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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/05/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1719/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1719/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20/05/2025 ad ore 12,22 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. FRIOLO MONICA MARIA;
Parte_1
Per l'avv. VIVARELLI VALENTINA VALERIA;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da note del 23 dicembre 2024;
Parte resistente precisa come da comparsa di costituzione e risposta;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 5 N. R.G. 1719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1719/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 17 giugno 2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1 provvedimento di decadenza e di contestuale sgombero dall'alloggio sito nel Comune di Venaria Reale
(To), via Castagneri n.
4- determina n. 331 del 6 maggio 2024 del Settore Welfare, Casa del CP_2
Comune di , notificato in data 17 maggio 2024, Protocollo n. 0015443/2024 del 9/5/2024 CP_1
in quanto il provvedimento era nullo per omessa motivazione e in quanto sussisteva il requisito della morosità incolpevole.
Con comparsa del 23 dicembre 2024 si costituiva in giudizio il rilevando che Controparte_1 il ricorrente aveva beneficiato per due volte dell'assegnazione degli alloggi ATC, rendendosi in entrambi i casi moroso, e che nel secondo caso egli aveva, poi, sottoscritto un piano di rientro rateale non rispettato. In ordine al concetto di morosità incolpevole richiamava la definizione di cui all'art. 2 del Decreto 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Attuazione dell'articolo 6, pagina 2 di 5 comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosita' incolpevole. Rilevava che non era corretta la situazione lavorativa del ricorrente ricostruita nell'atto di citazione, per la quale la parte resistente effettuava puntuale ricostruzione, provvedendo, altresì, ad indicare gli ultimi redditi emergenti dalle attestazioni ISEE.
Rilevava, ancora, che controparte mai aveva effettuato alcuna dichiarazione in ordine al cambiamento del proprio nucleo famigliare.
***
Il ricorso è infondato e non merita alcun accoglimento.
In primo luogo, parte ricorrente lamenta una nullità del provvedimento per carenza delle motivazioni a sostegno dell'esercizio del potere amministrativo. La doglianza è infondata. Infatti, dallo stesso provvedimento impugnato e prodotto in allegato al ricorso emerge come la Pubblica Amministrazione abbia dato atto della sussistenza della morosità nel pagamento del corrispettivo per il godimento dell'alloggio assegnato (elemento fattuale peraltro nemmeno oggetto di contestazione nella presente sede da parte di e nessuna altra motivazione a supporto del provvedimento Parte_1 adottato era necessaria in quanto è proprio la morosità dell'odierno ricorrente che fonda il potere vincolato, rectius l'obbligo della Pubblica Amministrazione di procedere con il provvedimento di sgombero emesso. Ne consegue che la prima doglianza è infondata.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta una morosità incolpevole in quanto egli aveva perduto un fondo sociale per effetto del mutamento del proprio nucleo famigliare (con cessazione della convivenza di un famigliare a carico – e che il denaro necessario al pagamento della cui morosità Controparte_3
trattasi era stato consegnato alla convivente che lo aveva trattenuto. Le doglianze sono Parte_2
infondate in quanto il ricorrente non si avvede che la morosità incolpevole che egli richiama deve essere oggetto di lettura della norma, nella sua estensione completa. Detto in altri termini la norma prevede: d) si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;. E' evidente che il ricorrente ha omesso di analizzare il richiamo al regolamento attuativo che definisce compiutamente cosa debba intendersi per morosità incolpevole. Se egli avesse, infatti, analizzato il
Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale, che in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, dall'art. 7, definisce moroso incolpevole il nucleo: a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita
pagina 3 di 5 annualmente dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, stabilisce il parametro di cui al comma 1, lettera b) sulla base dell'andamento della situazione socio-economica, della disponibilità di risorse destinate alla copertura della morosità incolpevole e dell'analisi dei risultati degli esercizi precedenti., si sarebbe avvisto che i fatti dedotti nel ricorso nulla c'entrano con il concetto di morosità incolpevole di cui alla norma di che trattasi.
E d'altro canto i fatti narrati dal ricorrente rammostrano, semmai, un'evidente colpa non lieve anche secondo i canoni del diritto civile. Infatti, egli lamenta la decadenza da somme pubblicistiche determinata dalla propria inescusabile negligenza nella omessa comunicazione di variazione del nucleo famigliare, avendo omesso alcuna comunicazione in ordine all'uscita di un componente famigliare che si era recato altrove a vivere e financo il proprio dolo nell'omesso pagamento delle somme di spettanza alla controparte, avendo egli affidato a terzi le somme necessarie per l'estinzione del debito, senza alcuna cura del proprio adempimento con minima diligenza e perizia. Il tutto accompagnato dal comportamento processuale totalmente omissivo in ordine ad alcun principio di prova dei fatti dedotti.
Ne consegue che il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato, in considerazione dell'oggetto dell'impugnazione attinente ad un provvedimento di sgombero dell'alloggio (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante l'assenza di alcuna udienza di assunzione di prove costituende e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale. Il compenso deve essere aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.6.997,13 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 4 di 5 dispone:
- Rigetta il ricorso esperito da (CF: ; Parte_1 C.F._1
- Condanna (CF: alla refusione delle spese di lite Parte_1 C.F._1
in favore del (CF: ) che liquida nella somma di Controparte_1 P.IVA_1
€.6.997,13 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 5 di 5
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1719/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20/05/2025 ad ore 12,22 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. FRIOLO MONICA MARIA;
Parte_1
Per l'avv. VIVARELLI VALENTINA VALERIA;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da note del 23 dicembre 2024;
Parte resistente precisa come da comparsa di costituzione e risposta;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 5 N. R.G. 1719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1719/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 17 giugno 2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1 provvedimento di decadenza e di contestuale sgombero dall'alloggio sito nel Comune di Venaria Reale
(To), via Castagneri n.
