competente Agenzia delle Entrate con l'elaborazione del “prospetto incassi” - di procedere, sulla base dei versamenti effettivamente eseguiti, alla rettifica dei dati contributivi in quanto erroneamente registrati dall' e di disporre il cumulo di tutti i CP_1 versamenti contributivi effettuati nella “gestione speciale artigiani” nonché nella “gestione speciale agricola” con conseguente ricostituzione e ricalcolo del trattamento pensionistico allo stesso spettante. Si è costituito in giudizio l' eccependo: in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità della domanda, anche per carenza di interesse ad agire;
l'improponibilità per mancata presentazione della domanda amministrativa;
l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c.; 2 l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e s.m.i.; nel merito, l'infondatezza della pretesa e la prescrizione di ogni diritto fatto valere con il ricorso. Con particolare riguardo al merito, l' ha dedotto che i due codici fiscali CP_1 afferenti al sig. , conosciuti dall' , sono stati unificati Pt_1 CP_2 nell'unico codice fiscale che sulla relativa posizione C.F._1 contributiva risultano versamenti alla sola Gestione artigiani, in quanto il sig. è iscritto come datore di lavoro agricolo, per cui assume Pt_1 lavoratori e versa i contributi esclusivamente per i dipendenti e non per sé stesso. Ha prodotto, a dimostrazione della propria tesi difensiva, dichiarazioni di denuncia lavoratori agricoli, un verbale ispettivo, documentazione relativa alla gestione artigiani. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 31.03.2025 e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla detta data. Le parti hanno depositato tempestivamente le rispettive note in sostituzione dell'udienza.
Prima di valutare le eccezioni preliminari svolte dall' il Tribunale CP_1 osserva che il ricorrente è nato nel 1952 e che quindi alla data di deposito del ricorso sussistevano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Osserva, altresì, che il presente giudizio è volto all'accertamento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico con valorizzazione della contribuzione versata dal ricorrente sia nella “gestione speciale artigiani” sia nella gestione speciale agricola” e, all'esito, la condanna dell alla CP_1 rettifica dei dati contributivi relativi alla pensione di vecchiaia. Ebbene, con riferimento all'eccezione di inammissibilità del ricorso, il Tribunale ritiene che sussista l'interesse ad agire alla ricostruzione della posizione contributiva, a prescindere dalla presentazione della domanda amministrativa, considerato che proprio in applicazione dei principi giurisprudenziali rinvenibili nella sentenza della Suprema Corte n. 10477/2019 citata dall' in cui è stato statuito: “È pur vero che questa CP_1
Corte ha configurato la sussistenza di un “diritto all'integrità della posizione contributiva”, che, pur strumentale all'accesso alle prestazioni previdenziali, costituisce un bene suscettibile di lesione e, dunque, tutelabile giuridicamente a prescindere dalla maturazione del diritto alle relative prestazioni previdenziali 3 (Cass. n. 17223 del 04/12/2002, Cass. n. 13648 del 16/09/2003). 10. Per far valere in giudizio tale diritto nei confronti dell è purtuttavia necessario che sussista CP_1 un'attuale e pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, quale si potrebbe determinare nei casi in cui il soggetto intendesse ottenere la ricongiunzione di periodi assicurativi o il proseguimento volontario della contribuzione o il collocamento in pensione per cui l'accredito del periodo controverso è presupposto, o quando l'accredito fosse comunque stato fatto oggetto di un provvedimento di diniego dell'istituto”. La situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo è, nel caso di specie, attuale e pregiudizievole laddove si consideri che il ricorrente ha raggiunto, come detto, i requisiti anagrafici per richiedere la pensione di vecchiaia e ha richiesto all' la valorizzazione dei versamenti CP_1 contributivi asseritamente effettuati presso due gestioni speciali e però negati dall'Istituto. Ne consegue l'infondatezza delle eccezioni di improponibilità della domanda, di inammissibilità del ricorso, di decadenza e di prescrizione.
Nel merito il ricorso è infondato. Il ricorrente ha prodotto il prospetto contributi (De.U.) emesso dall'Agenzia delle Entrate (cfr. all. 7 al ricorso) il 12.09.2016. Ora, il Tribunale osserva che è lo stesso ricorrente a dichiarare che “tutti i versamenti effettuati dal ricorrente siano desumibili e comprovati dal prospetto
“Incasso Contributi” elaborato in data 12.09.2016 dall'Agenzia delle Entrate”, con ciò implicitamente limitando la richiesta di accertamento dei versamenti contributivi alla gestione speciale agricola, e la loro valorizzazione ai fini pensionistici, fino al 2016. Ebbene, dal detto prospetto risulta che nel periodo che va dal 2003 al 2016 sono stati effettuati versamenti con causale LAS A, EBANA, AF, KLAS A. Come noto, il codice AF si riferisce ai contributi correnti dovuti alla Gestione Artigiani. Per converso gli altri codici sono riferibili alla gestione agricola ma dimostrano il pagamento dei contributi per i dipendenti e operai agricoli da parte del titolare dell'azienda. In particolare, il codice LAS si riferisce ai contributi correnti versati dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato in base alle dichiarazioni della mano d'opera occupata, il codice KLAS è relativo alla regolarizzazione contributi IVS per le aziende agricole per i lavoratori agricoli subordinati, il codice EBAN si riferisce al finanziamento dell'Ente 4 Bilaterale Agricolo Nazionale in seguito alla convenzione del 12 settembre 2013 sottoscritta tra l' e l'E.B.A.N. con cui è stato affidato all' il CP_1 CP_1 servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del detto Ente Bilaterale. Non risultano invece pagamenti effettuati dal Sig. sulla propria Pt_1 posizione contributiva agricola né risulta che nel periodo indicato egli fosse dipendente o operaio di azienda agricola. I documenti prodotti dall' poi, forniscono elementi indiziari, sebbene CP_1 per un periodo successivo all'arco temporale 2003 – 2016, sul fatto che il ricorrente non abbia svolto lavoro agricolo. Come dedotto infatti dall' , al QUADRO E – dichiarazioni integrative CP_2
- della dichiarazione di denuncia (cfr. all. 2 alla memoria di costituzione – pag. 1) non risulta che il sig. sia coltivatore diretto o imprenditore Pt_1 agricolo professionale. Dal verbale ispettivo (cfr. all. 3 alla memoria di costituzione) risulta il disconoscimento di giornate agricole per i soli operai e cioè per i signori e (ossia gli operai Controparte_3 Persona_1 Persona_2 dipendenti che sono indicati anche nel prospetto corrispondente al libro unico riportato alle pp. 9, 10 e 11 del verbale). D'altra parte, il sig. dichiara (cfr. pag. 12 del verbale ispettivo) di Pt_1 aver prestato anch'egli attività lavorativa ma con riferimento agli ultimi 5 anni e cioè, essendo le dichiarazioni raccolte nel 2022, in un periodo successivo a quello di preteso versamento dei contributi agricoli di cui è chiesto l'accertamento (2003 – 2016). In definitiva, non risulta provato alcun versamento da parte del ricorrente alla gestione speciale agricola con riferimento alla propria posizione contributiva. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 01/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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