Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3665/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3665/2016 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.1786/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
20/06/2016, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Modafferi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. C.F._1
Alfredo Sagliocco, situato in Napoli alla Via Cintia 41, in virtù di procura allegata in atti;
APPELLANTE
E
C rappresentantep rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Dubbioso (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in C.F._2
alla Via Filangieri n.98, in virtù di procura allegata in atti;
CP_1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
I.Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 03.06.2014 la (già Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Controparte_3
il al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma Controparte_1
di € 315.077,78 (comprensiva di interessi moratori) a titolo di franchigie contrattuali maturate in relazione alla polizza n. 10393-065-045660347 per la responsabilità civile denominata 'rischi diversi' contratta, in data 01.04.2007, con il convenuto. Il CP_1
tutto oltre vittoria delle spese processuali.
La Società attrice deduceva che tra le condizioni contrattuali era prevista una franchigia a carico della parte assicurata pari ad € 3.500,00 per ciascun sinistro risarcito dalla
Compagnia assicurativa. L'istante assumeva di aver preso in carico n. 93 sinistri coperti dalla suddetta polizza e indennizzato per intero i danneggiati, mentre il
[...]
non aveva provveduto ad estinguere la sua obbligazione di pagamento CP_1
delle franchigie contrattuali.
Pertanto, l'attrice chiedeva pronunziarsi condanna della convenuta al pagamento della somma di € 315.077,78, di cui € 78.299,28 a titolo di interessi moratori ex D.lgs.
231/2002 dalla data di ciascun pagamento, con vittoria di spese di causa.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
in persona del sindaco p.t., contestando la fondatezza della domanda e
[...]
chiedendone il rigetto e il rimborso delle spese di lite. In via preliminare, il eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto CP_1
dell'assicuratore ex art. 1952, comma II c.c.; la mancanza di prova dei pagamenti indicati in citazione;
la mancata comunicazione al dei pagamenti che l'attrice CP_1
asseriva essere stati effettuati a favore dei danneggiati e, di conseguenza, la carenza del diritto alla corresponsione degli interessi moratori;
la mancata comunicazione con frequenza semestrale all'Ente assicurato dei dati inerenti la polizza in corso;
la mancata comunicazione, nell'ambito della gestione delle liti, della designazione del legale incaricato;
la cattiva gestione di alcune vertenze, l'omessa informativa degli sviluppi di ciascuna posizione originata dal sinistro;
la mancanza in atti di elementi di prova atti a illustrare come e perché, in ciascuno degli episodi in cui si era reclamato il pagamento della franchigia, fosse stata accertata la responsabilità dell'Ente; la mala gestio della compagnia di assicurazione, consistita anche nell'aver lasciato giudicare il Comune in contumacia nei procedimenti giudiziari, con conseguente danno di ammontare pari alla somma pretesa in pagamento a titolo di franchigia contrattuale.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c., nella prima memoria istruttoria la nel precisare le proprie domande, chiedeva la condanna Parte_1
dell'Ente convenuto alla corresponsione degli interessi moratori maturati successivamente alla notificazione della citazione e formulava domanda subordinata di pagamento degli ulteriori importi accertati nel corso del procedimento a titolo di capitale (importi franchigie) ed interessi;
nella seconda memoria ampliava il corredo probatorio documentale, allegando cinque lettere raccomandate ai fini della interruzione della prescrizione, spedite nel periodo compreso tra il 7 luglio 2009 e il 25 luglio 2013; a fronte di siffatta produzione documentale, nella terza memoria istruttoria il eccepiva: -che le comunicazioni prodotte in giudizio non Controparte_1
erano idonee ad integrare i caratteri della messa in mora e, in particolare, erano prove di espressa richiesta formale al debitore di effettuare l'adempimento dovuto;
- che non vi era prova della ricezione da parte del destinatario;
- che non aveva Parte_1
dimostrato che le presunte raccomandate, senza ricevuta di ritorno ed elencate nelle distinte, contenessero i relativi estratti conto e che le stesse fossero giunte all'indirizzo del destinatario;
- che la distinta allegata col n° 194 non recava il timbro dell'Ufficio
Postale di partenza.
