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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
REPUBBLICA ITALIANA
…………………………. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione terza civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria
…………………………. NOTIF. SENTENZA Buffardo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 9888/2024del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione tardiva a
…………………………. decreto ingiuntivo ex art.650 cod. proc. civ. pendente TRA
, nato a San Giorgio a [...] il [...], residente in [...]
D'Anna Gioacchino. 1^ Trav. N° 16, CF , rapp. e difeso dal suo C.F._1 procuratore speciale e difensore avv. Ettore Santucci CF , giusta C.F._2 procura su foglio a parte in calce, presso il quale è elett.te via V. Emanuele 45; OPPONENTE E
on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio
di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il Persona_1
11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli in Via Francesco Crispi, 62, Napoli;
OPPOSTA
CONCLUSIONI Come verbale di udienza del 3.6.2025. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto. Con atto di citazione notificato in data 26 novembre 2024 il sig. ha proposto Parte_1 opposizione a precetto e all'esecuzione, convenendo in giudizio Controparte_1
e per essa per ivi sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_2 ioni: “disporr secuzione portata dal decreto opposto, ing. N. 4940/2022 – RG12612/2022 - Trib. NAPOLI NORD, e dal precetto opposto e, nel merito, in accoglimento della domanda, così provvedere: a) facultare l'istante ad avvalersi della nullità di protezione, avendo interesse ad impugnare tardivamente il titolo “D.I. n. 4940/2022 del 2/12/2022” non opposto e non motivato dal Giudice monitorio sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, alla luce delle dettate regole e dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione a Sez. Unite con la sentenza n. 9479 del 06/04/2023;b) ritenere e dichiarare l'assoluta nullità delle clausole inique e vessatorie di cui all'esibito contratto di finanziamento e, oltre che per i motivi di cui innanzi, l'assoluta nullità del contratto di finanziamento n. 20147623736413 intervenuto in data Pa 11/7/2017 con per omessa indicazione dell' (indicatore Controparte_3 sintetico di co nullo e privo di efficacia giu a l'opposto
1 decreto, nullo per carenza di prova della titolarità del credito ceduto, nullo perché carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del presunto credito e, nel merito, manifestamente infondato e temerario;
d) ritenere e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo per divieto di anatocismo delle rate a scadere;
e) ritenere e dichiarare ritenere e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per usura sulla clausola di commissione di estinzione anticipata;
10f) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole esaminate ai sensi degli artt. 1418, 1325 n. 1 e 1341comma 1 e 1346 cod. civ. in riferimento al contratto di finanziamento de quo;
g) ritenere e dichiarare l'illegittimità della eventuale segnalazione alla centrale dei rischi presso la Banca d'Italia, disponendo e per la cancellazione della eventuale segnalazione, se inoltrata alla centrale rischi, di una posizione a sofferenza per importi assolutamente non dovuti, e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a provarsi in corso di causa ed a liquidarsi nella misura di Giustizia;
h) previa CTU contabile, ritenersi e dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di interessi corrispettivi e moratori, anatocistici, usurari, ultralegali e, comunque, differenti da quelli realmente pattuiti;
i) condannare l'opposta ai danni ex art. 96 cpc nella misura di Giustizia, rimettendosi alla discrezionalità del Giudice: a) la valutazione se ricorra o meno profilo di responsabilità disciplinato dall'art. 96 cpc, 1° comma e/o 3° comma, ritenuto che la pronuncia di indennizzo di cui al 3°comma è indipendente e dalla domanda di parte e dalla prova del danno e b) la liquidazione del relativo indennizzo nella misura di Giustizia;
l) vittoria di spese e compensi di causa, con la maggiorazione di rimborso forfettario per spese generali, oltre oneri CPA ed IVA se dovuti, a liquidarsi a Spese dello Stato, nella sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda ex DPR 115/2002 . Con comparsa depositata in data 14.2.2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1 al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE ●
[...] are l'improcedibilità, irritualità, inammissibilità, nullità, della presente opposizione, per le motivazioni in atti;
Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, ivi compresa l'istanza di sospensione, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse applicabile al caso di specie quanto precisato CP dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023, espressamente chiede: - lo stralcio delle contestazioni sollevate da controparte che esulano dalla specifica verifica della presunta abusività delle condizioni del prestito azionato in sede monitoria;
- il rigetto dell'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto perché devoluta al giudice dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. oltre che infondata per totale assenza dei relativi presupposti In via istruttoria: ● respingere le istanze istruttorie avversarie per le motivazioni in atti;
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”. Riqualificata la domanda come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, veniva denegata la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuta altresì la causa matura per la decisione stante l'apparente inammissibilità della proposta opposizione tardiva, la causa veniva rinviata all'udienza del 3.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2.Questioni preliminari. In via preliminare ed assorbente va dichiarata l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva.
