Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5345/2024 CUMULO DI SEPARAZIONE
E DIVORZIO CONGIUNTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 5345/2024, promossa con ricorso depositato il 19/12/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...],
con gli Avv.ti P. Esposito e C. Colonna;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. S. Cerfoglia;
pagina 1 di 6
(anno 2022 atto n. 2 parte I); con i seguenti figli: nata a [...] il [...], Per_1 Per_2
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...]. Per_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/12/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà della madre della Signora è definitivamente Parte_2
assegnata alla medesima. Il marito ha fissato la propria residenza in Varese, Via Cairoli
n.5
3. I coniugi si danno reciproca autorizzazione per la richiesta di rilascio o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti e documenti equipollenti per i quali la legge preveda il consenso di entrambi nonché all'espatrio singolarmente e relativamente alle tre figlie
, e minorenni. Per_1 Per_2 Per_3
4. Le figlie vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione presso la madre e con la possibilità del padre di vederle e tenerle con sé un fine settimana alternato dall'uscita di scuola il sabato alle ore 20,00 della domenica. Il padre comunicherà tempestivamente eventuale propria impossibilità ed i genitori concorderanno eventuale diversi orari/giorni per quella settimana compatibilmente con l'organizzazione e gli impegni di ciascuno e delle figlie e dei loro desiderata.
5. I genitori avranno facoltà di tenere le figlie con sé per un periodo di almeno due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, periodo che verrà reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto a Natale e Pasqua, le figlie trascorreranno le vacanze con padre e madre in egual misura con il giorno di Natale e di
Pasqua che cadranno alternativamente con l'uno e l'altro genitore di anno in anno. Tutto quanto pattuito al presente punto fatti comunque salvi eventuali accordi fra i coniugi per maggiori e/o diversi periodi nonché il rispetto della volontà delle figlie.
6. Il OR , sino all'indipendenza economica di ciascuna figlia, si Parte_1
obbliga a concorrere nel mantenimento ordinario corrispondendo assegno mensile di euro
150,00 ciascuna entro il 10 di ogni mese, soggetto a rivalutazione a far tempo da pagina 2 di 6 novembre 2025, a mezzo bonifico su conto corrente IBAN
[...]X35 intestato alla ORa sino a quando non Parte_2
reperirà nuova occupazione - ma comunque non oltre il gennaio 2025 – la Signora acconsente a che il Signor versi la sola somma di € 100,00 a figlia Parte_2 Parte_1
mensili, sempre entro il 10 di ogni mese;
in ogni caso concorrerà in ragione del 50% alla spesa per la mensa scolastica delle figlie e alle spese straordinarie (sempre entro il 10 del mese successivo all'esborso da parte della madre delle stesse) individuate e con modalità come di seguito riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 6 e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. L'assegno unico viene integralmente percepito dalla ORa Parte_2
8. I genitori si danno si da ora reciproco assenso a partecipare ai colloqui con gli insegnanti anche singolarmente e disgiuntamente ed a firmare singolarmente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola – famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione all'altro anche informalmente.
Entrambi i genitori potranno disporre di password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico delle figlie. Tutto quanto sopra salvo differente accordo scritto fra i genitori. I genitori si impegnano sin d'ora ove necessario a rilasciare apposita delega l'uno all'altro.
9. I coniugi, essendo rispettivamente autonomi dal punto di vista economico, rinunciano reciprocamente a pretendere assegno di mantenimento.
10. La proprietà dell'autovettura Toyota Yaris tg CF068BZ da sempre in uso al marito ma intestata alla moglie, è stata demolita e il marito si impegna, entro la fine di gennaio 2025 a saldare tutti i bolli impagati e darne prova alla Signora Parte_2
pagina 4 di 6 11. Per quanto concerne il motociclo BMW tg. FF75428, il finanziamento per l'acquisto del quale è garantito dalla Signora resta di proprietà del marito, Parte_2
che si impegna a corrispondere le relative rate;
di tali pagamenti darà contezza mensilmente alla Signora Parte_2
12. Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari e finanziari, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali.
Le spese del presente giudizio sono compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 10/03/2025).
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 20/02/2025).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2
pagina 5 di 6 nato a BELLANO (LC) il [...], in [...] al matrimonio contratto dai coniugi in data 16 luglio 2022 , in Domaso (CO), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Domaso (CO) (anno 2022, atto n. 2, parte II, serie C), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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