All'udienza del 26/01/2016 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II La sentenza di primo grado
Con la sentenza n.1786/2016, pubblicata in data 20/06/2017, il Tribunale di Torre
Annunziata, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del così provvedeva: Parte_1 Controparte_1
“rigetta la domanda;
condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. alla refusione delle spese di giudizio nei confronti del
[...]
in persona del sindaco p.t., che liquida in euro 5.000,00 per compensi CP_1
di avvocato, oltre accessori come per legge”.
III Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato in data 14.07.2016 la ha Parte_1
proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo, testualmente, all'adita Corte: “- in via preliminare: accertare e dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione alla luce delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e stante l'inesistenza di motivi che, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., inducano a ravvisare l'inesistenza di ragionevoli probabilità di essere accolta;
- in via principale: condannare il Controparte_1
al pagamento della somma di € 315.977,78 comprensiva di sorte capitale (per
[...]
€ 236.848,50) e di interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002 (per € 78.299,28) maturati dalla data di effettuazione di ciascun pagamento da parte di e dalle Parte_1
sue danti causa, fino alla data di notificazione della citazione introduttiva del procedimento di primo grado, il tutto con l'aggiunta di interessi moratori, calcolati nello stesso modo dei precedenti, anche ai sensi dell'art. 1283 c.c., dalla data di notificazione della citazione introduttiva del procedimento di primo grado, fino all'effettivo saldo;
- in via subordinata: condannare il al Controparte_1 pagamento degli importi che verranno accertati nel corso del presente procedimento
a titolo di capitale (importi franchigie) ed interessi, - in ogni caso, concedere all'appellante vittoria di spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, incluso il contributo alla Cassa di Previdenza degli Avvocati e l'IVA (la Compagnia di
Assicurazioni è soggetto che non può recuperare il costo di quell'imposta)”.
Parte appellante ha proposto la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame:
-Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'errata applicazione da parte del primo giudice degli artt. 1335, 2727 e 2729 c.c.. In particolare, l'appellante ha censurato la parte di sentenza in cui il giudice, nel motivare l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e, di conseguenza, il rigetto della CP_1
domanda, così si esprimeva: "La presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva ma avente i requisiti di cui all'art. 2729
c.c. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso per il destinatario l'onere della prova dell'impossibilità incolpevole di averne avuto cognizione". A detta dell'appellante, tale motivazione violerebbe il tenore letterale dell'art. 1335 c.c., il quale, per vincere la presunzione di conoscenza dell'atto unilaterale, impone al destinatario la precisa e rigorosa "prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia". D'altra parte, l'art. 2727 c.c. consentirebbe di giungere alla dimostrazione di un "fatto ignorato" (la conoscenza dell'atto recettizio da parte del suo destinatario) partendo da un "fatto noto" (la dimostrata spedizione, da parte del mittente, della lettera raccomandata contenente la comunicazione). L'unico limite, per il giudice, sarebbe rappresentato dall'obbligo, sancito dall'art. 2729 c.c., di prendere in considerazione unicamente presunzioni
"gravi, precise e concordanti". Ebbene, l'appellante ha richiamato il principio sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di una eccezione semplice e generica (quale sarebbe quella sollevata dal che Controparte_1 contestava la rilevanza probatoria delle ricevute di spedizione senza fornire la prova di avere ricevuto un atto diverso da quello che si affermava essere veicolato dalle raccomandate spedite o di avere ricevuto delle buste vuote), la prova della conoscenza dell'atto, oppure, nel caso di raccomandate prive (come quelle inviate da Parte_1
della ricevuta di ritorno, potrebbe ritenersi raggiunta sulla scorta della presunzione di regolarità di funzionamento del servizio postale e, dunque, di avvenuta consegna della missiva. Al riguardo l'appellante ha citato, a titolo esemplificativo, le sentenze della
Cassazione 22 ottobre 2013 n. 23920 e Cass. 25 settembre 2014 n. 20167, riaffermando come il Tribunale avrebbe dovuto ritenere regolarmente interrotto il corso della prescrizione e accogliere, di conseguenza, la domanda di condanna formulata dall'appellante in primo grado piuttosto che accogliere la prescrizione sollevata dall'appellato.
