Sentenza breve 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 03/12/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03061/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3061 del 2025, proposto da
VI MO e MI DO, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Barsotti e Lucia Casale, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Livorno, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati IA Teresa Zenti, Susanna Cenerini e Cristiana Sardi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 4 luglio 2025 e comunicato il 7 luglio 2025 del Dirigente settore edilizia privata recante comunicazione di inefficacia della SCIA del 5 Maggio 2025 presentata ai sensi dell'art. 145 della LR 65/2014 ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche se incognito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I Sig.ri MO e DO, premesso: 1) di essere proprietari di un immobile a destinazione artigianale posto in Livorno alla via dei Poderi n.31; 2) di aver presentato in data 5/05/2025 una SCIA per intervento di ristrutturazione con cambio d’uso da industriale-artigianale in residenziale relativo al predetto immobile; 3) che il comune di Livorno, dopo aver chiesto documentazione integrativa, con il provvedimento di cui in epigrafe ha sancito la inefficacia della scia in quanto i dichiaranti non avrebbero dato prova del preesistente stato legittimo dell’immobile.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti impugnano l’inibitoria di efficacia della scia affidando il gravame a quattro motivi che possono essere congiuntamente esaminati in quanto sostanzialmente fondati su due tesi: a) che lo stato legittimo dell’immobile avrebbe dovuto desumersi dal provvedimento di condono del 2001 con cui era stato sanato l’accorpamento delle due unità di cui in origine lo stesso era suddiviso; b) che risalendo la costruzione del predetto immobile a data anteriore al 1967 (come evidenziato dalle fotografie e le mappe catastali aree risalenti al 1965) e trovandosi lo stesso in zona che all’epoca era esterna al centro abitato, non ci sarebbe stato bisogno di alcun pregresso titolo edilizio per fondarne lo stato legittimo.
La prima tesi è priva di fondamento atteso che il condono del 2001 ha sanato solo l’accorpamento delle due preesistenti unità immobiliari la cui legittimità non formava oggetto della domanda di sanatoria.
La circostanza che il presunto stato di fatto di un bene immobile venga graficamente rappresentato nelle tavole allegate ad una pregressa pratica edilizia non comporta alcuna metamorfosi dello stesso in stato legittimo atteso che non può esistere né è giuridicamente configurabile un atto di assenso implicito ad opere abusive, non fondato sull'esplicito, e consapevole, riconoscimento della loro esistenza difforme dagli strumenti urbanistici e/o dai titoli edilizi (Cons. Stato VII, 1382/2025).
Il predetto principio, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, si applica anche ai casi in cui il pregresso titolo da cui si vorrebbe inferire lo stato legittimo dell’immobile sia costituito da un provvedimento di condono in quanto l’oggetto della sanatoria non va rinvenuto nella rappresentazione dello stato di fatto ma nella descrizione delle opere abusive in relazione alle quali vengono determinati gli importi dovuti a titolo di oblazione ed oneri di urbanizzazione.
Anche la seconda tesi sostenuta nel ricorso non merita favorevole considerazione tenuto conto che il comune di Livorno risultava dotato di un regolamento edilizio già nella metà degli anni ’50 del secolo scorso e che tale regolamento imponeva il previo rilascio della autorizzazione per la esecuzione di lavori edilizi in tutto il territorio comunale, con conseguente carattere abusivo di tutte le opere eseguite in contrasto con la predetta prescrizione regolamentare anche al di fuori del centro abitato prima del 1967 (Cds, II, 1297/24).
In ragione di ciò la presentazione di fotografia aeree o planimetrie catastali risalenti ad un periodo in cui il predetto regolamento era già in vigore non poteva avere alcuna valenza probatoria del preesistente stato legittimo dell’immobile come correttamente ha ritenuto il comune di Livorno.
Il ricorso deve essere, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.500 oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER IA CC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | ER IA CC |
IL SEGRETARIO