2 Per giurisprudenza costante della Suprema Corte “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova
- il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.” (così, tra le tante, Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27529 del 20/11/2017). Ebbene, con specifico riferimento al caso di specie, anche per stessa ammissione dell'opponente (cfr. atto introduttivo), il decreto ingiuntivo posto alla base della minacciata esecuzione risulta regolarmente notificato;
invero, l'istante ha dedotto di aver proposto opposizione allo stesso sebbene non iscritta al ruolo per la pendenza di trattative di bonario componimento. Ne consegue che, in mancanza di allegazione (prima che di prova) che l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notifica, per caso fortuito o per forza maggiore, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. va dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo, integralmente confermato. La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione esime questo Giudice dall'esame delle questioni di merito proposte dalle parti.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione terza civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9888/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art.650 cod. proc. civ, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da parte attrice-opponente; per l'effetto:
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 4940/2022, reso dal Tribunale di NAPOLI NORD il 5/12/2022; 3) condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.300,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Aversa, il 3.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Annamaria Buffardo
3
N………………….R.G.
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OGGETTO……………....
REPUBBLICA ITALIANA
…………………………. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione terza civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria
…………………………. NOTIF. SENTENZA Buffardo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 9888/2024del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione tardiva a
…………………………. decreto ingiuntivo ex art.650 cod. proc. civ. pendente TRA
, nato a San Giorgio a [...] il [...], residente in [...]
D'Anna Gioacchino. 1^ Trav. N° 16, CF , rapp. e difeso dal suo C.F._1 procuratore speciale e difensore avv. Ettore Santucci CF , giusta C.F._2 procura su foglio a parte in calce, presso il quale è elett.te via V. Emanuele 45; OPPONENTE E
on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio
di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il Persona_1
11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli in Via Francesco Crispi, 62, Napoli;
OPPOSTA
CONCLUSIONI Come verbale di udienza del 3.6.2025. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto. Con atto di citazione notificato in data 26 novembre 2024 il sig. ha proposto Parte_1 opposizione a precetto e all'esecuzione, convenendo in giudizio Controparte_1
e per essa per ivi sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_2 ioni: “disporr secuzione portata dal decreto opposto, ing. N. 4940/2022 – RG12612/2022 - Trib. NAPOLI NORD, e dal precetto opposto e, nel merito, in accoglimento della domanda, così provvedere: a) facultare l'istante ad avvalersi della nullità di protezione, avendo interesse ad impugnare tardivamente il titolo “D.I. n. 4940/2022 del 2/12/2022” non opposto e non motivato dal Giudice monitorio sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, alla luce delle dettate regole e dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione a Sez. Unite con la sentenza n. 9479 del 06/04/2023;b) ritenere e dichiarare l'assoluta nullità delle clausole inique e vessatorie di cui all'esibito contratto di finanziamento e, oltre che per i motivi di cui innanzi, l'assoluta nullità del contratto di finanziamento n. 20147623736413 intervenuto in data Pa 11/7/2017 con per omessa indicazione dell' (indicatore Controparte_3 sintetico di co nullo e privo di efficacia giu a l'opposto
1 decreto, nullo per carenza di prova della titolarità del credito ceduto, nullo perché carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del presunto credito e, nel merito, manifestamente infondato e temerario;
d) ritenere e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo per divieto di anatocismo delle rate a scadere;
e) ritenere e dichiarare ritenere e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per usura sulla clausola di commissione di estinzione anticipata;
10f) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole esaminate ai sensi degli artt. 1418, 1325 n. 1 e 1341comma 1 e 1346 cod. civ. in riferimento al contratto di finanziamento de quo;