-Con un secondo motivo parte appellante ha denunciato la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure affermava prima che: "E' ius receptum che costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art.
2943 ultimo comma c.c., l'inoltro della richiesta di adempimento per lettera raccomandata, la cui spedizione è provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a carico del servizio postale ne fanno presumere l'arrivo al debitore, pur in assenza della ricevuta di ritorno" (così allineandosi al sopra citato orientamento della giurisprudenza di legittimità) e sosteneva dopo che "a seguito di contestazione del destinatario sorge l'onere per il mittente di provare il ricevimento e che la presunzione di corretta esecuzione del servizio postale di consegna debba cedere quando "come nella fattispecie, il destinatario dell'atto contesti di averlo ricevuto"( pag. 4 della sentenza).
L'appellante ha affermato l'acriticità di questa posizione interpretativa perché porrebbe sullo stesso piano di valenza logico-giuridica la presunzione grave, precisa e concordante di corretta consegna dell'atto unilaterale al suo destinatario (tramite il servizio postale, che si presume effettuato correttamente) e la generica contestazione del destinatario di aver ricevuto l'atto. L'appellato, anziché fornire la prova (richiesta dall'art. 1335 c.c.) della propria incolpevole ignoranza dell'atto, si sarebbe limitato ad affermare, a detta dell'appellante “contro ogni evidenza e senza offrire alcuna diversa chiave di lettura dei fatti”, di "non avere ricevuto" le lettere raccomandate.
Così individuati i capi della sentenza viziati, l'appellante ha richiamato espressamente tutti gli argomenti e le considerazioni svolte in primo grado a confutazione delle eccezioni e delle obiezioni sollevate ex adverso.
Si è costituito in giudizio il riportandosi alle precedenti Controparte_1
difese e contestando l'impugnazione proposta perché inammissibile, improponibile, oltreché infondata in fatto e in diritto. Ha concluso nel merito per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e con condanna della controparte alla refusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il giorno 10.10.2024, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica decorrenti a partire dalla data del 11.10.24.
Nella memoria conclusionale del 09.12.2024 il ha reiterato Controparte_1
conclusivamente le difese già articolate, insistendo per il completo rigetto dell'avverso gravame siccome inammissibile e infondato.
Nella memoria conclusionale del 10.12.2024 la ha Parte_1
richiamato tutte le deduzioni indicate negli scritti precedenti, ma ha anche introdotto nuove questioni. In particolare, ha denunziato che il giudice di prime cure avrebbe qualificato erroneamente la fattispecie estintiva applicabile al caso oggetto di causa. Al proposito, ha riportato testualmente quanto espresso dal Supremo Consesso a Sezioni
Unite nella pronunzia n.10955 del 25/7/02, secondo cui “è il Giudice (iura novit curia)
e non la parte a dover stabilire quale sia il tipo di prescrizione concretamente applicabile ad una fattispecie”. Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il credito per franchigie assicurative si prescrivesse nei termini di cui all'art.2952 secondo comma c.c.. A detta dell'appellante, la prescrizione che regolerebbe tale fattispecie sarebbe quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., posto che per recuperare la franchigia sarebbe necessario agire in ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c.
In data 30/12/2024 il ha depositato la memoria di replica con Controparte_1
la quale, in via preliminare, ha eccepito la tardività della prima comparsa conclusionale depositata dall'appellante alla luce della decorrenza dei termini dal 11.10.2024 incluso, come espressamente disposta dalla Corte di Appello con ordinanza pronunciata in pari data.