4- determina n. 331 del 6 maggio 2024 del Settore Welfare, Casa del CP_2
Comune di , notificato in data 17 maggio 2024, Protocollo n. 0015443/2024 del 9/5/2024 CP_1
in quanto il provvedimento era nullo per omessa motivazione e in quanto sussisteva il requisito della morosità incolpevole.
Con comparsa del 23 dicembre 2024 si costituiva in giudizio il rilevando che Controparte_1 il ricorrente aveva beneficiato per due volte dell'assegnazione degli alloggi ATC, rendendosi in entrambi i casi moroso, e che nel secondo caso egli aveva, poi, sottoscritto un piano di rientro rateale non rispettato. In ordine al concetto di morosità incolpevole richiamava la definizione di cui all'art. 2 del Decreto 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Attuazione dell'articolo 6, pagina 2 di 5 comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosita' incolpevole. Rilevava che non era corretta la situazione lavorativa del ricorrente ricostruita nell'atto di citazione, per la quale la parte resistente effettuava puntuale ricostruzione, provvedendo, altresì, ad indicare gli ultimi redditi emergenti dalle attestazioni ISEE.
Rilevava, ancora, che controparte mai aveva effettuato alcuna dichiarazione in ordine al cambiamento del proprio nucleo famigliare.
***
Il ricorso è infondato e non merita alcun accoglimento.
In primo luogo, parte ricorrente lamenta una nullità del provvedimento per carenza delle motivazioni a sostegno dell'esercizio del potere amministrativo. La doglianza è infondata. Infatti, dallo stesso provvedimento impugnato e prodotto in allegato al ricorso emerge come la Pubblica Amministrazione abbia dato atto della sussistenza della morosità nel pagamento del corrispettivo per il godimento dell'alloggio assegnato (elemento fattuale peraltro nemmeno oggetto di contestazione nella presente sede da parte di e nessuna altra motivazione a supporto del provvedimento Parte_1 adottato era necessaria in quanto è proprio la morosità dell'odierno ricorrente che fonda il potere vincolato, rectius l'obbligo della Pubblica Amministrazione di procedere con il provvedimento di sgombero emesso. Ne consegue che la prima doglianza è infondata.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta una morosità incolpevole in quanto egli aveva perduto un fondo sociale per effetto del mutamento del proprio nucleo famigliare (con cessazione della convivenza di un famigliare a carico – e che il denaro necessario al pagamento della cui morosità Controparte_3
trattasi era stato consegnato alla convivente che lo aveva trattenuto. Le doglianze sono Parte_2
infondate in quanto il ricorrente non si avvede che la morosità incolpevole che egli richiama deve essere oggetto di lettura della norma, nella sua estensione completa. Detto in altri termini la norma prevede: d) si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;. E' evidente che il ricorrente ha omesso di analizzare il richiamo al regolamento attuativo che definisce compiutamente cosa debba intendersi per morosità incolpevole. Se egli avesse, infatti, analizzato il
Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale, che in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, dall'art. 7, definisce moroso incolpevole il nucleo: a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita
pagina 3 di 5 annualmente dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, stabilisce il parametro di cui al comma 1, lettera b) sulla base dell'andamento della situazione socio-economica, della disponibilità di risorse destinate alla copertura della morosità incolpevole e dell'analisi dei risultati degli esercizi precedenti., si sarebbe avvisto che i fatti dedotti nel ricorso nulla c'entrano con il concetto di morosità incolpevole di cui alla norma di che trattasi.
E d'altro canto i fatti narrati dal ricorrente rammostrano, semmai, un'evidente colpa non lieve anche secondo i canoni del diritto civile. Infatti, egli lamenta la decadenza da somme pubblicistiche determinata dalla propria inescusabile negligenza nella omessa comunicazione di variazione del nucleo famigliare, avendo omesso alcuna comunicazione in ordine all'uscita di un componente famigliare che si era recato altrove a vivere e financo il proprio dolo nell'omesso pagamento delle somme di spettanza alla controparte, avendo egli affidato a terzi le somme necessarie per l'estinzione del debito, senza alcuna cura del proprio adempimento con minima diligenza e perizia. Il tutto accompagnato dal comportamento processuale totalmente omissivo in ordine ad alcun principio di prova dei fatti dedotti.
Ne consegue che il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato, in considerazione dell'oggetto dell'impugnazione attinente ad un provvedimento di sgombero dell'alloggio (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante l'assenza di alcuna udienza di assunzione di prove costituende e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale. Il compenso deve essere aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.6.997,13 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 4 di 5 dispone:
- Rigetta il ricorso esperito da (CF: ; Parte_1 C.F._1
- Condanna (CF: alla refusione delle spese di lite Parte_1 C.F._1
in favore del (CF: ) che liquida nella somma di Controparte_1 P.IVA_1
€.6.997,13 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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