g) ritenere e dichiarare l'illegittimità della eventuale segnalazione alla centrale dei rischi presso la Banca d'Italia, disponendo e per la cancellazione della eventuale segnalazione, se inoltrata alla centrale rischi, di una posizione a sofferenza per importi assolutamente non dovuti, e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a provarsi in corso di causa ed a liquidarsi nella misura di Giustizia;
h) previa CTU contabile, ritenersi e dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di interessi corrispettivi e moratori, anatocistici, usurari, ultralegali e, comunque, differenti da quelli realmente pattuiti;
i) condannare l'opposta ai danni ex art. 96 cpc nella misura di Giustizia, rimettendosi alla discrezionalità del Giudice: a) la valutazione se ricorra o meno profilo di responsabilità disciplinato dall'art. 96 cpc, 1° comma e/o 3° comma, ritenuto che la pronuncia di indennizzo di cui al 3°comma è indipendente e dalla domanda di parte e dalla prova del danno e b) la liquidazione del relativo indennizzo nella misura di Giustizia;
l) vittoria di spese e compensi di causa, con la maggiorazione di rimborso forfettario per spese generali, oltre oneri CPA ed IVA se dovuti, a liquidarsi a Spese dello Stato, nella sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda ex DPR 115/2002 . Con comparsa depositata in data 14.2.2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1 al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE ●
[...] are l'improcedibilità, irritualità, inammissibilità, nullità, della presente opposizione, per le motivazioni in atti;
Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, ivi compresa l'istanza di sospensione, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse applicabile al caso di specie quanto precisato CP dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023, espressamente chiede: - lo stralcio delle contestazioni sollevate da controparte che esulano dalla specifica verifica della presunta abusività delle condizioni del prestito azionato in sede monitoria;
- il rigetto dell'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto perché devoluta al giudice dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. oltre che infondata per totale assenza dei relativi presupposti In via istruttoria: ● respingere le istanze istruttorie avversarie per le motivazioni in atti;
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”. Riqualificata la domanda come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, veniva denegata la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuta altresì la causa matura per la decisione stante l'apparente inammissibilità della proposta opposizione tardiva, la causa veniva rinviata all'udienza del 3.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2.Questioni preliminari. In via preliminare ed assorbente va dichiarata l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva.
2 Per giurisprudenza costante della Suprema Corte “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova
- il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.” (così, tra le tante, Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27529 del 20/11/2017). Ebbene, con specifico riferimento al caso di specie, anche per stessa ammissione dell'opponente (cfr. atto introduttivo), il decreto ingiuntivo posto alla base della minacciata esecuzione risulta regolarmente notificato;
invero, l'istante ha dedotto di aver proposto opposizione allo stesso sebbene non iscritta al ruolo per la pendenza di trattative di bonario componimento. Ne consegue che, in mancanza di allegazione (prima che di prova) che l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notifica, per caso fortuito o per forza maggiore, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. va dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo, integralmente confermato. La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione esime questo Giudice dall'esame delle questioni di merito proposte dalle parti.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione terza civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9888/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art.650 cod. proc. civ, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da parte attrice-opponente; per l'effetto:
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 4940/2022, reso dal Tribunale di NAPOLI NORD il 5/12/2022; 3) condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.300,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Aversa, il 3.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Annamaria Buffardo
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