Con riguardo alla questione della prescrizione, l'appellato ha rilevato CP_1
l'inammissibilità delle avverse deduzioni introdotte ex novo solo in memoria conclusione. Sul punto, ha osservato che l' con l'atto di appello, si era Parte_1
limitata a ribadire l'idoneità e la tempestività degli atti ai fini interruttivi del termine biennale di prescrizione. Ancora, l'appellata ha riaffermato come l'obbligo posto contrattualmente in capo alla compagnia assicurativa di pagamento dell'intero indennizzo in favore dei danneggiati e il diritto di recuperare la franchigia fossero sussumibili nell'alveo dell'art. 2952, comma 2, c.c, come ben ritenuto dal primo
Giudice. Ferme restando le suesposte eccezioni, ha sostenuto che la documentazione ex adverso depositata in atti non era idonea a dimostrare l'interruzione della prescrizione, attesa l'assoluta inidoneità delle 'distinte postali di invio' a tale scopo. A detta dell'appellata, le distinte postali non avrebbero alcun valore legale e non rappresenterebbero piena prova dell'avvenuta spedizione del 'sollecito'; ciò sarebbe dimostrato ad esempio con la distinta depositata sub 194 che non recherebbe alcun timbro postale e che controparte aveva definito 'elettronica' in quanto estrapolata dal sito delle Poste Italiane. L'appellata ha aggiunto che nessuna prova risultava fornita in ordine alla ricezione delle stesse da parte del destinatario. Di conseguenza, la documentazione versata in atti dall'appellante sarebbe del tutto manchevole della vis interruttiva. Inoltre, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione l'atto avrebbe dovuto contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. In concreto, la documentazione versata in atti dall'appellante non avrebbe tale caratteristica, trattandosi di semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore e prive della sottoscrizione quale ulteriore elemento essenziale della messa in mora.
IV Motivi della decisione
11.In via preliminare, si osserva che l'impugnazione proposta, contrariamente a quanto sostenuto dal comune appellato, è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del C.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, l'appellante ha indicato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivedere quanto deciso dal giudice di primo grado. Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342
c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
1.2 Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., che è stata ribadita dall'appellato in memoria conclusionale, la questione deve ritenersi superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019 n.10422).
1.3 Sempre in via preliminare, deve osservarsi che la prima memoria conclusionale depositata dall'appellante in data 10.12.2024 è tardiva in quanto la scadenza del primo termine ex art 190 cpc assegnato alle parti è avvenuta il 09.12.2024. Invero, la richiamata ordinanza di assegnazione della causa in decisione stabiliva la decorrenza del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale a partire dall'11.10.2024. Il predetto giorno iniziale (dies a quo), quindi, deve essere computato tra quelli concessi poiché, nell'assegnazione dei termini processuali per il deposito degli scritti conclusionali, il Collegio ha individuato esplicitamente e autonomamente nel proprio provvedimento il primo giorno utile di decorrenza.
1.4 In ogni caso, la difesa avanzata per la prima volta dall'appellante nella richiamata comparsa conclusionale, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto inquadrare la fattispecie nel novero dei casi di prescrizione decennale in relazione all'azione spiegata da qualificarsi quale ripetizione di indebito, è da considerarsi inammissibile poiché avrebbe dovuto direttamente formare oggetto del proposto appello.
Pertanto, il ragionamento esplicitato dal primo giudice, secondo cui al diritto fatto valere in giudizio dalla società di assicurazione è applicabile la disciplina di cui all'art. 2952 comma 2 c.c., non è più suscettibile di alcun riesame, neanche d'ufficio, nel presente grado di appello perché precluso dal giudicato intervenuto sul punto.
Al riguardo, giova rilevare che il primo Giudice ha rinvenuto la causa del diritto al pagamento della franchigia in una specifica previsione contrattuale di cui alla polizza n. 10393-065-045660347 per la responsabilità civile 'rischi diversi' parti Controparte_4
in data 01.04.2007, che, all'art. 24 rubricato -FRANCHIGIA, enuncia quanto segue:
“la Garanzia R.C.O. sono prestate con una franchigia frontale per ogni sinistro pari a
Euro 3.500,000, fatto salvo quanto diversamente riportato in alcuni articoli di polizza.
La società provvederà comunque a liquidare al danneggiato l'intero importo del sinistro. Al termine dell'annualità assicurativa, unitamente all'emissione dell'appendice di regolazione, la Società provvederà ad emettere un documento di recupero franchigie, il cui importo sarà corrisposto in un'unica soluzione dal
Contraente contestualmente e/o unitamente al premio di regolazione”. Inquadrato il diritto al pagamento della franchigia come diritto scaturente dal contratto di assicurazione stipulato dalle parti, dovendo l'Assicurazione pagare al terzo l'indennizzo per intero salvo poi recuperare dal le somme relativa alla pattuita CP_1
franchigia, il primo Giudice ne ha fatto logicamente derivare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2952 comma 2 c.c. A fronte di detta conclusione alcuna censura da parte dell risulta sollevata in atto di appello il cui focus è CP_5
esclusivamente indirizzato a contrastare quanto ritenuto dal primo giudice in ordine al diverso piano della necessaria (e mancata) prova, da parte del mittente, della ricezione delle raccomandate contenenti la pretesa richiesta di pagamento della franchigia, ai fini dell'interruzione della prescrizione di cui all'art 2952 comma 2 c.c.. In altri termini, lungi dal veicolare in un uno specifico motivo di appello le contestazioni in merito all'individuazione del titolo contrattuale a fondamento della pretesa di pagamento della franchigia e all'applicabilità della prescrizione biennale,
l'appellante ha sostanzialmente ribadito, con il proposto gravame, l'idoneità dei documenti depositati ai fini interruttivi dello stesso termine di prescrizione come individuato dal primo giudice.
Non può revocarsi in dubbio, quindi, che la questione afferente alla qualificazione dell'azione proposta e al tipo di prescrizione applicabile sia ormai inevitabilmente coperta da giudicato, avendo controparte prestato acquiescenza a tale parte della decisione di prime cure.
2. L'appello non coglie il segno nel merito e va rigettato.
Come è noto, sull'istituto della presunzione di conoscibilità ex art. 1335 c.c. si sono sviluppati due diversi indirizzi interpretativi.
Il primo afferma che, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sarebbe sufficiente al mittente la dimostrazione dell'invio della lettera raccomandata al destinatario, anche senza la produzione del relativo avviso di ricevimento, in quanto l'invio farebbe sorgere una presunzione di avvenuta consegna della stessa (in base al dato di comune esperienza del normale funzionamento del servizio postale); in altri termini, secondo tale indirizzo, al mittente basterebbe documentare di avere inviato la raccomandata per far sorgere l'onere del destinatario di dimostrare di non averla ricevuta affatto (o di non averne comunque avuto conoscenza), per un disservizio postale o per altra ragione (cfr. Cass 9427/2023).
All'opposto, secondo un diverso indirizzo interpretativo, la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. richiederebbe sempre la dimostrazione che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario con relativa prova a carico del mittente, il quale, di conseguenza, non potrebbe limitarsi a documentare di avere spedito la raccomandata, ma dovrebbe anche provare che la stessa sia stata correttamente recapitata, secondo le norme del servizio postale, producendo quindi l'avviso di ricevimento o quello di compiuta giacenza. Nell'ambito di quest'ultimo indirizzo, laddove il destinatario contesti in radice di avere ricevuto la lettera raccomandata, ai fini della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. sarebbe necessario che il mittente dimostri l'avvenuto recapito della stessa secondo le disposizioni che regolano il servizio postale, eventualmente producendo, quindi, l'avviso di ricevimento se esistente o tramite altro mezzo utile di prova (Cass. nr. 6725 del 2018; Cass. nr. 10849 del 2006).
Nel caso di specie, avvalorando tale ultimo indirizzo, il giudice di prime cure ha posto in rilievo i principi di vicinanza e disponibilità delle prove, ritenendo del tutto ragionevole, in caso di contestazione della ricezione di un atto inviato a mezzo raccomandata, onerare il mittente della relativa prova;
d'altra parte, il giudice ha affermato che sarebbe stato eccessivamente gravoso per il destinatario fornire la prova negativa (cioè, quella di non aver mai ricevuto incolpevolmente la raccomandata).
Il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo espresso anche più di recente dalla giurisprudenza della Cassazione secondo cui: “l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata a mezzo di servizio postale si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, a seguito di contestazione del destinatario della ricezione medesima, il Giudice non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata ma dovrà verificare l'esito dell'invio, in primo luogo, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile” (così Cass 28580/2024, che ha accolto il ricorso con il quale si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 cod. civ. per non avere la sentenza impugnata ritenuto che, in presenza della contestazione del destinatario di aver ricevuto l'atto, nella specie interruttivo della prescrizione, fosse onere del mittente dimostrare l'avvenuta ricezione dello stesso da parte del destinatario).
Nel caso in esame, il presunto destinatario ha dedotto di non aver ricevuto alcuna raccomandata e, in ogni caso, ha contestato che la documentazione versata in atti dalla controparte integrasse una idonea richiesta di pagamento del debito relativo alle franchigie.
Aderendo all'ultimo orientamento della Cassazione sopra riportato, a fronte della contestazione della ricezione, le raccomandate depositate in atti, ammesso che fossero state inviate, non possono essere considerate interruttive della prescrizione, non avendo parte attrice dimostrato in alcun modo (ad esempio tramite la prova dell'avviso di giacenza o tramite altra documentazione o mezzi di prova) che il destinatario le abbia ricevute.
D'altra parte, l'appellante fonda erroneamente il motivo di gravame sulla asserita sufficienza dell'invio della raccomandata per far sorgere l'onere del destinatario di dimostrare di non averla ricevuta nel caso di contestazione senza approfondire il tema della intervenuta prova, a suo carico, della ricezione sulla base degli elementi istruttori in atti, anche per il tramite di presunzioni. L'appellante non ha offerto alcun indizio della ricezione quali la tracciabilità dell'invio, l'avviso di giacenza, il comportamento del destinatario, che, pur non costituendo prova assoluta, possono essere sufficienti per far presumere che il destinatario abbia preso conoscenza dell'atto.
Inoltre, la distinta postale depositata (documento sub n 194) allegata alla memoria ex
183 comma secondo cpc della società di assicurazione non reca alcun timbro postale che dimostri l'invio della indicata raccomandata di messa in mora del e non è CP_1
certo bastevole a tal fine una mero estratto riepilogativo in formato elettronico.
Tanto chiarito, l'appello è infondato per un ulteriore autonoma ragione: dalla disamina complessiva dei documenti depositati dall'appellante non è evincibile la presenza di formali richieste di adempimento sottoscritte dal preteso creditore, come rilevato dal sin dal primo grado di giudizio. CP_1
Occorre richiamare sul punto l'ordinanza chiarificatrice della Corte di Cassazione Sez.
I del 24/1/2024 n. 2335 secondo cui: “è assolutamente indispensabile la sottoscrizione dell'atto di costituzione in mora, atteso che lo stesso dispiega effetti dal momento in cui perviene al debitore interessato, attraverso la ricezione della lettera raccomandata
o della pec. Sicché, ai fini della validità dell'effetto interruttivo della prescrizione, la firma del creditore serve quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione (v. Cass. civ., sez. III ord. 07/05/2021, n.12182). In realtà, l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesto la forma scritta “ad validitatem” e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici, Pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4 c.c., senza che l'elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, ex post, e con efficacia ex tunc, attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione (così sempre Cass. 12182/2021, Cass. 24149/2018; Cass.
15714/2018; Cass. n. 19105/2007”. Ed ancora, “la sottoscrizione è un elemento essenziale, in difetto del quale non si produce l'effetto giuridico desiderato dal creditore, che è quello di interrompere la prescrizione”.
Orbene, gli estratti conti in atti (documenti sub nn 191, 192, 193 e 194) non recano alcuna sottoscrizione da parte del preteso creditore. Tra l'altro, anche le separate distinte dell'invio postale di diverse raccomandate in relazione ai documenti sub 192,
193 e 194 non recano alcuna sottoscrizione UGF Ass.ni spa. Né reca la sottoscrizione dell il sollecito di rimborso franchigie del 24.07.2023 (documento sub n 195). CP_5
In definitiva, va rigettato l'appello e confermata integralmente la sentenza appellata.
2.1 Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c.. Le spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, con riguardo al valore della causa rientrante nello scaglione da € 260.001 a € 520.000 e tenuto conto del pregio e dell'esito delle concrete attività difensive svolte e, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria costituenda in grado di appello.
2.2 Va rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo
Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, stante il rigetto integrale dell'impugnazione proposta, ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore del appellato, delle spese CP_1
del giudizio di appello, che liquida in € 17.179,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Da atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Napoli, addì 16.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio